LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1993, n. 27

Integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, recante << Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 1
 
1.
Dopo l'articolo 20 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 20 bis
 Ulteriori effetti dei provvedimenti di VIA
1. Il provvedimento di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, relativo a opere o impianti collocati nella regione Friuli-Venezia Giulia, e il provvedimento di VIA di cui all' articolo 19 danno titolo al proponente per ottenere dalle autorità competenti le necessarie concessioni e autorizzazioni per la realizzazione delle opere o degli impianti stessi.
2. I Comuni - ricevuta la domanda di concessione edilizia - provvedono all' esame istruttorio verificando anche la presenza nei progetti delle indicazioni di modifica o delle condizioni apposte dai provvedimenti. I conseguenti atti comunali devono essere emanati entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Trascorso inutilmente tale termine, le necessarie determinazioni sono assunte, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, secondo le procedure di cui all' articolo 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52. >>.

Art. 2
 
1. All' articolo 34, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13, è aggiunta la seguente lettera:
<< d bis) progetti per la coltivazione di cava per l' estrazione di sabbie e ghiaie esclusi quelli per l' estrazione in alveo. >>.

Art. 3
 
1.
All'articolo 34 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, come introdotto dall' articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
<< 1 bis. Le procedure relative ai progetti indicati all' articolo 34, comma 3, lettera d bis) non si applicano alle istanze inoltrate anteriormente al 30 marzo 1993. >>.