LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 31

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/1995
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO I
 Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 75/1982
Art. 2
 (Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale
n. 75/1982)
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale n. 45/1993, è sostituita dalla seguente:
<< c) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani catastali pari o superiore al numero, maggiorato di tre, dei componenti il nucleo familiare. È comunque considerato inadeguato un alloggio composto da non più di quattro vani catastali. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. Viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco per motivi di natura statica o igienico-sanitaria, ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando il richiedente il contributo o altra persona con lui convivente sia portatore di un handicap motorio; >>.

2. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 24 della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale n. 45/1993, le parole << inferiore a lire 40.000.000 >> sono sostituite dalle parole << inferiore a lire 50.000.000 >>.
3.
Il comma 10 dell'articolo 24 della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale n. 45/1993, è sostituito dal seguente:
<< 10. Agli effetti della presente legge si considerano emigranti coloro che prima dell'espatrio risiedevano in regione, hanno compiuto oltre due anni di permanenza all'estero e, se rimpatriati, lo sono da non più di un anno alla data di riferimento dei requisiti soggettivi. Sono altresì equiparati agli emigranti i figli maggiorenni degli stessi, anche se nati all'estero che, se rimpatriati, lo sono da non più di un anno alla data di riferimento dei requisiti soggettivi. >>.

Art. 3
1. Al sesto comma dell'articolo 36 della legge regionale n. 75/1982, come aggiunto dall'articolo 17 della legge regionale n. 45/1993, le parole << del prezzo complessivo degli alloggi previsti in convenzione >> sono sostituite dalle parole << del costo di costruzione dell'intervento convenzionato >>.
Art. 4
 (Modifiche e integrazioni dell'articolo 39 della
legge regionale n. 75/1982)
1. All'articolo 39, comma 3, della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, e modificato dall'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Ove l'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 2 sia ascrivibile al trasferimento del titolare del rapporto contributivo o di altro soggetto del suo nucleo familiare per causa di lavoro in altro comune non limitrofo a quello ove è situato l'alloggio oggetto del contributo, ovvero a motivi di salute, debitamente certificati dai competenti uffici dell'Azienda Servizi Sanitari, direttamente connessi al permanere nell'alloggio medesimo, ovvero al trasferimento coattivo della proprietà dell'alloggio oggetto di contributo conseguente a procedura espropriativa per pubblica utilità, il Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici o il Direttore provinciale dei servizi tecnici competenti dispongono la revoca del contributo stesso dal momento del verificarsi dell'inosservanza, limitatamente alle quote di contributo non ancora percepite. >>.
2.
All'articolo 39 della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale n. 37/1988 e integrato dall'articolo 18 della legge regionale n. 45/1993, il comma 10 è sostituito dal seguente:
<< 10. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e ne acquisisce l'intera proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo. >>.

Art. 5
 (Integrazione dell'articolo 40 della legge regionale n.
75/1982)
1. Al primo comma dell'articolo 40 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale n. 37/1988, dopo le parole << i contributi si trasferiscono >> sono inserite le parole << al cobeneficiario che acquisisce l'intera proprietà, ovvero >>.
Art. 6
1.
Dopo il sesto comma dell'articolo 58 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale n. 45/1993, è inserito il seguente:
<< L'Istituto autonomo case popolari è tenuto a restituire le somme eventualmente incassate a seguito dell'avvenuta deliberazione di concessione di alloggio di edilizia sovvenzionata agli eredi del titolare del rapporto locativo deceduto prima della stipula del contratto di compravendita nei casi in cui l'alloggio stesso non possa essere alienato ai soggetti indicati al primo comma. Le somme suddette sono maggiorate degli interessi legali tempo per tempo vigenti. >>.

Art. 7
1.
Il settimo comma dell'articolo 65 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 27 della legge regionale n. 37/1988 ed ulteriormente modificato dal comma 2 dell'articolo 197 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è sostituito dal seguente:
<< Per coloro che superano di un terzo il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma precedente potrà prevedere dei canoni di importo proporzionalmente superiori a quello derivante dal computo ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. >>.

Art. 8
1.
Dopo il secondo comma dell'articolo 70 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale n. 45/1993 e integrato dall'articolo 197, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è aggiunto il seguente comma:
<< In ragione dell'obbligo dell'ente proprietario o gestore di procedere alla determinazione del prezzo di cessione dell'alloggio entro un anno dalla presentazione della domanda di cui al quarto comma, al prezzo di cessione determinato con le modalità di cui al primo e secondo comma va detratto l'importo dei canoni di locazione - computati nella misura del 75% - corrisposti successivamente allo scadere del predetto periodo annuale. >>.

Art. 9
 (Integrazione dell'articolo 81 della legge regionale
n. 75/1982)
1.
All'articolo 81 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale n. 37/1988, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:
<< Le somme affluenti al fondo possono altresì essere destinate, limitatamente alle anticipazioni a favore degli Istituti autonomi per le case popolari, all'acquisto di immobili inseriti in zone di recupero, ed alla relativa progettazione per il successivo recupero, da attuarsi nell'ambito di piani di recupero. >>.

Art. 10
 (Integrazione dell'articolo 84 della legge regionale
n. 75/1982)
1.
All'articolo 84 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale n. 37/1988, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
<< Per gli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 81, l'erogazione dell'anticipazione ha luogo:
- nella misura del 90% contestualmente alla concessione dell'anticipazione, dietro presentazione del preliminare di compravendita registrato dell'immobile oggetto dell'acquisto e del preventivo di spesa per la progettazione del successivo intervento di recupero;
- nella misura restante, pari al saldo dell'anticipazione, dietro presentazione del contratto di compravendita e della deliberazione dello IACP attestante l'onere sostenuto per la progettazione ed a seguito del parere favorevole della Commissione tecnica regionale di cui agli articoli 32 e 33 sul progetto di recupero. >>.


Art. 11
 (Integrazione dell'articolo 92 della legge regionale
n. 75/1982)
1.
All'articolo 92 della legge regionale n. 75/1982, come integrato dall'articolo 36 della legge regionale n. 37/1988 e modificato dall'articolo 33 della legge regionale n. 45/1993, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:
<< È peraltro consentita la concessione delle agevolazioni di edilizia convenzionata anche nei casi in cui l'inizio dei lavori sia intervenuto prima della presentazione della domanda, ove l'operatore abbia acquisito, in sede di pubblici incanti a seguito di fallimento o liquidazione coatta, la proprietà di immobili parzialmente realizzati. In tal caso, fermi restando i massimali di mutuo o di anticipazione ammissibili, nella spesa ammissibile rientrano pure gli oneri derivanti dall'acquisizione degli immobili. >>.

Art. 12
 (Inserimento dell'articolo 96 bis nella legge regionale
n. 75/1982)
1.
Dopo l'articolo 96 della legge regionale n. 75/1982, è inserito il seguente:
<< Art. 96 bis
 (Restituzione di somme all'Amministrazione regionale)
1. In caso di mancata restituzione di ratei di anticipazione o di somme dovute all'Amministrazione regionale a seguito di pronuncia di decadenza da agevolazioni entro i termini stabiliti, il beneficiario decaduto o moroso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione regionale anche gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, sulle somme complessivamente da restituire, a decorrere dalla data della scadenza del termine e fino a quella di effettiva restituzione. >>.

Art. 13
 (Modifica dell'articolo 118 della legge regionale n.
75/1982)
Art. 14
 (Modifiche dell'articolo 119 della legge regionale n.
75/1982)
1. Al primo comma dell'articolo 119 della legge regionale n. 75/1982, le parole << pari all'8% >> sono sostituite dalle parole << pari al 9% >>.
2. Al secondo comma dell'articolo 119 della legge regionale n. 75/1982, le parole << elevata al 10% >> sono sostituite dalle parole << elevata all'11% >>.
Art. 15
 (Inserimento dell'articolo 119 bis nella legge regionale
n. 75/1982)
1.
Dopo l'articolo 119 della legge regionale n. 75/1982, è inserito il seguente:
<< Art. 119 bis
 (Ammissibilità a contributo degli oneri fiscali)
1. Per gli interventi di acquisto, nuova costruzione o recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono ammissibili a contributo anche i relativi oneri fiscali.
2. Nelle spese tecniche, generali e di collaudo, di cui all'articolo 119, sono ricomprese tutte le spese per prestazioni professionali, ivi comprese quelle notarili. >>.

Art. 16
 (Integrazione dell'articolo 120 bis della legge regionale
n. 75/1982)
1.
All'articolo 120 bis della legge regionale n. 75/1982, come inserito dall'articolo 40 della legge regionale n. 45/1993, sono aggiunti i seguenti commi:
<< 2. L'Istituto di credito mutuante è tenuto a dare comunicazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici o, rispettivamente, alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici concedenti, di ogni variazione relativa ai titolari o all'entità dei mutui per i quali è stato liquidato il contributo, nonché del mancato versamento di rate di mutuo da parte dei beneficiari.
3. Le somme erogate e giacenti presso l'Istituto di credito mutuante, che a seguito di revoca o decadenza dall'agevolazione non spettano ai beneficiari, sono restituite dall'Istituto medesimo con riconoscimento di valuta all'Amministrazione regionale. >>.

CAPO II
 Altre disposizioni modificative, di interpretazione
autentica e di sanatoria in materia di edilizia residenziale
pubblica
Art. 17
 (Interpretazione autentica degli articoli 82 e 119 della
legge regionale n. 75/1982)
1. In via di interpretazione autentica, nelle spese generali e di collaudo di cui all'articolo 119 della legge regionale n. 75/1982 sono ricomprese le spese per prestazioni professionali, tra cui anche quelle notarili e relativi oneri fiscali per gli interventi di acquisto di immobili di cui all'articolo 82, secondo comma, della legge regionale n. 75/1982; nelle spese generali e di collaudo non possono peraltro essere comprese le spese derivanti da altri oneri fiscali relativi alla realizzazione degli interventi di acquisto, costruzione o recupero degli immobili oggetto del contributo.
Art. 18
 (Fissazione di nuovi termini per la richiesta di cessione in
proprietà di abitazioni realizzate con le provvidenze di
cui alla legge regionale n. 12/1966)
1. A modifica dell'articolo 139, quarto comma, della legge regionale n. 75/1982, sono riaperti - fino al 31 dicembre 1995 - i termini per la presentazione delle domande di cessione in proprietà degli alloggi realizzati con le provvidenze di cui alla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, come integrata dalla legge regionale 15 marzo 1968, n. 17.
2. La facoltà di cui al comma 1 è prevista, oltre che a favore degli inquilini a suo tempo dimoranti in case minacciate, distrutte o irreparabilmente danneggiate da frane o da altre calamità naturali, anche a favore degli attuali inquilini residenti negli alloggi medesimi, con le modalità ed alle condizioni disciplinate nel primo e secondo comma dell'articolo 139 della legge regionale n. 75/1982.
3. Gli alloggi, per i quali non venga presentata entro il termine di cui al comma 1 richiesta di cessione in proprietà, vengono trasferiti gratuitamente con tutti gli oneri, i diritti ed i rapporti agli stessi pertinenti, all'Istituto autonomo per le case popolari territorialmente competente.
Art. 19
 (Modifica di tipo o località di intervento di edilizia
agevolata)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 della legge regionale n. 45/1993, per le domande presentate dopo il 30 giugno 1990, fino alla data del 29 aprile 1994, il Direttore provinciale dei servizi tecnici territorialmente competente è autorizzato a concedere il contributo o l'anticipazione, anche nei casi di variazione di tipo o località d'intervento, purché nell'ambito della stessa provincia, non effettuata in modo conforme alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Per le domande presentate fino al 30 giugno 1990, ancorché archiviate, il Direttore provinciale dei servizi tecnici territorialmente competente è altresì autorizzato a concedere il contributo o l'anticipazione anche in presenza della variazione di cui al comma 1, su istanza degli interessati, da presentare entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 20
 (Norma di sanatoria per l'edilizia agevolata)
1. In via di sanatoria, fermo restando il disposto dell'articolo 65 della legge regionale n. 45/1993, le modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 75/1982, introdotte dall'articolo 2 della presente legge, si estendono a tutte le domande di edilizia agevolata, presentate dopo il 30 giugno 1990.
2. In relazione alle domande presentate dopo il 30 giugno 1990 e già inserite in graduatoria, è consentito a coloro ai quali è stata archiviata la domanda, ovvero che non hanno presentato la documentazione richiesta entro il termine perentorio per carenza dei requisiti o delle condizioni oggetto di modifica con gli articoli 2 e 19 della presente legge, di produrre apposita richiesta di applicazione in loro favore delle disposizioni più favorevoli contenute nella presente legge, corredata della documentazione necessaria ai fini della concessione dell'agevolazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le domande di cui al comma 2 vengono posizionate in coda alla graduatoria dopo tutte le domande già nella stessa inserite.
4. Ai fini del presente articolo, è fatta salva la documentazione eventualmente già presentata dagli interessati.
Art. 21
 (Integrazione dell'articolo 61 della legge regionale
n. 45/1993)
1. Al comma 3 bis dell'articolo 61 della legge regionale n. 45/1993, come inserito dall'articolo 199, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 5/1994, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Su specifica istanza dei soci la Commissione può altresì accertare il possesso dei requisiti soggettivi prescritti anche con riferimento alla data di presentazione della domanda di contributo da parte della cooperativa. >>.
Art. 22
 (Sanatoria per le cooperative poste in liquidazione coatta
amministrativa o dichiarate fallite entro
il 31 dicembre 1993)
1. In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 83 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale n. 45/1993, le rate di restituzione delle anticipazioni concesse alle cooperative edilizie poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite entro il 31 dicembre 1993, che vengono revocate in applicazione dell'articolo 61 della legge regionale n. 45/1993, come modificato dall'articolo 199, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, o dell'articolo 61 bis della legge regionale n. 45/1993, come inserito dall'articolo 199, comma 2, della legge regionale n. 5/1994, sono computate con decorrenza dalla prima rata di restituzione, sulla quota di anticipazione effettivamente erogata.
2. In via di sanatoria, in relazione alla ritardata restituzione rispetto alle scadenze dei piani di ammortamento delle rate di anticipazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale rinuncia al credito derivante dalla morosità.
3. In via di sanatoria, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 96 della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, la maggiorazione degli interessi non si applica nei casi di anticipata estinzione delle anticipazioni già concesse alle cooperative di cui al comma 1.
Art. 23
 (Obblighi dei beneficiari)
1. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 37/1988, per le quali non sia stato applicato il disposto del comma 2 dell'articolo 57 della stessa legge regionale n. 37/1988, il vincolo posto ai beneficiari di residenza, occupazione, non locazione o sublocazione e di non alienazione degli alloggi oggetto di contributo di edilizia convenzionata o agevolata per dieci anni dalla data del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo è ridotto ad anni cinque.
2. L'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici può, per comprovati motivi, autorizzare in via preventiva i beneficiari di cui al comma 1 a derogare agli obblighi suddetti entro il periodo vincolato di cinque anni. In tale caso, l'agevolazione può essere trasferita in capo agli acquirenti che siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data dell'autorizzazione.
3. Dopo la decorrenza dei cinque anni, il trasferimento di residenza, la mancata occupazione, la locazione o sublocazione dell'alloggio oggetto di contributo comportano la revoca del contributo stesso, limitatamente alle quote non più spettanti, ovvero l'anticipata estinzione dell'anticipazione.
Art. 24
 (Applicabilità dell'articolo 13 della legge regionale
n. 10/95)
1. La disposizione di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, trova applicazione per tutti gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore dalla predetta legge regionale n. 10/1995, non sia stata pronunciata la decadenza dalle agevolazioni concesse.
CAPO III
 Altre norme procedurali in materia di opere pubbliche e di
interesse pubblico e di pianificazione territoriale
Art. 25
 (Modifica dell'articolo 7 ter della legge regionale n.
20/1983)
1. All'ottavo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, le parole << sulla base di una stima del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio >> sono sostituite dalle parole << sulla base di apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'ente beneficiario, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il costo dell'opera realizzata e la conformità della stessa al progetto a suo tempo approvato, corredata di uno stato di consistenza dell'opera redatto da un tecnico abilitato >>.
Art. 26
 (Integrazione dell'articolo 31 della legge regionale
n. 46/1986)
1.
All'articolo 31 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 1986, n. 49, dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:
<< Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al Titolo III, Capo I, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, gli impianti elettrici di pubblica illuminazione e relative opere accessorie, fatto salvo l'obbligo per gli Enti locali di acquisire direttamente ogni altra autorizzazione o nulla osta previsti dalle norme vigenti.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impianti elettrici di pubblica illuminazione ed opere accessorie per i quali sia stata presentata agli organi competenti regolare domanda di autorizzazione, anche in sanatoria, e la stessa sia in corso di istruttoria.
Il collaudo delle linee elettriche di cui ai commi precedenti è vistato dal legale rappresentante dell'ente e viene effettuato dallo stesso ente titolare dell'impianto. >>.

Art. 27
1.
Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è sostituito dal seguente:
<< 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi annui costanti, per la durata di dieci anni, di importo pari al 10% della spesa ammissibile, per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dai piani per il traffico di cui all'articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ovvero dai Programmi urbani dei parcheggi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122. >>.

Art. 28
 (Ripristino del complesso << Tiro a segno >> di Osoppo)
1. In via di sanatoria, è consentito il mantenimento del contributo concesso al Comune di Osoppo ai sensi dell'articolo 71, comma 10, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, a seguito della presentazione, intervenuta entro il mese di gennaio 1993, del rendiconto relativo all'impiego del finanziamento erogato.
Art. 29
 (Modifiche della legge regionale n. 27/1988)
1. All'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, sono abrogate le parole << ,in sede di rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, >>.
2. Relativamente al territorio della Provincia di Gorizia, viene soppressa la Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 27/1988.
3. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 27/1988, la parola << due >> è sostituita dalla parola << cinque >>.
4. Ferme restando le competenze della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia stabilite dalla legge regionale n. 27/1988, la Direzione stessa si avvale, ai fini della verifica sull'osservanza delle norme sismiche sul territorio di propria competenza, della Commissione tecnica provinciale costituita presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, la cui composizione viene a tal fine integrata con la presenza del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Gorizia.
Art. 30
 (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale
n. 10/1995)
1.
L'articolo 12 della legge regionale n. 10/1995 è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale)
1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o anche non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori regionali competenti per materia sono autorizzati a confermare - previa conforme deliberazione della Giunta regionale - i contributi già concessi, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento. >>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 10/1995, come sostituito dal comma 1, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 31
 (Disposizioni transitorie in materia di pianificazione
territoriale)
1. Il termine di cui all'articolo 120 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, nel caso degli adempimenti previsti dall'articolo 36, comma 2, della medesima legge regionale n. 52/1991, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19, può essere motivatamente prorogato, ancorché scaduto, purché l'ente inadempiente abbia adottato la delibera contenente le direttive per la formazione della variante generale al PRGC ed affidato l'incarico professionale per la redazione dei relativi elaborati entro la data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso la proroga non può essere superiore ad un anno.
CAPO IV
 Norme transitorie e finali
Art. 32
 (Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, trovano applicazione per gli interventi di edilizia convenzionata per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata disposta l'archiviazione delle domande ne sia divenuto esecutivo il provvedimento di liquidazione definitiva dell'agevolazione e, se previsto, il relativo frazionamento.
2. I nuovi limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia convenzionata ed agevolata, di cui all'articolo 2, comma 2, trovano applicazione con decorrenza dai redditi percepiti nell'anno 1992, dichiarati nell'anno 1993.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3 trovano applicazione per tutti gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese i cui lavori non siano ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996.
Art. 33
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.