<< Art. 5
Requisiti professionali e strutturali delle agenzie di
viaggio e turismo
1. L' impresa di viaggio è organizzata autonomamente, secondo i criteri tipici della produttività aziendale.
2. L' imprenditore deve dimostrare, in relazione all' attività che intende svolgere, di possedere adeguati requisiti professionali ed in particolare:
a) conoscenza di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dalle attività indicate nell' articolo 2;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
3. Qualora l' imprenditore non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell' agenzia di viaggio o non possegga i requisiti professionali di cui al comma 2, tali requisiti devono essere posseduti da una persona dipendente dell'agenzia, che assume la qualifica di direttore tecnico.
4. In caso di filiali, i requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti da una persona dipendente per ogni filiale, che assume la qualifica di direttore tecnico.
5. I direttori tecnici hanno l' obbligo di prestare la loro opera con carattere di continuità ed esclusività nella sede o nella filiale in cui operano.
6. Il possesso dei requisiti professionali di cui al comma 2 è dimostrato mediante il superamento di un esame di idoneità, scritto ed orale, sostenuto di fronte ad apposita commissione regionale; ai fini dell'ammissione all' esame è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.
7. La commissione di cui al comma 6 è composta da:
a) il direttore regionale del commercio e del turismo, o un suo delegato, che funge da presidente;
b) un docente di tecnica turistica o un suo sostituto di pari qualifica;
c) un rappresentante dell' Associazione di categoria degli agenti di viaggio maggiormente rappresentativa a livello regionale o un suo sostituto;
d) un rappresentante dei sindacati più rappresentativi dei lavoratori del turismo e del commercio o un suo sostituto;
e) un docente, o un suo sostituto, di ciascuna delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
8. La commissione può avvalersi, in qualità di esperti, di docenti di lingue straniere non rientranti in quelle di cui alla lettera e) del comma 7, nei casi in cui sussistano domande di ammissione agli esami riferite anche a lingue straniere diverse da quelle di maggior diffusione europea.
9. Svolge le funzioni di segretario un dipendente della Direzione regionale del commercio e del turismo con qualifica non inferiore a consigliere.
10. La commissione viene nominata con decreto dell' Assessore regionale al commercio e al turismo, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, e dura in carica tre anni.
11. Con il regolamento di esecuzione della presente legge vengono determinate le materie dell' esame di cui al comma 6 e vengono stabiliti i requisiti strutturali minimi dei locali in cui può essere svolta l' attività di agenzia di viaggio.
12. Presso la Direzione regionale del commercio e del turismo è istituito l' Albo professionale dei direttori tecnici del Friuli-Venezia Giulia, cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato in tutte le materie l'esame di cui al comma 6. >>.