LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1993, n. 18

Riforma e riordinamento di Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/1993
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Derogata la disciplina della legge da art. 12, comma 1, L. R. 35/1995
2Integrata la disciplina della legge da art. 66, comma 1, L. R. 18/1996
3Integrata la disciplina della legge da art. 69, comma 1, L. R. 18/1996
4Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
5Capo II del Titolo I abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
TITOLO I
 Riassetto strutturale di Enti regionali
CAPO I
 Istituzione dell' Ente regionale per la promozione e lo
sviluppo dell' agricoltura (ERSA)
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 3

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 216, comma 1, L. R. 5/1994
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 32/1995
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 25/1996
4Parole soppresse al comma 2 da art. 12, comma 13, L. R. 3/1998 , con effetto, ex comma 30 del medesimo articolo, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione europea delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 15 e da 26 a 29 dello stesso articolo.
5Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Le disposizioni di cui al comma 78 sono state notificate alla Commissione dell'Unione europea: i loro effetti restano sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito favorevole dell'esame della Commissione stessa, come previsto dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 3/2002.
2Gli organi di cui al presente articolo sono sciolti come previsto dall'art. 8, comma 22, L.R. 3/2002 ed e' nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'art. 8, comma 23, della medesima legge regionale.
3Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 9

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Derogata la disciplina del comma 1 da art. 17, comma 2, L. R. 36/1997, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
2Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
CAPO II
 Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali
n. 21/1965 (Ente per lo sviluppo dell' artigianato - ESA),
n. 7/1966 (Azienda regionale delle foreste),
n. 19/1971 (Ente tutela pesca),
n. 46/1990 (Ente regionale per i problemi dei migranti)
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 2/2000
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 2/2000
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 2/2000
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 abrogato implicitamente da art. 78, comma 1, L. R. 42/1996
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 11/1999 con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 11/1999 con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 11/1999 con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 11/1999 con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 11/1999 con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 11/1999 con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 11/1999 con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.
TITOLO II
 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988,
n. 7 (Ordinamento e organizzazione del Consiglio regionale,
dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali)
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 36
 
1.
La rubrica del CAPO III, del TITOLO I, della PARTE IV della legge regionale n. 7/1988, è sostituita dalla seguente:
 << Ente regionale per la promozione e lo sviluppo
dell' agricoltura >>.

2. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 40

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 44
 
1. Gli articoli 227 bis, 227 ter e 227 quater della legge regionale n. 7/1988, come introdotti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 37/1990, sono abrogati a decorrere dall' 1 gennaio 1994.
Art. 45
 
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 74, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 47

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 74, comma 1, L. R. 18/1996
TITOLO III
 Soppressione del Consorzio regionale fra gli IACP
Art. 48
 
1. Il Consorzio regionale fra istituti autonomi per le case popolari del Friuli-Venezia Giulia di cui all' articolo 10 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è soppresso.
2. Lo IACP di Pordenone subentra al Consorzio di cui al comma 1 nella titolarità dei beni immobili e mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale in servizio presso il Consorzio viene assegnato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il personale medesimo, agli IACP del Friuli-Venezia Giulia.
3. Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, vengono disciplinati gli adempimenti conseguenti alla soppressione di cui al comma 1.
Art. 49

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 45/1993
Art. 50

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 51
 
Art. 52
 
Art. 53

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 54

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 55

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 56

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 57

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 58

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 59

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 60

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 61

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 62

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 63

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 64

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 65

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 66

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 67
 
Art. 68

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 69

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 70
 
TITOLO IV
 Norme transitorie e finali
Art. 71
 
1. Il Presidente ed i componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti regionali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 70, comma 1, L. R. 9/1999
2Comma 2 sostituito da art. 70, comma 2, L. R. 9/1999
3 Abrogata la parte concernente il riferimento al collegio dei sindaci dell'ESA, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
4Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 3, comma 37, L. R. 31/2017
5Comma 2 abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
6Comma 3 abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 72
 
1. L' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura subentra all'Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, al Centro regionale di sperimentazione agraria ed al Centro regionale vitivinicolo nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni mobili ed immobili.
2. I Centri zonali già istituiti presso l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura sono posti alle dipendenze dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura.
3. L' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura inizia la propria attività a partire dal novantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; entro tale termine si provvede altresì alla nomina del Consiglio di amministrazione secondo le modalità di cui all' articolo 8.
4. Fino alla nomina del Consiglio di amministrazione dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura, i Consigli di amministrazione dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, del Centro regionale di sperimentazione agraria e del Centro regionale vitivinicolo rimangono in carica provvedendo:
a) ad individuare lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili di proprietà dell' Ente operando altresì la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
b) a definire il conto consuntivo antecedente alla data di inizio dell' attività dell' ente subentrante.

5. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, ad approvare gli atti di cui al comma 4, lettere a) e b).
6. I Consigli di amministrazione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato, dell' Azienda regionale delle foreste, il Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca e il Consiglio di amministrazione dell' Ente regionale per i problemi dei migranti, così come modificati dagli articoli 17, 20, 21 e 29, sono ricostituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. In sede di prima applicazione i Consigli di amministrazione dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura, dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato, dell' Azienda regionale delle foreste, il Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca e il Consiglio di amministrazione dell' Ente regionale per i problemi dei migranti, da costituirsi o ricostituirsi secondo le modalità di cui agli articoli 8, 17, 20, 21 e 29, e nel rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 6, possono validamente riunirsi quando sia stato nominato un numero di componenti pari ad almeno la metà del numero complessivo dei componenti medesimi.
8. Nella prima ricostituzione del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca, in deroga all' articolo 21, comma 2, sono confermati i rappresentanti di cui all' articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 19/1971, come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 21, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. In sede di prima costituzione e ricostituzione dei Consigli di amministrazione, rispettivamente, dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura e dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato, qualora non si pervenga, entro venti giorni dalla data della richiesta, alle designazioni congiunte di cui all' articolo 8, comma 1, lettera e), della presente legge, e dell' articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 21/1965, come sostituito dall' articolo 17 della presente legge, trova applicazione il disposto di cui all'articolo 10 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9.
Note:
1 Abrogata la parte concernente il riferimento al collegio dei sindaci dell'ESA, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
2Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
Art. 73

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 74
 
1. In fase di prima attuazione della presente legge, le assegnazioni del personale a seguito di istituzione e soppressione di Enti regionali, ovvero di Servizi nell' ambito degli Enti medesimi, avvengono con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato all' organizzazione ed al personale, previa comunicazione alle rappresentanze sindacali; nell'ipotesi di trasferimento di sede al dipendente spetta l' indennità di cui all' articolo 133 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 75
 
1. Entro l' 1 gennaio 1994 l' Ente tutela pesca deve presentare alla Giunta regionale una proposta di ristrutturazione dei servizi e delle attività dell' Ente alla quale consegua una significativa riduzione del personale attualmente assegnato nonché l' affidamento della vigilanza ittica ai volontari; va prevista inoltre una graduale riduzione dei contributi regionali fino all' anno 1995, in quanto, a partire dal 1996, l' Ente provvederà a finanziarsi prevalentemente con i proventi dei canoni degli utenti.
Note:
1Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
Art. 76

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998
Art. 77
 
1. A seguito delle modifiche strutturali apportate dalla presente legge al Centro regionale vitivinicolo, continua a trovare applicazione il contratto di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalle norme dell' impiego privato, stipulato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 48, che viene fatto salvo in ogni sua disposizione.
2. Il dipendente assunto con il contratto di lavoro di cui al comma 1 assiste il Direttore dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura nella trattazione di tutti gli affari inerenti il settore della vitivinicoltura ed è preposto, per la durata del rapporto, al Servizio della vitivinicoltura di cui all' articolo 208 quater della legge regionale n. 7/1988, come aggiunto dall' articolo 41.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, L. R. 20/1996
Art. 78
 
1. In via di sanatoria, per i bilanci di natura economico patrimoniale approvati dagli IACP e dal loro Consorzio prima dell'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti assessorili di presa d' atto producono gli effetti di cui all' articolo 16, primo comma, della legge regionale n. 75/1982.
Art. 79
 
1. Ferme restando le abrogazioni già disposte, si intendono inoltre abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto previsto dalla presente legge, nonché le leggi regionali 18 luglio 1967, n. 15, 4 marzo 1971, n. 8, e 20 giugno 1988, n. 60.
TITOLO V
 Norme contabili e finanziarie
Art. 80

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 81
 
1. Per gli eventuali oneri di cui all'articolo 48 viene autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 viene istituito alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.1. - Spese correnti - categoria 1.5. - sezione VII - il capitolo 3224 (1.1.158.2.07.26) con la denominazione << Oneri derivanti da passività del soppresso Consorzio regionale degli IACP >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1993 in termini di competenza e di cassa.
3. Al predetto onere di lire 100 milioni per l'anno 1993 si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8840.
Art. 82
 
1. L'Ente tutela pesca è autorizzato a costituire una o più gestioni fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, al fine di affidare a terzi la gestione degli allevamenti ittici.
2. In relazione al disposto di cui all' articolo 75, lo stanziamento del capitolo 4252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 viene ridotto dell' importo complessivo di lire 450 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1994 e lire 250 milioni per l' anno 1995.
3. Lo stanziamento complessivo del capitolo 8840 dello stato di previsione precitato viene incrementato di lire 450 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 250 milioni per l' anno 1995.
Note:
1Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).