LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3

Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1995
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 1
 Finalità e ambito di applicazione
1. La presente legge definisce norme organiche e coordinate in materia di garanzie nell'obiettivo fondamentale di realizzare le condizioni per la più ampia tutela della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Art. 2
 Disposizione generale
1. In mancanza di espressa disposizione di legge, spetta alla Giunta regionale stabilire l'idoneità di una garanzia reale o personale o, ancora, di ulteriori cautele di terzi a favore dell'Ente.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
CAPO I
 GARANZIE DI TERZI IN FAVORE DELLA REGIONE
Art. 3
 Ipoteche costituite a favore della Regione
1. Le ipoteche costituite da terzi, ai sensi dell'articolo 2808 e seguenti del codice civile, a garanzia di obbligazioni assunte nei confronti della Regione devono essere iscritte per somme non inferiori a quelle derivanti dalle stesse obbligazioni da garantire.
2. Nella determinazione delle somme di cui al comma 1 concorrono anche gli interessi e gli altri oneri accessori di natura pecuniaria.
3. Il valore dei beni oggetto di ipoteca deve essere preventivamente accertato al fine di assicurare il completo soddisfacimento delle obbligazioni garantite.
4. L'atto costitutivo deve prevedere la preventiva autorizzazione all'Amministrazione regionale a provvedere direttamente al rinnovo dell'iscrizione dell'ipoteca quando, per l'adempimento dell'obbligazione principale, sia stabilito un termine più lungo rispetto all'efficacia dell'iscrizione. In tal caso, deve essere indicato se le spese per il rinnovo sono a carico del debitore o del terzo garante.
Art. 4
 Fidejussioni prestate a favore della Regione
1. Le fidejussioni prestate ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del codice civile, a garanzia di obbligazioni assunte da terzi nei confronti della Regione, devono risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata.
2. Nel caso in cui al rilascio provvedano enti o società, deve essere preventivamente accertato il corretto esercizio dei poteri da parte del sottoscrittore.
3. Le fidejussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
CAPO II
 GARANZIE FIDEJUSSORIE CONCESSE DALLA REGIONE
Art. 5
 Autorizzazione
1. La concessione di garanzie fideiussorie da parte della Regione deve essere autorizzata con norma di legge.
Art. 6
 Mutui per opere pubbliche o di pubblica utilità
garantiti da fidejussione regionale
1. I mutui contratti da Province, Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di opere pubbliche possono essere garantiti dalla Regione qualora l'Ente mutuatario sia impossibilitato a produrre proprie garanzie.
2. Possono essere garantiti dalla Regione i mutui contratti da soggetti pubblici o privati per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, qualora i mutui stessi siano assistiti da contributo regionale e l'Ente mutuatario non sia in grado di produrre proprie garanzie.
3. Nel caso in cui, in relazione alla garanzia prestata, la Regione proceda a pagamenti per inadempienza del debitore, essa è surrogata nei diritti del creditore verso il debitore ed esercita l'azione di regresso ai sensi degli articoli 1950 e seguenti del codice civile. Nei confronti degli enti pubblici di cui ai commi 1 e 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare l'azione di regresso anche mediante prelievo dal Tesoriere degli enti medesimi delle somme spettanti.
Art. 7
 Condizioni generali per la prestazione di
garanzie fidejussorie
1. Le garanzie fidejussorie concesse dalla Regione si intendono prestate in via solidale ai sensi del primo comma dell'articolo 1944 del codice civile, con esclusione del beneficio della preventiva escussione previsto dal secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare al beneficio del termine di cui al primo comma dell'articolo 1957 del codice civile, qualora l'obbligazione principale sia assunta per interventi e iniziative di particolare rilevanza.
Art. 8
 Criteri generali per la determinazione delle somme
garantite con fidejussione regionale
1. Le fidejussioni rilasciate dall'Amministrazione regionale debbono contenere l'esatta determinazione degli importi massimi garantiti per capitale, interessi ed oneri accessori.
Art. 9
 Modalità per la concessione di garanzie fidejussorie
1. Le garanzie fidejussorie della Regione sono disposte con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.
2. Nel caso in cui sia diversamente previsto, la proposta di cui al comma 1 deve essere formulata di concerto con l'Assessore alle finanze.
3. La domanda per la concessione deve essere corredata dall'atto di adesione dell'istituto di credito, nonché dalla deliberazione esecutiva con cui l'ente richiedente dispone l'assunzione del mutuo o dell'anticipazione e nella quale deve essere dichiarata l'impossibilità da parte dell'ente stesso a prestare la propria garanzia.
4. In caso di persone fisiche la domanda per la concessione deve essere corredata dall'atto di adesione dell'istituto di credito adito, e dalla dichiarazione acclarante l'impossibilità da parte del soggetto a prestare proprie garanzie.
5. Le disposizioni di cui i commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 114 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Art. 10
 Norme abrogative e di coordinamento
2. Qualora disposizioni legislative si richiamino alle norme abrogate dal comma 1, si intende che le stesse devono far riferimento alle corrispondenti disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 11
 Norma finanziaria
1. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dall'articolo 6 della presente legge fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996, e del bilancio per l'anno 1994.
CAPO III
 NORME MODIFICATIVE, INTEGRATIVE E DI COMPLETAMENTO DEGLI
ARTICOLI 83 E 95 DELLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1982,
N. 75 E DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE
24 GIUGNO 1993, N. 49.
Art. 12
 Modifiche dell'articolo 83 della legge regionale 1 settembre
1982, n. 75
1.
L'articolo 83, terzo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, interpretato autenticamente dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 29 agosto 1985, n. 46, è sostituito dal seguente:
<< A garanzia della puntuale restituzione delle anticipazioni da parte delle cooperative edilizie, viene iscritta, a favore dell'Amministrazione regionale, ipoteca, anche di secondo grado, di importo pari all'anticipazione medesima a carico dell'area e dell'immobile oggetto dell'intervento. Nel caso in cui le aree concesse dai Comuni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei Comuni stessi, sempreché sia stata stipulata la convenzione prevista dall'articolo 35 della legge n. 865/1971 e siano state iniziate le procedure di esproprio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare le anticipazioni secondo quanto previsto dall'articolo 84, previa prestazione a favore della Regione di fidejussione bancaria o assicurativa, redatta in conformità ad apposito schema approvato dalla Giunta regionale, a garanzia dell'obbligo da parte delle cooperative di iscrivere ipoteca di importo pari all'anticipazione concessa non appena l'iscrizione stessa si renda possibile. >>.

2.
L'ultimo comma dell'articolo 83 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dai seguenti:
<< I rientri delle anticipazioni sono accertati dalla Ragioneria generale, che provvede a dare comunicazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici ed alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici delle situazioni di inadempienza, anche ai fini delle successive azioni di revoca, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.
Gli atti relativi alle garanzie prestate sulle anticipazioni sono acquisiti direttamente dalle competenti Direzioni di cui al quinto comma, ai fini dell'emissione degli atti di erogazione di rispettiva competenza.
Sono acquisiti direttamente dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici gli atti relativi al frazionamento delle ipoteche costituite, ai fini della ripartizione dei contributi concessi.
Gli atti inerenti alle garanzie di cui al terzo comma sono trasmessi alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio la quale provvede ai successivi adempimenti connessi alle cancellazioni ed alle eventuali restrizioni, svincoli e postergazioni. >>.

Art. 13
 Modifiche e integrazioni dell'articolo 95 della legge
regionale 1 settembre 1982, n. 75
1.
L'articolo 95, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, interpretato autenticamente dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 29 agosto 1985, n. 46, è sostituito dal seguente:
<< L'erogazione delle anticipazioni è subordinata all'iscrizione in favore dell'Amministrazione regionale, a garanzia della loro restituzione, di ipoteca, anche di secondo grado, di importo pari all'anticipazione concessa a carico dell'area e dell'immobile oggetto dell'intervento. >>.

2. Al quarto comma dell'articolo 95 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le parole << agli IACP >> sono soppresse e le parole << e quinto >> sono sostituite dalle parole << quinto, sesto, settimo e ottavo >>.
3.
Dopo il quarto comma dell'articolo 95 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 è aggiunto il seguente comma:
<< A garanzia della puntuale restituzione delle anticipazioni da parte degli IACP si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 83. >>.

4.
L'ultimo comma dell'articolo 95 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< I commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 83 si applicano anche nel caso di anticipazioni concesse a privati. >>.

Art. 14
 Capienza delle ipoteche e postergazione
del grado ipotecario
1. Qualora venga iscritta ipoteca di primo grado, ai sensi degli articoli 83, terzo comma, e 95, secondo comma, della legge 1 settembre 1982, n. 75, il valore dell'immobile offerto in garanzia si presume capiente rispetto all'anticipazione concessa.
2. Le ipoteche di cui al comma 1, possono essere successivamente postergate al secondo grado.
3. Nei casi di prestazione di garanzia ipotecaria di secondo grado previsti dal comma 1, o di postergazione dal primo al secondo grado di cui al comma 2, deve essere data dimostrazione da parte del beneficiario, mediante presentazione di perizia asseverata, della capienza del valore dell'immobile offerto in garanzia rispetto all'anticipazione concessa.
4. Ai fini della determinazione del valore di cui al comma 3 può farsi riferimento anche a quello dei miglioramenti, nonché delle costruzioni e delle altre accessioni da realizzare sull'immobile ipotecato ed oggetto dell'intervento regionale.
Art. 15
 Modifica dell'articolo 3 della legge regionale
24 giugno 1993, n. 49
1.
All'articolo 3 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
<< 4. I mutui bancari di cui al comma 2 richiesti da coppie che, in base al reddito, non possono accedere ai mutui stessi per insufficienti garanzie usufruiscono della garanzia fidejussoria della Regione per il rimborso integrale del capitale e degli interessi dovuti, ivi compresi gli oneri accessori.
5. La garanzia di cui al comma 4 è automaticamente concessa all'atto della stipula del contratto di mutuo; la garanzia stessa è prestata in via solidale ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, con esclusione del beneficio della preventiva escussione previsto dal secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile, nonché con rinuncia al beneficio del termine di cui al primo comma dell'articolo 1957 del codice civile. >>.

Art. 16
 Norma transitoria
1. Le disposizioni degli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, 14 non si applicano agli interventi la cui domanda di anticipazione alternativa sia stata già ammessa, nonché agli interventi di postergazione di ipoteca la cui domanda sia stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.