Art. 1
Finalità
1. Nel quadro dell' azione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico e delle risorse turistiche delle zone montane, con la presente legge la Regione favorisce lo sviluppo delle attività alpinistiche ed escursionistiche, attraverso interventi intesi a diffondere la cultura della montagna e la conoscenza e la fruizione del patrimonio alpinistico e speleologico regionale, nonché ad assicurare la prevenzione degli infortuni e l' efficienza del soccorso alpino e speleologico.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione riconosce la funzione culturale e sociale svolta dal Club alpino italiano (CAI) in conformità con i principi enunciati dalla
legge 26 gennaio 1963, n. 91, come modificata dalla
legge 24 dicembre 1985, n. 776, ed individua nella Delegazione regionale del CAI del Friuli - Venezia Giulia l' organo di riferimento per la programmazione ed il coordinamento delle attività oggetto di sostegno ai senso della presente legge.
Art. 2
Ruolo del CAI nel Friuli - Venezia Giulia
1. L' Amministrazione regionale concorre al finanziamento delle iniziative che l' organizzazione del CAI del Friuli - Venezia Giulia promuove, anche mediante la sezione denominata Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, nelle seguenti aree di attività:
a) conoscenza e fruizione dell' ambiente montano, mediante l' organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, nonché mediante la promozione di attività scientifiche e didattiche e di ogni altra iniziativa idonea allo sviluppo della cultura della montagna, ivi compresa la formazione e l' aggiornamento di un elenco regionale dei sentieri alpini e delle vie ferrate;
b) formazione e addestramento, mediante l' organizzazione e la gestione di corsi di avviamento e perfezionamento nell' attività alpinistica, sci - alpinistica e speleologica, nonché mediante l' organizzazione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento tecnico e didattico dei relativi istruttori e la partecipazione ad analoghe iniziative di livello interregionale, nazionale o internazionale che si svolgano fuori del territorio del Friuli - Venezia Giulia;
c) vigilanza e prevenzione degli infortuni in montagna nonché attività di consulenza dell' Amministrazione regionale e degli enti locali ai fini della determinazione dei criteri tecnici di sicurezza da adottare nella realizzazione e manutenzione degli itinerari alpinistici e speleologici;
d) organizzazione del soccorso alpino e speleologico.
2. L' Amministrazione regionale promuove altresì le opportune forme di raccordo tra le Comunità montane, ai fini dell' esercizio coordinato delle funzioni alle stesse trasferite ai sensi dell'
articolo 43 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, in materia di concessione di contributi per la ristrutturazione e manutenzione di rifugi e bivacchi nonché per la realizzazione e la manutenzione di sentieri alpini. A tale scopo favorisce la stipula di apposite convenzioni tra le Comunità montane e la Delegazione regionale del CAI del Friuli - Venezia Giulia, in moda da assicurare l' equilibrato soddisfacimento delle necessità presenti nelle diverse parti del territorio montano.
Art. 3
Programma regionale delle iniziativa del CAI
1. Il complesso degli interventi di promozione e di finanziamento delle attività di cui all' articolo 2, comma 1, viene definito annualmente nell' ambito di un programma regionale delle iniziative del CAI, predisposto dalla Delegazione regionale sulla base delle indicazioni formulate dalle Sezioni locali del CAI del Friuli - Venezia Giulia e dalla struttura regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - Sezione speciale del CAI e commisurato all' entità dello stanziamento a tal fine autorizzato dal bilancio regionale.
2. Il programma è articolato in sottoprogrammi con riferimento ai tipi di iniziative individuate all' articolo 2, comma 1. Le iniziative di promozione delle attività speleologiche e quelle concernenti il soccorso alpino e speleologico formano comunque oggetto di specifici sottoprogrammi, il secondo dei quali è predisposto su proposta della struttura regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - Sezione speciale del CAI Sulle rimanenti iniziative deve esprimere parere il Collegio delle guide - alpine maestri di alpinismo e degli aspiranti guide alpine del Friuli - Venezia Giulia.
3. Il programma, corredato dalla documentazione illustrativa e dai preventivi di spesa delle singole iniziative previste, viene presentato all' Amministrazione regionale entro il mese di febbraio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente in materia di attività ricreative e sportive, d' intesa con l' Assessore all' Ufficio di piano e l' Assessore al commercio e turismo.
Correzioni effettuate d'ufficio:
soppressa d'ufficio anche la parte <<, e>>
Art. 4
Concessione ed erogazione dei contributi
1. All' attuazione del programma di cui all' articolo 3 si provvede attraverso la concessione di contributi a favore delle singole Sezioni locali del CAI del Friuli - Venezia Giulia per la realizzazione delle iniziative di rispettiva pertinenza.
2. I contributi per la realizzazione delle iniziative concernenti il soccorso alpino e speleologico sono concessi a favore della struttura regionale e delle strutture locali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - Sezione speciale del CAI.
3. L' entità dei contributi non può eccedere il limite del settantacinque per cento della spesa ammissibile, per le iniziative di cui all' articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e il limite del novantacinque per cento della spesa ammissibile per le iniziative di cui all' articolo 2, comma 1, lettere c) e d).
4. Con i decreti di concessione dei contributi è stabilita l' entità della quota anticipatamente erogabile e il termine per la rendicontazione delle spese sostenute. All' erogazione della quota a saldo si provvede a fronte della presentazione, da parte delle Sezioni Beneficiarie, del rendiconto delle spese sostenute corredato da una relazione illustrativa dell' attività svolta.
5. I contributi per il finanziamento delle iniziative previste nell' ambito del sottoprogramma concernente il settore speleologico sono concessi ed erogati in conformità alle leggi regionali 1 settembre 1966, n. 27, e 28 ottobre 1980, n. 55.
6. La mancata rendicontazione delle spese ammesse a contributo comporta la revoca del contributo stesso e la restituzione della quota erogata.
7. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con i contributi previsti, per le medesime finalità, da altre leggi regionali.
Art. 5
Disposizione finale
Art. 6
Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, relativamente all' attuazione del programma di cui all' articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall' anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 6107 (1.1.162.2.08.32) con la denominazione << Contributi per la realizzazione del Programma regionale delle iniziative del Club alpino italiano (CAI) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
3. Al predetto onere complessivo di lire 500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6104 del precitato stato di previsione della spesa.