LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 giugno 1993, n. 39

Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/1993
Materia:
120.05 - Personale regionale

CAPO I
 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
1 MARZO 1988, n. 7
Art. 1
 
1. L' organico del ruolo unico regionale, distinto per qualifiche funzionali, viene rideterminato, in un' ottica di contenimento della spesa e in armonia con i principi e gli indirizzi desumibili dalla normativa di riforma del pubblico impiego, secondo quanto di seguito riportato:
DIRIGENTI266
FUNZIONARI286
CONSIGLIERI662
SEGRETARI MARESCIALLI1.231(SEGRET. 1.116 - MARESC. 115)
COADIUTORI GUARDIE978(COADIUT. 779 - GUARDIE 199)
AGENTI TECNICI179
COMMESSI261
TOTALE3.863


2. Con riferimento all' organico della qualifica di dirigente di cui al comma 1, l' incarico di Direttore regionale di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può essere attribuito a non più di 40 unità.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' Amministrazione regionale provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore regionale delegato all' organizzazione ed al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione del personale, previo confronto con le rappresentanze sindacali, a determinare la dotazione organica dei singoli profili professionali; con analoga procedura l'Amministrazione regionale provvede altresì, entro sei mesi dall' attuazione delle procedure concorsuali di cui all' articolo 2 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, a determinare i contingenti di personale spettanti a ciascuna Direzione regionale, Ente regionale e Servizio autonomo.
Art. 2
 
1.
L' articolo 17 della legge regionale n. 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 61, è sostituito dal seguente:
<< Art. 17
 
1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di un ufficio di segreteria composto da un dipendente con qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario, che ne è responsabile, nonché da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere.
2. Il Presidente del Consiglio regionale e i Vicepresidenti si avvalgono dell' opera di un autista di rappresentanza. >>.

Art. 3
 
1. All' articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 7/1988 dopo le parole << del Presidente della Giunta regionale >> sono aggiunte le parole << , da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione >>.
Art. 4
 
1.
Dopo l'articolo 43 della legge regionale n. 7/1988 è aggiunto il seguente:
<< Art. 43 bis
 
1. Alle sedute dei Comitati ciascun Assessore componente il Comitato può farsi rappresentare a tutti gli effetti dal Direttore regionale competente. >>.

Art. 5
 
1. All' articolo 47, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, come modificato dall' articolo 69 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
<< l) il Servizio della statistica. >>.

Art. 6
 
1.
All'articolo 48 della legge regionale n. 7/1988, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
<< 4. Il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale assegna ad uno dei Direttori dei Servizi, di cui all' articolo 49, l' incarico di sostituirlo temporaneamente in caso di sua assenza o impedimento concomitante con l' assenza o l' impedimento del Vicesegretario generale con funzioni vicarie ovvero con la vacanza della relativa funzione. >>.

Art. 7
 
1.
All'articolo 49 della legge regionale n. 7/1988, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<< 2. Presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale opera l'Ufficio per l'innovazione con il compito di:
a) curare la documentazione sulle attività innovative di interesse per la Regione, in particolare nei settori istituzionale, culturale, tecnologico ed economico;
b) promuovere e coordinare gli studi sull'applicazione delle attività di cui alla lettera a), in quanto funzionali allo sviluppo regionale, da parte dell' Amministrazione regionale;
c) realizzare, anche d' intesa con le Direzioni regionali competenti per materia o per settore, specifiche azioni per la diffusione della innovazione nella regione. >>.


2.
All'articolo 56 della legge regionale n. 7/1988, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<< 3. Il Segretario generale si avvale altresì di un dirigente di staff per l' esercizio delle funzioni di cui all' articolo 49, comma 2. >>.

Art. 8
 
1.
L' articolo 55 della legge regionale n. 7/1988 viene sostituito dal seguente:
<< Art. 55
 
1. Il Servizio della consulenza tecnica svolge attività di consulenza tecnica a favore delle Direzioni regionali ed in particolare provvede alla formulazione di pareri tecnici di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti ed affari consimili nei quali la Regione sia comunque interessata, quando sia necessario un esame tecnico che rientri nella competenza professionale degli ingegneri o dei geometri.
2. Qualora gli atti di cui al comma 1 non comportino la necessità dell'esame tecnico, il parere di congruità viene reso secondo le modalità e dagli organi individuati in appositi regolamenti. >>.

Art. 9
 
1. All' articolo 70, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<< c) Servizio degli affari amministrativi e contabili; >>.

Art. 10
 
1.
L'articolo 73 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 73
 
1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili:
a) cura la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile di competenza della Direzione, fornendo altresì il relativo supporto ai Servizi ad indirizzo tecnico;
b) cura gli adempimenti di cui all'articolo 69, comma 3. >>.


Art. 11
 
1. All'articolo 78 della legge regionale n. 7/1988, come modificato dall' articolo 33 della legge regionale n. 17/1992, al comma 1, dopo la lettera f) viene aggiunta la seguente:
<< g) Servizio per la consulenza finanziaria e contabile. >>.

Art. 12
 
1. All' articolo 79, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, la lettera f) è soppressa.
Art. 13
 
Art. 14
 
1.
Dopo l' articolo 83 bis della legge regionale n. 7/1988, come aggiunto dall'articolo 35 della legge regionale n. 17/1992, è aggiunto il seguente:
<< Art. 83 ter
 
1. Il Servizio per la consulenza finanziaria e contabile:
a) esprime pareri e fornisce consulenza in materia finanziaria e contabile;
b) esprime pareri sui bilanci e loro variazioni e sui rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione e degli altri enti, aziende ed organismi comunque sottoposti al controllo della Regione stessa;
c) svolge ogni attività di supporto necessaria per la chiusura annuale dell' esercizio finanziario e per la predisposizione delle note illustrative dei conti semestrali della spesa;
d) provvede alle ispezioni contabili previste dalle leggi regionali, anche nei confronti degli enti dipendenti dalla Regione, o comunque sottoposti a vigilanza della medesima. >>.


Art. 15
 
1. All' articolo 85, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera e), viene aggiunta la seguente:
<< f) Servizio tecnico della gestione degli immobili. >>.

Art. 16
 
1.
Dopo l' articolo 89 della legge regionale n. 7/1988 viene aggiunto il seguente:
<< Art. 89 bis
 
1. Il Servizio tecnico della gestione degli immobili:
a) cura gli adempimenti tecnici connessi all' esercizio delle competenze del Servizio della gestione degli immobili;
b) cura gli adempimenti tecnici per l' esecuzione di lavori di costruzione e manutenzione dei beni immobili del patrimonio regionale, nonché di quelli a carico dell' usuario degli immobili in uso dell'Amministrazione regionale.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il Servizio si avvale anche della collaborazione del Servizio tecnico regionale e delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici della Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici. >>.

Art. 17
 
1.
Dopo il Capo IX del Titolo IV della Parte III della legge regionale n. 7/1988 è aggiunto il seguente:
<< Capo X
 Servizio della statistica
Art. 99 bis
 
1. Il Servizio della statistica fa parte integrante del Sistema statistico nazionale (SISTAN) ed opera quale unico interlocutore regionale del sistema medesimo.
Art. 99 ter
 
1. Il Servizio della statistica:
a) indirizza e coordina le attività statistiche dell' Amministrazione regionale ed è responsabile dell' imparzialità e completezza delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione;
b) esegue le rilevazioni statistiche di interesse regionale e quelle di interesse nazionale comprese nel programma statistico nazionale, di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, relative alle materie di competenza regionale, operando in questo caso in collegamento diretto con gli altri uffici del SISTAN;
c) effettua l' elaborazione, l' analisi, l' archiviazione e cura l' eventuale diffusione dei dati statistici raccolti mediante le indagini di cui alle lettere a) e b) e, più in generale, di quelli di interesse regionale;
d) attua e gestisce l' interconnessione ed il collegamento del sistema informativo statistico della Regione con il SISTAN, secondo le intese definite, tenuto conto degli orientamenti e delle direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell' informazione statistica. Per << Sistema informativo statistico >> si intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;
e) cura gli adempimenti da parte della Regione previsti dal decreto legislativo n. 322/1989 ed in particolare la fornitura al SISTAN dei dati previsti dal programma statistico nazionale, la formulazione del programma statistico regionale triennale, il rapporto annuale all' ISTAT sull' attività svolta, il rispetto del segreto statistico di cui all' articolo 9 del decreto legislativo n. 322/1989;
f) raccoglie la documentazione statistica d'interesse regionale e realizza, anche in collaborazione con le Direzioni regionali interessate per materia, banche dati a finalità statistiche, utilizzando eventualmente, a tal fine, gli archivi gestionali e le raccolte di dati amministrativi;
g) cura le pubblicazioni statistiche della Regione, sia quelle inserite nel programma statistico nazionale, che quelle di interesse della Regione, nonché la loro diffusione;
h) può promuovere studi e ricerche in materia statistica;
i) accerta le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, non li forniscono o li forniscono scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall' articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/1989.

Art. 99 quater
 
1. Con successivo regolamento si disciplinano le metodologie operative, le modalità attuative, nonché i rapporti e le forme di collaborazione con le altre strutture operanti nel settore. >>.

Art. 18
 
1. All' articolo 122, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
<< g) cura gli studi, le consulenze e gli adempimenti generali nella disciplina dei lavori pubblici ed in particolare quelli concernenti la trasparenza e la diffusione conoscitiva degli appalti. >>.

Art. 19
 
1. All' articolo 123, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
<< e) Servizio dell'Osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici. >>.

Art. 20
 
1.
Dopo l' articolo 127 della legge regionale n. 7/1988 è aggiunto il seguente:
<< Art. 127 bis
 
1. Il Servizio dell' Osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici:
a) cura gli adempimenti necessari a realizzare un Osservatorio degli appalti nella Regione Friuli-Venezia Giulia con intenti di informazione agli operatori del settore e di informazione dei bandi di gara;
b) provvede al coordinamento delle unità specializzate per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, eventualmente istituite in base a specifiche previsioni normative nell' ambito della Direzione regionale e delle articolazioni territoriali della stessa;
c) cura la trattazione degli affari legali di carattere generale di competenza della Direzione nonché l' istruttoria di quelli contenziosi, fornendo il relativo supporto agli altri Servizi;
d) cura le iniziative finalizzate all'approfondimento ed all' uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia dei lavori pubblici, in particolare promuovendo lo svolgimento di studi, ricerche e convegni, nonché la raccolta e la diffusione di documentazione normativa, dottrinale e giurisprudenziale;
e) svolge compiti di consulenza giuridica nelle materie assegnate alla competenza del Servizio. >>


Art. 21
 
1.
L'articolo 129 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 129
 
1. La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio della viabilità;
b) Servizio dei porti e della navigazione interna;
c) Servizio del trasporto pubblico locale;
d) Servizio del trasporto merci;
e) Servizio degli affari amministrativi e contabili. >>.


Art. 22
 
1.
L'articolo 130 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 130
 
1. Il Servizio della viabilità:
a) cura lo studio e l' elaborazione dei piani e programmi delle vie di comunicazione terrestre di interesse regionale e locale;
b) provvede ai programmi e progetti di intervento per la realizzazione e l'adeguamento delle vie di comunicazione terrestre e mantiene il coordinamento con gli interventi riguardanti la viabilità statale e le comunicazioni autostradali e ferroviarie;
c) provvede agli interventi in materia di strade di interesse regionale, provinciale e locale, assolve agli adempimenti regionali relativi alla loro classificazione e alla raccolta ed aggiornamento del catasto stradale. >>


Art. 23
 
1. All' articolo 131, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<< c) cura la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche nei porti, negli approdi e nelle vie d'acqua di competenza regionale; >>.

Art. 24
 
1.
L'articolo 132 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 132
 
1. Il Servizio del trasporto pubblico locale:
a) cura lo studio e l' elaborazione di piani e programmi in materia di trasporto pubblico locale e provvede agli adempimenti relativi all' approvazione dei piani di bacino;
b) provvede agli adempimenti relativi alla concessione dei servizi di pubblico trasporto con linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie urbane ed extraurbane nonché marittime di cabotaggio fra gli scali della regione e attua gli interventi finanziari previsti per il settore;
c) provvede alla vigilanza in materia di servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, agli interventi in materia di tariffe ed al coordinamento con gli organi statali;
d) cura la concessione dei servizi di trasporto su funivie ed il controllo della relativa sicurezza di esercizio. >>.


Art. 25
 
1.
Dopo l' articolo 132 della legge regionale n. 7/1988 è aggiunto il seguente:
<< Art. 132 bis
 
1. Il Servizio del trasporto merci:
a) cura lo studio e l' elaborazione di piani e programmi in materia di trasporto delle merci;
b) promuove, coordina e attua gli interventi di promozione, sostegno e sviluppo dei traffici e del trasporto delle merci di interesse regionale;
c) provvede ai programmi ed ai progetti di intervento per la realizzazione e l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto, con l' esclusione di quelle viarie e ferroviarie. >>.


Art. 26
 
1. All' articolo 179, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
<< e) cura gli interventi in materia di promozione commerciale all' estero. >>.

Art. 27
 
1. All' articolo 180, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
<< e) Servizio della promozione commerciale all' estero. >>.

Art. 28
 
1. All' articolo 183, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
<< d) cura, nell'ambito delle competenze del comparto energetico industriale, gli affari relativi alla costruzione e riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d' acqua. >>.

Art. 29
 
1. All' articolo 184, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, la lettera d) è soppressa.
Art. 30
 
1.
Dopo l' articolo 184 della legge regionale n. 7/1988 è aggiunto il seguente:
<< Art. 184 bis
 
1. Il Servizio della promozione commerciale all' estero:
a) predispone, d' intesa con la Direzione regionale del commercio e del turismo, il Programma regionale della promozione commerciale all' estero ed attende ai successivi adempimenti attuativi;
b) cura gli adempimenti relativi agli interventi in favore dei soggetti operanti nel settore della promozione commerciale all' estero;
c) cura i rapporti con enti, organismi, istituti e società operanti nel settore anzidetto. >>


Art. 31
 
1.
L'articolo 198 della legge regionale n. 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 11 della legge regionale n. 61/1988, è sostituito dal seguente:
<< Art. 198
 
1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale di un ufficio di segreteria composto da un dipendente con qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario, che ne è responsabile, nonché da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere.
2. Gli Assessori si avvalgono di un ufficio di segreteria composto da un dipendente con qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario, che ne è responsabile, e da un dipendente con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere.
3. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori si avvalgono, ciascuno, dell' apporto di un autista di rappresentanza. >>.

Art. 32
 
1. All' articolo 245, comma 4, della legge regionale n. 7/1988 le parole << comma 2 del presente articolo >> sono sostituite dalle parole << comma 1 >>.
Art. 33
 
1. All' articolo 246, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 7/1988 il termine << accreditamento >> è sostituito dal termine << accertamento >>.
Art. 34
 
1.
All' articolo 253 della legge regionale n. 7/1988, come da ultimo modificato dall' articolo 3 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 23, dopo il comma 6, vengono aggiunti i seguenti:
<< 7. Il coordinatore, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito da un dipendente appartenente alla stessa qualifica funzionale o, in caso di mancanza, da un dipendente appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore assegnato alla medesima struttura stabile.
8. In caso di vacanza dell' incarico, il coordinamento della struttura stabile può venir attribuito, in attesa della destinazione del coordinatore titolare, ad un dipendente appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore assegnato alla medesima struttura stabile. >>.

CAPO II
 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI
IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 35
 
1. All' articolo 20, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall' articolo 250 della legge regionale n. 7/1988, dopo le parole << alla preposizione >> sono aggiunte le parole << alle Direzioni degli enti regionali e >>.
2. All' articolo 20 della legge regionale n. 53/1981 il terzo comma è abrogato.
Art. 36
 
1. All'articolo 21, settimo comma, della legge regionale n. 53/1981, come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, le parole << , ovvero d'intesa con il Presidente dell'Ente, qualora il cambiamento riguardi un Ente regionale >> sono soppresse.
Art. 37
 
1. All' articolo 24, primo comma, della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 13, dopo le parole << di anzianità nella qualifica stessa >> sono aggiunte le parole << computando in detto periodo anche l' eventuale attività di effettivo servizio nella qualifica funzionale di funzionario svolta ai sensi dell' articolo 23, primo comma, in posizione sostitutoria di direttore di Servizio o di dirigente di staff, in base a formale provvedimento >>.
Art. 38
 
1. All'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, il prospetto numerico è sostituito dal seguente:
<< a) commesso 8
b) coadiutore 10
c) segretario 3
d) consigliere 7 --- Totale 28 >>

Art. 39
 
1. Alla Tabella B riferita all' articolo 19 della legge regionale n. 17/1992, l' equiparazione:
ComuneCollaboratore professionale - V coadiutore
qualifica funzionale ex DPR 347/83

è sostituita dalla seguente:
ComuneCollaboratore professionale coadiutore autista meccanico - V qualifica
funzionale ex DPR 347/83


2. Alla Tabella B riferita all' articolo 19 della legge regionale n. 17/1992, l' equiparazione:
IACPVI fascia funzionaleconsigliere

è sostituita dall' equiparazione:
IACPVI qualifica funzionalesegretario


3. Alla Tabella B riferita all' articolo 19 della legge regionale n. 17/1992, dopo l' equiparazione:
USLassistente medico
collaboratore amministrativo
operatore professionale coordinatore
operatore professionale dirigente
collaboratore farmacista
Consigliere

è aggiunta la seguente:
Istituto Burlo
Garofolo
Assistente medicoconsigliere


Art. 40
 
1. A seguito della correzione di errori materiali operata con l'articolo 39 della presente legge, all'articolo 45, comma 1, della legge regionale n. 17/1992, il prospetto numerico viene sostituito dal seguente:
<< commesso: 26 agente tecnico: 18 coadiutore: 71 segretario: 208 consigliere: 77 funzionario: 3 --- TOTALE: 403 >>.

Art. 41
 
1. All' articolo 29, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, come modificato dall' articolo 47 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, dopo le parole << prestazioni di lavoro straordinario >> sono aggiunte le parole << o altre prestazioni che comportino il superamento dei relativi limiti di orario >>.
2. All' articolo 29, comma 11, della legge regionale n. 11/1990, come modificato dall' articolo 47 della legge regionale n. 8/1991, le parole << secondo la normativa applicata al personale a tempo parziale >> sono sostituite dalle parole << secondo la normativa applicata al personale a tempo pieno >>.
3.
All' articolo 29 della legge regionale n. 11/1990, come modificato dall' articolo 47 della legge regionale n. 8/1991, dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
<< 14 bis. Il personale regionale che sia stato collocato in posizione di lavoro a tempo parziale può essere ricollocato, in qualsiasi momento, in posizione di lavoro a tempo pieno, soltanto in presenza di sopravvenute e gravi esigenze.
14 ter. Per le finalità di cui al comma 14 bis si provvede, su domanda dell' interessato, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato all' organizzazione ed al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione del personale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali. >>.

Art. 42
 
1. Il termine di sei mesi di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 17/1992 decorre dalla completa attuazione delle procedure concorsuali di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 17/1992.
Art. 43
 
1. All' articolo 10, comma 2, della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, le parole << almeno venti giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1 >> sono sostituite dalle parole << entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 >>.
Art. 44
 
1. In relazione alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale operata ai sensi dell' articolo 1, i posti che, per effetto delle procedure di cui ai Capi II e III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, e ai Capi I e V del Titolo II della legge regionale n. 17/1992, risultassero in soprannumero, con riferimento alla qualifica funzionale e al profilo professionale, sono riassorbiti, a partire dall' 1 gennaio 1994, con i posti che si renderanno di volta in volta disponibili.
2. Sono fatti salvi i ruoli ad esaurimento di cui all' articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, e all' articolo 23 della legge regionale n. 17/1992.
Art. 45
 
1. Al personale regionale compete, per l' anno 1993, la somma forfettaria lorda mensile di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, come convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da corrispondere per 13 mensilità e da assoggettare alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali.
2. La somma di cui al comma 1 è corrisposta in quanto competa lo stipendio e viene ridotta, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
Art. 46
 
1. Il controllo previsto dall' articolo 25 del codice civile sull' amministrazione delle fondazioni riconosciute persone giuridiche di diritto privato viene esercitato dalle Direzioni regionali o dai Servizi autonomi competenti nella materia in cui le fondazioni medesime operano.
Art. 47
 
1. Il disposto di cui agli articoli 2 e 31 ha effetto a partire dall' 1 agosto 1993.
Art. 48
 
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
2. In relazione al disposto degli articoli 5 e 17 nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e nel bilancio di previsione per l'anno 1993 viene istituita la Rubrica n. 29 << Servizio della statistica >>.
3. Il capitolo 856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio di previsione per l' anno 1993 è trasferito dalla Rubrica n. 6 alla Rubrica n. 29.
Art. 49
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.