LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
210.06 - Economia montana
210.09 - Agriturismo

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2I comunicati relativi all' esame della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee sono stati pubblicati sui B.U.R. n. 29 del 20 luglio 1994, n. 19 dell' 11 maggio 1994 e n. 10 dell' 8 marzo 1995.
3Il comunicato relativo all' esame dell' articolo 11 della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 10 del 5 marzo 1997.
4Capo I bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
5Articolo 5 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
6Articolo 5 ter aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
7Articolo 5 quater aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
8Articolo 5 quinquies aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
9Articolo 5 sexies aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
10Articolo 5 septies aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
11Articolo 5 octies aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
12Articolo 5 nonies aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
13Articolo 5 decies aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
14Articolo 5 nonies 1 aggiunto da art. 12, comma 23, L. R. 27/2012
15Articolo 8 bis aggiunto da art. 2, comma 50, L. R. 23/2013
16Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
17Articolo 5 sexies 1 aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
18Articolo 5 sexies 2 aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
19Articolo 5 undecies aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
CAPO I
 Finalità e obiettivi progettuali
Art. 1
 Finalità
1. Nel perseguimento delle finalità di sviluppo economico e riequilibrio territoriale dell' area montana, indicate dall' articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, con la presente legge la Regione promuove la definizione e l' attuazione di un complesso di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell' occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna.
2. La Regione provvede altresì ad assicurare l'inquadramento delle iniziative di cui al comma 1 nel Piano regionale di sviluppo ed il loro coordinamento con le previsioni ed i contenuti degli strumenti programmatori delle Comunità montane, secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
Art. 2
 Partecipazione delle parti sociali
1. Al fine di assicurare il più ampio concorso delle istanze rappresentative della realtà sociale ed economica dei territori montani al perseguimento delle finalità richiamate all' articolo 1, comma 1, la Regione promuove l' apporto propositivo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni economiche, culturali e di categoria, operanti in tali territori, alla definizione delle iniziative progettuali ivi indicate.
2. Per le medesime finalità la Regione, d'intesa con le Comunità montane, convoca periodicamente, con cadenza annuale, una Conferenza sullo stato di attuazione delle iniziative previste dal presente Capo, alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti indicati al comma 1.
Art. 3
 Obiettivi progettuali
1. Le iniziative progettuali di cui all'articolo 1 sono mirate ai seguenti obiettivi:
a) apprestamento e gestione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, di strutture turistico-ricettive, nonché miglioramento della funzionalità di quelli esistenti;
b) costruzione e gestione di strutture e impianti per la produzione di energia idroelettrica e di altre forme di energia rinnovabile, in conformità alle disposizioni delle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10;
c) sviluppo e diffusione di servizi alle imprese industriali, destinati all' aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento di prodotti e allo sviluppo di sistemi di qualità;
d) valorizzazione delle risorse umane attraverso la realizzazione di progetti formativi per lo sviluppo di nuova imprenditorialità;
e) sviluppo dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione delle risorse forestali e marmifere;
f) valorizzazione, utilizzo e commercializzazione delle acque, con particolare riguardo al termalismo;
g) sviluppo delle attività di estrazione e lavorazione dei marmi, delle pietre ornamentali e di altri materiali pregiati di cui all' articolo 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni;
h) sviluppo delle attività agricole, agroalimentari e della commercializzazione dei prodotti agricoli, con specifico riferimento alle attività di trasformazione dei prodotti tipici locali e biologici;
i) sviluppo dell' agriturismo alpino, mediante la sistemazione e l' ammodernamento delle strutture e delle infrastrutture delle malghe;
l) sistemazione e ammodernamento di rifugi e infrastrutture a servizio del turismo alpino, anche nel quadro di programmi comuni definiti d' intesa con le regioni contermini per lo sviluppo delle attività turistiche in alta montagna.

2. L'Amministrazione regionale cura direttamente, tramite i propri organi ed uffici, l'elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative previste dal comma 1, ovvero può ricorrere, mediante la stipula di apposite convenzioni, alle prestazioni di istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati ed a istituzioni universitarie.
3. Nella realizzazione delle iniziative progettuali di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale promuove il coinvolgimento degli Enti locali e delle forze imprenditoriali dei territori interessati.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al comma 2 del presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 76, L. R. 22/2007
Art. 4
 Rapporti con gli strumenti di intervento comunitario
1. La Regione promuove l' applicazione ai territori montani dei benefici previsti dalla normativa della Comunità europea e assume le iniziative atte ad assicurare il concorso finanziario della Comunità stessa per l' attuazione dei progetti specifici che si inquadrano nei programmi d' intervento comunitari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, delle prestazioni di istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati e di istituzioni universitarie.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 3, comma 2, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al comma 2 del presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
Art. 5
 Aiuti alle piccole e medie imprese industriali e
all' artigianato
1. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese industriali e artigiane:
a) aiuti agli investimenti produttivi;
b) aiuti allo sviluppo dell' imprenditorialità.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera a) possono essere concessi:
a) a favore delle imprese industriali, entro i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3;
b) a favore delle imprese artigiane, entro i limiti indicati dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dalla legge regionale 7 agosto 1989, n. 16.

3. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera b) possono essere concessi fino al limite del 50% delle spese sostenute dalle imprese per l' acquisizione dei servizi di consulenza aziendale individuati dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come modificato dall' articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.
4. Per la concessione dei benefici previsti dal comma 1 a favore delle piccole e medie imprese industriali, si applicano, rispettivamente per gli aiuti di cui alle lettere a) e b), le modalità e le procedure indicate dai Capi III e IX della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30; per la concessione dei medesimi benefici a favore delle imprese artigiane, si applicano, rispettivamente per gli aiuti di cui alle lettere a) e b), le modalità e le procedure indicate dai Capi I e IV della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48.
Note:
1 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
CAPO I bis
 Agenzia Regionale Promotur
Art. 5 bis
 (Agenzia Regionale Promotur)
1. È istituita l' <<Agenzia Regionale Promotur>>, in seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico funzionale della Regione preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia.
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
4 bis.  
( ABROGATO )
4 ter.  
( ABROGATO )
4 quater.  
( ABROGATO )
4 quinquies.  
( ABROGATO )
4 sexies.  
( ABROGATO )
4 septies.  
( ABROGATO )
4 octies.  
( ABROGATO )
4 novies.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 17/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 5, L. R. 17/2011
3Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 66, L. R. 14/2012
5Parole sostituite al comma 7 da art. 12, comma 12, lettera a), L. R. 6/2013
6Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 48, L.R. 15/2014 è disposta la fusione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo, denominata << Turismo Friuli Venezia Giulia >>, in seguito TurismoFVG e dell'<< Agenzia Regionale Promotur >>, in seguito denominata Promotur, in un unico ente denominato PromoTurismoFVG, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi della TurismoFVG e di Promotur, che sono contestualmente soppresse.
7Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
8Comma 4 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
9Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
10Comma 5 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
11Comma 6 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
12Comma 7 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
13Comma 8 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
14Comma 9 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
15Articolo interpretato da art. 38, comma 1, L. R. 19/2015
16Lettera j) del comma 4 sostituita da art. 2, comma 33, L. R. 20/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, a seguito di quanto disposto dall'art. 14, L.R. 8/2015.
17Parole sostituite al comma 1 da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
18Lettera a) del comma 4 sostituita da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
19Lettera j bis) del comma 4 aggiunta da art. 61, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
20Lettera e) del comma 4 sostituita da art. 2, comma 63, lettera a), L. R. 14/2016
21Lettera h bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 63, lettera b), L. R. 14/2016
22Lettera i bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 63, lettera c), L. R. 14/2016
23Integrata la disciplina della lettera e) del comma 4 da art. 8, comma 1, L. R. 21/2016
24Lettera k bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 55, L. R. 31/2017
25Parole aggiunte alla lettera b) del comma 4 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
26Lettera h ter) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
27Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 16, lettera c), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
28Lettera k ter) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 24, L. R. 16/2021
29Comma 4 quater aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
30Comma 4 quinquies aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
31Comma 4 sexies aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
32Comma 4 septies aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
33Comma 4 octies aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
34Comma 4 novies aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 7/2025
35Comma 2 abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
36Comma 3 abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
37Comma 4 abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
38Comma 4 bis abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
39Comma 4 ter abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
40Comma 4 quater abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
41Comma 4 quinquies abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
42Comma 4 sexies abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
43Comma 4 septies abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
44Comma 4 octies abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
45Comma 4 novies abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
Art. 5 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2, L. R. 17/2011
3Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 12, lettera b), L. R. 6/2013
4Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 12, lettera b), L. R. 6/2013
5Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
Art. 5 quater

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2Articolo abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 6/2013 . Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale Promotur cessano dalla carica all'entrata in vigore della L.R. 6/2013.
Art. 5 quinquies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2Articolo abrogato da art. 12, comma 12, lettera d), L. R. 6/2013 . Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale Promotur cessano dalla carica all'entrata in vigore della L.R. 6/2013.
Art. 5 sexies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 3, L. R. 17/2011
3Comma 1 sostituito da art. 12, comma 12, lettera e), L. R. 6/2013
4Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 12, lettera f), L. R. 6/2013
5Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 12, lettera f), L. R. 6/2013
6Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 3/2014
7Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 3/2014
8Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
9Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 16, L. R. 13/2019
10Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 28, L. R. 7/2024
11Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
Art. 5 sexies 1

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 61, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
3Parole sostituite alla lettera f) del comma 1 da art. 61, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
4Lettera n) del comma 1 sostituita da art. 61, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016
5Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
Art. 5 sexies 2

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera f), L. R. 4/2016
3Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 2, comma 64, L. R. 14/2016
4Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
Art. 5 septies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
3Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
Art. 5 octies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 14, L. R. 6/2013
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 32, L. R. 20/2015
4Articolo sostituito da art. 2, comma 27, L. R. 34/2015
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 47, L. R. 14/2016
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 27, L. R. 31/2017
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 1, L. R. 45/2017
8Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera a), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 5 nonies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2Vedi la disciplina transitoria della lettera d) del comma 1, stabilita da art. 12, comma 4, L. R. 17/2011
3Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
4Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
Art. 5 nonies 1

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 12, comma 23, L. R. 27/2012
2Articolo abrogato da art. 12, comma 12, lettera g), L. R. 6/2013
Art. 5 decies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
3Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 65, L. R. 14/2016
4Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
Art. 5 undecies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
2Articolo sostituito da art. 2, comma 66, L. R. 14/2016
3Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
CAPO II
 Disposizioni sull' Agenzia per lo sviluppo
economico della montagna SpA
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009
Art. 7
 Nuovi conferimenti all' Agenzia per lo sviluppo
economico della montagna SpA
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA, fino all' importo complessivo di lire 8.900 milioni.
2. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna contributi per lire 300 milioni annui per il triennio 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come modificato dall' articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16 e dall' articolo 6, comma 3, della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'importo complessivo di lire 2.500 milioni.
4. Per l' integrazione del fondo rischi costituito ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA un ulteriore contributo straordinario di lire 1.750 milioni.
5. 
( ABROGATO )
(2)
6. Per favorire la commercializzazione del marmo l' Amministrazione regionale concede all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna un contributo annuo di lire 400 milioni nel triennio 1993-1995.
Note:
1Parole soppresse al comma 6 da art. 68, comma 1, L. R. 14/1994
2Comma 5 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 42/1995
CAPO III
 Disposizioni per l' attuazione di interventi specifici
Art. 8
 (Programmazione e realizzazione di aree attrezzate)
1. Per l'attuazione delle iniziative progettuali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), l'Amministrazione regionale, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2, concede un contributo alle Comunità montane, agli enti locali, ai loro consorzi e ai Consorzi di sviluppo industriale, sulla base dei criteri di accesso e delle priorità strategiche individuate con regolamenti di attuazione, nella misura massima del 100 per cento.
2. Qualora l'attuazione delle iniziative progettuali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), richieda la partecipazione di una pluralità di beneficiari, il Presidente della Regione promuove la stipula di accordi di programma, ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Le Comunità montane, gli altri enti locali, i loro consorzi e i Consorzi di sviluppo industriale possono provvedere all'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate individuate nelle iniziative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché alla gestione delle aree medesime, mediante affidamento in concessione a società o a consorzi costituiti tra imprese ed enti locali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 173, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 77, L. R. 22/2007
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L. R. 11/2009
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 11, L. R. 12/2009
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 98, L. R. 24/2009
6Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 35, L. R. 12/2010
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 37, L. R. 12/2010 nel testo modificato da art. 141, comma 1, L. R. 17/2010
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 60, L. R. 22/2010
9Articolo sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 7/2011
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 52, L. R. 11/2011
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 54, L. R. 11/2011
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 56, L. R. 11/2011
13Vedi anche quanto disposto dall'art. 73, comma 1 bis, L. R. 7/2011
14Integrata la disciplina del comma 1 da art. 78, comma 1, lettera i bis), L. R. 7/2011
15Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 2, comma 45, L. R. 27/2012
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 52, L. R. 23/2013
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 79, L. R. 27/2014
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 88, L. R. 27/2014
Art. 8 bis
1. Per gli interventi di cui all'articolo 8 oggetto di contributo fino alla data del 31 dicembre 2013, non trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 32 della legge regionale 7/2000.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 50, L. R. 23/2013
Art. 9
 Interventi a favore dei poli turistici e dell' agriturismo
1. Al fine di promuovere la valorizzazione dei poli turistici invernali, attraverso la realizzazione di opere e infrastrutture a servizio delle piste da discesa e degli impianti sciistici, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Promotur SpA un contributo straordinario di lire 8.750 milioni.
1 bis. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dal comma 1, avviene sulla base di un programma di investimenti approvato dalla Giunta regionale e secondo criteri stabiliti dalla Giunta medesima.
2. Per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dall' articolo 64 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a società e associazioni che esercitano attività di interesse turistico contributi in conto capitale per un importo complessivo di lire 4.300 milioni.
3. Per le finalità previste dall' articolo 28 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come sostituito dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane finanziamenti straordinari per un importo complessivo di lire 1.000 milioni.
4. Alla ripartizione dei finanziamenti straordinari di cui al comma 3, si provvede, secondo le modalità indicate dalle norme ivi richiamate, sulla base di apposite direttive assunte dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla programmazione, d' intesa con l' Assessore all' agricoltura e con l' Assessore al commercio e turismo.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 19/1995
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 16/1996
3Parole soppresse al comma 1 da art. 27, comma 2, L. R. 16/1996
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, comma 1, L. R. 5/1994
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Il comunicato relativo alla conclusione della procedura di infrazione riguardante il presente articolo, assunta dalla Commissione delle Comunita' Europee, e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 10 del 5 marzo 1997.
2Articolo abrogato da art. 97, comma 1, L. R. 13/1998
Art. 12
 Aiuti alle imprese agricole
1.
Il comma 3 dell'articolo 23, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 è sostituito dal seguente:
<< 3. Le Comunità montane sostengono l'attività degli imprenditori agricoli singoli ed associati mediante:
a) la concessione di aiuti per gli investimenti collettivi, come definiti dall' articolo 20, comma 1, Titolo VI, del Regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio della Comunità Europea del 15 luglio 1991 entro i limiti massimi fissati dal Regolamento medesimo;
b) la concessione di aiuti in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento di cui alla lettera a), ai produttori agricoli singoli ed associati e alle associazioni dei produttori agricoli di cui alla legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo delle colture pregiate, della zootecnia, delle produzioni animali e per la realizzazione di impianti e per l' acquisto di strutture ed attrezzature per la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni locali. >>.


2.
Il comma 2 dell'articolo 25, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< 2. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1, le Comunità montane possono:
a) concedere, a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati ed associazioni di allevatori, contributi in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento CEE n. 2328/91, per la ristrutturazione ed il riuso di fabbricati rurali nel rispetto delle tipologie e dell' architettura tipica della zona o per l' introduzione di nuove tecnologie e per la riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato- pascolo;
b) effettuare spese dirette nonché concedere, a Comuni, altri enti pubblici, organizzazioni professionali agricole, associazioni culturali e ricreative, contributi una tantum per l' organizzazione di manifestazioni a carattere turistico e culturale, di itinerari turistici e di escursioni guidate, ai fini di favorire la più ampia fruizione del patrimonio naturalistico e culturale dei territori montani. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. >>.


3. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 23 e 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificati dai commi 1 e 2 del presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane finanziamenti straordinari per complessivi 1.000 milioni di lire.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 74, comma 4, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 74, comma 5, L. R. 9/1996
Art. 14
 Altri interventi per iniziative a servizio della
popolazione residente nei territori montani svantaggiati
1. Al fine di assicurare la continuità del servizio telefonico pubblico nelle aree montane svantaggiate, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere una parte degli oneri finanziari inerenti ai costi di mantenimento delle cabine telefoniche stradali ubicate nelle località e frazioni periferiche e disagiate, stipulando a tale scopo apposita convenzione con la Società italiana per l' esercizio delle Telecomunicazioni (SIP).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 27, primo comma, lettera a) della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per la predisposizione di studi e ricerche in settori attinenti allo sviluppo della montagna.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario per la realizzazione delle opere previste dal Capo II della legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993 e di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, comma 1, L. R. 5/1994
Art. 16
 Contributo straordinario alla Comunità montana
del Canal del Ferro-Val Canale
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale un contributo straordinario di lire 100 milioni per l'esercizio 1994, al fine di predisporre uno studio generale relativo ai problemi economici di valenza internazionale quali: l' internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, delle acque termali di Malborghetto e del Centro turistico di Sella Nevea e Pramollo e il ruolo internazionale di Pontebba nel campo dei trasporti.
Note:
1Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
2Articolo interpretato da art. 3, comma 16, L. R. 13/2000
CAPO IV
 Norme modificative ed integrative
della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10
Art. 17
 Esercizio dell' agriturismo
nell' area montana
1. Con riferimento all' area montana regionale di cui all'articolo 1, le cooperative e loro consorzi, operanti nel settore agricolo e in quello della forestazione, iscritte nel Registro regionale di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, nonché le associazioni degli allevatori che siano conduttori di pascoli e di malghe, sono autorizzate dal Sindaco del Comune sul cui territorio insistono le strutture, ad esercitare attività di agriturismo e di alpiturismo, secondo le disposizioni amministrative recate dall' articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, ma prescindendo dall' iscrizione nell' elenco di cui all' articolo 6 della legge medesima.
2. Gli organismi di cui al comma 1 possono operare anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10.
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/1996
CAPO V
 Norme finanziarie
Art. 19
 Norme finanziarie relative al Capo I
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, e dall' articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 550 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per l' anno 1993 e lire 200 milioni per l' anno 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - il capitolo 1501 (2.1.142.2.10.12) con la denominazione << Spese per le convenzioni con l' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna e le Comunità montane per l' elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative per lo sviluppo dei territori montani e la consulenza per l' attuazione di progetti specifici che si inquadrano nei programmi d'intervento comunitari - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 550 milioni, suddiviso in ragione di lire 350 milioni per l' anno 1993 e lire 200 milioni per l' anno 1995.
3. Sul precitato capitolo 1501 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 350 milioni per l' anno 1993.
4. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera a), relativamente agli aiuti alle piccole e medie imprese industriali, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.400 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7361 (2.1.243.3.10.12) con la denominazione << Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali per incentivi agli investimenti produttivi nei territori montani - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.400 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
6. Sul precitato capitolo 7361 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.400 milioni per l' anno 1993.
7. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera a), relativamente agli aiuti alle imprese artigiane, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.750 milioni per l'anno 1993 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.2 - spese d' investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 8051 (2.1.243.3.10.12) e con la denominazione << Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per incentivi agli investimenti produttivi nei territori montani - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.750 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.750 milioni per l' anno 1993 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
9. Sul precitato capitolo 8051 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.750 milioni per l' anno 1993.
10. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera b), relativamente agli aiuti alle piccole e medie imprese industriali, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1993 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7302 (2.1.243.3.10.12.) con la denominazione << Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali per lo sviluppo dell' imprenditorialità nei territori montani - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1993 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
12. Sul precitato capitolo 7302 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 700 milioni per l' anno 1993.
13. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera b), relativamente agli aiuti alle imprese artigiane, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1995 e lire 300 milioni per l' anno 1994.
14. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1 - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7985 (2.1.243.3.10.12) con la denominazione << Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per lo sviluppo dell' imprenditorialità nei territori montani - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1995 e lire 300 milioni per l' anno 1994.
15. Sul precitato capitolo 7985 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
Art. 20
 Norme finanziarie relative al Capo II
1. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1993 e lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X è istituito il capitolo 1588 (2.1.254.3.10.12.) con la denominazione << Sottoscrizione di nuove azioni dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA - fondi statali >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.900 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1993 e lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3. Sul predetto capitolo 1588 è altresì iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 4.000 milioni.
4. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X è istituito il capitolo 7362 (2.1.243.5.10.12) con la denominazione << Contributi all'Agenzia per lo sviluppo della montagna SpA per l' acquisizione o la realizzazione di immobili e per l' approntamento delle infrastrutture necessarie al funzionamento dei 'Centri di innovazione' - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
6. Sul predetto capitolo 7362 è altresì iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 300 milioni.
7. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 7260 (2.1.163.2.10.12.) con la denominazione << Contributi all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per le spese di gestione dei 'Centri di innovazione' - fondi statali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1993 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
9. Sul predetto capitolo 7260 è altresì iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 1.500 milioni.
10. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 1.750 milioni per l'anno 1993.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1589 (2.1.251.2.10.12.) con la denominazione << Contributo a favore dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per la costituzione di un fondo rischi - fondi statali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.750 milioni per l' anno 1993.
12. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
13. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X è istituito il capitolo 7363 (2.1.251.5.10.12) con la denominazione << Contributi a favore dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per la costituzione di un fondo di rotazione per consentire l' anticipo ai proprietari boschivi ed alle imprese di utilizzazione boschiva degli importi dovuti per l' utilizzo di lotti boschivi - fondi statali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
14. Sul precitato capitolo 7363 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni.
15. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
16. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X è istituito il capitolo 7364 (2.1.243.5.10.12.) con la denominazione << Contributi a favore dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per consentire la partecipazione alle attività di promozione sviluppate dalla Promomarmo SpA - fondi statali >>, e con lo stanziamento , in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
17. Sul precitato capitolo 7364 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni.
Art. 21
 Norme finanziarie relative al Capo III
1. Per le finalità previste dall' articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.600 milioni per l'anno 1993 e lire 2.350 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.3. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 7437 - fondi statali (2.1.234.5.10.12) con la denominazione << Contributi alle Comunità montane per l'esecuzione di opere di apprestamento delle aree attrezzate nei territori montani, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché per la gestione delle aree stesse nell'ambito degli accordi di programma stipulati ai sensi dell' articolo 8, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.600 milioni per l' anno 1993 e lire 2.350 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3. Sul medesimo capitolo 7437 è altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 4.600 milioni.
4. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.750 milioni per l'anno 1993 e lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 1590 (2.1.243.5.10.12.) con la denominazione << Contributo straordinario alla 'Promotur SpA ' per la realizzazione di opere e infrastrutture a servizio delle piste da discesa e degli impianti sciistici nonché di opere dirette a collegare le stazioni turistiche e demani sciabili della regione con quelli dei territori confinanti - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 8.750 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.750 milioni per l' anno 1993 e lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
6. Sul predetto capitolo 1590 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.750 milioni.
7. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.300 milioni per l'anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.4. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 8452 (2.1.243.5.10.12) con la denominazione << Contributi in conto capitale a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico per la realizzazione, nei territori montani, delle opere previste dalle lettere a) e b), comma 1, dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come da ultimo sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17 - fondi statali >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.300 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
9. Sul predetto capitolo 8452 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.300 milioni.
10. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1993 e lire 200 milioni per l' anno 1994 e lire 300 milioni per l' anno 1995.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma O.7.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1011 (2.1.234.5.10.24) con la denominazione << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per l'attuazione di iniziative dirette per attività promozionali e di propaganda a favore dell' agriturismo, volte a favorire la qualificazione degli operatori del settore - fondi statali >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1993, lire 200 milioni per l' anno 1994 e lire 300 milioni per l' anno 1995.
12. Sul predetto capitolo 1011 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.
13. Per le finalità previste dall' articolo 10, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
14. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 6443 (2.1.155.2.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate per lo sviluppo e la diffusione dell' attività di fecondazione artificiale nel territorio montano - fondi statali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 500 milioni per l' anno 1993.
15. Per le finalità previste dall' articolo 11 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1993.
16. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 6445 (1.1.154.2.10.12) con la denominazione << Finanziamenti alle Comunità montane per la concessione di contributi straordinari in conto capitale ai caseifici cooperativi situati nei comuni compresi nell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 75/273/CEE del 28 aprile 1975, per il ripianamento delle perdite d'esercizio emergenti dai bilanci per l' esercizio 1992 e originati dalle spese sostenute nel triennio 1990- 1992 - fondi statali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 3.000 milioni per l'anno 1993.
17. Per le finalità previste dall' articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1993 e lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
18. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2. - spese d' investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - il capitolo 6412 (2.1.234.5.10.12) con la denominazione << Finanziamento alle Comunità montane per la concessione di contributi previsti dagli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come sostituiti dall'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1993 e lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
19. Sul precitato capitolo 6412 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni per l' anno 1993.
20. Per le finalità previste dall' articolo 13, è autorizzata la spesa complessiva di lire 850 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per l' anno 1993 e lire 400 milioni per l' anno 1994.
21. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 2.5.3. - spese d' investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - il capitolo 7863 (2.1.235.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario all' Agenzia regionale del lavoro da utilizzare a supporto delle nuove iniziative imprenditoriali promosse nel quadro del progetto mirato al recupero e al riutilizzo a fini produttivi di infrastrutture ed opere già di pertinenza di installazioni militari dismesse nel comune di Paularo - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 850 milioni, suddiviso in ragione di lire 450 milioni per l'anno 1993 e lire 400 milioni per l'anno 1994.
22. Sul precitato capitolo 7863 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 450 milioni per l' anno 1993.
23. Per le finalità previste dall' articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
24. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VII - il capitolo 964 (1.1.142.5.07.12) con la denominazione << Finanziamento per la stipula di una convenzione con la Società italiana per l' esercizio delle Telecomunicazioni (SIP) per il mantenimento delle cabine telefoniche stradali ubicate nelle località e frazioni periferiche e disagiate dei territori montani - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
25. Sul predetto capitolo 964 viene altresì iscritto, lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1993.
26. Per le finalità previste dall' articolo 14, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
27. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - il capitolo 860 (1.1.142.5.10.12) con la denominazione << Spese per la predisposizione di studi e ricerche in settori attinenti allo sviluppo della montagna, nonché per l' assistenza e la consulenza tecnica a favore delle Comunità montane - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
28. Sul precitato capitolo 860 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni per l' anno 1993.
29. Per le finalità previste dall' articolo 14, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
30. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 1012 (2.1.234.5.08.12) con la denominazione << Contributi in conto capitale alle Comunità montane per la realizzazione di impianti di diffusione radiofonica e televisiva della RAI - Radiotelevisione Italiana e delle opere previste dal Capo II della legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71 - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
31. Sul precitato capitolo 1012 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni per l' anno 1993.
32. Per le finalità previste dall' articolo 16 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1994.
33. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VII - il capitolo 965 (1.1.142.5.07.12) con la denominazione << Contributo straordinario alla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale per la predisposizione di uno studio generale relativo ai problemi economici di valenza internazionale quali l' internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, delle acque termali di Malborghetto e del Centro turistico di Sella Nevea e Pramollo ed il ruolo di Pontebba nel campo dei trasporti - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1994.
Art. 22
 Copertura finanziaria
1. All' onere complessivo in termini di competenza di lire 60.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 30.000 milioni per l' anno 1993 e lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, derivante dall' applicazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 (partita n. 62 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi); detto importo corrisponde, per lire 20.000 milioni relativi all' anno 1993, a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 1992 e trasferite, ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 14 del 25 febbraio 1993.
2. All' onere complessivo, in termini di cassa, di lire 30.000 milioni, derivante dall' applicazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 fanno carico al capitolo 6484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 23
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.