Art. 1
1. Sono autorizzati l' accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario 1993, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A/1).
Art. 2
1. È approvato in lire 13.007.541.000.000 il totale dei titoli I, II e III della spesa ed in lire 15.953.541.000.000 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 1993-1995 annesso alla presente legge (tabella B).
2. È approvato in lire 4.444.038.000.000, in termini di competenza, ed in lire 6.391.480.000.000, in termini di cassa, il totale dei titoli I, II e III della spesa della Regione per l' anno finanziario 1993.
3. È approvato in lire 7.390.038.000.000, in termini di competenza, ed in lire 9.437.480.000.000, in termini di cassa, il totale generale della spesa della Regione per l' anno finanziario 1993.
4. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l' anno finanziario 1993, in conformità dell' annesso stato di previsione relativo a detto anno (tabella B/1).
5. Sono approvati in lire 4.150.153.000.000, il totale generale della spesa per l'anno finanziario 1994, ed in lire 4.413.350.000.000 il totale generale della spesa per l' anno finanziario 1995.
6. È autorizzato l'impegno della spesa della Regione, ai sensi del terzo comma degli articoli 2 e 5 della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, in conformità dell' annesso stato di previsione relativo agli anni 1993-1995 (tabella B).
Art. 3
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e quello del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1993, annesso alla presente legge.
Art. 4
1. Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e di quello annuale ai sensi del
primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono autorizzati negli ammontari indicati per ciascun capitolo di spesa nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 7
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell' entrata, ivi compresi quelli per le entrate rimaste da riscuotere in conto degli anni precedenti.
Art. 8
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione nello stato di previsione della spesa di nuovi capitoli per le spese rimaste da pagare in conto degli anni precedenti.
Art. 9
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni agli stanziamenti dei capitoli 1750 e 1751 dello stato di previsione dell' entrata e, rispettivamente, 9000 e 9001 dello stato di previsione della spesa.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 47/1993
Art. 10
1. I decreti con i quali si apportano variazioni al bilancio, ivi comprese le istituzioni di nuovi capitoli, o si accertano residui relativamente a spese attinenti agli Assessorati regionali con sede in Udine, e dei quali è prevista l' emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale e dell' Assessore alle finanze, sono adottati dai rispettivi Assessori di quella sede, su proposta del Presidente della Giunta o dell' Assessore alle finanze o - qualora prevista - su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 11
1. Ai sensi dell' articolo 7, n. 2 dello Statuto speciale di autonomia e dell'
articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la stipula di ulteriori mutui, sino alla concorrenza di lire 547,21 miliardi, in ragione di lire 204,71 miliardi per l'anno 1993, lire 159 miliardi per l' anno 1994 e lire 183,5 miliardi per l' anno 1995.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell' anno 1993 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessive lire 530,21 miliardi.
3. Per l' anno 1993 sono confermati i contratti preliminari di mutuo già stipulati negli anni precedenti per l' importo complessivo di lire 17 miliardi.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 47/1993
2Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 2, L. R. 47/1993
Art. 12
1. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell' anno 1993 un mutuo del l'ammontare massimo di lire 118.864 milioni per la copertura dell'onere relativo al finanziamento integrativo della spesa sostenuta nell' anno 1990 dagli enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale.
2. La stipula del contratto definitivo di mutuo, che resta subordinata alle effettive esigenze di cassa dell' Amministrazione regionale, può essere conclusa anche nel corso dell' esercizio finanziario 1993 e deve comunque essere conclusa entro il 31 dicembre 1994 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1993.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 11, comma 3, L. R. 47/1993
Art. 13
1. Ai sensi del DL 19 dicembre 1992, n. 485, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell' anno 1993 un mutuo dell' ammontare massimo di lire 20 miliardi per la copertura dell' onere relativo al ripiano, nei limiti previsti dall'
articolo 82 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, dei disavanzi d' esercizio relativi all' anno 1991 delle aziende di trasporto pubblico locale.
2. La stipula del contratto definitivo di mutuo, che resta subordinata alle effettive esigenze di cassa dell' Amministrazione regionale, può essere conclusa anche nel corso dell' esercizio finanziario 1993 e deve comunque essere conclusa entro il 31 dicembre 1994 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1993.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 5, L. R. 47/1993
2Comma 2 sostituito da art. 11, comma 4, L. R. 47/1993
Art. 14
1. I mutui previsti dagli articoli 11, 12 e 13, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, potranno essere stipulati:
a) ad un tasso di interesse fisso, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di due punti e mezzo;
b) in alternativa, ad un tasso di interesse variabile, pari al dato risultante semestralmente dalla applicazione dei parametri previsti per i mutui ad enti locali dai decreti del Ministro del tesoro 28 giugno 1989 e 26 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato sino ad un punto per diritti e commissioni.
2. Le somme rinvenienti dai mutui di cui al comma 1 sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico dei capitoli di spesa di cui all' elenco B/1.
3. Gli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui all' articolo 11 verranno determinati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze, sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario dei rispettivi anni di imputazione della spesa.
4. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 faranno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.
5. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all' istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello statuto di autonomia, approvato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come sostituito con l'
articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
Art. 15
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1993.