LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1992, n. 26

Integrazione alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 10. Norme per l' iscrizione del personale delle Aziende di promozione turistica alla CPDEL.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/08/1992
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 1
 
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, è inserito il seguente comma:
<< 2 bis. Il personale delle Aziende di promozione turistica, istituite con l' articolo 17, con effetto dall' 1 gennaio 1992, data di istituzione delle stesse, è obbligatoriamente iscritto alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, ai sensi dell' articolo 5, lettera p) dell' ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con RDL 3 marzo 1938, n. 680. >>.

Art. 2
 
1. La presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall' 1 gennaio 1992.