<< Art. 8
Articolazione del Comitato regionale di controllo
1. Il Comitato regionale di controllo, organo unico, si articola in due Sezioni.
2. La determinazione delle competenze su base tematica, salvo quanto previsto dal comma 5, della composizione delle Sezioni e della procedura per l'assegnazione degli atti da esaminare è operata con atto di organizzazione interna.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dal Presidente del Comitato regionale di controllo, sentito il medesimo, ed è comunicato agli enti controllati e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il controllo può essere esercitato direttamente dalle singole sezioni o dal Comitato in seduta plenaria.
5. Il Comitato in seduta plenaria è competente all'esame degli statuti degli Enti locali e si riunisce, altresì, per esaminare argomenti di particolare rilevanza riguardanti l'attività di controllo, nonché almeno ogni sei mesi per una valutazione globale dell'attività del Comitato regionale di controllo.
6. Sino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 3, il controllo è esercitato esclusivamente dal Comitato in seduta plenaria. >>.