LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3

Norme di interpretazione autentica della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41 (smaltimento rifiuti) e di integrazione della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (opere pubbliche).

TESTO STORICO

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Data di entrata in vigore:
  04/02/1992
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 1
 Interpretazione autentica dell' articolo 3, comma 1, della
legge regionale 4 settembre 1991, n. 41
1. Ad interpretazione autentica dell' articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, si intende che la sospensione del termine di cui al comma 3 dello stesso articolo comporta analoga sospensione ai fini del computo del termine di cui al comma 1 per i soggetti che hanno presentato domanda ai sensi dell' articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, come modificato dall' articolo 100 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3.
Art. 2
 Integrazione all' articolo 5
della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46
1. All' articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, dopo le parole << dei lavori pubblici >> sono aggiunte le parole: << o nelle altre materie di competenza rispettivamente della Direzione regionale dell' ambiente e della Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici >>.