<<                         Art.   3
       
1. Sono esclusi dall' osservanza del divieto di cui  agli articoli 1 e 2:
a) i mezzi a motore impegnati per lo svolgimento di funzioni    o servizi pubblici, per la  progettazione,  esecuzione  e    manutenzione di opere  pubbliche,  per  esercitazioni  ed    operazioni di pronto  soccorso  o  di  protezione  civile    promosse dagli enti pubblici competenti;
b) i mezzi  dei  proprietari,  conduttori  od  aventi  altro    titolo idoneo necessari a  raggiungere  gli  immobili  di    rispettiva appartenenza quando non vi  sia  altra  strada    che lo consenta;
c) i mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione    e  nella  utilizzazione  di  patrimoni   agro   -   silvo    - pastorali, nell' apertura e  manutenzione  delle  piste    sciistiche, nei rifornimenti e nella  manutenzione  degli    impianti ricettivi, nell' attività estrattiva di cave  o    miniere;
d) i  mezzi  degli   ospiti   pernottanti   degli   esercizi    alberghieri  o  agrituristici  la   cui   attività   sia    legittimamente autorizzata.
 2. Possono essere ammessi,  previa  autorizzazione,  alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2:
a) i mezzi impiegati nell' esecuzione e  nella  manutenzione    di opere su proprietà privata;
b) i  mezzi  impiegati  nelle  rilevazioni  scientifiche   o    didattiche   da   parte   di   istituzioni   scientifiche    riconosciute;
c) i mezzi  impiegati   nell' espletamento   dell' attività    speleologica di cui  alle  leggi  regionali  1  settembre    1966, n. 27 e 28 ottobre 1980, n. 55,  per  la  tutela  e    promozione del patrimonio speleologico;
d) i mezzi impiegati  nelle  operazioni  di  gestione  delle    riserve faunistiche ed ittiche e delle riserve di  caccia    ivi comprese le operazioni di distribuzione di mangimi  o    fieno alla selvaggina;
e) i mezzi impiegati dai maestri di sci o dalle guide alpine    o aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale  15    giugno 1984, n. 21, e dalle guide naturalistiche  di  cui    alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, limitatamente    alle attività volte alla  conoscenza,  valorizzazione  e    rispetto dell' ambiente naturale;
f) i mezzi impiegati in manifestazioni ivi comprese quelle a    carattere  sportivo  perseguenti  anche  il  fine   della    conoscenza,  valorizzazione  e  rispetto   dell' ambiente    naturale o comunque con esso compatibili, organizzate  da    enti pubblici o da associazioni considerate nel titolo II    del Codice Civile;
g) i mezzi impiegati in  manifestazioni  anche  a  carattere    sportivo si svolgono all' interno dei  territori  di  cui    all' articolo  1  soggetti   a   servitù   militari   ed    utilizzati permanentemente  da  mezzi  per  esercitazioni    militari;
h) i  mezzi  impiegati  da  organi  di  informazione  previa    dichiarazione del rispettivo direttore responsabile;
i) i mezzi impiegati nell' esercizio di una professione o di    una attività di lavoro  subordinato  occasionali  e  non    ricorrenti che debbano essere svolte lungo i percorsi  di    cui ai precedenti  articoli  1  e  2  quando  essi  siano    compatibili con i vincoli e la salvaguardia specifici cui    i territori, i parchi, gli ambiti di tutela e  le  strade    risultino assoggettati.
 3. Su autorizzazione giornaliera  sono,  infine,  ammessi alla   circolazione   sulla   aree   interdette,   i   mezzi trasportanti motulesi o persone affette da  invalidità  per le  quali  è  riconosciuta  la   necessità   di   apposito accompagnatore.
4.  Le  esclusioni  e  le  autorizzazioni  si   intendono previste o rilasciate per il tempo  strettamente  necessario all' espletamento delle attività per  le  quali  le  stesse sono previste o rilasciate e per il tratto predeterminato  e più funzionale rispetto alle attività  medesime.  Con  gli stessi  limiti  temporali  e  spaziali,  le   autorizzazioni all' esecuzione  di   attività   in   deroga   ai   vincoli idrogeologici, di cui all' 
articolo 7 della legge  regionale 8  aprile  1982,  n.  22  e  successive   modificazioni   ed integrazioni,  ed  i  provvedimenti  a  tali  autorizzazioni equiparati per legge, equivalgono alle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3.
 5.  Ai fini del presente articolo si intendono per:
a) <<    Funzioni   pubbliche     >>    quelle    legislative,    giurisdizionali  e  amministrative  previste e rientranti    fra  i  compiti  istituzionali  degli  enti   pubblici  e    dei loro consorzi  o  dei  pubblici  ufficiali,  ad  essi    attribuiti dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti;
b) <<   servizi  pubblici   >>  quelle  attività   economiche    comportanti la messa  a  disposizione  dei  cittadini  di    prestazioni e servizi conducibili  da  enti  pubblici  in    regime   di   monopolio   mediante   aziende    speciali,    concessione ai privati o in via diretta.
 6.   Quanti   fruiscono   delle   esenzioni    o    delle autorizzazioni o, comunque,  abbiano  titolo  ad  esse  sono solidamente obbligati al ripristino dei luoghi eventualmente manomessi, alterati  o  deteriorati  in  tutto  o  in  parte nell' esercizio o a causa delle esenzioni  o  autorizzazioni medesime.
7. L' inottemperanza alla diffida al ripristino di cui al comma 6 comporta  l' esecuzione   d' ufficio  dello  stesso, salvo recupero delle spese  corrispondenti  a  carico  degli inottemperanti nelle forme e nei modi previsti dal  RD    14 aprile 1910, n. 639.
8. Il rilascio delle autorizzazioni di cui  al  comma  2, lettera  f),  qualora  si  riferiscano   ad   attività   od utilizzazioni che facciano ritenere probabili il verificarsi di manomissioni, alterazioni  o  deterioramenti  dei  luoghi interessati, è subordinato alla costituzione  di  idonea  e congrua cauzione presso la tesoreria regionale o equivalente fidejussione a garanzia della puntuale e corretta esecuzione dei lavori di ripristino. La determinazione dell' importo è effettuata      dall' organo    competente    al    rilascio dell' autorizzazione medesima.  >>.