LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1993, n. 20

Norme sulla campagna elettorale per l' elezione del Consiglio regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/05/1993
Materia:
110.05 - Elezioni

Art. 1
 Disciplina della propaganda elettorale
1. Nella campagna elettorale per l' elezione del Consiglio regionale, in materia di accesso alla stampa ed ai mezzi di informazione radiotelevisiva, di propaganda elettorale e di pubblicità delle spese elettorali si applicano le disposizioni degli articoli 28 e 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
2. Ai fini del comma 1 le menzioni degli articoli citati nel medesimo comma che riguardano comuni e province, organi dei medesimi enti e candidati alle rispettive cariche, si intendono sostituite dalla Regione, dai corrispondenti organi regionali e dai candidati alle relative cariche.
3. I divieti di cui all' articolo 29 della legge n. 81/1993 non si applicano, nella campagna elettorale per l' elezione del Consiglio regionale, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 7 del medesimo articolo 29, ai giornali locali dei partiti ed a quelli dei gruppi costituiti nel Consiglio regionale in carica.
Art. 2
 Norma di rinvio
1. Restano ferme le disposizioni della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.