CAPO I
Art. 2
(Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale
n. 75/1982)
1. La
lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo sostituito dall'
articolo 9 della legge regionale n. 45/1993, è sostituita dalla seguente:
<< c) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani catastali pari o superiore al numero, maggiorato di tre, dei componenti il nucleo familiare. È comunque considerato inadeguato un alloggio composto da non più di quattro vani catastali. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. Viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco per motivi di natura statica o igienico-sanitaria, ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando il richiedente il contributo o altra persona con lui convivente sia portatore di un handicap motorio; >>.
3.
Il
comma 10 dell'articolo 24 della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo sostituito dall'
articolo 9 della legge regionale n. 45/1993, è sostituito dal seguente:
<< 10. Agli effetti della presente legge si considerano emigranti coloro che prima dell'espatrio risiedevano in regione, hanno compiuto oltre due anni di permanenza all'estero e, se rimpatriati, lo sono da non più di un anno alla data di riferimento dei requisiti soggettivi. Sono altresì equiparati agli emigranti i figli maggiorenni degli stessi, anche se nati all'estero che, se rimpatriati, lo sono da non più di un anno alla data di riferimento dei requisiti soggettivi. >>.
Art. 4
1. All'
articolo 39, comma 3, della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dall'
articolo 15 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, e modificato dall'
articolo 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Ove l'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 2 sia ascrivibile al trasferimento del titolare del rapporto contributivo o di altro soggetto del suo nucleo familiare per causa di lavoro in altro comune non limitrofo a quello ove è situato l'alloggio oggetto del contributo, ovvero a motivi di salute, debitamente certificati dai competenti uffici dell'Azienda Servizi Sanitari, direttamente connessi al permanere nell'alloggio medesimo, ovvero al trasferimento coattivo della proprietà dell'alloggio oggetto di contributo conseguente a procedura espropriativa per pubblica utilità, il Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici o il Direttore provinciale dei servizi tecnici competenti dispongono la revoca del contributo stesso dal momento del verificarsi dell'inosservanza, limitatamente alle quote di contributo non ancora percepite. >>.
2.
All'
articolo 39 della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dall'
articolo 15 della legge regionale n. 37/1988 e integrato dall'
articolo 18 della legge regionale n. 45/1993, il comma 10 è sostituito dal seguente:
<< 10. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e ne acquisisce l'intera proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo. >>.
Art. 5
(Integrazione dell'articolo 40 della legge regionale n.
75/1982)
Art. 6
1.
Dopo il
sesto comma dell'articolo 58 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'
articolo 25 della legge regionale n. 45/1993, è inserito il seguente:
<< L'Istituto autonomo case popolari è tenuto a restituire le somme eventualmente incassate a seguito dell'avvenuta deliberazione di concessione di alloggio di edilizia sovvenzionata agli eredi del titolare del rapporto locativo deceduto prima della stipula del contratto di compravendita nei casi in cui l'alloggio stesso non possa essere alienato ai soggetti indicati al primo comma. Le somme suddette sono maggiorate degli interessi legali tempo per tempo vigenti. >>.
Art. 9
(Integrazione dell'articolo 81 della legge regionale
n. 75/1982)
1.
All'
articolo 81 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'
articolo 29 della legge regionale n. 37/1988, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:
<< Le somme affluenti al fondo possono altresì essere destinate, limitatamente alle anticipazioni a favore degli Istituti autonomi per le case popolari, all'acquisto di immobili inseriti in zone di recupero, ed alla relativa progettazione per il successivo recupero, da attuarsi nell'ambito di piani di recupero. >>.
Art. 10
(Integrazione dell'articolo 84 della legge regionale
n. 75/1982)
1.
All'
articolo 84 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'
articolo 31 della legge regionale n. 37/1988, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
<< Per gli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 81, l'erogazione dell'anticipazione ha luogo:
- nella misura del 90% contestualmente alla concessione dell'anticipazione, dietro presentazione del preliminare di compravendita registrato dell'immobile oggetto dell'acquisto e del preventivo di spesa per la progettazione del successivo intervento di recupero;
- nella misura restante, pari al saldo dell'anticipazione, dietro presentazione del contratto di compravendita e della deliberazione dello IACP attestante l'onere sostenuto per la progettazione ed a seguito del parere favorevole della Commissione tecnica regionale di cui agli articoli 32 e 33 sul progetto di recupero. >>.
Art. 11
(Integrazione dell'articolo 92 della legge regionale
n. 75/1982)
1.
All'
articolo 92 della legge regionale n. 75/1982, come integrato dall'
articolo 36 della legge regionale n. 37/1988 e modificato dall'
articolo 33 della legge regionale n. 45/1993, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:
<< È peraltro consentita la concessione delle agevolazioni di edilizia convenzionata anche nei casi in cui l'inizio dei lavori sia intervenuto prima della presentazione della domanda, ove l'operatore abbia acquisito, in sede di pubblici incanti a seguito di fallimento o liquidazione coatta, la proprietà di immobili parzialmente realizzati. In tal caso, fermi restando i massimali di mutuo o di anticipazione ammissibili, nella spesa ammissibile rientrano pure gli oneri derivanti dall'acquisizione degli immobili. >>.
Art. 12
(Inserimento dell'articolo 96 bis nella legge regionale
n. 75/1982)
1.
Dopo l'
articolo 96 della legge regionale n. 75/1982, è inserito il seguente:
<< Art. 96 bis
(Restituzione di somme all'Amministrazione regionale)
1. In caso di mancata restituzione di ratei di anticipazione o di somme dovute all'Amministrazione regionale a seguito di pronuncia di decadenza da agevolazioni entro i termini stabiliti, il beneficiario decaduto o moroso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione regionale anche gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, sulle somme complessivamente da restituire, a decorrere dalla data della scadenza del termine e fino a quella di effettiva restituzione. >>.
Art. 13
(Modifica dell'articolo 118 della legge regionale n.
75/1982)
Art. 14
(Modifiche dell'articolo 119 della legge regionale n.
75/1982)
Art. 15
(Inserimento dell'articolo 119 bis nella legge regionale
n. 75/1982)
1.
Dopo l'
articolo 119 della legge regionale n. 75/1982, è inserito il seguente:
<< Art. 119 bis
(Ammissibilità a contributo degli oneri fiscali)
1. Per gli interventi di acquisto, nuova costruzione o recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono ammissibili a contributo anche i relativi oneri fiscali.
2. Nelle spese tecniche, generali e di collaudo, di cui all'articolo 119, sono ricomprese tutte le spese per prestazioni professionali, ivi comprese quelle notarili. >>.
Art. 16
(Integrazione dell'articolo 120 bis della legge regionale
n. 75/1982)
1.
All'
articolo 120 bis della legge regionale n. 75/1982, come inserito dall'
articolo 40 della legge regionale n. 45/1993, sono aggiunti i seguenti commi:
<< 2. L'Istituto di credito mutuante è tenuto a dare comunicazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici o, rispettivamente, alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici concedenti, di ogni variazione relativa ai titolari o all'entità dei mutui per i quali è stato liquidato il contributo, nonché del mancato versamento di rate di mutuo da parte dei beneficiari.
3. Le somme erogate e giacenti presso l'Istituto di credito mutuante, che a seguito di revoca o decadenza dall'agevolazione non spettano ai beneficiari, sono restituite dall'Istituto medesimo con riconoscimento di valuta all'Amministrazione regionale. >>.
CAPO II
Altre disposizioni modificative, di interpretazione
autentica e di sanatoria in materia di edilizia residenziale
pubblica
Art. 17
1. In via di interpretazione autentica, nelle spese generali e di collaudo di cui all'
articolo 119 della legge regionale n. 75/1982 sono ricomprese le spese per prestazioni professionali, tra cui anche quelle notarili e relativi oneri fiscali per gli interventi di acquisto di immobili di cui all'
articolo 82, secondo comma, della legge regionale n. 75/1982; nelle spese generali e di collaudo non possono peraltro essere comprese le spese derivanti da altri oneri fiscali relativi alla realizzazione degli interventi di acquisto, costruzione o recupero degli immobili oggetto del contributo.
Art. 18
(Fissazione di nuovi termini per la richiesta di cessione in
proprietà di abitazioni realizzate con le provvidenze di
cui alla
legge regionale n. 12/1966)
2. La facoltà di cui al comma 1 è prevista, oltre che a favore degli inquilini a suo tempo dimoranti in case minacciate, distrutte o irreparabilmente danneggiate da frane o da altre calamità naturali, anche a favore degli attuali inquilini residenti negli alloggi medesimi, con le modalità ed alle condizioni disciplinate nel primo e
secondo comma dell'articolo 139 della legge regionale n. 75/1982.
3. Gli alloggi, per i quali non venga presentata entro il termine di cui al comma 1 richiesta di cessione in proprietà, vengono trasferiti gratuitamente con tutti gli oneri, i diritti ed i rapporti agli stessi pertinenti, all'Istituto autonomo per le case popolari territorialmente competente.
Art. 19
(Modifica di tipo o località di intervento di edilizia
agevolata)
1. In deroga a quanto previsto dall'
articolo 54 della legge regionale n. 45/1993, per le domande presentate dopo il 30 giugno 1990, fino alla data del 29 aprile 1994, il Direttore provinciale dei servizi tecnici territorialmente competente è autorizzato a concedere il contributo o l'anticipazione, anche nei casi di variazione di tipo o località d'intervento, purché nell'ambito della stessa provincia, non effettuata in modo conforme alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Per le domande presentate fino al 30 giugno 1990, ancorché archiviate, il Direttore provinciale dei servizi tecnici territorialmente competente è altresì autorizzato a concedere il contributo o l'anticipazione anche in presenza della variazione di cui al comma 1, su istanza degli interessati, da presentare entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 20
(Norma di sanatoria per l'edilizia agevolata)
2. In relazione alle domande presentate dopo il 30 giugno 1990 e già inserite in graduatoria, è consentito a coloro ai quali è stata archiviata la domanda, ovvero che non hanno presentato la documentazione richiesta entro il termine perentorio per carenza dei requisiti o delle condizioni oggetto di modifica con gli articoli 2 e 19 della presente legge, di produrre apposita richiesta di applicazione in loro favore delle disposizioni più favorevoli contenute nella presente legge, corredata della documentazione necessaria ai fini della concessione dell'agevolazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le domande di cui al comma 2 vengono posizionate in coda alla graduatoria dopo tutte le domande già nella stessa inserite.
4. Ai fini del presente articolo, è fatta salva la documentazione eventualmente già presentata dagli interessati.
Art. 21
(Integrazione dell'articolo 61 della legge regionale
n. 45/1993)
Art. 22
(Sanatoria per le cooperative poste in liquidazione coatta
amministrativa o dichiarate fallite entro
il 31 dicembre 1993)
1. In deroga a quanto stabilito dal
primo comma dell'articolo 83 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'
articolo 31 della legge regionale n. 45/1993, le rate di restituzione delle anticipazioni concesse alle cooperative edilizie poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite entro il 31 dicembre 1993, che vengono revocate in applicazione dell'
articolo 61 della legge regionale n. 45/1993, come modificato dall'
articolo 199, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, o dell'
articolo 61 bis della legge regionale n. 45/1993, come inserito dall'
articolo 199, comma 2, della legge regionale n. 5/1994, sono computate con decorrenza dalla prima rata di restituzione, sulla quota di anticipazione effettivamente erogata.
2. In via di sanatoria, in relazione alla ritardata restituzione rispetto alle scadenze dei piani di ammortamento delle rate di anticipazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale rinuncia al credito derivante dalla morosità.
Art. 23
(Obblighi dei beneficiari)
1. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore della
legge regionale n. 37/1988, per le quali non sia stato applicato il disposto del
comma 2 dell'articolo 57 della stessa legge regionale n. 37/1988, il vincolo posto ai beneficiari di residenza, occupazione, non locazione o sublocazione e di non alienazione degli alloggi oggetto di contributo di edilizia convenzionata o agevolata per dieci anni dalla data del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo è ridotto ad anni cinque.
2. L'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici può, per comprovati motivi, autorizzare in via preventiva i beneficiari di cui al comma 1 a derogare agli obblighi suddetti entro il periodo vincolato di cinque anni. In tale caso, l'agevolazione può essere trasferita in capo agli acquirenti che siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data dell'autorizzazione.
3. Dopo la decorrenza dei cinque anni, il trasferimento di residenza, la mancata occupazione, la locazione o sublocazione dell'alloggio oggetto di contributo comportano la revoca del contributo stesso, limitatamente alle quote non più spettanti, ovvero l'anticipata estinzione dell'anticipazione.
Art. 24
(Applicabilità dell'articolo 13 della legge regionale
n. 10/95)
CAPO III
Altre norme procedurali in materia di opere pubbliche e di
interesse pubblico e di pianificazione territoriale
Art. 25
(Modifica dell'articolo 7 ter della legge regionale n.
20/1983)
Art. 26
(Integrazione dell'articolo 31 della legge regionale
n. 46/1986)
1.
All'
articolo 31 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato dall'
articolo 3 della legge regionale 29 novembre 1986, n. 49, dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:
<< Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al
Titolo III, Capo I, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, gli impianti elettrici di pubblica illuminazione e relative opere accessorie, fatto salvo l'obbligo per gli Enti locali di acquisire direttamente ogni altra autorizzazione o nulla osta previsti dalle norme vigenti.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impianti elettrici di pubblica illuminazione ed opere accessorie per i quali sia stata presentata agli organi competenti regolare domanda di autorizzazione, anche in sanatoria, e la stessa sia in corso di istruttoria.
Il collaudo delle linee elettriche di cui ai commi precedenti è vistato dal legale rappresentante dell'ente e viene effettuato dallo stesso ente titolare dell'impianto. >>.
Art. 28
(Ripristino del complesso << Tiro a segno >> di Osoppo)
Art. 29
4. Ferme restando le competenze della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia stabilite dalla
legge regionale n. 27/1988, la Direzione stessa si avvale, ai fini della verifica sull'osservanza delle norme sismiche sul territorio di propria competenza, della Commissione tecnica provinciale costituita presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, la cui composizione viene a tal fine integrata con la presenza del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Gorizia.
Art. 30
(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale
n. 10/1995)
1.
L'
articolo 12 della legge regionale n. 10/1995 è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
(Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale)
1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o anche non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori regionali competenti per materia sono autorizzati a confermare - previa conforme deliberazione della Giunta regionale - i contributi già concessi, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento. >>.
2. Per le finalità di cui all'
articolo 12 della legge regionale n. 10/1995, come sostituito dal comma 1, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 31
(Disposizioni transitorie in materia di pianificazione
territoriale)
CAPO IV
Norme transitorie e finali
Art. 32
(Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, trovano applicazione per gli interventi di edilizia convenzionata per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata disposta l'archiviazione delle domande ne sia divenuto esecutivo il provvedimento di liquidazione definitiva dell'agevolazione e, se previsto, il relativo frazionamento.
2. I nuovi limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia convenzionata ed agevolata, di cui all'articolo 2, comma 2, trovano applicazione con decorrenza dai redditi percepiti nell'anno 1992, dichiarati nell'anno 1993.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3 trovano applicazione per tutti gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese i cui lavori non siano ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996.
Art. 33
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.