LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 1993, n. 7

Integrazione della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, recante norme in materia di pesca nelle acque interne.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/03/1993
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 1
 
1.
Dopo l' articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 3 bis
 Licenza speciale di pesca per portatori di handicap
1. Per i cittadini residenti nel Friuli-Venezia Giulia portatori di handicap accertato da parte del Servizio Sanitario Nazionale e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di invalidità civile, inclusi i ciechi ed i sordomuti, nonché di invalidità del lavoro e di guerra, la licenza speciale di pesca di cui all' articolo 3 rimane valida e può essere rilasciata anche dopo il compimento del quattordicesimo anno di età.
2. L' esercizio della pesca da parte dei cittadini indicati al comma 1 in possesso della licenza speciale di pesca deve svolgersi nel rispetto delle modalità previste per i titolari di detta licenza dall' articolo 3. >>