LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1

Nuove norme in materia di controllo e amministrazione attiva nei confronti degli enti locali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/01/1995
Materia:
140.01 - Controllo sugli atti degli Enti locali

TITOLO I
Art. 1
 Modificazione dell'articolo 4
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1.
All'articolo 4 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. All'esercizio dei controlli e delle funzioni stabiliti dalla presente legge, provvedono, secondo le rispettive competenze:
a) il Presidente della Giunta regionale;
b) l'Assessore regionale per le autonomie locali;
c) il Comitato regionale di controllo;
d) il Presidente del Comitato regionale di controllo. >>.


2.
All'articolo 4 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Il Comitato regionale di controllo esercita la propria funzione in modo autonomo. >>.

3. All'articolo 4, comma 3 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << i Comitati regionali di controllo, secondo le rispettive competenze, esprimono >> sono sostituite dalle parole << il Comitato regionale di controllo esprime >>.
Art. 2
 Modificazione dell'articolo 5
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1. All'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << dei Comitati regionali di controllo >> sono sostituite dalle parole << del Comitato regionale di controllo >>.
Art. 3
 Sostituzione dell'articolo 6
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1.
L'articolo 6 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
 Competenze dell'Assessore regionale per le autonomie locali
1. L'Assessore regionale per le autonomie locali esercita le attribuzioni già di competenza degli organi centrali dello Stato, in materia di enti locali, che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge assegnate ad altri organi. >>.

Art. 4
 Sostituzione dell'articolo 7
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1.
L'articolo 7 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:
<< Art. 7
 Competenze del Comitato regionale di controllo
1. Il Comitato regionale di controllo è competente all'esame degli atti delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, dei Consorzi, delle Unioni di Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
2. Il Comitato, altresì, è competente all'esame degli atti di altri Enti indicati esplicitamente dalle leggi della regione.
3. Il Comitato regionale di controllo ha sede nel comune di Udine. >>.

Art. 5
 Sostituzione dell'articolo 8
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1.
L'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 Articolazione del Comitato regionale di controllo
1. Il Comitato regionale di controllo, organo unico, si articola in due Sezioni.
2. La determinazione delle competenze su base tematica, salvo quanto previsto dal comma 5, della composizione delle Sezioni e della procedura per l'assegnazione degli atti da esaminare è operata con atto di organizzazione interna.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dal Presidente del Comitato regionale di controllo, sentito il medesimo, ed è comunicato agli enti controllati e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il controllo può essere esercitato direttamente dalle singole sezioni o dal Comitato in seduta plenaria.
5. Il Comitato in seduta plenaria è competente all'esame degli statuti degli Enti locali e si riunisce, altresì, per esaminare argomenti di particolare rilevanza riguardanti l'attività di controllo, nonché almeno ogni sei mesi per una valutazione globale dell'attività del Comitato regionale di controllo.
6. Sino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 3, il controllo è esercitato esclusivamente dal Comitato in seduta plenaria. >>.

Art. 6
 Modificazione dell'articolo 9
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1.
All'articolo 9, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, la rubrica è sostituita dalla seguente:
 << Competenze proprie del Presidente del Comitato regionale
di controllo >>.

2. All'articolo 9, comma 1 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le lettere a) e b) sono sostituite dalle parole << dal Presidente del Comitato regionale di controllo >>.
3.
All' articolo 9, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, sostituire il comma 2 con il seguente:
<< 2. Ai sensi del comma 1, il Presidente del Comitato regionale di controllo, in particolare:
a) adotta i provvedimenti connessi all'esercizio dei controlli sostitutivi;
b) fornisce gli elementi e i documenti, ai sensi dell'articolo 4, secondo e terzo comma, del DPR 26 giugno 1965, n. 960;
c) esprime agli organi statali il parere di cui all'articolo 3, secondo comma, del DPR 26 giugno 1965, n. 960;
d) trasmette alle Prefetture le copie dei provvedimenti di annullamento delle deliberazioni soggette al controllo, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, del DPR 26 giugno 1965, n. 960. >>.


Art. 7
 Modificazione dell'articolo 10
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1.
All'articolo 10, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, la rubrica è sostituita dalla seguente:
 << Composizione del Comitato regionale di controllo >>.

2. All'articolo 10, comma 1 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << I Comitati regionali di controllo sono costituiti >> sono sostituite dalle parole << Il Comitato regionale di controllo è costituito >>.
3. All'articolo 10, comma 2 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << Essi sono composti da sette componenti >> sono sostituite dalle parole << Il Comitato è composto da dieci componenti >>.
4. All'articolo 10, comma 3 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << dei Comitati >> sono sostituite dalle parole << del Comitato >>, e le parole << assistono i direttori degli Uffici addetti al controllo >> sono sostituite dalle parole << assiste il direttore del Servizio per il Comitato regionale di controllo >>.
Art. 8
 Modificazione dell'articolo 11
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1. All'articolo 11, comma 1 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << dei Comitati regionali di controllo >> sono sostituite dalle parole << del Comitato regionale di controllo >>.
2.
All'articolo 11, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. È necessario, inoltre, essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver ricoperto complessivamente per almeno quattro anni la carica di Sindaco, di Presidente della Provincia, oppure complessivamente per almeno cinque anni la carica di consigliere regionale o parlamentare nazionale;
b) essere funzionario statale, regionale o degli Enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
c) essere magistrato o avvocato dello Stato in quiescenza, ovvero professore di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative ovvero segretario comunale o provinciale in quiescenza;
d) essere iscritto da almeno dieci anni all'albo degli avvocati;
e) essere iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri. >>.


3.
All'articolo 11, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. Per ogni categoria di cui al comma 2, nel Comitato regionale di controllo devono essere presenti due componenti. I componenti di cui alle lettere d) ed e) sono scelti sulla base di rispettive rose di dieci nominativi, proposte dai competenti ordini professionali della regione. >>.

4. All'articolo 11, comma 4 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, sono aggiunte le parole << indipendentemente dalla durata del mandato espletato >>.
Art. 9
 Modificazione dell'articolo 12
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1. All'articolo 12, comma 1 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << dei Comitati regionali di controllo >> sono sostituite dalle parole << del Comitato regionale di controllo >>, e le parole << dei Comitati >> con le parole << del Comitato >>.
2. All'articolo 12, comma 1, lettera f) della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, sono soppresse le parole << relativamente ai soli Comitati di riferimento >>.
4. All'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 49/1991, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti lettere:
<< i) i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli Enti locali soggetti al controllo del Comitato regionale di controllo;
l) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei sei mesi precedenti alla costituzione del Comitato. >>.

Art. 10
 Modificazione dell'articolo 13
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1.
All'articolo 13, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. L'elezione dei componenti del Comitato regionale di controllo avviene entro centoventi giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. >>.

2.
All'articolo 13, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
<< 1. bis Per l'elezione dei componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere d) ed e), il Presidente del Consiglio regionale provvede entro novanta giorni prima della scadenza di cui al comma 1, alla formale richiesta agli ordini professionali delle rose dei candidati. Dopo trenta giorni dalla data di invio della richiesta, senza alcuna indicazione da parte degli ordini professionali, il Consiglio regionale provvede autonomamente. >>.

3. All'articolo 13, comma 6, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << i decreti di costituzione dei Comitati regionali di controllo, che sono pubblicati >> sono sostituite dalla parole << il decreto di costituzione del Comitato regionale di controllo, che va pubblicato >>.
4.
All'articolo 13, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, il comma 7 è sostituito dal seguente:
<< 7. Il decreto di cui al comma 6, che contiene anche la nomina del Presidente del Comitato regionale di controllo, è trasmesso al Presidente medesimo affinché fissi, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto, la data di insediamento, convocando i componenti. >>.

Art. 11
 Modificazione dell'articolo 14
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1.
All'articolo 14, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, la rubrica è sostituita dalla seguente:
 << Presidente e Vicepresidente del Comitato regionale di
controllo >>.

2. All'articolo 14, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << dei Comitati regionali di controllo >> sono sostituite dalle parole << del Comitato regionale di controllo >>.
3.
All'articolo 14, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Il Presidente assegna gli atti da esaminare alle due sezioni, regola l'attività del Comitato curando l'esecuzione e la trasmissione delle decisioni adottate, e predispone la relazione annuale di cui all'articolo 24. >>.

4.
All'articolo 14, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
<< 2. bis. Il Presidente, altresì, formula l'ordine del giorno e designa i relatori, convoca e presiede le sedute della prima Sezione e del Comitato in seduta plenaria, sottoscrive al pari del relatore e del segretario le relative decisioni, nonché i verbali delle sedute. >>.

5.
All'articolo 14, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
<< 5 bis. Il Vicepresidente, altresì, svolge direttamente le funzioni indicate al comma 2 bis per la seconda sezione del Comitato.
5 ter. In caso di assenza del Presidente o del Vicepresidente, le funzioni di cui al comma 2 bis e 5 bis sono svolte dal componente della rispettiva Sezione più anziano in ragione dell'età. >>.

Art. 12
 Modificazione degli articoli 15 e 16
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1. All'articolo 15, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << dei Comitati regionali di controllo >> sono sostituite dalle parole << del Comitato regionale di controllo >>.
2. All'articolo 16, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << dei Comitati regionali di controllo >> sono sostituite dalle parole << del Comitato regionale di controllo >>.
3.
All'articolo 16, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
<< 1 bis. Al Vicepresidente compete l'indennità mensile di carica, nella misura lorda, corrispondente all'ottantacinque per cento dell'indennità attribuita dal comma 1 al Presidente del Comitato regionale di controllo. >>.

Art. 13
 Modificazione degli articoli 17, 18 e 19
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1.
All'articolo 17, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, la rubrica è sostituita dalla seguente:
 << Decadenza del Presidente e dei componenti >>.

2. All'articolo 17, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << dei Comitati regionali di controllo >> sono sostituite dalle parole << del Comitato regionale di controllo >>.
3. All'articolo 18, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << dei Comitati regionali di controllo >> sono sostituite dalle parole << del Comitato regionale di controllo >>, e le parole << ai Presidenti >> con le parole << al Presidente >>.
4.
All'articolo 19, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, la rubrica è sostituita dalla seguente:
 << Scioglimento del Comitato regionale di controllo >>.

5. All'articolo 19, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << un Comitato >> sono sostituite dalle parole << il Comitato >>, e le parole << dei Comitati regionali di controllo >> con le parole << del Comitato regionale di controllo >>.
Art. 14
 Modificazione dell'articolo 20
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1.
L'articolo 20, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:
<< Art. 20
 Segreteria del Comitato regionale di controllo
1. Lo svolgimento delle attività di segreteria del Comitato regionale di controllo è assicurato da un segretario e da due vice segretari del Comitato scelti tra i dipendenti regionali appartenenti al servizio per il Comitato regionale di controllo, nominati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali, su proposta del Direttore del Servizio.
2. Il segretario del Comitato cura la conservazione del registro delle deliberazioni, predispone gli elementi utili per la relazione annuale, cura la raccolta dei dati statistici del Comitato, e collabora alla raccolta e pubblicazione delle principali decisioni dell'organo di controllo.
3. Il segretario, altresì, partecipa alle sedute della prima Sezione e a quelle plenarie, curando la verbalizzazione.
4. Il primo vice segretario svolge direttamente le funzioni di cui al comma 3 per la seconda Sezione, nonché le altre funzioni del segretario in caso di sua assenza o impedimento.
5. Il secondo vice segretario sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il segretario o il vice primo segretario. >>.

Art. 15
 Modificazione dell'articolo 21
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1.
L'articolo 21, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, la rubrica è sostituita dalla seguente:
 << Convocazione del Comitato regionale di controllo >>.

2. All'articolo 21, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << I Comitati regionali di controllo sono convocati dai rispettivi Presidenti >> sono sostituite dalle parole << Il Comitato regionale di controllo e le Sezioni sono convocati dal Presidente o dal Vicepresidente >>.
3. All'articolo 21, comma 4, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, sono soppresse le parole << e degli Uffici locali >>, e le parole << dei Comitati regionali di controllo >> e << nelle sedi assegnate >> sono sostituite rispettivamente dalle parole << del Comitato regionale di controllo >> e << nella sede assegnata >>.
Art. 16
 Modificazione dell'articolo 22
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1.
L'articolo 22, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< Art. 22
 
1. Per la validità delle adunanze del Comitato regionale di controllo in seduta plenaria è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Per la validità delle adunanze del Comitato regionale di controllo in sede di Sezione è necessaria la presenza di almeno quattro componenti. >>.

Art. 17
 Sostituzione dell'articolo 24
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1.
L'articolo 24, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:
<< Art. 24
 Relazione annuale sull'attività delle autonomie locali
1. Il Presidente del Comitato regionale di controllo, sentito il medesimo, provvede a redigere entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sulle attività svolte durante l'anno precedente.
2. L'Assessore regionale per le autonomie locali presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale la relazione generale sullo stato delle autonomie locali e sull'attività della Direzione regionale. Analoga relazione è presentata al Consiglio regionale entro il 31 maggio di ogni anno. >>.

Art. 18
 Soppressione degli articoli 25 e 26
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1. Gli articoli 25 e 26 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 sono soppressi.
Art. 19
 Modificazione degli articoli 29, 31 e 32
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1. All'articolo 29, comma 6, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo le parole << al Comitato regionale di controllo >> è soppressa la parola << competente >>.
2. All'articolo 31, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo le parole << tre giorni dall'invio al >> è soppressa la parola << competente >>.
3. All'articolo 32, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo le parole << del Comitato regionale >> è soppressa la parola << centrale >>.
Art. 20
 Modificazioni degli articoli 34, 36 e 38
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1. All'articolo 34, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 dopo le parole << del Comitato regionale di controllo >> è soppressa la parola << competente >>.
2. All'articolo 36, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << in servizio presso il rispettivo ufficio >> sono sostituite dalle parole << in servizio presso l'ufficio >>.
3. All'articolo 38, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 dopo le parole << Comitato regionale di controllo >> sono soppresse le parole << sentito lo stesso >>.
Art. 21
 Modificazioni degli articoli 40 e 42
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1. All'articolo 40, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << I Comitati regionali di controllo adottano >> sono sostituite dalle parole << Il Comitato regionale di controllo adotta >>.
2. All'articolo 42, comma 3, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è soppressa la parola << rispettivo >>.
4. All'articolo 42, comma 5, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, sono soppresse le parole << altresì >> e << rispettivo >>.
Art. 22
 Modificazioni dell'articolo 43
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1. All'articolo 43, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo le parole << Comitato regionale di controllo >> sono soppresse le parole << sentito lo stesso >>.
Art. 23
 Modificazioni degli articoli 44, 45, 46 e 47
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1. All'articolo 44, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << i Comitati regionali di controllo possono >> sono sostituite dalle parole << Il Presidente del Comitato regionale di controllo può >>.
2. All'articolo 45, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << dei Comitati regionali di controllo >> sono sostituite dalle parole << del Comitato regionale di controllo >>.
3. All'articolo 46, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è soppressa la parola << interessato >>.
4. All'articolo 47 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << i Presidenti e i componenti dei Comitati regionali di controllo >> sono sostituite dalle parole << il Presidente e i componenti del Comitato regionale di controllo >>.
Art. 24
 Modificazioni degli articoli 48, e 49
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1. All'articolo 48, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo le parole << li inoltra al >> è soppressa la parola << competente >>.
2. All'articolo 49, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, sono soppresse le parole << o presso gli uffici preposti ai Comitati regionali di controllo >>.
3. All'articolo 49, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << degli uffici preposti ai rispettivi Comitati regionali di controllo >> sono sostituite dalle parole << della Direzione regionale >>.
4. All'articolo 49, comma 3, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, sono soppresse le parole << degli Uffici >>.
Art. 25
 Modificazioni dell'articolo 50
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1. All'articolo 50, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << il competente Comitato regionale di controllo, in base alla ripartizione fissata dagli articoli 7 e 8, >> sono sostituite dalle parole << il Comitato regionale di controllo >>.
2. All'articolo 50, comma 4, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è soppressa la parola << competente >>.
3. All'articolo 50, comma 7, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << dai Presidenti dei Comitati regionali di controllo >> sono sostituite dalle parole << dal Presidente del Comitato regionale di controllo >>.
Art. 26
 Modificazioni degli articoli 51 e 52
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49
1. All'articolo 51, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è soppressa la parola << rispettivo >>.
2.
L'articolo 52 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:
<< Art. 52
 Rapporti tra il Comitato regionale di controllo e la
Direzione regionale per le autonomie locali
1. In considerazione dei compiti istituzionali del Comitato regionale di controllo, periodicamente, l'Assessore regionale per le autonomie locali, d'intesa con il Presidente del Comitato medesimo, predispone programmi di analisi e verifica con le eventuali necessità, in ordine alla copertura del contingente del personale assegnato al servizio preposto all'organo di controllo.
2. Il Servizio preposto al Comitato regionale di controllo, per la trattazione degli affari pertinenti o connessi con l'esercizio dei controlli, è alle dipendenze funzionali del Presidente del Comitato stesso. >>.

TITOLO II
Art. 27
 Modificazione dell'articolo 91
della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
1.
All'articolo 91 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 70 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Alle dipendenze della Direzione regionale sono posti, quali strutture a livello di Servizio, i seguenti uffici periferici:
a) Ufficio per le autonomie locali di Gorizia;
b) Ufficio per le autonomie locali di Pordenone;
c) Ufficio per le autonomie locali di Tolmezzo;
d) Ufficio per le autonomie locali di Trieste;
e) Ufficio per le autonomie locali di Udine. >>.


2.
All'articolo 91 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 70 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. Gli Uffici periferici assicurano il supporto e l'assistenza a favore degli Enti locali. La Direzione regionale si avvale degli Uffici periferici per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Gli Uffici periferici collaborano, altresì, quando ne è fatta richiesta, all'attività del Servizio per il Comitato regionale di controllo, nonché degli altri servizi della Direzione. >>.

3. All'articolo 91, comma 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 70 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo le parole << La Direzione regionale per le autonomie locali >> sono inserite le parole << cura e coordina l'attuazione della riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, cura i rapporti con le associazioni di categoria degli Enti locali >>.
Art. 28
 Sostituzione dell'articolo 92 della legge regionale
1 marzo 1988, n. 7
1.
L'articolo 92 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 71 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:
<< Art. 92
 
1. La Direzione regionale per le autonomie locali si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio elettorale;
b) Servizio degli affari giuridici e della consulenza;
c) Servizio per il Comitato regionale di controllo;
d) Servizio finanziario e contabile;
e) Servizio ispettivo e della polizia locale;
f) Servizio informazioni, documentazioni e studi;
g) Servizio degli usi civici. >>.


Art. 29
 Sostituzione dell'articolo 93 della legge regionale
1 marzo 1988, n. 7
1.
L'articolo 93 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 72 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:
<< Art. 93
 
1. Il Servizio elettorale:
a) cura e coordina gli affari attinenti alle elezioni regionali e ai referendum regionali;
b) cura e coordina gli affari attinenti alle elezioni comunali e provinciali;
c) svolge attività di supporto e collaborazione con i Comuni e le Province per lo svolgimento di referendum consultivi locali;
d) cura la trattazione degli affari attinenti alle circoscrizioni e denominazioni locali ed alla toponomastica. >>.


Art. 30
 Modificazione dell'articolo 94 della
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
1. All'articolo 94, comma 1 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 73 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, sono soppresse le parole << del coordinamento dell'attività di controllo >>.
2. All'articolo 94, comma 1 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 73 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le lettere c), e), f), g) sono sostituite dalle seguenti:
<< c) cura l'elaborazione di atti non legislativi a rilevanza generale nelle materie di competenza della Direzione regionale;
e) svolge attività di supporto per gli adempimenti concernenti i Comitati dipartimentali;
f) assicura le funzioni di segreteria della Conferenza permanente Regione-Enti locali di cui all'articolo 23 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e di ogni altro organismo similare istituito;
g) cura l'attività per il coordinamento, l'assistenza e il raccordo delle funzioni devolute agli Enti locali dalle leggi regionali o da altre disposizioni normative. >>.

Art. 31
 Sostituzione dell'articolo 95 della legge regionale
1 marzo 1988, n. 7
1.
L'articolo 95 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 74 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:
<< Art. 95
 
1. Il Servizio per il Comitato regionale di controllo:
a) cura la trattazione degli affari, compresi quelli di bilancio e contabilità, connessi con l'esercizio del controllo sugli atti degli Enti locali;
b) cura la raccolta dei ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti del Comitato regionale di controllo;
c) redige il rapporto annuale sull'attività del Comitato regionale di controllo;
d) svolge gli adempimenti necessari per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei provvedimenti del Comitato regionale di controllo, soggetti a pubblicazione;
e) provvede trimestralmente alla redazione e pubblicazione in apposito bollettino della Direzione regionale per le autonomie locali delle principali decisioni del Comitato regionale di controllo, con le relative motivazioni di riferimento. >>.


Art. 32
 Modificazione dell'articolo 96 della legge regionale
1 marzo 1988, n. 7
Art. 33
 Modificazione dell'articolo 97 della legge regionale
1 marzo 1988, n. 7
1. All'articolo 97, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 76 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, la parola << periodicamente >> è sostituita dalla parola << trimestralmente >>.
2. All'articolo 97, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 76 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, alla fine sono aggiunte le parole << con esclusione di quelli assegnati al Servizio per il Comitato regionale di controllo >>.
Art. 34
 Modificazione dell'articolo 98 della legge regionale
1 marzo 1988, n. 7
1. All'articolo 98, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 77 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è aggiunta la seguente lettera:
<< n) cura e coordina l'organizzazione di seminari o corsi di formazione, aggiornamento o di specializzazione nei confronti del personale degli Enti locali. >>.

Art. 35
 Modificazione dell'articolo 80 della legge regionale
12 settembre 1991, n. 49
1. All'articolo 80, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo le parole << Comitato regionale >> è soppressa la parola << centrale >>.
TITOLO III
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 36
 Norma transitoria in ordine all'esercizio dei controlli
1. Il Comitato regionale centrale di controllo e i Comitati regionali territoriali di controllo sono soppressi.
2. Il Comitato regionale centrale di controllo e i Comitati regionali territoriali di controllo esercitano il controllo sugli atti pervenuti sino alla data dell'insediamento del Comitato regionale di controllo previsto dall'articolo 7, secondo la ripartizione stabilita dalla precedente normativa regionale, con esaurimento dei relativi procedimenti.
3. Gli atti pervenuti agli Uffici per le autonomie locali, successivamente alla data di cui al comma 2, sono trasmessi entro dieci giorni e d'ufficio al Comitato regionale di controllo, dandone contestualmente comunicazione all'Ente. In tal caso i termini decorrono dalla data di ricevimento della deliberazione da parte del Comitato regionale di controllo.
4. Alla costituzione del nuovo Comitato regionale di controllo si provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I termini di cui all'articolo 10, comma 2, sono fissati, per la prima ricostituzione del Comitato di controllo, rispettivamente in << sessanta giorni >> e in << trenta giorni >>.
5. Dell'insediamento è data notizia agli enti interessati mediante avviso dell'Assessore regionale per le autonomie locali e pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 37
 Decorrenza della nuova disciplina
1. Le disposizioni relative alla modificazione delle strutture della Direzione regionale per le autonomie locali si applicano a decorrere dal primo giorno successivo ai trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Direzione regionale per le autonomie locali, d'intesa con la Segreteria generale del Consiglio regionale, redige un testo delle disposizioni della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, coordinato con le norme della presente legge, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 38
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.