1. Il Servizio della statistica:
a) indirizza e coordina le attività statistiche dell' Amministrazione regionale ed è responsabile dell' imparzialità e completezza delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione;
b) esegue le rilevazioni statistiche di interesse regionale e quelle di interesse nazionale comprese nel programma statistico nazionale, di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, relative alle materie di competenza regionale, operando in questo caso in collegamento diretto con gli altri uffici del SISTAN;
c) effettua l' elaborazione, l' analisi, l' archiviazione e cura l' eventuale diffusione dei dati statistici raccolti mediante le indagini di cui alle lettere a) e b) e, più in generale, di quelli di interesse regionale;
d) attua e gestisce l' interconnessione ed il collegamento del sistema informativo statistico della Regione con il SISTAN, secondo le intese definite, tenuto conto degli orientamenti e delle direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell' informazione statistica. Per << Sistema informativo statistico >> si intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;
e) cura gli adempimenti da parte della Regione previsti dal decreto legislativo n. 322/1989 ed in particolare la fornitura al SISTAN dei dati previsti dal programma statistico nazionale, la formulazione del programma statistico regionale triennale, il rapporto annuale all' ISTAT sull' attività svolta, il rispetto del segreto statistico di cui all' articolo 9 del decreto legislativo n. 322/1989;
f) raccoglie la documentazione statistica d'interesse regionale e realizza, anche in collaborazione con le Direzioni regionali interessate per materia, banche dati a finalità statistiche, utilizzando eventualmente, a tal fine, gli archivi gestionali e le raccolte di dati amministrativi;
g) cura le pubblicazioni statistiche della Regione, sia quelle inserite nel programma statistico nazionale, che quelle di interesse della Regione, nonché la loro diffusione;
h) può promuovere studi e ricerche in materia statistica;
i) accerta le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, non li forniscono o li forniscono scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall' articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/1989.