I commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'
articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall'
articolo 6 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 e dall'
articolo 55 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:
<< Le deliberazioni adottate dagli IACP, salvo quanto disposto nei commi seguenti, sono immediatamente esecutive, ove un membro del collegio sindacale o almeno tre consiglieri di amministrazione, in sede di approvazione delle stesse, non richiedano che siano sottoposte al controllo dell'Assessore regionale all'edilizia e servizi tecnici.
Le deliberazioni adottate dagli IACP, relative all'approvazione delle piante organiche o loro modifiche ed al conferimento di incarichi dirigenziali, sono trasmesse all'Assessore regionale all'edilizia e servizi tecnici entro 15 giorni dalla loro adozione.
La Giunta regionale può, con proprio atto deliberativo, stabilire anche per ulteriori materie l'applicazione della procedura di cui al terzo comma.
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'edilizia e servizi tecnici, ha il potere di annullare le deliberazioni trasmesse all'Assessore ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. Tale termine può essere sospeso dall'Assessore regionale all'edilizia e servizi tecnici per l'assunzione di elementi istruttori e riprende a decorrere dalla data di acquisizione degli elementi stessi.
Le deliberazioni sottoposte alla vigilanza divengono esecutive se, alla decorrenza del termine di cui al quinto comma, la Giunta regionale non abbia adottato un provvedimento di annullamento o se, prima di tale decorrenza, l'Assessore regionale all'edilizia e servizi tecnici abbia concesso il visto per l'esecutività.
Gli IACP trasmettono all'Assessore regionale all'edilizia e servizi tecnici, entro 15 giorni dalla loro adozione, i bilanci annuali preventivi e consuntivi ed i piani finanziari biennali preventivi e consuntivi di cui all'articolo 66, nonché le relative variazioni.
I bilanci di previsione ed i piani finanziari devono essere in pareggio. L'eventuale disavanzo, rilevato dai rendiconti, deve essere assorbito con il bilancio o piano finanziario biennale successivi a quello in cui si è formato il disavanzo stesso. >>.