LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1992, n. 24

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 31 dicembre 1986, n. 64 e 6 febbraio 1992, n. 5 in materia di protezione civile e di bilancio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/08/1992
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
1.
Dopo il terzo comma dell' articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, è inserito l' ulteriore comma:
<< Con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo sono altresì ammissibili interventi diretti ed indiretti al di fuori del territorio regionale per aiuti umanitari ed interventi di assistenza a favore di popolazioni civili colpite da gravi emergenze di massa a seguito di eventi bellici, calamità naturali, catastrofi o altri eventi i cui effetti negativi possono ripercuotersi direttamente sul territorio e sulla popolazione della Regione Friuli - Venezia Giulia. >>.

Art. 2
 
1. La specificazione delle spese impreviste << Spese e contributi per interventi d' urgenza relativi alla prevenzione delle calamità naturali e per quelli resisi necessari a seguito di dette calamità >> riportata al punto n. 2) dell' elenco n. 6 approvato dall' articolo 6 della legge regionale n. 6 febbraio 1992, n. 5, è sostituita dalla specificazione << Spese per interventi urgenti di protezione civile a seguito di calamità naturali, catastrofi o altri eventi di emergenza >>.
Art. 3
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.