LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 1992, n. 32

Autorizzazione alla prosecuzione dell' attività dei Consorzi di enti locali già costituiti ed operanti per l' assistenza ai soggetti portatori di handicap.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/11/1992
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 1
 
1. In attesa della revisione prevista dall' articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell' attuazione dei principi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è autorizzata la prosecuzione, comunque non oltre il 31 dicembre 1993, dell' assistenza agli handicappati in corso nelle forme consortili fra Comuni e Province indicate all' articolo 12, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Rimane confermata, nei suindicati limiti temporali, la competenza degli enti partecipanti ai Consorzi e dell' Amministrazione regionale al finanziamento degli interventi.