LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 1993, n. 8

Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in materia di sviluppo turistico delle aree montane.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/1993
Materia:
220.01 - Industria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 48 del 30 novembre 1994.
Art. 1
 Modifiche dell' articolo 1 della legge regionale
5 agosto 1966, n. 18
1. Il numero 2 della lettera a) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, come sostituito dall' articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituito dal seguente:
<< 2) qualora si tratti di società miste operanti all' estero, nelle quali siano interessate imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel territorio regionale, con una partecipazione non inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella della società finanziaria di cui alla presente legge, nonché della quota eventualmente intestata ad altre società finanziarie istituite con legge dello Stato o della Regione o ad altri organismi previsti dai programmi di intervento della Comunità Economica Europea; >>.

2. La lettera c) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, è sostituita dalla seguente:
<< c) mediante assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa alle imprese. >>.

Art. 2
 Modifiche dell' articolo 2 della legge regionale
5 agosto 1966, n. 18
1. La lettera b) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, è sostituita dalla seguente:
<< b) che lo statuto della costituenda Società finanziaria riservi all' Assemblea la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e che la nomina del Presidente del Collegio sindacale sia riservata alla Giunta regionale; >>.

2. La lettera c) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, come sostituita dall'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituita dalla seguente:
<< c) che le partecipazioni della costituenda Società finanziaria, previste alla lettera a) del primo comma dell' articolo 1, non superino la misura del trentacinque per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte e che nel contempo non vi sia partecipazione allo stesso capitale da parte di altre società con partecipazione azionaria della stessa Finanziaria regionale Friulia SpA. Tale limite può essere elevato sino al quarantanove per cento quando si tratti di società cui partecipino, in misura non inferiore al venti per cento del capitale sociale, anche enti pubblici od enti privati dai primi controllati. Le partecipazioni possono superare i predetti limiti qualora le stesse riguardino società finanziarie o di servizio alle imprese che perseguano finalità analoghe o affini allo scopo previsto dal primo comma dell' articolo 1. Le partecipazioni di cui all' articolo 1, primo comma, lettera a), n. 2), possono essere assunte anche qualora nel capitale sociale della società mista operante all' estero sia presente altra società già partecipata dalla Friulia sempre che la partecipazione di quest' ultima si mantenga entro i sopra descritti limiti del trentacinque e del quarantanove per cento, tenuto conto anche della quota che la Friulia viene ad assumere indirettamente tramite la società già partecipata; la medesima deroga si applica anche nei confronti delle società presenti nel capitale sociale di imprese cui partecipi la Friulia e che gestiscano centrali per la produzione di energia elettrica destinata ad essere utilizzata dalle predette società; >>.

3.
Il secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, come aggiunto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituito dal seguente:
<< L' obbligo di smobilizzo di cui all' articolo 1, primo comma, lettera a), non si applica alla partecipazione nelle società di cui alla lettera c) del primo comma, svolgenti attività creditizia o finanziaria o di servizio alle imprese, a prescindere anche dall' entità percentuale di tale partecipazione. >>.

4. Entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove, nel rispetto delle modalità previste dal codice civile, l' adeguamento dello statuto della Società di cui alla legge regionale n. 18/66 alle disposizioni previste dal presente articolo.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 26/2005 . Il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale rimane in carica fino alla nomina del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all'art. 15, c. 2, L.R. 26/2005.
Art. 7
 Modifiche degli articoli 8 e 9 della legge regionale
31 ottobre 1987, n. 35
1. Al comma 5 dell' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole << entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione regionale dell'industria >> sono aggiunte le parole << o dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato (ESA), >>.
2.
Il comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< 1. L' Amministrazione regionale promuove iniziative aventi ad oggetto la realizzazione di fabbricati idonei ad accogliere uno o più laboratori artigiani, eventualmente dotati di infrastrutture e impianti a servizio comune dei laboratori stessi. >>.

3.
Il comma 3 dell' articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< 3. Il programma di investimenti di cui al comma 2, con le relative previsioni di spesa, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società finanziaria medesima viene trasmesso alla Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell' artigianato per l' approvazione e la conseguente concessione del contributo regionale. >>.

Art. 8
 Verifica dei limiti dimensionali delle imprese
1. 
( ABROGATO )
2. Nel caso di nuove iniziative, ai fini della verifica di cui al comma 1, vengono assunti a riferimento i dati, relativi al fatturato e al numero dei dipendenti, previsti dal programma di investimento con riguardo al primo anno completo di attività.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 222, comma 1, L. R. 5/1994
2Comma 1 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 26/1997
Art. 9
 Decorrenza dell' applicazione dell' articolo 48 della
legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2
1. Le disposizioni di cui all' articolo 48 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, si applicano alle domande di contributo presentate alla Direzione regionale dell'industria a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge predetta, fatte salve le domande riguardanti finanziamenti deliberati dagli istituti di credito prima della medesima data.
Art. 10
 Modifica dell' articolo 15 della legge regionale
3 giugno 1978, n. 47
1. La lettera a) del comma 2 dell' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall' articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituita dalla seguente:
<< a) per gli interventi di adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento atti a rendere gli scarichi idrici rispondenti ai limiti della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante << Norme per la tutela delle acque dall' inquinamento >> e per la realizzazione o l' adeguamento di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero dei fanghi di risulta dei processi depurativi. L' obiettivo del disinquinamento idrico può essere perseguito anche mediante pretrattamenti o recuperi delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo; >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 11
 Decorrenza dell' applicazione dell' articolo 15, comma 2,
lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47
1. Le disposizioni di cui all' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo modificato dall' articolo 10 della presente legge, si applicano anche agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dello stesso articolo 15 in corso di realizzazione alla data del 1 gennaio 1992.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, le domande di contributo debbono essere presentate alla Direzione regionale dell' industria entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 12
 Modifica dell' articolo 16 della legge regionale
20 gennaio 1992, n. 2
1.
Il comma 2 dell' articolo 16 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituito dal seguente:
<< 2. Il fondo di cui all' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come modificato dall' articolo 11 della presente legge, può essere utilizzato anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale della Società di cui al comma 1 al fine di consentire la concessione di garanzie su finanziamenti a medio termine e relativi prefinanziamenti per investimenti riferiti ad iniziative localizzate nell' intero territorio regionale. >>.

Art. 13
 Interpretazione autentica dell' articolo 8 della legge
regionale 31 ottobre 1987, n. 35
1. In via di interpretazione autentica ed ai fini della concessione dei contributi previsti dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, per << investimenti realizzati da imprese esistenti per l' avvio di nuove unità produttive >> di cui al comma 2, del medesimo articolo 8, si intende:
a) la realizzazione di nuovi stabilimenti tecnicamente organizzati;
b) la realizzazione, all' interno di una struttura operativa, di una o più linee di produzione, fisicamente individuabili e funzionalmente unitarie, ancorché prive di autonomo assetto organizzativo- gestionale, finalizzate alla diversificazione della produzione esistente e che comportino un significativo incremento occupazionale.

Art. 14
 Spese ammissibili a contributo
1. In via di interpretazione autentica, sono ammissibili ai contributi previsti dalla legislazione regionale di sostegno agli investimenti nel settore industriale le spese per servizi resi da professionisti o da società specializzate, relative a studi di fattibilità e progettazione nonché quelle derivanti da prestazioni e consulenze tecniche finalizzate alla realizzazione degli investimenti stessi e all' avvio degli impianti e macchinari oggetto dell' iniziativa.
Art. 15
 Applicazione della legge regionale
18 marzo 1991, n. 12
1. In via di interpretazione autentica, le domande di contributo a valere sulla legislazione del settore industriale che siano state oggetto di atti deliberativi giuntali assunti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, restano assoggettate alla normativa vigente anteriormente a quella data ancorché il perfezionamento della procedura amministrativa abbia richiesto, successivamente alla data medesima, l' adozione di ulteriori atti deliberativi di natura confermativa o modificativa, per intervenute variazioni del programma di investimento o del soggetto imprenditore, dell' intervento contributivo.
2. Restano altresì assoggettate alla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, le domande di contributo per la realizzazione di nuove iniziative o nuove unità produttive in zone montane ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, che, prima della data predetta, abbiano formato oggetto di atti giuntali dichiarativi degli investimenti ammissibili, confermati con successive deliberazioni di assegnazione dei contributi adottate anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 16
 Interpretazione autentica dell' articolo 9 della
legge regionale 18 marzo 1991, n. 12
1. In via di interpretazione autentica, le intensità di aiuto in equivalente sovvenzione lorda previste dall' articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come da ultimo modificato dall' articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, corrispondono, ove trattasi di interventi in conto capitale, alla percentuale di contribuzione concessa a fronte del medesimo investimento.
2. Nel caso di ricorso a soli contributi in conto capitale, i contributi stessi possono essere concessi indipendentemente dall' adozione del regolamento di esecuzione previsto dal comma 5 del medesimo articolo 9.
Art. 17
 Modifica della legge regionale
30 dicembre 1985, n. 56
1. La lettera b) del primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, come modificato dall' articolo 9 della legge regionale 8 luglio 1991, n. 26, è sostituita dalla seguente:
<< b) che lo statuto della costituenda Società riservi all' Assemblea la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e che la nomina del Presidente del Collegio sindacale sia riservata alla Giunta regionale; >>.

2. Entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove, nel rispetto delle modalità previste dal codice civile, l' adeguamento dello statuto della Società di cui alla legge regionale n. 56/85 alle disposizioni previste dal comma 1.
Art. 18
 Norme finanziarie
1. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dall' articolo 7, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 8050 (2.1.236.3.10.23) con la denominazione << Contributi una tantum alla Friulia-Lis SpA per l' acquisizione, la trasformazione o la realizzazione di fabbricati idonei ad accogliere laboratori artigiani, ivi compresi i fabbricati dotati di infrastrutture ed impianti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza ed in termini di cassa, di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7278 dello stato di previsione precitato.
4. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 11 fanno carico al capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.