LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 1993, n. 21

Norme integrative e modificative in materia venatoria.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 
1. L' intero territorio del Friuli-Venezia Giulia viene classificato, ai sensi dell' articolo 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, zona faunistica delle Alpi.
2. Agli effetti e per le finalità dell' articolo 11, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, trovano applicazione sull' intero territorio regionale le norme di cui alla legge regionale 11 luglio 1969, n. 13.
Art. 2
 
1. Sull' intero territorio del Friuli-Venezia Giulia l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale od a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l' uso dell' arco e del falco.
3. L'uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 a ripetizione semiautomatica è consentito purché il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
Art. 3
 
1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di adeguamento ai principi e alle norme della legge 11 febbraio 1992, n. 157, a modifica di quanto disposto dall' articolo 82, secondo comma, lettera a), del RD 5 giugno 1939, n. 1016, fa parte del Comitato provinciale della caccia il Presidente della Giunta provinciale, o l' Assessore provinciale competente, da lui delegato, in qualità di presidente del Comitato.
Art. 4
 
1. Gli inviti per la caccia alla fauna selvatica stanziale ed alla fauna selvatica migratoria di cui all' articolo 14 del regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, approvato con DPGR 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., vengono rilasciati gratuitamente dall' Organo Gestore Riserve tramite i locali direttori di riserva.
2. Per l' utilizzo degli inviti di cui al comma 1 il socio e l' invitato devono cacciare insieme entro i limiti del carniere riservato al socio invitante.
Art. 5
 
1. Il regolamento di ciascuna riserva di caccia di diritto deve prevedere un sistema di controllo per gli abbattimenti di fauna migratoria effettuati per ciascuna giornata di caccia distinti per specie, in conformità ad un modello-tipo che verrà predisposto dall' Organo Gestore Riserve.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno i direttori delle riserve di caccia di diritto hanno l' obbligo di trasmettere le statistiche degli abbattimenti di fauna migratoria effettuati nella precedente stagione venatoria all' Organo Gestore Riserve ed ai Comitati provinciali della caccia competenti per territorio.
3. Nelle riserve private e/o consorziali il concessionario deve prevedere un sistema di controllo per gli abbattimenti di fauna migratoria effettuati per ciascuna giornata di caccia, distinti per specie, in conformità alle direttive che saranno impartite dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore da lui delegato, sentito il Comitato regionale della caccia. Entro il 30 aprile di ciascun anno il concessionario deve trasmettere al Comitato provinciale della caccia competente per territorio le statistiche di detti abbattimenti riferentisi alla precedente annata venatoria.
4. Entro il 30 maggio di ciascun anno l' Organo Gestore Riserve, per quanto concerne le riserve di caccia di diritto, ed i Comitati provinciali della caccia, per quanto riguarda le riserve private e/o consorziali, devono trasmettere al Servizio autonomo della caccia e della pesca le statistiche di cui ai commi precedenti.
Art. 6
 
1. Fermo restando il divieto contenuto nell'articolo 21, comma 1, lettera i), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le zone di mare antistanti il territorio delle province di Udine e di Gorizia fino ad un miglio marino dalla costa vengono a far parte, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, delle riserve di caccia di diritto confinanti con le zone di mare stesse.
2. La Commissione di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, approvato con DPGR n. 04772/Pres. del 28 dicembre 1971, provvede a rideterminare il numero massimo di soci di ciascuna delle riserve di cui al comma 1.
3. La collocazione dei soci, conseguente alla rideterminazione di cui al comma 2, viene disposta dall' Organo Gestore Riserve secondo criteri preferenziali all' uopo prefissati.
4. Nella zona di mare antistante la provincia di Trieste nonché oltre un miglio dalla costa nelle acque marine antistanti il territorio della provincia di Udine e di Gorizia è fatto divieto di praticare qualsiasi forma di caccia.
Art. 7
 
1. Possono diventare soci di riserva di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia, qualora in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 4 del DPGR n. 04772/Pres. del 28 dicembre 1971, coloro che ne facciano richiesta all' Organo Gestore Riserve entro il 31 marzo e siano a tale data residenti nella regione da almeno tre anni o da uguale periodo risultino iscritti all' AIRE - Anagrafe degli italiani residenti all' estero - presso un comune del Friuli-Venezia Giulia.
2. Nella collocazione dei cacciatori nelle riserve di caccia di diritto le nuove ammissioni, a parità di punteggio, hanno la precedenza rispetto ai trasferimenti.
3. Per i trasferimenti provenienti da riserve aventi un numero di soci superiore del cinquanta per cento al numero stabilito dalla Commissione di cui all' articolo 3 del DPGR n. 04772/Pres. del 28 dicembre 1971 l' Organo Gestore Riserve può stabilire punteggi differenziati.
4. Nella collocazione e nei trasferimenti dei cacciatori nelle riserve di caccia di diritto, i richiedenti, residenti da almeno tre anni nel comune relativo alla riserva richiesta, hanno la precedenza rispetto ad ogni altro richiedente.
Art. 8
 
1. Esclusivamente per l' annata venatoria 1993-1994 l' Organo Gestore Riserve può disporre, in deroga al numero massimo dei soci fissato per ciascuna riserva di caccia di diritto dalla Commissione di cui all'articolo 3 del DPGR n. 04772/Pres. del 28 dicembre 1971, la collocazione in riserva dei cacciatori richiedenti che risultino residenti da almeno tre anni nel territorio della riserva stessa e non siano soci di altre riserve, previo parere favorevole da parte dell' assemblea dei soci della riserva, nel rispetto delle graduatorie fissate per la riserva dall'Organo Gestore Riserve.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nei confronti delle riserve di caccia di diritto di cui all' articolo 12, comma 6, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 53.
Art. 9
 
1. Al direttore della riserva di caccia di diritto vengono rilasciati, per ogni annata venatoria, da parte dell' Organo Gestore Riserve cinque permessi giornalieri di caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria da concedere, nell' ambito del piano annuale di abbattimento, gratuitamente a terzi.
2. I titolari dei permessi giornalieri di cui al comma 1 devono essere accompagnati dal direttore di riserva, o suo delegato, ed i medesimi sono autorizzati a cacciare nel rispetto del limite individuale di carniere fissato per ciascun socio dal regolamento interno della riserva.
Art. 10
 
1. Per l' autorizzazione di abbattimenti e di cattura di fauna selvatica per le finalità di cui al comma 1, lettera b), dell' articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, è richiesto, in sostituzione del parere dell' Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, il parere dell' Osservatorio faunistico di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 46, competente per territorio.
Art. 11
 
1. Ad interpretazione autentica dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, si intende che possono esercitare la caccia di selezione di cui alla medesima legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, coloro i quali siano in possesso dell' attestato di frequenza con profitto al corso effettuato a cura di uno dei Comitati provinciali della caccia presenti nel Friuli-Venezia Giulia.
2. All' articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, è aggiunto il seguente periodo: << Qualora, in una riserva di caccia di diritto, almeno il 10% dei soci richieda di praticare la caccia di selezione con le modalità previste dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, l' assemblea dei soci deve destinare a tale attività una parte del territorio di dimensioni proporzionali al numero di soci richiedenti e comunque non inferiore al 25% del territorio della riserva di caccia. >>.
3. Per la caccia di selezione restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, così come modificata dalla legge regionale 4 dicembre 1991, n. 55, e dalla presente legge.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel territorio del Friuli-Venezia Giulia è vietato l' utilizzo della munizione spezzata per la caccia agli ungulati.
Art. 12
 
1. Per l' effettuazione delle gare cinofile con cani da ferma, da cerca o da riporto di cui all' articolo 10 del DPGR n. 08/Pres. dell'8 gennaio 1990 è consentito l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.
2. È data facoltà al Comitato provinciale della caccia competente per territorio, su conforme parere dell' Osservatorio faunistico competente, di autorizzare riserve di caccia di diritto, ovvero, previo parere favorevole della direzione delle riserve di caccia di diritto interessate, associazioni venatorie, associazioni cinofile, imprenditori agricoli singoli od associati a costituire strutture fisse permanenti per l' effettuazione durante tutto l' anno di esercitazioni sul terreno con cani da ferma.
3. Nel corso delle esercitazioni di cui al comma 2 è consentito esclusivamente l' abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.
Art. 13
 
1. Nei territori di cui all' articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, l' Azienda regionale delle foreste è autorizzata a disporre, per ragioni connesse alla tutela del patrimonio faunistico, il divieto di accesso ai cani di qualsiasi razza, anche se al guinzaglio.
2. Nelle zone di rifugio previste dall' articolo 48 del DPGR 28 dicembre 1971 n. 04772/Pres., le riserve di caccia di diritto, per ragioni connesse alla tutela del patrimonio faunistico, possono disporre il divieto di transitare con armi comunque trasportate, anche in auto o nello zaino, e con cani di qualsiasi razza, anche al guinzaglio.
Art. 14
 
1. Chiunque in qualsiasi tempo abbatta per caso fortuito o per forza maggiore esemplari di fauna selvatica, o rinvenga esemplari morti di fauna selvatica, o parte di essi, deve darne notizia tempestivamente al Comitato provinciale della caccia competente per territorio e comunque entro 36 ore dal rinvenimento.
2. Su specifica richiesta il Comitato provinciale della caccia può autorizzare la custodia degli esemplari di fauna selvatica abbattuti o rinvenuti ai sensi del presente articolo previa verifica della provenienza.
3. Le spoglie di esemplari per le quali sia stata concessa l' autorizzazione di cui al comma 2 possono essere oggetto di trattamento tassidermico da parte dei tassidermisti regolarmente autorizzati a svolgere l'attività in forza dell' articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56.
Art. 15
 
1. Per la violazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non rientranti fra quelle sanzionate dagli articoli 30 e 31 della legge medesima, si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica pure per la violazione di disposizioni regionali concernenti l' attività venatoria non specificatamente sanzionate e non riconducibili alle violazioni individuate dagli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo sono devolute alle Amministrazioni provinciali ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
Art. 16
 
1. Per gli agenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con compiti di vigilanza, che a seguito di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 27 non possono effettuare l' esercizio venatorio nella riserva di caccia di diritto di appartenenza, l' Organo Gestore Riserve provvede al trasferimento in una delle tre riserve richieste con priorità rispetto agli altri richiedenti collocati nelle graduatorie di preferenza per le singole riserve interessate.
Art. 17
 
1. A decorrere dal 1 luglio 1993 la prova orale per l' esame di abilitazione all' esercizio venatorio di cui all' articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, comprende, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche la materia riguardante le norme di pronto soccorso.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore da lui delegato, sentito il Comitato regionale della caccia, viene stabilito il programma di esame relativamente alle norme di pronto soccorso.
Art. 18
 
1. Il pagamento della quota associativa di cui all' articolo 6 del DPGR n. 04772/Pres. del 28 dicembre 1971 va effettuato sul conto corrente postale intestato alla riserva di caccia di diritto entro il termine fissato annualmente dall' Organo Gestore Riserve.
2. Decorso il termine fissato dall' Organo Gestore Riserve senza aver effettuato il pagamento della quota associativa il socio, per mantenere la propria qualifica, deve provvedere con le modalità indicate nel comma 1 al pagamento della quota associativa aumentata del venti per cento entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo al termine fissato dall' Organo Gestore Riserve.
3. Il mancato versamento nei termini previsti dal comma 2 ovvero il pagamento con modalità diverse da quella indicata al comma 1 comporta la perdita della qualifica di socio.
Art. 19
 
1. Ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, coloro che detengono uccelli vivi da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima e che non abbiano già provveduto a farne denuncia agli organi competenti devono trasmettere il loro elenco dettagliato al Comitato provinciale della caccia competente per territorio, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Decorso il termine indicato nel comma 1, gli esemplari possono essere ulteriormente detenuti solo in presenza dell'elenco dettagliato indicato nel medesimo comma 1, vistato dal Comitato provinciale della caccia competente per territorio.
3. Qualora i detentori di uccelli vivi intendano cedere a terzi, anche temporaneamente, uno o più esemplari detenuti devono dare comunicazione del movimento previsto al Comitato provinciale della caccia competente per territorio. La cessione può essere effettuata solo ad avvenuta apposizione da parte del Comitato stesso del proprio visto sulla comunicazione di cui al presente comma.