LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 34

Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 16 agosto 1982, n. 53 e 6 dicembre 1983, n. 83 - Beni di proprietà del soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi - Proroga termini per il riscatto e trasferimento in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari della regione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 
1. Le disposizioni di cui al quarto e al quinto comma dell' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 16 agosto 1982, n. 53 e 6 dicembre 1983, n. 83, sono prorogate fino al 31 dicembre 1993.
2. L'Amministrazione regionale trasferisce in proprietà entro il 31 dicembre 1994, a titolo gratuito, agli Istituti autonomi per le case popolari della regione, competenti per territorio, i beni mobili ed immobili connessi alle attività di edilizia economica e popolare, già di proprietà del soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi e trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
3. L' amministrazione e la gestione separate, previste dall' articolo 8, primo comma, della legge regionale n. 70/1980, compreso l' Ufficio << Gestione alloggi ex ENLRP >> costituito presso l' Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste e funzionante con personale regionale assegnato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge regionale n. 83/1983, cessano con l'avvenuto trasferimento previsto al comma 2.
4. I lavori di straordinaria manutenzione relativi alle parti comuni degli edifici e delle opere di urbanizzazione finanziati dalla Regione e appaltati entro il 31 dicembre 1994 sono eseguiti dagli Istituti autonomi per le case popolari della regione, competenti per territorio, a condizione che gli assegnatari degli alloggi abbiano provveduto al versamento delle quote forfetarie previste dai contratti stipulati con il soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.
5. Gli Istituti autonomi per le case popolari della regione assumono nel proprio bilancio le somme derivanti dalla cessione degli alloggi con l' obbligo di utilizzare detti importi, prioritariamente, per le opere di straordinaria e ordinaria manutenzione degli immobili trasferiti in proprietà ai sensi del comma 2.
Art. 2
 
1. Le aree verdi e le strade di accesso, compresi le aree di pertinenza ed i servizi nel sottosuolo e soprassuolo, che risultano inserite di fatto nella toponomastica dei Comuni, usate, da sempre, come pubbliche, sono escorporate dai lotti edificati dal soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi per essere cedute, a titolo gratuito, ai Comuni competenti per territorio, con destinazione a bene pubblico.
Art. 3
 
1. Il trasferimento dei beni di cui all' articolo 1, comma 2 ed all' articolo 2 è attuato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
2. Il decreto, di cui al comma 1, ed il conseguente verbale di consegna costituiscono titolo per la trascrizione immobiliare, per l' intavolazione e le volture catastali del diritto di proprietà dei beni trasferiti agli Istituti autonomi per le case popolari ed ai Comuni.