Art. 4
2. Per l' utilizzo degli inviti di cui al comma 1 il socio e l' invitato devono cacciare insieme entro i limiti del carniere riservato al socio invitante.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 24/1996
2Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
3Comma 2 bis abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 6
4. Nella zona di mare antistante la provincia di Trieste nonché oltre un miglio dalla costa nelle acque marine antistanti il territorio della provincia di Udine e di Gorizia è fatto divieto di praticare qualsiasi forma di caccia.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
2Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
3Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 9
( ABROGATO )
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 24/1996
2Comma 1 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 24/1996
3Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 10
( ABROGATO )
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 24/1996
2Comma 1 ter aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 24/1996
3Comma 1 quater aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 24/1996
4Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 11
2. All'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, è aggiunto il seguente periodo: << Qualora, in una riserva di caccia di diritto, almeno il 10% dei soci richieda di praticare la caccia di selezione con le modalità previste dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, l' assemblea dei soci deve destinare a tale attività una parte del territorio di dimensioni proporzionali al numero di soci richiedenti e comunque non inferiore al 25% del territorio della riserva di caccia. >>.
2 bis. Qualora in una riserva di caccia di diritto dove si pratica esclusivamente la caccia di selezione agli ungulati, un numero di soci pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia tradizionale agli ungulati, il Direttore della riserva di caccia deve destinare a tale attività un'unica zona della riserva idonea e di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti calcolata sulla superficie agro-silvo-pastorale al netto della superficie delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle zone escluse dall'esercizio venatorio di cui all'
articolo 17, comma 2, lettera f) della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia). La superficie destinata a tale caccia, unitamente alla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva, deve essere rideterminata ogni qual volta il numero dei richiedenti subisca una variazione in aumento o diminuzione superiore al 10 per cento dei soci della riserva. L'atto di destinazione costituisce regolamento ed è soggetto alla disciplina di cui al
comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 30/1999.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel territorio del Friuli-Venezia Giulia è vietato l' utilizzo della munizione spezzata per la caccia agli ungulati.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 24/1996 con effetto dalla stagione venatoria 1997-1998.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 8, L. R. 13/2000
3Comma 2 bis sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 10/2003
Art. 12
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 24/1996
2Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 6, L. R. 24/1996
3Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 22, L. R. 30/1999
4Articolo abrogato da art. 11, comma 10, L. R. 13/2000
Art. 14
1. È fatto divieto a chiunque, non autorizzato, di raccogliere e trasportare fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, prima di darne avviso al direttore della riserva di caccia di diritto competente per territorio, alle forze dell'ordine o alla Regione, che autorizzeranno il prelevamento.
2. Il rinvenitore potrà essere autorizzato alla custodia da parte della Regione.
3. Le spoglie di esemplari per le quali sia stata concessa l' autorizzazione di cui al comma 2 possono essere oggetto di trattamento tassidermico da parte dei tassidermisti regolarmente autorizzati a svolgere l'attività in forza dell'
articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56.
3 bis. Qualora le spoglie di cui ai commi precedenti riguardino esemplari di fauna selvatica protetta di particolare valore naturalistico, le medesime devono essere prioritariamente consegnate a musei di storia naturale, istituti universitari ovvero altri istituti di ricerca.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 24/1996
2Comma 2 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 24/1996
3Comma 3 bis aggiunto da art. 32, comma 2, L. R. 24/1996
4Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 23, L. R. 30/1999
5Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 24, L. R. 30/1999
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 26 bis, L. R. 6/2008
7Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 16
1. Per gli agenti di cui ai commi 1 e 2 dell'
articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con compiti di vigilanza venatoria, che a seguito di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 27 non possono effettuare l' esercizio venatorio nella riserva di caccia di diritto di appartenenza, l'Amministrazione regionale provvede al trasferimento in una delle tre riserve richieste con priorità rispetto agli altri richiedenti collocati nelle graduatorie di preferenza per le singole riserve interessate.
Note:
1Articolo interpretato da art. 40, comma 1, L. R. 24/1996
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 25, L. R. 30/1999
3Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 25, L. R. 30/1999
Art. 19
1. Ai sensi dell'
articolo 36, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, coloro che detengono uccelli vivi da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima e che non abbiano già provveduto a farne denuncia agli organi competenti devono trasmettere il loro elenco dettagliato al Comitato provinciale della caccia competente per territorio, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Decorso il termine indicato nel comma 1, gli esemplari possono essere ulteriormente detenuti solo in presenza dell'elenco dettagliato indicato nel medesimo comma 1, vistato dalla Regione.
3. Qualora i detentori di uccelli vivi intendano cedere a terzi, anche temporaneamente, uno o più esemplari detenuti devono dare comunicazione del movimento previsto alla Regione. La cessione può essere effettuata solo ad avvenuta apposizione da parte della Regione del proprio visto sulla comunicazione di cui al presente comma.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 9, L. R. 13/2000
2Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.