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Indice:
L.R. n. 39/1993
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
CAPO II
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Leggi regionali
Legge regionale
15 giugno 1993
, n.
39
Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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TESTO VIGENTE
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15/06/1993, N. 040
Data di entrata in vigore:
15/06/1993
Materia:
120.05
-
Personale regionale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
CAPO I
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
1 MARZO 1988, n. 7
Art. 1
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000
Art. 3
1.
All'
articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 7/1988
dopo le parole << del Presidente della Giunta regionale >> sono aggiunte le parole << , da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione >>.
Art. 4
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 2, comma 52, L. R. 10/2001
Art. 5
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 6
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 7
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 8
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 4, comma 3, L. R. 24/1995
Art. 9
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 10
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 11
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 12
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 13
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 14
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 15
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 16
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 17
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
Gli articoli 99 bis e 99 ter, aggiunti dal presente articolo alla L.R. 7/1988, sono stati abrogati con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel B.U.R. S.S. n. 12 dd. 13/7/2001, così come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2
Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera cc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 18
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 19
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 20
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 21
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 22
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 23
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 24
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 25
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 26
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 27
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 28
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 29
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 30
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 31
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 32
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 51, comma 2, L. R. 18/1996
Art. 33
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 52, comma 4, L. R. 18/1996
Art. 34
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera cc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
CAPO II
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI
IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 35
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera cc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 36
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera cc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 37
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
La menzione di dirigente di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima L.R. 18/96.
2
Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera cc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 38
1.
All'
articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7
, il prospetto numerico è sostituito dal seguente:
<< a) commesso 8
b) coadiutore 10
c) segretario 3
d) consigliere 7 --- Totale 28 >>
Art. 39
1.
Alla Tabella B riferita all'
articolo 19 della legge regionale n. 17/1992
, l' equiparazione:
Comune
Collaboratore professionale - V coadiutore
qualifica funzionale ex
DPR 347/83
è sostituita dalla seguente:
Comune
Collaboratore professionale coadiutore autista meccanico - V qualifica
funzionale ex
DPR 347/83
2.
Alla Tabella B riferita all'
articolo 19 della legge regionale n. 17/1992
, l' equiparazione:
IACP
VI fascia funzionale
consigliere
è sostituita dall' equiparazione:
IACP
VI qualifica funzionale
segretario
3.
Alla Tabella B riferita all'
articolo 19 della legge regionale n. 17/1992
, dopo l' equiparazione:
USL
assistente medico
collaboratore amministrativo
operatore professionale coordinatore
operatore professionale dirigente
collaboratore farmacista
Consigliere
è aggiunta la seguente:
Istituto Burlo
Garofolo
Assistente medico
consigliere
Art. 40
1.
A seguito della correzione di errori materiali operata con l'articolo 39 della presente legge, all'
articolo 45, comma 1, della legge regionale n. 17/1992
, il prospetto numerico viene sostituito dal seguente:
<< commesso: 26 agente tecnico: 18 coadiutore: 71 segretario: 208 consigliere: 77 funzionario: 3 --- TOTALE: 403 >>.
Art. 41
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera cc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 42
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera cc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 43
1.
All'
articolo 10, comma 2, della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9
, le parole << almeno venti giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1 >> sono sostituite dalle parole << entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 >>.
Art. 44
1.
In relazione alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale operata ai sensi dell' articolo 1, i posti che, per effetto delle procedure di cui ai Capi II e III della
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11
, e ai Capi I e V del
Titolo II della legge regionale n. 17/1992
, risultassero in soprannumero, con riferimento alla qualifica funzionale e al profilo professionale, sono riassorbiti, a partire dall' 1 gennaio 1994, con i posti che si renderanno di volta in volta disponibili.
2.
Sono fatti salvi i ruoli ad esaurimento di cui all'
articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 15
, e all'
articolo 23 della legge regionale n. 17/1992
.
Art. 45
1.
Al personale regionale compete, dall'1 gennaio 1993, la somma forfettaria lorda mensile di cui all'
articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384
, come convertito con modificazioni dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438
, da corrispondere per 13 mensilità e da assoggettare alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali.
(1)
2.
La somma di cui al comma 1 è corrisposta in quanto competa lo stipendio e viene ridotta, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
Note:
1
Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 9, L. R. 19/1996
Art. 46
(1)
1.
Il controllo previsto dall'
articolo 25 del codice civile
sull' amministrazione delle fondazioni riconosciute persone giuridiche di diritto privato viene esercitato dalle Direzioni regionali o dai Servizi autonomi competenti nella materia in cui le fondazioni medesime operano.
Note:
1
Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 11, L. R. 33/2015
Art. 47
1.
Il disposto di cui agli articoli 2 e 31 ha effetto a partire dall' 1 agosto 1993.
Art. 48
1.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
2.
In relazione al disposto degli articoli 5 e 17 nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e nel bilancio di previsione per l'anno 1993 viene istituita la Rubrica n. 29 << Servizio della statistica >>.
3.
Il capitolo 856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio di previsione per l' anno 1993 è trasferito dalla Rubrica n. 6 alla Rubrica n. 29.
Art. 49
1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative