LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1993, n. 17

Modificazioni di leggi regionali operanti nel settore del turismo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/05/1993
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 46 del 17 novembre 1993.
CAPO I
 ULTERIORI DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA LEGGE
REGIONALE
25 AGOSTO 1965, N. 16 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 1
 
1.
l'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, è così sostituito:
<< Art. 2
 
1. Al fine di promuovere l' incremento ed il miglioramento del patrimonio alberghiero e degli impianti ed opere complementari all' attività turistica nell' ambito della regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:
a) la costruzione, l' adattamento e l' arredamento di immobili da adibire a strutture ricettive alberghiere, di cui al Titolo I della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39, l' ampliamento, l' ammodernamento ed il rinnovo dell' arredamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti;
b) la costruzione, l' allestimento, l' ampliamento, l' ammodernamento, l' arredamento od il rinnovo dell' arredamento delle strutture ricettive all' aria aperta e delle strutture ricettive a carattere sociale, di cui ai Titoli II e III della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39 e l' adattamento di immobili da adibire a dette strutture ricettive;
c) la costruzione, l' adattamento e l' arredamento di immobili ad uso di ristorante, trattorie o altri esercizi di ristorazione, nonché l' ampliamento, l' ammodernamento ed il rinnovo dell' arredamento degli esercizi di ristorazione esistenti, quando le singole iniziative possono costituire importante fattore per l' incremento turistico delle rispettive località;
d) la costruzione e l' installazione di strutture e di impianti necessari per la nautica da diporto;
e) la costruzione, la trasformazione, l' ammodernamento di impianti funiviari e delle relative pertinenze nonché delle piste di discesa a servizio degli impianti stessi;
f) la realizzazione di altri impianti ed opere complementari all' attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;
g) l' acquisto, la costruzione, l' adattamento, l' ampliamento e l' ammodernamento nonché l'arredamento di immobili destinati a sede e ad uffici di informazione delle aziende autonome del turismo e dell' Azienda regionale per la promozione turistica. >>.


Art. 2
 
1. La lettera a) del primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, è così sostituita:
<< a) la costruzione, la ricostruzione e l' arredamento di rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi; >>.

Art. 3
 
1.
Il primo ed il secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, sono così sostituiti:
<< La misura dei contributi per le iniziative indicate all' articolo 2 non può superare le seguenti percentuali della spesa riconosciuta ammissibile:
a) 25% per le opere e le iniziative di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell' articolo 2;
b) 85% per le opere e le iniziative di cui alla lettera b) del comma 1 dell' articolo 2, qualora trattisi di alberghi per la gioventù, case per ferie e centri per soggiorni sociali;
c) 25% per le opere e le iniziative di cui alla lettera b) del comma 1 dell' articolo 2, qualora trattisi di campeggi e di villaggi turistici;
d) 50% per le opere e le iniziative di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 dell' articolo 2, con esclusione di quelle indicate alla lettera e) del presente articolo;
e) 30% per la costruzione, l'ampliamento, l' ammodernamento ed anche l' arredamento di immobili da utilizzare - in via principale - per convegni, per manifestazioni anche di carattere sportivo e per altre consimili finalità;
f) 98% per le opere e le iniziative di cui alla lettera g) del comma 1 dell' articolo 2;
g) 98% per le opere e le iniziative di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 dell' articolo 2, se attuate da enti pubblici.

Per la determinazione dell' intervento finanziario a favore delle foresterie trovano applicazione - sempreché dette strutture costituiscano pertinenza di altra struttura di carattere turistico, sovvenzionabile con la presente legge - le percentuali ed i criteri corrispondenti a quelli stabiliti per la struttura turistica in cui trovasi o si troverà la foresteria. >>.

Art. 4
 
1.
L'articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 è così sostituito:
<< Art. 9
 
1. Le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 devono essere presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo entro il mese di gennaio.
2. Le domande devono essere corredate:
a) dal progetto o dal programma di massima dell' opera o dell' iniziativa;
b) dalla relazione illustrativa, atta a dimostrare l' utilità dell' opera o dell' iniziativa, in relazione alle finalità della presente legge;
c) dal preventivo sommario di spesa.

3. Per le domande di cui al comma 1 il termine di cui all' articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, non può essere superiore a 90 giorni e decorre dal 31 gennaio; in deroga all' articolo 8 della medesima legge regionale n. 29/1992, le domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari decadono al 31 dicembre dell' anno di presentazione. >>.

CAPO II
 ULTERIORI DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE
23 AGOSTO 1982, N. 60 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 5
 
1.
Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, è così sostituito:
<< Al fine di ottenere l' incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive turistiche regionali, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi rateati in conto capitale a favore del recupero, della costruzione, dell' adattamento, dell' ammodernamento e dell' ampliamento di edifici da destinarsi o destinati a strutture ricettive alberghiere, all' aria aperta e a carattere sociale. >>.

Art. 6
 
1.
L'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, è così sostituito:
<< Art. 4
 
1. Le domande di assegnazione dei contributi previsti dall' articolo 1 devono essere presentate, entro il mese di gennaio, alla Direzione regionale del commercio e del turismo con allegati:
a) il progetto di massima o esecutivo;
b) una copia dello statuto, qualora il richiedente sia persona giuridica;
c) gli atti necessari per dimostrare la disponibilità del bene oggetto dell' intervento.

2. Per le domande di cui al comma 1 il termine di cui all' articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, non può essere superiore a 90 giorni e decorre dal 31 gennaio; in deroga all' articolo 8 della medesima legge regionale n. 29/1992, le domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari decadono al 31 dicembre dell' anno di presentazione. >>.

CAPO III
 ULTERIORI DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE
24 DICEMBRE 1982, N. 90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 7
 
1. All' ottavo comma dell' articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, la parola << triennio >> viene sostituita con la parola << quadriennio >>.
Art. 8
 
1.
L'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, come modificato dalla legge regionale 3 aprile 1985, n. 16, e dalla legge regionale 6 marzo 1988, n. 9, è così sostituito:
<< Art. 5
 Requisiti professionali e strutturali delle agenzie di
viaggio e turismo
1. L' impresa di viaggio è organizzata autonomamente, secondo i criteri tipici della produttività aziendale.
2. L' imprenditore deve dimostrare, in relazione all' attività che intende svolgere, di possedere adeguati requisiti professionali ed in particolare:
a) conoscenza di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dalle attività indicate nell' articolo 2;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

3. Qualora l' imprenditore non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell' agenzia di viaggio o non possegga i requisiti professionali di cui al comma 2, tali requisiti devono essere posseduti da una persona dipendente dell'agenzia, che assume la qualifica di direttore tecnico.
4. In caso di filiali, i requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti da una persona dipendente per ogni filiale, che assume la qualifica di direttore tecnico.
5. I direttori tecnici hanno l' obbligo di prestare la loro opera con carattere di continuità ed esclusività nella sede o nella filiale in cui operano.
6. Il possesso dei requisiti professionali di cui al comma 2 è dimostrato mediante il superamento di un esame di idoneità, scritto ed orale, sostenuto di fronte ad apposita commissione regionale; ai fini dell'ammissione all' esame è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.
7. La commissione di cui al comma 6 è composta da:
a) il direttore regionale del commercio e del turismo, o un suo delegato, che funge da presidente;
b) un docente di tecnica turistica o un suo sostituto di pari qualifica;
c) un rappresentante dell' Associazione di categoria degli agenti di viaggio maggiormente rappresentativa a livello regionale o un suo sostituto;
d) un rappresentante dei sindacati più rappresentativi dei lavoratori del turismo e del commercio o un suo sostituto;
e) un docente, o un suo sostituto, di ciascuna delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

8. La commissione può avvalersi, in qualità di esperti, di docenti di lingue straniere non rientranti in quelle di cui alla lettera e) del comma 7, nei casi in cui sussistano domande di ammissione agli esami riferite anche a lingue straniere diverse da quelle di maggior diffusione europea.
9. Svolge le funzioni di segretario un dipendente della Direzione regionale del commercio e del turismo con qualifica non inferiore a consigliere.
10. La commissione viene nominata con decreto dell' Assessore regionale al commercio e al turismo, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, e dura in carica tre anni.
11. Con il regolamento di esecuzione della presente legge vengono determinate le materie dell' esame di cui al comma 6 e vengono stabiliti i requisiti strutturali minimi dei locali in cui può essere svolta l' attività di agenzia di viaggio.
12. Presso la Direzione regionale del commercio e del turismo è istituito l' Albo professionale dei direttori tecnici del Friuli-Venezia Giulia, cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato in tutte le materie l'esame di cui al comma 6. >>.

CAPO IV
 ULTERIORI DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE
13 MAGGIO 1985, N. 20 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 9
 
1.
L'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, è così sostituito:
<< Art. 1
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a riduzione del costo di mutui e di prefinanziamenti dei mutui stessi, contratti per la realizzazione delle iniziative di seguito indicate:
a) la costruzione, l' adattamento, l' ampliamento, l' ammodernamento e l' acquisto:
1) di immobili da destinarsi o destinati a strutture ricettive alberghiere;
2) di immobili da destinarsi o destinati a strutture ricettive all' aria aperta e a carattere sociale;
3) di immobili ad uso ristorante, di trattorie o di altri esercizi di ristorazione, allorquando le singole iniziative possono costituire importante fattore per l' incremento turistico delle rispettive località;
4) di locali destinati a sede di agenzie di viaggio e turismo;
5) di immobili e dei relativi impianti destinati alla conservazione di derrate alimentari e di altro materiale necessario per la gestione di esercizi citati ai nn. 1, 2, 3 del presente comma, ovvero alla prestazione di servizi per detti esercizi;
b) la costruzione e l' installazione di strutture e di impianti necessari per la nautica da diporto;
c) la costruzione, la trasformazione, il prolungamento e l' ammodernamento di impianti funiviari e delle relative pertinenze, nonché delle piste di discesa a servizio degli impianti stessi;
d) la realizzazione di altri impianti ed opere complementari all' attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;
e) l' acquisto di edifici destinati o da destinarsi a strutture ricettive alberghiere, all' aria aperta e a carattere sociale, purché vengano eseguiti in detti edifici lavori di ampliamento o di ammodernamento e, rispettivamente, di adattamento per un importo non inferiore al 25% del valore dell' immobile stesso. >>.


Art. 10
 
1.
L'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, è così sostituito:
<< Art. 2
 
1. I contributi destinati alle strutture ricettive di cui al numero 2, della lettera a), del comma 1, dell' articolo 1, possono essere concessi a favore delle foresterie qualora queste ultime costituiscano pertinenza di altra struttura di carattere turistico, artistico, culturale o scientifico. >>.

Art. 11
 
1.
L'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, è così sostituito:
<< Art. 9
 
1. Le domande di assegnazione dei contributi per le finalità previste dall'articolo 1 devono essere presentate, entro il mese di gennaio, alla Direzione regionale del commercio e del turismo con allegati:
a) per l' intervento previsto al Capo II:
1) il progetto di massima o esecutivo;
2) una copia dello statuto, qualora il richiedente sia persona giuridica;
3) gli atti necessari a dimostrare la disponibilità del bene oggetto dell' intervento;
b) per l' intervento di cui al Capo III, gli atti a dimostrazione dell' ottenimento dei prefinanziamenti.

2. Nelle domande prodotte per ottenere i contributi di cui al Capo II il richiedente deve indicare l' istituto o l' azienda di credito cui intende rivolgersi per ottenere la concessione del mutuo.
3. Per le domande di cui al comma 1 il termine di cui all' articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, non può essere superiore a 90 giorni e decorre dal 31 gennaio; in deroga all' articolo 8 della medesima legge regionale n. 29/1992, le domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari decadono al 31 dicembre dell' anno di presentazione. >>.

CAPO V
 ULTERIORI DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE
23 AGOSTO 1985, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 12
 
1.
Il primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è così sostituito:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle società cooperative contributi fino al 35% della spesa riconosciuta ammissibile per l' acquisto di aree con destinazione turistico-ricettiva, l' acquisto di edifici adibiti o da destinare a struttura ricettiva alberghiera, all' aria aperta ed a carattere sociale, nonché l' acquisto di altri impianti ed opere complementari all' attività turistica. >>.

Art. 13
 
1.
L'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è così sostituito:
<< Art. 3
 
1. I contributi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere assegnati, anche cumulativamente, purché sulle aree vengano eseguite nuove costruzioni con destinazione compresa fra quelle indicate al primo comma dell' articolo 1 per un importo non inferiore al 30% del valore d' acquisto dell' area, e sugli immobili vengano eseguiti lavori di ampliamento, adattamento o ammodernamento per un importo non inferiore al 20% del valore d' acquisto dell' immobile. >>.

CAPO VI
 ULTERIORI DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE
30 DICEMBRE 1986, N. 63 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 14
 
1.
L'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63, è così sostituito:
<< Art. 3
 
1. Sono imprenditori turistici ai sensi della presente legge i proprietari o gestori delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all' aria aperta, di case o di appartamenti per vacanze, nonché i titolari di agenzie di viaggio ed i gestori dei rifugi alpini ed escursionistici.
2. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 2 possono far parte del consorzio o della cooperativa i proprietari o gestori di esercizi di ristorazione, i concessionari di impianti di risalita, i titolari o concessionari di porti ed approdi turistici, nonché gli enti pubblici. >>.

Art. 15
 
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63, è aggiunto il seguente comma:
<< 2. Le domande di contributo possono riguardare iniziative già avviate, purché l' attività di commercializzazione sia relativa all' esercizio finanziario in corso. >>.

Art. 16
 
1.
Il comma 2 dell' articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63, è così sostituito:
<< 2. La relativa erogazione viene disposta per il 50% contestualmente all' atto di concessione, elevabile all'80% qualora sia stato presentato il rendiconto dell' attività dell' anno precedente, e per il rimanente importo su rendiconto comprendente una relazione consuntiva sull' attività svolta e i risultati ottenuti, nonché la documentazione della spesa sostenuta. >>.

CAPO VII
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 17
 
1. Il termine di scadenza, previsto dall' articolo 60 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39, relativo alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere, di quelle all' aria aperta, degli esercizi di affittacamere di cui all' articolo 59 della citata legge n. 39 del 1988 e delle strutture classificate per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge medesima, è prorogato al 31 dicembre 1994.
Art. 18
 
1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di contributo, di cui agli articoli 4, 6 e 11, possono essere presentate entro il mese di aprile.
Art. 19
 Norme finanziarie
1. In relazione al disposto dell' articolo 1, relativamente alle modifiche apportate all' articolo 2, lettere a), b) e g), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, le denominazioni dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, e del bilancio per l' anno 1993, vengono così modificate:
a) la denominazione del capitolo 8421 viene sostituita con la seguente: << Contributi a privati operatori per la costruzione, l' adattamento e l' arredamento di immobili da adibire a strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo I della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39, nonché per l' ampliamento, l' ammodernamento ed il rinnovo dell' arredamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti >>;
b) la denominazione del capitolo 8422 viene sostituita con la seguente: << Contributi a favore di enti pubblici e di privati operatori per la costruzione, l' allestimento, l' ampliamento, l' ammodernamento, l' arredamento od il rinnovo dell' arredamento delle strutture ricettive all' aria aperta e delle strutture ricettive a carattere sociale, di cui ai Titoli II e III della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39 e l' adattamento di immobili da adibire a dette strutture ricettive >>;
c) nella denominazione del capitolo 8505 dopo le parole << aziende autonome del turismo >> vengono aggiunte le parole << e dell' Azienda regionale per la promozione turistica >>.

2. In relazione al disposto dell' articolo 2, relativamente alle modifiche apportate all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 16/1965 e successive modificazioni e integrazioni, nella denominazione del capitolo 8506 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, e del bilancio per l'anno 1993, le parole << e l' ammodernamento di rifugi e bivacchi alpini >> sono sostituite dalle parole << e l' arredamento di rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi >>.
Art. 20
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.