LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 giugno 1994, n. 9

Disposizioni modificative di leggi regionali concernenti gli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonché della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/06/1994
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
1. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come aggiunto dall'articolo 35 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, non si applicano ai negozi di acquisto perfezionati prima della data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 37 del 1993.
Art. 2
 
1. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, come modificato dall'articolo 53 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, le parole << per eguale periodo >> sono sostituite dalle parole << per eguali periodi >>.
Art. 3
 
1. Al comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, come da ultimo sostituito dall'articolo 76 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, le parole << 31 dicembre 1993 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1994 >>.
Art. 4
 
1.
L'articolo 129 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Art. 129
 
1. Le autorizzazioni di spesa eventualmente assunte dall'Amministrazione regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge per il finanziamento di programmi relativi alle opere pubbliche dei Comuni, ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fatte salve a tutti gli effetti ancorché le opere programmate ammesse a finanziamento non abbiano rispettato i criteri di scelta prioritaria fissati dalla Giunta regionale per l'esercizio finanziario di competenza.
2. Le autorizzazioni di spesa indicate al comma 1 sono valide anche ai fini del completamento di opere ed impianti pubblici già ammessi ai benefici di leggi regionali di intervento emanate in seguito al verificarsi di calamità naturali e disposti in favore di altro ente pubblico.
3. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa fatte salve a norma dei commi 1 e 2, è autorizzata l'assunzione di atti di impegno della spesa a carico del bilancio regionale. >>.

Art. 5
 
1. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 140 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37.
2. Al comma 10 dell'articolo 140 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono soppresse le parole << nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo >>.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge riprendono a trovare applicazione le disposizioni delle leggi regionali d'intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 che autorizzano l'Amministrazione regionale a disporre aperture di credito a carico dei capitoli di spesa assegnati alla Segreteria Generale Straordinaria a favore dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Province, delle Comunità montane e collinare, dei Consorzi di Comuni, degli Istituti autonomi case popolari e degli altri enti pubblici locali, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità pubblica per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 6
 
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 69, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 1994 dall'articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 5, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.
Art. 7
 
1. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 5, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.
Art. 8
 
1. Non si fa luogo al recupero delle somme relative alle spese di progettazione, qualora le opere previste dalle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 non vengano realizzate per indisponibilità di finanziamenti o per altre comprovate cause sopravvenute che rendano impossibile la realizzazione dell'opera.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento agli interventi finanziati con spese a carico dei capitoli assegnati alla Segreteria Generale Straordinaria.
Art. 9
 
1. In deroga alla disciplina dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e nei limiti degli indici parametrici definiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, ai proprietari, in possesso di tutti i requisiti di legge, di immobili inclusi negli ambiti edilizi di intervento unitario di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 30/77 e alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 44, spettano i contributi a totale copertura delle spese di progettazione, direzione lavori e di esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 30/77, nonché delle spese di progettazione delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della medesima legge regionale n. 30/77.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi già appaltati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
 
1. Non si fa luogo alla dichiarazione di decadenza dai contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora, successivamente alla scadenza dei termini di ultimazione dei lavori, il Comune o la Segreteria Generale Straordinaria, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano dato corso all'esecuzione di interventi connessi con la riparazione dell'immobile ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 30/77, come inserito dall'articolo 14 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e integrato dall'articolo 17 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
2. Nei casi di cui al comma 1, i provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite su domanda da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Nei casi di cui al comma 1 la mancata ultimazione dei lavori relativi all'intervento principale di riparazione assistito dai benefici, entro il nuovo termine fissato da apposito provvedimento del Comune, emesso successivamente all'ultimazione dell'intervento indicato al comma 1, comporta la decadenza di diritto dal contributo ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-96 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 11
 
1.
L'articolo 105 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Art. 105
 
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese che i Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento sono tenuti ad assumere per l'occupazione temporanea e l'acquisizione delle aree di cui all'articolo 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 879. >>.

2. In relazione al disposto del comma 1, la denominazione del capitolo 8728 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-96 e del bilancio per l'anno 1994 è così sostituita: << Sovvenzione ai Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento per le spese relative all'occupazione temporanea ed all'acquisizione delle aree di cui all'articolo 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 879. >>.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 8728 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 12
 
1. All'articolo 38 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, dopo le parole << con autorizzazione edilizia provvisoria >>, sono aggiunte le parole << ovvero con concessione edilizia >>.
2. Nei casi di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, come modificato dal comma 1, i provvedimenti di diniego eventualmente adottati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e le domande relative vengono riesaminate ai fini della concessione del contributo.
Art. 13
 
1. In deroga al limite fissato dall'articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso dei termini, è nuovamente fissata sino al 31 dicembre 1996. A tale ultima data sono altresì nuovamente fissati i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni.
2. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale n. 63/77, sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e alla medesima data i piani risultino materialmente già attuati senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari, i termini stabiliti per il completamento delle procedure medesime sono nuovamente fissati al 31 dicembre 1996.
3. La validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale n. 63/77, e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, è nondimeno fissata al 31 dicembre 1996, qualora non sia possibile la proroga dei termini in via amministrativa ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52.
Art. 14
 
1. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con spesa a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla Segreteria Generale Straordinaria, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se per i lavori anzidetti non siano formalmente conclusi, alla predetta data, i procedimenti espropriativi degli immobili necessari, i termini per il compimento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 1996.
2. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le opere di cui al comma 1 non siano state completamente realizzate, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 1996.
Art. 15
 
1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, pervenute alla Segreteria Generale Straordinaria entro il 31 marzo 1992, sono valide agli effetti della concessione del relativo finanziamento regionale, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
2. I provvedimenti di diniego dei benefici sulle domande di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 2/82, eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.
Art. 16
 
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i contributi concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge i cui beneficiari abbiano, a seguito di domanda, ottenuto l'incremento dei parametri di cui all'articolo 2 del DPGR n. 066/Pres. del 26 gennaio 1978, dopo la concessione dei contributi di cui al Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Art. 17
 
1. Le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell'articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione, anche oltre la data del 31 dicembre 1990 indicata al comma 2 del medesimo articolo 168, nei confronti di coloro che abbiano ottenuto, anteriormente alla predetta data, l'autorizzazione a trasferire il contributo in un dato Comune ed intendano ritrasferirlo, per motivi connessi alla irreperibilità di unità immobiliari, previo rilascio di una nuova autorizzazione regionale, nel Comune ove originariamente avevano maturato il diritto al contributo.
2. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento del contributo da parte dei soggetti considerati al comma 1 è stabilito in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18
 
1.
Il primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dal comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, è sostituito dal seguente:
<< Le funzioni di vigilanza sugli IACP sono esercitate dall'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici, il quale approva i bilanci di previsione ed i consuntivi degli stessi. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere redatti, oltre che in termini economico- patrimoniali, anche in termini finanziari. >>.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 1995. È data facoltà agli IACP di dare attuazione alle predette disposizioni con decorrenza dall'esercizio 1994.
Art. 19
 
1.
I commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 e dall'articolo 55 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:
<< Le deliberazioni adottate dagli IACP, salvo quanto disposto nei commi seguenti, sono immediatamente esecutive, ove un membro del collegio sindacale o almeno tre consiglieri di amministrazione, in sede di approvazione delle stesse, non richiedano che siano sottoposte al controllo dell'Assessore regionale all'edilizia e servizi tecnici.
Le deliberazioni adottate dagli IACP, relative all'approvazione delle piante organiche o loro modifiche ed al conferimento di incarichi dirigenziali, sono trasmesse all'Assessore regionale all'edilizia e servizi tecnici entro 15 giorni dalla loro adozione.
La Giunta regionale può, con proprio atto deliberativo, stabilire anche per ulteriori materie l'applicazione della procedura di cui al terzo comma.
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'edilizia e servizi tecnici, ha il potere di annullare le deliberazioni trasmesse all'Assessore ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. Tale termine può essere sospeso dall'Assessore regionale all'edilizia e servizi tecnici per l'assunzione di elementi istruttori e riprende a decorrere dalla data di acquisizione degli elementi stessi.
Le deliberazioni sottoposte alla vigilanza divengono esecutive se, alla decorrenza del termine di cui al quinto comma, la Giunta regionale non abbia adottato un provvedimento di annullamento o se, prima di tale decorrenza, l'Assessore regionale all'edilizia e servizi tecnici abbia concesso il visto per l'esecutività.
Gli IACP trasmettono all'Assessore regionale all'edilizia e servizi tecnici, entro 15 giorni dalla loro adozione, i bilanci annuali preventivi e consuntivi ed i piani finanziari biennali preventivi e consuntivi di cui all'articolo 66, nonché le relative variazioni.
I bilanci di previsione ed i piani finanziari devono essere in pareggio. L'eventuale disavanzo, rilevato dai rendiconti, deve essere assorbito con il bilancio o piano finanziario biennale successivi a quello in cui si è formato il disavanzo stesso. >>.