LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1994, n. 12

Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1994
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

TITOLO I
 Finalità e principi generali
Art. 1
 Oggetto
1. La presente legge detta le norme e i principi di ordinamento e di organizzazione essenziali per il graduale avvio del riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni di cui al decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, in armonia con i principi contenuti nella legge regionale 15 giugno 1993, n. 41.
Art. 2
 Finalità della legge
1. Il riordino del Servizio sanitario regionale è finalizzato alla qualificazione delle prestazioni, assicurando ai cittadini i migliori livelli di assistenza sanitaria in rapporto alle risorse disponibili garantendo la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi e perseguendo l'integrazione tra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali.
Art. 3
 Partecipazione e tutela dei diritti del cittadino
1. La partecipazione consultiva al processo di pianificazione sanitaria regionale di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, è disciplinata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge da atti di indirizzo della Giunta regionale.
2. La partecipazione e la tutela dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari sono garantite, nelle materie e nelle forme previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e tenuto conto della legge regionale 1 giugno 1985, n. 23, in quanto applicabile, da atti di indirizzo emanati dalla Giunta regionale e finalizzati a favorire l'azione dei cittadini e delle loro organizzazioni all'interno delle strutture sanitarie.
3. Specifiche intese tra il Direttore generale delle singole Aziende sanitarie regionali e le organizzazioni interessate definiscono le modalità di raccolta, analisi e valutazione delle rimostranze e delle proposte sul funzionamento dei servizi da parte degli utenti. Le predette intese sono definite sentito il parere della rappresentanza della Conferenza dei sindaci di cui all' articolo 13, comma 2.
4. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine si considera reso favorevolmente.
Art. 4
 Integrazione delle politiche sanitarie e sociali
1. Per il perseguimento dell'integrazione tra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali la Regione, le Province, i Comuni e le Aziende per i servizi sanitari definiscono intese di programma per stabilire i modelli organizzativi ed i rapporti economici relativi alla gestione integrata delle attività socio-assistenziali con quelle sanitarie.
2. Nel quadro delle intese di programma di cui al comma 1 ed a seguito di delega da parte degli Enti locali interessati, le Aziende per i servizi sanitari assumono la gestione delle previste attività socio-assistenziali. I relativi oneri sono a carico degli Enti medesimi e sono oggetto di specifica contabilizzazione.
3. Fino alla definizione delle intese di cui ai commi 1 e 2, la gestione delle attività socio-sanitarie avviene con le modalità e condizioni vigenti, in quanto compatibili e salvo diversa determinazione dei Comuni.
Art. 5
 Rapporti tra il Servizio sanitario regionale
e le Università
1. Nell'ambito della programmazione sanitaria regionale i rapporti tra la Regione, le Aziende sanitarie regionali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le Università sono disciplinati da specifici protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
Art. 6
 Rapporti con le strutture sanitarie
extraospedaliere di riabilitazione
1. La Giunta regionale definisce la rete delle strutture sanitarie extraospedaliere di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tenuto conto del ruolo e della funzione, entro il Servizio sanitario regionale, ad esse assegnato dalle disposizioni vigenti.
TITOLO II
 Assetto istituzionale
Art. 7
 Agenzia regionale della sanità
1. La costituzione, l'assetto organizzativo e le competenze dell'Agenzia regionale della sanità, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41 sono disciplinati con apposita legge regionale da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
 Aziende sanitarie regionali
1. Le Aziende sanitarie regionali sono le Unità sanitarie locali e gli Ospedali di cui all'articolo 9 che assumono la denominazione rispettivamente di Aziende per i servizi sanitari ed Aziende ospedaliere.
2. L'ambito territoriale delle Aziende per i servizi sanitari è quello definito dall'articolo 5 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, come modificato dall'articolo 124 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 ed in corrispondenza le Unità sanitarie locali assumono le seguenti denominazioni:
a) l' Unità Sanitaria Locale n. 1: Azienda per i i servizi sanitari n. 1, << Triestina >>;
b) l' Unità Sanitaria Locale n. 2: Azienda per i i servizi sanitari n. 2, << Isontina >>;
c) l' Unità Sanitaria Locale n. 3: Azienda per i i servizi sanitari n. 3, << Alto Friuli >>;
d) l' Unità Sanitaria Locale n. 4: Azienda per i i servizi sanitari n. 4, << Medio Friuli >>;
e) l' Unità Sanitaria Locale n. 5: Azienda per i i servizi sanitari n. 5, << Bassa Friulana >>;
f) l' Unità Sanitaria Locale n. 6: Azienda per i i servizi sanitari n. 6, << Friuli Occidentale >>.

Art. 9
 Costituzione delle Aziende sanitarie regionali
1. Le Unità sanitarie locali sono costituite in Azienda con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, da emanarsi entro il 31 dicembre 1994 e con effetto dall'1 gennaio 1995.
2. Con lo stesso provvedimento è attribuita alle Aziende per i servizi sanitari la personalità giuridica pubblica e sono trasferiti alle medesime i rapporti giuridici ed economici, ivi compresi quelli relativi al personale dipendente, nonché tutti i beni indicati all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono individuate, sentite le Conferenze dei sindaci, le sedi delle Aziende per i servizi sanitari.
4. Contestualmente alla costituzione delle Aziende per i servizi sanitari, di cui al comma 1, sono soppresse le Unità Sanitarie Locali nella loro attuale configurazione giuridica.
5. L'Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine e gli Ospedali Riuniti di Trieste, classificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, nonché l'Ospedale S. Maria degli Angeli di Pordenone, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 502/ 1992, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 517/1993, sono costituiti in Azienda ospedaliera con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, da emanarsi entro il 31 dicembre 1995 e con decorrenza degli effetti non successiva alla data dell'1 gennaio 1996.
6. L'Ospedale di Gorizia e l'Ospedale di Monfalcone sono costituiti in Azienda ospedaliera, con le procedure di cui al comma 5, in quanto già dotati delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992, previa valutazione della Giunta regionale di un progetto di unificazione integrata delle funzioni specialistiche predisposte dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari << Isontina >>. Nelle more della costituzione in Azienda ciascuna delle predette strutture è soggetta alla disciplina prevista dal successivo articolo 20.
7. A seguito dell'applicazione della legge regionale di riordino della rete ospedaliera, da emanarsi ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere costituite ulteriori Aziende ospedaliere secondo i requisiti prescritti dalla legislazione statale e regionale vigente e previa valutazione dei risultati del processo di aziendalizzazione.
8. L'Istituto di medicina fisica e riabilitazione di Udine, già classificato ospedale specializzato provinciale ai sensi degli articoli 20 e 24 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, costituisce presidio ospedaliero dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4, Medio Friuli ed è soggetto alla disciplina di cui all'articolo 20. Il Direttore generale della predetta Azienda, entro due anni dalla costituzione della stessa, provvede a dar corso alle procedure per il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, dell'Istituto quale istituto pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico.
9. La Giunta regionale può emanare atti di indirizzo per disciplinare le modalità organizzative e di funzionamento delle aziende sanitarie regionali nonché per i trasferimenti di cui al comma 2.
Art. 10
 Organi delle Aziende sanitarie regionali
1. Sono organi delle Aziende sanitarie regionali:
a) il Direttore generale, al quale sono riservati la legale rappresentanza e tutti i poteri di gestione;
b) il Collegio dei revisori.

Art. 11
 Direttore generale
1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, in conformità alla legislazione statale vigente.
2. Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi determinati dalla Regione, della corretta ed efficiente gestione delle risorse a disposizione dell'azienda e del livello qualitativo delle prestazioni rese.
3. Il Direttore generale determina, sentiti i responsabili delle strutture operative, gli obiettivi, assegna loro il budget e ne controlla la gestione.
4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché in caso di mancato raggiungimento da parte dell'Azienda sanitaria regionale degli obiettivi di cui al comma 2 per due esercizi consecutivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, dichiara la decadenza del Direttore generale e provvede alla sua sostituzione.
Art. 12
 Collegio dei revisori
1. La costituzione del collegio dei revisori, i compiti, le modalità di funzionamento e il trattamento economico dei suoi componenti, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517.
Art. 13
 Conferenza dei sindaci
1. La Conferenza dei sindaci è l'organismo attraverso il quale i Comuni:
a) esprimono i bisogni socio-sanitari delle rispettive comunità locali;
b) contribuiscono alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività delle Aziende per i servizi sanitari, trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al Direttore generale ed alla Regione;
c) esaminano il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio delle Aziende per i servizi sanitari e rimettono alla Regione le relative osservazioni;
d) verificano l'andamento generale dell'attività delle Aziende per i servizi sanitari.

2. La Conferenza dei sindaci svolge le proprie funzioni tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti, nominati dalla stessa Conferenza. La rappresentanza è presieduta da uno dei suoi componenti nominati dalla Conferenza dei sindaci. Il funzionamento della Conferenza dei sindaci e della sua rappresentanza avviene con le procedure previste da specifico regolamento regionale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione del predetto regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del Consiglio comunale del Comune con il maggior numero di abitanti.
TITOLO III
 Organizzazione delle Aziende sanitarie regionali
Art. 14
 Principi fondamentali
1. L'Azienda per i servizi sanitari si articola in Direzione generale e in strutture operative.
2. La Direzione generale dell'Azienda per i servizi sanitari è composta dal Direttore generale, dal Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo e dal Coordinatore dei servizi sociali, nel caso in cui l'Azienda per i servizi sanitari assuma la gestione di attività e servizi socio- assistenziali ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
3. La Direzione generale si avvale di uffici istituiti dal Direttore generale d'intesa con il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario ed il Coordinatore dei servizi sociali. Gli uffici e i settori di cui agli articoli 6 e 9 della legge regionale 23 giugno 1980 n. 15 sono soppressi contestualmente alla costituzione dei nuovi uffici da parte del Direttore generale e comunque entro novanta giorni dalla costituzione dell'Azienda per i servizi sanitari.
4. Sono strutture operative dell'Azienda per i servizi sanitari i distretti, gli ospedali, la struttura denominata << dipartimento di prevenzione >> e la struttura denominata << dipartimento per la tutela della salute mentale >>.
5. Il Direttore generale può individuare altre strutture operative. Il responsabile delle strutture operative è nominato dal Direttore generale di norma fra il personale dirigente dell'Azienda per i servizi sanitari appartenente alla stessa struttura operativa; dura in carica cinque anni, fatta salva la revoca motivata da parte dello stesso Direttore generale. Il responsabile della struttura operativa può essere altresì nominato anche tra personale esterno all'Azienda per i servizi sanitari mediante il ricorso al rapporto di lavoro di diritto privato. In tal caso valgono le modalità previste per il contratto del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario e gli emolumenti attribuibili non possono superare il settanta per cento di quello del Direttore generale.
6. Le strutture operative dell'Azienda per i servizi sanitari si articolano in unità operative caratterizzate dalla:
a) presenza di un solo responsabile;
b) significatività delle attività svolte in termini quantitativi e strategici;
c) corrispondenza ad uno o più centri di costo. Un'unità operativa fa parte di una sola struttura operativa.

7. L'Azienda per i servizi sanitari è organizzata sulla base del principio della responsabilizzazione per obiettivi. Gli obiettivi e le modalità di valutazione del loro grado di raggiungimento sono determinati dalla Regione e costituiscono il presupposto per la formulazione del piano annuale dell'Azienda per i servizi sanitari.
8. Nell'ambito del piano annuale di cui al comma 7 il Direttore generale determina gli obiettivi di ciascuna struttura operativa e le modalità di valutazione del loro grado di raggiungimento. Il responsabile di ciascuna struttura operativa risponde dei risultati raggiunti.
9. Il Direttore generale garantisce il coordinamento tra le strutture operative dell'Azienda per i servizi sanitari che, pur operando nell'ambito della loro autonomia, devono agire in maniera integrata.
10. Il Direttore generale per il raggiungimento di finalità programmatiche definite o per realizzare specifici progetti obiettivo può istituire dipartimenti intesi quali modalità organizzative riguardanti più unità operative anche appartenenti a strutture operative diverse. Le modalità di funzionamento o di nomina del responsabile di dipartimento sono disciplinate dalla Giunta regionale con atti di indirizzo.
Art. 15
 Direttore amministrativo
1. Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi centrali e coadiuva il Direttore generale nel governo dell'Azienda per i servizi sanitari, fornendo pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza. Il Direttore amministrativo, in particolare, garantisce la corretta ed efficiente impostazione e gestione della contabilità dell'Azienda per i servizi sanitari, nonché tutti i fatti amministrativi ed economico- finanziari, in relazione sia alle necessità informative a supporto dei processi decisionali e di controllo interni, sia alle esigenze derivanti dalla normativa di natura contabile e fiscale. Il Direttore amministrativo, in tale ambito, assicura il decentramento delle attività di gestione amministrativa presso le strutture operative, fornendo loro il necessario supporto funzionale.
Art. 16
 Direttore sanitario
1. Il Direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi e igienico-sanitari e coadiuva il Direttore generale nel governo dell'Azienda per i servizi sanitari, fornendo pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza, svolgendo attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture operative dell'Azienda per i servizi sanitari, con riferimento agli aspetti organizzativi e igienico-sanitari e ai programmi di intervento a tutela della salute di area specifica, al controllo di gestione dell'Azienda ed al controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, nonché collaborando al controllo di gestione dell'Azienda.
Art. 17
 Coordinatore dei servizi sociali
1. Il Coordinatore dei servizi sociali è nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato.
2. Il Coordinatore dei servizi sociali è un laureato che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione di servizi socio-assistenziali ovvero un assistente sociale che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno dieci anni attività di coordinamento di servizi socio-assitenziali. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. Nei riguardi del Coordinatore dei servizi sociali valgono le norme previste per il Direttore sanitario e per il Direttore amministrativo, in quanto applicabili.
3. Il Coordinatore dei servizi sociali coadiuva il Direttore generale nel governo dell'Azienda per i servizi sanitari, fornendo pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza, svolgendo attività di indirizzo e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture operative dell'Azienda per i servizi sanitari, con riferimento agli aspetti organizzativi e di coordinamento dei servizi socio-sanitari, nonché collaborando al controllo di gestione dell'Azienda.
Art. 18
 Consiglio dei sanitari
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana un apposito regolamento per definire il numero dei componenti il Consiglio dei sanitari, la durata in carica del medesimo nonché per disciplinarne le modalità di elezione, la composizione ed il funzionamento.
2. Il regolamento di cui al comma 1, deve garantire pari dignità di rappresentanza tra le strutture operative dell'Azienda per i servizi sanitari e, qualora siano presenti due o più presidi ospedalieri non costituiti in azienda, un numero eguale di componenti nel Consiglio dei sanitari per ognuno di essi.
3. Il parere del Consiglio dei sanitari nelle materie di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, s'intende favorevole ove non sia formulato entro venti giorni dalla richiesta.
Art. 19
 Nucleo di controllo interno
1. Il Direttore generale si avvale di un nucleo di controllo interno che lo supporta nella verifica del buon andamento dell'attività dell'Azienda per i servizi sanitari rispetto agli obiettivi fissati dal piano annuale, mediante valutazioni periodiche dei costi e dei risultati.
2. Per le funzioni di cui al comma 1, il Direttore generale può avvalersi, oltreché di dipendenti dell'Azienda esperti in tecniche di valutazione e controllo di gestione, in via temporanea, anche di altri esperti provenienti da istituti specializzati e da istituzioni universitarie.
Art. 20
 Ospedale
1. Gli ospedali che non siano costituiti in Azienda, sono dotati di autonomia economico-finanziaria e gestionale mediante l'attribuzione, da parte dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari, di uno specifico budget, che è determinato tenendo conto dell'attività svolta. Gli ospedali medesimi hanno una contabilità separata all'interno del bilancio dell'Azienda.
2. Ferme restando le competenze attribuite al dirigente medico e al dirigente amministrativo dall'articolo 4, comma 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il Direttore generale affida ad uno dei due predetti dirigenti la responsabilità gestionale dell'ospedale e del relativo budget. È fatta salva la possibilità di ricorso al rapporto di lavoro di diritto privato di cui all'articolo 14, comma 5. In tal caso il responsabile deve possedere i requisiti professionali per l'accesso a uno dei due posti dirigenziali.
3. L'attività degli ospedali viene verificata dal Direttore generale sulla base di un sistema di indicatori periodicamente aggiornato, attraverso il sistema informativo sanitario regionale. Le modalità ed i tempi delle verifiche sono stabiliti con atto di indirizzo della Giunta regionale. Analoghe verifiche possono essere effettuate dalla Regione.
Art. 21
 Distretto
1. Il distretto è la struttura operativa mediante la quale l'Azienda per i servizi sanitari assicura una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sanitari della popolazione.
2. Il distretto è centro di riferimento dei cittadini per tutti i servizi dell'Azienda per i servizi sanitari, sede di integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali del territorio e può operare in modo coordinato con strutture private e di volontariato che offrano servizi sanitari e socio-assistenziali. A tal fine il suo ambito deve coincidere con quello del servizio sociale di base di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni. Il distretto costituisce altresì la struttura idonea in cui si concretizza il rapporto con le associazioni di volontariato del territorio.
3. L'ambito territoriale di ciascun distretto è definito secondo i seguenti criteri:
a) corrispondenza dell'area distrettuale a una popolazione di almeno quarantamila abitanti;
b) coincidenza dell'area distrettuale con quella complessiva di una o più circoscrizioni comunali o di uno o più comuni. All'ambito territoriale del distretto di area urbana possono essere aggregati piccoli comuni limitrofi per motivate ragioni di opportunità, legate alla presenza di vincoli o potenzialità socio-economiche, di viabilità e consolidata mobilità della popolazione.

4. È consentita deroga al numero minimo degli abitanti previsti nel distretto intercomunale per particolari situazioni identificabili in:
a) realtà montane o rurali con particolare dispersione della popolazione;
b) eccezionali e motivate esigenze organizzative anche legate all'afflusso turistico stagionale.

5. Sulla base dei criteri di cui ai commi 3 e 4 il Direttore generale di ciascuna Azienda per i servizi sanitari, entro centoventi giorni dall'attivazione della medesima, individua gli ambiti territoriali dei distretti nonché l'organizzazione e la localizzazione dei presidi per l'erogazione delle prestazioni, previo parere della Provincia e dei Comuni, da esprimersi entro trenta giorni, e trasmette il provvedimento all'approvazione della Giunta regionale.
6. Gli ambiti definiti ai sensi dei commi 3, 4 e 5 sostituiscono quelli determinati con il progetto obiettivo << Servizio sociale di base >> approvato dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1988 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. I Comuni interessati adeguano alla nuova articolazione territoriale le preesistenti convenzioni e modalità organizzative.
7. Il distretto, attraverso i propri operatori ed in particolare i medici ed i pediatri di base, analizza la domanda ed orienta la stessa garantendo continuità terapeutica, indipendentemente dai diversi luoghi di trattamento.
8. Il distretto assicura altresì il governo delle prescrizioni in materia di assistenza ospedaliera, assistenza extra ospedaliera, assistenza specialistica, assistenza protesica e termale, fungendo da centro ordinatore di spesa. Le relative prestazioni vengono erogate in parte direttamente ed in parte da altre strutture, istituzioni e professionisti accreditati, in base a protocolli operativi emanati dal Direttore generale.
9. Il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari, sentiti il Direttore sanitario, il Direttore amministrativo e ove presente il Coordinatore dei servizi sociali nomina con provvedimento motivato il responsabile del distretto individuandolo preferibilmente fra il personale dirigente dell'Azienda per i servizi sanitari medesima, ovvero dei servizi sociali di base. È fatta salva la possibilità di ricorso al rapporto di lavoro di diritto privato di cui all'articolo 14, comma 5.
10. Il responsabile del distretto risponde al Direttore generale della gestione delle risorse assegnate e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
11. I Comuni e le circoscrizioni di riferimento territoriale si rapportano con il distretto, ai fini della prospettazione dei bisogni socio-sanitari della popolazione, della valutazione dell'organizzazione dei servizi e delle allocazioni delle risorse, nella sede del comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 19 maggio 1988 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine il Comitato è integrato con la partecipazione dei Presidenti delle circoscrizioni facenti parte del distretto. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato stesso con atto di indirizzo.
Art. 22
 Dipartimento di prevenzione
1. Il dipartimento di prevenzione è la struttura operativa dell'Azienda per i servizi sanitari preposta a garantire l'attività di prevenzione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
2. Il dipartimento di prevenzione è caratterizzato da autonomia gestionale ed economico-finanziaria ed è articolato almeno nei seguenti servizi, corrispondenti alle Unità operative di cui all'articolo 14, comma 5:
a) igiene e sanità pubblica;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) veterinari, articolati nelle tre aree funzionali previste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari, sentiti il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo, nomina, con provvedimento motivato, il responsabile del dipartimento di prevenzione individuandolo di norma fra il personale dirigente responsabile di uno dei servizi in cui il dipartimento è articolato. Il Direttore generale può, motivatamente, nominare il responsabile del dipartimento fra il personale dirigente del ruolo sanitario o professionale dell'Azienda per i servizi sanitari medesima, che abbia operato, per almeno tre anni, nell'area della prevenzione. È fatta salva la possibilità di ricorso al rapporto di lavoro di diritto privato di cui all'articolo 14, comma 5. In tal caso il responsabile deve possedere i requisiti professionali richiesti per il personale dipendente. Il predetto dirigente è responsabile del raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'ambito delle risorse assegnategli dal Direttore generale.
4. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari devono essere organizzati in modo da garantire:
a) interventi unitari in rapporto alle esigenze del territorio;
b) il decentramento nell'erogazione delle prestazioni rapportato alle specifiche criticità territoriali per i diversi fattori di rischio concernenti la salute pubblica;
c) l'utilizzo flessibile delle risorse finanziarie, di personale e di attrezzature tenendo conto del rapporto ottimale fra domanda di prestazioni e offerte di servizi. A tal fine le Aziende per i servizi sanitari, in particolare quelle della provincia di Udine, stipulano accordi di programma per coordinare le competenze di uno o più servizi operanti nei loro ambiti territoriali.

5. La Regione definisce le linee guida per la disciplina delle modalità di raccordo funzionale, all'interno dell'Azienda per i servizi sanitari, tra dipartimento di prevenzione e distretti. Con apposito regolamento vengono altresì disciplinati i rapporti tra i dipartimenti di prevenzione, l'Agenzia regionale di cui alla legge 21 gennaio 1994 n. 61, le Province, i Comuni e gli Istituti zooprofilattici.
Art. 23
 Dipartimento per la salute mentale
1. Il dipartimento per la salute mentale è la struttura operativa dell'Azienda per i servizi sanitari preposta all'organizzazione e alla promozione degli interventi rivolti alla tutela della salute mentale della popolazione.
2. Al dipartimento per la salute mentale è preposto preferibilmente un responsabile, scelto tra il personale medico psichiatra dirigente e nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato, sentiti il Direttore sanitario, il Direttore amministrativo e il Coordinatore dei servizi sociali. È fatta salva la possibilità di ricorso al rapporto di lavoro di diritto privato di cui all'articolo 14, comma 5. In tal caso il responsabile deve possedere i requisiti professionali richiesti per il personale dipendente. Al responsabile del dipartimento di salute mentale spetta la gestione delle risorse assegnategli dal Direttore generale ai fini del raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi.
Art. 24
 Aziende ospedaliere regionali
1. Alle Aziende ospedaliere regionali si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché le norme di cui agli articoli 14, 15, 16, 18 e 19.
TITOLO IV
 Norme transitorie
Art. 25
 Adempimenti della Giunta regionale
1. Gli atti di indirizzo di cui agli articoli 3, comma 2 e 21, comma 11, ed il regolamento di cui all'articolo 13, comma 2 sono emanati dalla Giunta regionale sentito il parere della competente Commissione permanente del Consiglio regionale.
2. Il parere di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, lo stesso si intende reso favorevolmente.
Art. 26
 Commissari straordinari
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge i Commissari straordinari delle Unità sanitarie locali, individuando:
a) un Commissario per l' Unità sanitaria locale n. 1 << Triestina >>;
b) un Commissario per l' Unità sanitaria locale n. 2 << Goriziana >>;
c) un Commissario per le Unità sanitarie locali n. 3 << Carnica >> e n. 4 << Gemonese >>;
d) un Commissario per le Unità sanitarie locali n. 5 << Cividalese >>, n. 6 << Sandanielese >> e n. 7 << Udinese >>;
e) un Commissario per l' Unità sanitaria locale n. 8 << Bassa friulana >>;
f) un Commissario per le Unità sanitarie locali n. 9 << Sanvitese >>, n. 10 << Maniaghese e Spilimberghese >>, n. 11 << Pordenonese >> e n. 12 << Livenza >>.

2. Ai Commissari straordinari sono affidate, oltre alle funzioni già svolte dagli Amministratori straordinari, quelle preparatorie per l'attivazione delle Aziende per i servizi sanitari e, limitatamente ai Commissari straordinari delle Aziende per i servizi sanitari n. 1 << Triestina >>, n. 7 << Udinese >> e n. 11 << Pordenonese >>, delle Aziende ospedaliere.
3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2 i Commissari straordinari possono avvalersi di uno staff operativo costituito, con motivato provvedimento, con personale del Servizio sanitario regionale.
4. I Commissari straordinari cessano dall'incarico a seguito della nomina dei Direttori generali effettuata, ai sensi dell' articolo 11, comma 1, in conformità alla legislazione statale vigente.
Art. 27
 Direttori generali delle aziende ospedaliere
1. In relazione a quanto previsto dall' articolo 9, comma 5, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina, entro il 31 dicembre 1995, i Direttori generali delle aziende ospedaliere in conformità alla legislazione statale vigente.
Art. 28
 Disposizioni transitorie in materia
di contabilità e patrimonio
1. Fino all'emanazione delle leggi regionali concernenti il finanziamento e la gestione economico- finanziaria e contabile delle Aziende sanitarie regionali valgono le norme vigenti in materia.
2. La Giunta regionale emana atti di indirizzo per la gestione provvisoria del patrimonio e dei rapporti di tesoreria.
Art. 29
 Sperimentazione
1. Al fine dell'emanazione delle leggi regionali di cui all'articolo 28 la Regione avvia le attività di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 della legge regionale 15 giugno 1993 n. 41, con particolare riferimento alle materie e funzioni operative concernenti:
a) i sistemi di finanziamento delle Aziende sanitarie regionali basati sulle prestazioni erogate;
b) i sistemi contabili e di controllo di gestione;
c) il coinvolgimento budgetario del medico di base e la gestione integrata dei servizi distrettuali;
d) il sistema informativo mirato alla individuazione di indicatori di efficienza e di qualità;
e) i dipartimenti integrati università-ospedale con l'attribuzione di un budget per la diagnostica per immagini ed i trapianti di midollo e d'organo.

2. In attesa dell'attivazione dell'Agenzia di cui all'articolo 7, la Regione istituisce presso la Direzione regionale della Sanità una struttura di coordinamento con compiti di conduzione dell'attività di sperimentazione di cui al comma 1, di controllo di gestione e di verifica dei risultati dell'attività delle Aziende sanitarie regionali.
Art. 30
 Disposizioni in materia di personale
1. Entro centoventi giorni dalla data del loro insediamento i Direttori generali definiscono le piante organiche delle Aziende sanitarie regionali, tenuto conto delle modalità di cui agli articoli 5 e 31 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
2. Per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, ad integrazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è soppressa la figura dei capisettore.
Art. 31
 Disposizioni in materia di assistenza indiretta
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ad erogare rimborsi degli oneri sostenuti per ricoveri resi necessari in situazioni di urgenza comportanti, in mancanza di idoneo e tempestivo intervento curativo non ottenibile presso le strutture pubbliche o convenzionate, pericolo di vita o di aggravamento della malattia. A tal fine la Giunta regionale stabilisce i criteri di ammissibilità al rimborso e ne fissa le modalità e le tariffe.
TITOLO V
 Controllo sulle Aziende sanitarie regionali
Art. 32
 Norme transitorie
1. Fino all'emanazione delle leggi regionali di cui all'articolo 28, si applicano le disposizioni della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21, come modificata dall'articolo 33.
Art. 33
1.
All'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21, il comma 1 è così sostituito:
<< 1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale gli atti adottati dai Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali riguardanti:
a) l'esercizio provvisorio del bilancio, il bilancio di previsione, l'assestamento, le variazioni comportanti l'iscrizione di nuove o maggiori entrate e spese ed il conto consuntivo;
b) la determinazione dei posti dell'organico del personale, articolati per profilo professionale e posizione funzionale;
c) l'appalto di servizi di importo superiore a quello stabilito annualmente dalla Giunta regionale;
d) le spese pluriennali, limitatamente agli atti a contenuto programmatorio che non siano meramente esecutivi di provvedimenti dell'Amministrazione regionale;
e) la disciplina dell'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle convenzioni di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. >>.


2.
L'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21, è così sostituito:
<< Art. 3
 Modalità di controllo
1. Gli atti di cui all'articolo 2, comma 1, sono trasmessi alla Direzione regionale della sanità, per le determinazioni di competenza della Giunta regionale, entro tre giorni dalla fine della pubblicazione.
2. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo debbono essere corredati dalle osservazioni della Conferenza dei sindaci, cui sono inviati contestualmente alla pubblicazione, che deve esprimersi obbligatoriamente entro venti giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente detto termine gli atti sono comunque trasmessi alla Direzione regionale della sanità unitamente alla prova dell'avvenuto loro invio alla Conferenza dei sindaci.
3. La Giunta regionale si pronuncia con atto di approvazione o di non approvazione, anche parziale, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'atto completo di ogni suo elemento. La non approvazione dell'atto può essere disposta per motivi di legittimità o di merito.
4. Ai fini della pronuncia di cui al comma 3, la Direzione regionale della sanità svolge gli adempimenti di carattere istruttorio. Nell'esercizio di tali competenze, la Direzione regionale della sanità può disporre l'acquisizione di documenti ed elementi istruttori. L'Azienda sanitaria regionale deve fornire, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, i documenti e gli elementi richiesti. Il termine di quaranta giorni di cui al comma 3 è interrotto una sola volta e per il periodo di venti giorni dalla predetta data. Dalla scadenza del periodo di interruzione decorre, per l'esercizio del controllo, un nuovo termine di venti giorni.
5. Gli atti divengono esecutivi qualora le determinazioni della Giunta regionale non intervengano entro il termine di cui al comma 3 o quello di cui al comma 4. >>.

3.
All'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21, il comma 2 è soppresso e il comma 3 è così sostituito:
<< 3. Gli atti non soggetti al controllo diventano esecutivi al termine del periodo di pubblicazione, fatta eccezione per quelli dichiarati immediatamente esecutivi. La dichiarazione di immediata esecutività deve essere motivata. >>.

TITOLO VI
 Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e
disposizioni in materia di personale
Art. 34
 Istituzione del Servizio degli affari istituzionali e del
controllo sulle Aziende sanitarie regionali
1. Per lo svolgimento degli affari generali e istituzionali in materia sanitaria e per l'assolvimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle Aziende sanitarie regionali è istituito, presso la Direzione regionale della sanità, il Servizio degli affari istituzionali e del controllo sulle Aziende sanitarie regionali.
2. A tal fine l'articolo 143, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 dopo la lettera h) è così integrato: << i) Servizio degli affari generali e del controllo sulle Aziende sanitarie regionali. >>
3.
Dopo l'articolo 151 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è inserito il seguente:
<< Art. 151 bis
 
1. Il Servizio degli affari generali e del controllo sulle Aziende sanitarie regionali tratta gli affari di carattere istituzionale di competenza della Direzione regionale della sanità e assolve alle funzioni di vigilanza e controllo sulle Aziende sanitarie regionali. >>.

Art. 35
 Comandi di personale
1. Per l'assolvimento delle funzioni di competenza della Direzione regionale della sanità e in relazione a quanto disposto dagli articoli 29 e 34 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire, in posizione di comando, dipendenti di ruolo provenienti da Amministrazioni pubbliche e dalle Aziende sanitarie regionali, con le modalità stabilite dall'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981 n. 53 e successive modifiche ed integrazioni anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della legge regionale n. 53/81.
2. Le assunzioni in posizione di comando di cui al comma 1 sono disposte nei limiti delle vacanze della pianta organica definita con la legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, e comunque in misura non superiore a venti unità.
Art. 36
 Norma finale
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, ed in quanto applicabili, valgono le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517.
2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.