LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6

Interventi regionali per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulana.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/02/1992
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 1
 Finalità
1. La Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia promuove iniziative tese a valorizzare lo studio e la diffusione della lingua e della cultura friulana, quale componente essenziale della identità storica del proprio territorio e come elemento per lo sviluppo civile, sociale ed economico delle comunità locali.
2. Anche in relazione alle ulteriori competenze che le deriveranno dallo Stato in materia, la Regione sostiene, in conformità ai principi di democrazia e pluralismo del nostro ordinamento, la conoscenza e lo sviluppo del patrimonio linguistico e culturale friulano, nonché la sua diffusione, attraverso i mezzi e gli strumenti previsti dalla presente legge.
Art. 2
 Attività di ricerca scientifica
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l' Università degli Studi di Udine per lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione, sperimentazione su problemi riguardanti la storia, l' economia, la società, le tradizioni e il patrimonio culturale, artistico e linguistico friulano, con particolare riferimento alle esigenze didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le iniziative previste dal comma 1 vengono attuate anche in collaborazione con la Società Filologica Friulana << G. I. Ascioli >> con sede in Udine in relazione alla particolare funzione alla stessa riconosciuta i sensi dell' articolo 26 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 o con altri organismi legalmente riconosciuti.
Art. 3
 Sussidi all' attività didattica
1. Per le finalità di cui all' articolo 1 è autorizzata la concessione di contributi, prioritariamente, per la produzione e la pubblicazione di testi scolastici o altri strumenti finalizzati all' insegnamento della lingua friulana e alla diffusione della cultura friulana, con particolare riferimento allo storia, alla geografia, alla letteratura, alle tradizioni ed alla realtà sociale ed economica del Friuli. È, altresì, autorizzata la concessione di contributi per l' acquisto di materiale didattico e scientifico di uso individuale e collettivo.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalle Province di Udine, Pordenone e Gorizia, anche ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
3. La Regione promuove, ai sensi dell' articolo 5 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469, la stipulazione di una convenzione fra Amministrazioni provinciali di cui all' articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 10/1988, al fine di assicurare la valutazione scientifica e lo svolgimento coordinato delle iniziative di cui al comma 1.
4. La convenzione di cui al comma 3 prevede la costituzione di un organismo unitario di consulenza fra le Amministrazioni provinciali medesime.
Art. 4
 Pubblicazioni e produzioni audiovisive
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere contributi per pubblicazioni, per la realizzazione di programmi radiotelevisivi, nonché per la produzione di opere o iniziative cinematografiche e audiovisive, in lingua friulana ovvero riguardanti la storia e la cultura friulana.
Art. 5
 Destinatari
1. Possono beneficiare degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 i Comuni singoli e associati, le Comunità montane e la Comunità collinare, istituti universitari, centri di ricerca pubblici e privati, enti ed associazioni culturali qualificati non aventi fine di lucro e gli organi collegiali scolastici.
Art. 6
 Norma finanziaria
1. Al finanziamento delle funzioni esercitate dalle Province per le finalità di cui all' articolo 3, si provvede ai sensi dell' articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per le finalità previste dall' articolo 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VI - il capitolo 5609 (2.1.142.2.06.06) con la denominazione: << Spese per lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione su problemi riguardanti la storia, l' economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico friulano >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
4. AI sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5609 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
5. Per le finalità previste dall' articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992 - 1994 e del bilancio per l' anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 1754 (2.1.153.2.06.04) con la denominazione: << Finanziamenti alle Province di Udine, Pordenone e Gorizia, per la concessione di contributi per la produzione e la pubblicazione di testi scolastici o altri strumenti finalizzati all' insegnamento della lingua friulana e alla diffusione della cultura friulana, e per l' acquisto di materiale didattico e scientifico di uso individuale e collettivo >> e con lo stanziamento complessivo, in termine di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
7. Per le finalità previste dall' articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 3 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 408 (2.1.162.2.06.06) con la denominazione: << Spese e contributi per pubblicazioni, per la realizzazione di programmi radiotelevisivi, nonché per la produzione di opere e iniziative cinematografiche e audiovisive, in lingua friulana ovvero riguardanti la storia e la cultura friulana >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
9. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 408 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
10. All' onere complessivo di lire 900 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 6 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
11. Sui sottonotati capitoli viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, a fianco dei medesimi indicato, mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato:
capitolo 408: lire 100 milioni;
capitolo 1754: lire 100 milioni;
capitolo 5609: lire 100 milioni.