LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 1993, n. 11

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7. Ristrutturazione della Direzione regionale dell' ambiente.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/05/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 1
 
1.
L'articolo 108 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 108
 
1. La Direzione regionale dell'ambiente si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio geologico;
b) Servizio dell' idraulica;
c) Servizio della tutela dagli inquinamenti e delle infrastrutture civili;
d) Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti;
e) Servizio degli affari amministrativi e contabili. >>.


Art. 2
 
1.
L'articolo 109 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 109
 
1. Il Servizio geologico:
a) cura l' attività programmatoria nonché la promozione di studi e ricerche nel campo della geologia applicata ed idrogeologia finalizzata alla conoscenza del suolo e sottosuolo regionale ivi compresa l' attività di acquisizione dei dati conoscitivi;
b) attende ad ogni altro adempimento in materia geologica, con particolare riguardo all' espressione del parere relativo alla compatibilità per le previsioni degli strumenti urbanistici generali o attuativi e le condizioni geologiche del territorio, previsto dalla legislazione vigente;
c) provvede alla progettazione, realizzazione, manutenzione ed al ripristino delle opere di sistemazione geologica sull' intero territorio regionale e delle opere di prevenzione da calamità naturali, comprese quelle previste dai piani e dai programmi regionali elaborati a norma dell' articolo 136, comma 1, lettera b), ferme restando le attribuzioni della Direzione regionale della protezione civile in materia di pronto intervento e di ripristino provvisorio;
d) attende alla programmazione e cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di attività estrattiva, con esclusione di quella effettuata negli alvei dei corsi d' acqua;
e) cura gli adempimenti in materia di recupero di aree degradate, conseguenti ad attività estrattiva. >>.


Art. 3
 
1.
L'articolo 110 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 110
 
1. Il Servizio dell' idraulica:
a) cura la predisposizione e l' attuazione dei piani di sistemazione dei bacini idrografici di competenza regionale;
b) provvede, in collaborazione con le altre Direzioni regionali interessate, alla programmazione delle opere di sistemazione idraulica ed idrogeologica su tutto il territorio regionale nell' ambito delle previsioni dei piani per la sistemazione dei bacini idrografici;
c) provvede alla progettazione, realizzazione, manutenzione ed al ripristino delle opere di sistemazione idraulica sulla rete idrografica di competenza regionale e delle opere di carattere idraulico di prevenzione da calamità naturali, comprese quelle previste dai piani e dai programmi regionali elaborati a norma dell' articolo 136, comma 1, lettera b), ferme restando le attribuzioni della Direzione regionale della protezione civile in materia di pronto intervento e di ripristino provvisorio;
d) cura la promozione di studi e ricerche finalizzati alla migliore conoscenza delle risorse idriche regionali, nonché la raccolta, l' elaborazione, la conservazione e la diffusione dei dati relativi;
e) cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonché in materia di acque minerali e termali;
f) attende ai compiti di polizia e sorveglianza idraulica. >>.


Art. 4
 
1.
L'articolo 111 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 111
 
1. Il Servizio della tutela dagli inquinamenti e delle infrastrutture civili:
a) cura la promozione di studi e ricerche finalizzati alla conoscenza della situazione regionale in materia di inquinamento dell' aria, dell' acqua, del suolo e quelli tendenti alla determinazione del fabbisogno ed alla ottimizzazione delle infrastrutture civili, nonché attende agli adempimenti regionali in attuazione della legislazione in materia, fatte salve le competenze del Comitato regionale per l' inquinamento atmosferico;
b) attende alla programmazione in materia di tutela dell' ambiente dagli inquinamenti, di acquedotti, fognature, impianti di depurazione, impianti e reti di distribuzione di gas combustibile, nonché alla progettazione e realizzazione dei relativi interventi, comprese altre infrastrutture civili di carattere primario, che non rientrino nelle attribuzioni di altre Direzioni regionali o di altri Servizi della Direzione regionale dell' ambiente;
c) cura gli adempimenti di competenza in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione;
d) attende all' emanazione di norme regolamentari e tecniche di settore;
e) cura gli altri adempimenti regionali in materia di inquinamento, collaborando con la Direzione regionale della sanità per gli aspetti igienico-sanitari di sua competenza, nonché il coordinamento degli interventi e della vigilanza esercitati dagli Enti locali in materia;
f) provvede alla raccolta, all' elaborazione e all' aggiornamento dei dati nelle materie di competenza. >>.


Art. 5
 
1.
L'articolo 112 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 112
 
1. Il Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti:
a) provvede alla pianificazione dello smaltimento dei rifiuti, alla definizione di indirizzi e criteri, alla predisposizione dei piani di competenza regionale;
b) attende agli adempimenti di competenza in materia di smaltimento, di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché alla progettazione e alla realizzazione degli impianti di competenza della Regione;
c) cura la promozione di studi e ricerche nel settore, finalizzati alla realizzazione dei servizi e alla riduzione dei rifiuti;
d) attende all' emanazione di norme regolamentari e tecniche di settore;
e) cura gli adempimenti in materia di recupero di aree degradate, conseguenti all' attività di smaltimento;
f) provvede alla raccolta, all' elaborazione ed all' aggiornamento dei dati sulla produzione e lo smaltimento dei rifiuti. >>.