LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 aprile 1995, n. 19

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 17 giugno 1993, n. 46, 12 settembre 1991, n. 48 e 25 giugno 1993, n. 50.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/05/1995
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

CAPO I
 Modificazioni alla legge regionale
17 giugno 1993, n. 46
Art. 1
 
1.
Dopo l'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, è inserito il seguente:
<< Art. 1 bis
 Istituti di credito
1. Gli Istituti di credito ai quali sono erogati direttamente contributi o sovvenzioni concessi a soggetti privati hanno l'obbligo di informare tempestivamente la Regione di inadempimenti dei soggetti beneficiari, dell'avvio di procedure concorsuali a carico dei medesimi, nonché di ogni altra circostanza pregiudizievole ai fini del mantenimento del contributo o sovvenzione regionale. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di leggi regionali di settore.
2. In caso di persistente inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a non erogare nuovi contributi o sovvenzioni tramite gli Istituti di credito inadempienti. >>.

Art. 2
 
1.
Dopo l'articolo 1 bis della legge regionale n. 46/1993, come inserito dall'articolo 1, è aggiunto il seguente:
<< Art. 1 ter
 Divieto generale di contribuzione
1. Non è ammissibile la concessione di contributi o sovvenzioni regionali di qualsiasi tipo, a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni previste da leggi di settore. >>.

Art. 3
 
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 46/1993 la parola: << apertura >> è sostituita dalle seguenti: << richiesta o istanza >>.
2.
Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 46/1993 è sostituito dal seguente:
<< 3. Entro il termine di cui al comma 1, qualora si accerti che non sussiste o sia assolutamente incerta la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del soggetto beneficiario, i contributi o sovvenzioni sono revocati ovvero, nel caso contrario, il Tesoriere è autorizzato, da parte degli organi competenti, ad effettuare i pagamenti dovuti. >>.

3.
Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 46/1993, è inserito il seguente:
<< 3 bis. In caso di revoca, l'Amministrazione regionale richiede, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non è stato più perseguito, la restituzione delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione. >>.

Art. 4
 
1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 46/1993 nell'ipotesi di decadenza per inadempimento deve ritenersi compreso anche il caso di rinuncia al contributo o alla sovvenzione.
Art. 5
 
1.
Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 46/1993 è sostituito dal seguente:
<< 3. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 2, e in tutti i casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione regionale a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale. >>.

2.
Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 46/1993 è sostituito dal seguente:
<< 5. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale. >>.

Art. 6
 
1.
Dopo l'articolo 5 della legge regionale n. 46/1993 è inserito il seguente:
<< Art. 5 bis
 Esclusioni
1. La restituzione di somme erogate a titolo di sovvenzione o contributo ai Comuni, Province, Comunità montane e Consorzi di Enti locali soggetti alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, è disposta senza l'applicazione di interessi, fatta salva, in caso di mancata restituzione delle medesime entro il termine stabilito, l'applicazione degli interessi di mora, calcolati al tasso legale ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale. >>.

Art. 8
 
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 46/1993 dopo la parola: << importi >> sono inserite le parole: << pari o >>.
2.
Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 46/1993 è inserito il seguente:
<< 3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute in ragione di rapporti contributivi in corso, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3. >>.

Art. 9
 
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 46/1993 le parole << di origine contributiva >> sono eliminate.
Art. 10
 
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 46/1993 è inserito il seguente:
<< 2 bis. I crediti di cui al comma 1, derivanti dalla concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono annullati secondo le modalità previste dai commi 1 e 2, con decreto motivato del Segretario generale straordinario. >>.

Art. 11
 
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 46/1993 sono aggiunte le parole: << , nonché dalla erogazione di somme a titolo di corrispettivo, onorario, rimborso spese e ad ogni altro titolo diverso dal contributo in applicazione delle leggi regionali citate. >>.
CAPO II
 Modificazioni alla legge regionale
12 settembre 1991, n. 48
Art. 12
 
1.
L'articolo 55 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, è sostituito dal seguente:
<< Art. 55
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, le somme comunque dovute dai funzionari delegati al pagamento delle spese connesse agli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici, in seguito al riscontro amministrativo- contabile dei rendiconti presentati all'organo di controllo interno, possono essere trattenute direttamente dall'Amministrazione regionale in sede di emissione di un nuovo ordine di accreditamento, anche se afferente ad un diverso esercizio finanziario e ad un diverso oggetto, mediante vincolo di commutazione della somma in entrata.
2. L'acquisizione della quietanza di cui al comma 1, produce l'effetto di regolarizzare i rendiconti interessati.
3. Rimane fermo in capo al funzionario delegato l'onere di avviare o proseguire l'azione di recupero delle somme indebitamente corrisposte, ai sensi dell'articolo 102 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37. >>.

CAPO III
 Modificazioni alla legge regionale
25 giugno 1993, n. 50
Art. 13
 
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 è aggiunto il seguente:
<< 1 bis. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dal comma 1, avviene sulla base di un programma di investimenti approvato dalla Giunta regionale e secondo criteri stabiliti dalla Giunta medesima. >>.