Art.   1
        
        
        
        
        
        
        
          2.
          
          
           Il 
comma 4 dell' articolo 2 della legge  regionale  20 novembre 1989, n. 28, è sostituito dal seguente:
<<  4. Nel provvedimento di concessione dei contributi  viene fissato il termine  entro  il  quale,  pena  la  revoca  dei finanziamenti  stessi,  vanno   presentati   gli   strumenti urbanistici  adottati  con   deliberazione   del   Consiglio comunale, esecutiva ai sensi dell' articolo 32, comma  1,  o con deliberazione del Consiglio comunale, esecutiva ai sensi dell' 
articolo  45,  comma  2,  della  legge  regionale   19 novembre 1991, n. 52.  >>.
 
          
         
        
        
        
          3.
          
          
           L' 
articolo 3 della legge regionale 20 novembre  1989, n. 28, è sostituito dal seguente:
<<                    Art.   3
       
1. L' erogazione dei  contributi  concessi  ha  luogo  in ragione  del  90%  a  seguito  della   presentazione   degli strumenti urbanistici, adottati  con  la  deliberazione  del Consiglio  comunale,  nelle  forme  precisate  al  comma   4 dell' articolo 2, e in ragione del restante  10%  a  seguito dell' avvenuta   esecutività   della   deliberazione    del Consiglio comunale, di cui all' 
articolo 32, comma 6,  della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, o  dell' emanazione della  deliberazione   della   Giunta   regionale   di   cui all' articolo 32, comma 8,  o  del  decreto  del  Presidente della Giunta regionale, di cui all' articolo  32,  comma  9, della stessa legge regionale, o  a  seguito   dell' avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio  comunale  di cui all' 
articolo 45, comma 5, della citata legge  regionale n. 52 del 1991.
 2. Al fine della  conferma  del  contributo  concesso  la riadozione del Piano regolatore generale comunale,  prevista all' 
articolo 32, comma 7, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e quella del piano regolatore particolareggiato comunale,  prevista   dall' articolo  45,  comma  4,   della medesima legge regionale, deve avvenire entro sei mesi.  >>.
   
          
         
        
        
        
       
      
      
      
        Art.   2
        
        
        
        
          1. Gli strumenti urbanistici comunali generali e le  loro varianti,  adottati  antecedentemente   all' efficacia   del 
Titolo IV, Capo I, della legge  19  novembre  1991,  n.  52, rimangono soggetti ai contenuti e  alle  procedure  previsti dal Titolo II, Capo III, Sezione I, e dagli articoli 34 e 36 della 
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive  modifiche ed  integrazioni,  ad  eccezione  di  quanto   disposto   ai successivi commi.
 
        
        
        
          2. Il progetto di piano regolatore generale è depositato nella Segreteria  comunale  per  venti  giorni  consecutivi, previa la prescritta pubblicità di rito.
        
        
        
          3. Le osservazioni vanno presentate entro i venti  giorni successivi alla scadenza del deposito.
        
        
        
          4. Avviso per estratto del  decreto  di  approvazione  è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
        
        
        
          5. In sede di approvazione  degli  strumenti  urbanistici generali comunali e delle loro  varianti  sono  ammissibili, oltre alle modifiche consentite dalle vigenti leggi statali, anche quelle riconosciute indispensabili per  assicurare  il rispetto  delle  previsioni  dei  piani  e  delle  normative sovraordinati.
        
        
        
          6. Gli strumenti urbanistici generali comunali e le  loro varianti  sono  approvati  con  decreto del Presidente della Giunta regionale, con il quale viene  altresì  accertata la legittimità  delle  deliberazioni  del  Consiglio comunale, previa  deliberazione  della  Giunta  stessa,   sentito   il Comitato   tecnico   regionale,   o  con  deliberazione  del Consiglio  comunale,  con  la  quale   viene   deciso  sulle osservazioni   o   si   prende   atto   della  loro  mancata presentazione,  nell'  ipotesi  di  varianti   di  strumenti urbanistici   generali   che  comportino  un  aumento  della dotazione delle aree destinate  a  servizi  pubblici  o  una riduzione delle aree e dei volumi complessivamente destinati alla residenza.
        
        
        
          7.  Nelle   more   dell' attuazione  della   prescrizione contenuta all' 
articolo 40 della legge regionale 19 novembre 1991, n.   52, le varianti ai programmi di fabbricazione non sono   soggette   alla   preventiva   autorizzazione   dell' Amministrazione  regionale   e  restano  disciplinate  dagli articoli  34 e 36 della 
legge 17  agosto  1942,  n. 1150,  e successive  modifiche  e  integrazioni,  ferma  restando  l' osservanza delle disposizioni contenute ai commi da 4 a 6.
 
       
      
      
      
        Art.   3
        
        
        
        
          1. Gli strumenti urbanistici comunali attuativi  adottati antecedentemente all' efficacia  del  
Titolo  IV,  Capo  II, della legge regionale 19 novembre  1991,  n.  52,  rimangono soggetti ai contenuti e alle procedure previsti  dal  
Titolo II, Capo III, Sezione II, della legge  17  agosto  1942,  n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni,  ad  eccezione di quanto disposto ai successivi commi.
 
        
        
        
          2. Il  progetto  di  piano  regolatore  particolareggiato comunale è depositato nella Segreteria comunale  per  venti giorni consecutivi,  previa  la  prescritta  pubblicità  di rito.
        
        
        
          3. Le osservazioni  e  le  opposizioni  vanno  presentate entro venti giorni successivi alla scadenza del deposito.
        
        
        
          4. Avviso per estratto del decreto di  approvazione,  con il quale viene  altresì  accertata  la  legittimità  delle deliberazioni del  Consiglio  comunale,  è  pubblicato  nel Bollettino Ufficiale della regione.
        
        
        
        
        
        
          6. Nei Comuni provvisti di strumento urbanistico generale adeguato  al  Piano  urbanistico  regionale,  gli  strumenti urbanistici   attuativi   comunali   non    sono    soggetti all' approvazione ovvero al nulla -  osta  regionale,  salvo che  il  Presidente  della  Giunta  regionale  in  sede   di approvazione  degli  strumenti  urbanistici  generali  abbia disposto  detto  assoggettamento   qualora   gli   strumenti urbanistici attuativi rivestano  particolare  interesse  per l' assetto del territorio regionale.  I  piani  di  recupero rimangono  sempre   soggetti     all' esclusiva   competenza comunale.
        
        
        
          7.  I  piani  urbanistici  comunali   attuativi   possono apportare  modifiche   non   sostanziali   alle   previsioni contenute  nello  strumento  urbanistico  generale  vigente, purché   adeguato   al   Piano    urbanistico    regionale, riguardanti:
a) le strade locali, ivi compresi  i  percorsi  ciclabili  e    pedonali e le strade di quartiere;
b) la localizzazione  delle  aree  destinate  a  servizi  ed    attrezzature collettive, purché l' eventuale spostamento    di dislocazione delle stesse avvenga  nell' ambito  della    loro area di influenza con il rispetto dei raggi o  tempi    massimi di accessibilità, siano assicurati la  dotazione    di superficie atta a garantire la dimensione  minima  del    servizio, il rapporto fra superficie coperta  e  scoperta    ed  il  parametro   relativo   alla   superficie   minima    indispensabile per singolo servizio in lotto isolato;
c) la variazione fino al 10% delle  superfici  degli  ambiti    dei  piani  urbanistici  comunali   attuativi   e   della    volumetria  complessiva  nel  rispetto   degli   standard    urbanistici previsti.
 
        
        
        
          8. La disposizione di cui al comma  7,  lettera  c),  non trova applicazione nei piani di lottizzazione e nei piani di recupero di iniziativa privata.
        
        
        
          9. Ai fini dell' applicazione dei commi 6  e  7  i  piani attuativi devono  essere  corredati  da  una  relazione  che dimostri  il  rispetto  delle  previsioni  dello   strumento urbanistico  generale  e  indichi  le  eventuali   modifiche apportate.
        
        
        
          10. Successivamente all' efficacia del  
Titolo  IV,  Capo II, della legge regionale n.  52  del  1991,  gli  strumenti attuativi   vigenti   possono    essere    modificati    con l' osservanza delle disposizioni ivi contenute. Nel caso  di piani di lottizzazione convenzionata si farà riferimento  a quanto disposto dalla predetta 
legge n. 52 del  1991  per  i piani particolareggiati di iniziativa privata.
 
        
        
        
        
        
        
          12.  Ogni  qualvolta,    nell' ambito   degli   strumenti urbanistici vigenti, è fatto riferimento all' obbligo della preventiva   formazione   di    piani    di    lottizzazione convenzionata,     tale     riferimento,     successivamente all' efficacia del 
Titolo IV, Capo II, della legge regionale n.  52  del  1991,  deve   intendersi   rivolta   al   Piano particolareggiato di iniziativa privata di cui all' articolo 49 della predetta legge regionale, fermo restando,  in  caso di inerzia dei soggetti privati, la facoltà  da  parte  del Comune  di   procedere   alla   formazione   di   un   piano particolareggiato   di   iniziativa   pubblica,    di    cui all' articolo 48 della suddetta legge regionale.
 
        
        
        
          13. In ordine  ai  piani  per   l' edilizia  economica  e popolare, disciplinati dalla 
legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive  modifiche,  in   ordine   ai   piani   per   gli insediamenti  produttivi,  disciplinati   dall' 
articolo  27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e in ordine ai piani di recupero, disciplinati dalla 
legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, adottati antecedentemente all' efficacia  del  
Titolo IV, Capo II, della legge regionale 19 novembre 1991, n.  52, non trova applicazione l' 
articolo 50, comma 1, della stessa legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
 
       
      
      
      
        Art.   4
        
       Norme transitorie relative agli strumenti
di pianificazione infraregionali
        
        
        
          1.  I  piani  di   sistemazione   generale   delle   zone industriali di cui all' 
articolo  2  della  legge  6  luglio 1964, n. 633, nonché delle aree comprese negli  elenchi  di cui all' articolo XVI dell' ordine  GMA   18 aprile 1953, n. 66, adottati antecedentemente all' efficacia del 
Titolo  IV, Capo II, Sezione II, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, sono soggetti alle procedure previste  al  precedente articolo 3, e ai contenuti e agli effetti dei piani per  gli insediamenti produttivi di cui all' 
articolo 27 della  legge 22 ottobre 1971, n. 865.
 
        
        
        
          2. Tali piani sono approvati dal Presidente della  Giunta regionale  in  presenza  del  parere  dei  Comuni,  nel  cui territorio essi ricadono.
        
        
        
          3. In sede  di  approvazione  possono  essere  introdotte anche le modifiche necessarie ad adeguare le previsioni  ivi contenute a quelle degli strumenti urbanistici vigenti nelle aree limitrofe a quelle di sviluppo industriale.
       
      
      
      
        Art.   5
        
       Norme transitorie relative ai piani di conservazione e
sviluppo dei parchi e ai piani particolareggiati degli
ambiti di tutela
        
        
        
          1. In attesa dell' emanazione della  legge  regionale  di disciplina dei contenuti e  delle  procedure  dei  piani  di conservazione e sviluppo dei territori destinati a  parco  o riserva naturale, come  previsto   dall' 
articolo  19  della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52,   all' interno  dei perimetri dei parchi  naturali  e  degli  ambiti  di  tutela ambientale, individuati dal Piano  urbanistico  regionale  e dagli   strumenti   urbanistici   generali   adeguati   alle previsioni  dello  stesso  piano,   i   Comuni   interessati predispongono  ed  adottano  i  piani  di  conservazione   e sviluppo dei parchi e i piani particolareggiati degli ambiti di   tutela   ambientale,   con   la   procedura    prevista all' articolo  3,  commi  da  1  a  4,  ad  eccezione  delle disposizioni previste ai successivi commi.
 
        
        
        
          2. Il piano di conservazione e sviluppo, avente valore di piano particolareggiato, prevede una o più  delle  seguenti zone:
a) zone di riserva integrale, dove l' ambiente  naturale  è    conservato nella sua integrità con  conseguente  divieto    di  caccia,  di  pesca,  di  pascolo,   di   sfruttamento    forestale, agricolo e minerario, di scavi,  di  sondaggi,    di terrazzamenti o costruzioni di  qualsiasi  genere,  di    ogni lavoro  che  comporti  modifiche   all' aspetto  del    terreno e della  vegetazione,  di  ogni  atto  che  rechi    turbamento alla fauna ed alla flora, di ogni introduzione    di specie estranee di vegetali o di animali;
b) zone di  riserva  orientata,  dove   l' evoluzione  della    natura  viene  orientata   e   sorvegliata   con   metodi    scientifici e dove sono di massima  consentiti  solo  gli    interventi umani che non contrastino con tale scopo;
c) zone di riserva guidata, dove sono di massima  consentiti    solo quegli interventi  ed  insediamenti  umani  che  non    ostacolino  il   conseguimento   degli   speciali   scopi    conservativi e  sperimentali,  indicati  nelle  norme  di    attuazione del piano;
d) zone  di  preparco,  dove   sono   ammesse   attrezzature    turistiche,   ricettive,   ricreative,   specificatamente    rivolte alla valorizzazione dei  fini  istituzionali  del    parco,   nonché   quegli   insediamenti   abitativi    e    produttivi,  compatibili  con  detti  fini,  secondo   le    previsioni e le specificazioni contenute nelle  norme  di    attuazione del piano.
 
        
        
        
          3.  Tali  piani  sono  approvati,  previo  parere   delle Comunità montane ovvero, per  i  parchi  e  gli  ambiti  di tutela o loro parti esterne al  territorio  delle  Comunità montane,  previo  parere  delle  Province   territorialmente competenti,  da  esprimersi  entro  60   giorni.   Trascorso inutilmente tale termine, si prescinde dai pareri predetti.
        
        
        
          4. Il parere del Comitato  tecnico  regionale  sui  piani disciplinati dal presente articolo  è  reso  dalle  sezioni prima e quinta riunite.
        
        
        
          5.  Per  i  contenuti  e  gli  elementi  dei   piani   di conservazione e sviluppo e dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale, nonché per la  loro  gestione, trovano  applicazione  gli  articoli  4  e  5  della   
legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.
 
        
        
        
          6.  Restano  in  vigore  le  disposizioni   della   
legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11 e della 
legge regionale  19 novembre 1991, n. 53, compatibili con il presente articolo e i  criteri  metodologici  per  la  redazione  dei  piani  di conservazione  e   sviluppo   dei   parchi   e   dei   piani particolareggiati  degli  ambiti   di   tutela   ambientale, approvati  con  deliberazione  della  Giunta  regionale   22 febbraio 1984, n. 741, pubblicata sul  Bollettino  Ufficiale della Regione 15 marzo 1984, n. 24.
 
        
        
        
          7. I piani di cui al presente articolo possono  contenere modifiche  alle  previsioni  degli   strumenti   urbanistici generali vigenti.
       
      
      
      
        Art.   6
        
       Revisione del Piano urbanistico regionale
        
        
        
          1.
          
          
           All' 
articolo 8  della  legge  regionale  19  novembre 1991, n. 52, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
<<  5.  Antecedentemente  all' adozione del PTRG, le varianti al Piano urbanistico regionale generale  di adeguamento agli obblighi previsti dalla 
legge 6 agosto 1990,  n. 223,  o  ad obblighi previsti da altre leggi statali, sono approvate con le  procedure previste all' articolo 124, nel rispetto delle eventuali   prescrizioni   contenute   nelle  leggi  statali medesime.  >>.
 
          
         
       
      
      
      
        Art.   7
        
       Termini temporali di adeguamento degli strumenti
urbanistici con vincoli decaduti
        
        
        
       
      
      
      
        Art.   8
        
       Norme transitorie in pendenza
della decadenza dei vincoli
        
        
        
        
        
        
       
      
      
      
        Art.   9
        
       Decadenza dei vincoli e competenze urbanistiche
        
        
        
          1.
          
          
           L' 
articolo 38 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, è sostituito dal seguente:
<<                         Art.  38
       Decadenza dei vincoli urbanistici
e competenze urbanistiche comunali
1. Antecedentemente all' approvazione delle  varianti  di revisione  dello  strumento  urbanistico  vigente   di   cui all' articolo 36, comma 2,  è  consentita   l' adozione  di varianti allo strumento urbanistico vigente  che  comportino modifiche  alle  zone  agricole,  industriali,  artigianali, turistiche, commerciali, ivi compresa l' introduzione  della zone omogenea Hc, di cui all' 
articolo  7,  comma  2,  della legge regionale 7 settembre  1990,  n.  41,  e  comunque  di varianti che non  comportino  la  modifica  della  dotazione delle aree destinate a  servizi  pubblici  o  un  incremento delle aree residenziali di espansione.
   
          
         
       
      
      
      
        Art.  10
        
       Piani regolatori comunali particolareggiati
        
        
        
          1.
          
          
           All' 
articolo 42 della  legge  regionale  19  novembre 1991, n. 52, il comma 2 è sostituito dai seguenti commi:
<<  2. Il PRPC può apportare modifiche alle  previsioni  del PRGC, approvato in conformità alle disposizioni del Capo  I del presente Titolo, secondo le  specifiche  indicazioni  di tale strumento e fermo restando il rispetto degli  obiettivi e delle strategie di cui all' articolo 30, comma 1,  lettera a). L' osservanza delle indicazioni  del  PRGC  deve  essere asseverata dal progettista incaricato  della  redazione  del PRPC.
3. Precedentemente all' approvazione di un PRGC  conforme alle  disposizioni  della  presente  legge,  il  PRPC   può apportare modifiche non sostanziali  alle  previsioni  dello strumento urbanistico generale vigente, con la eccezione  di una riduzione delle aree destinate a servizi ed attrezzature collettive  ed  una  variazione  superiore  al   10%   della volumetria  complessiva  ammessa  dallo   stesso   strumento generale,  fermo  rimanendo  il  rispetto   degli   standard urbanistici regionali vigenti all' atto della  adozione  del PRPC. >>.
 
          
         
       
      
      
      
        Art.  11
        
       Norme di salvaguardia relative ai PRPC
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  12
        
       Disposizioni particolari per i piani regolatori
particolareggiati di iniziativa privata
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  13
        
       Interventi di ristrutturazione edilizia
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  14
        
       Interventi di rilevanza urbanistico - ambientale
        
        
        
       
      
      
      
      
      
      
        Art.  16
        
       Certificato di abitabilità ed agibilità
        
        
        
          1. All' 
articolo 86, comma 2, della  legge  regionale  19 novembre 1991, n. 52, dopo la lettera  g),  è  aggiunta  la seguente:
<<  h)   l' interessato   abbia    allegato    copia    della    dichiarazione presentata per la  iscrizione  in  catasto,    redatta in conformità alle  disposizioni  dell' articolo    6  del  regio  decreto - legge  13 aprile 1939, n. 652, e    successive modificazioni ed integrazioni.  >>.
 
       
      
      
      
        Art.  17
        
       Compatibilità urbanistica degli interventi da eseguirsi
dalle Amministrazioni statali e da Enti istituzionalmente
competenti, nonché dalle Amministrazioni regionale e
provinciale
        
        
        
        
        
        
          2.
          
          
           All' 
articolo 89 della  legge  regionale  19  novembre 1991, n. 52, dopo il  comma  9,  sono  aggiunti  i  seguenti commi:
<<  10. L' accertamento di compatibilità è sostituito dalla presentazione della denuncia allo Stato e alla Regione,  per quanto di rispettiva competenza, per la realizzazione di:
a) opere di manutenzione straordinaria;
b) modifiche non sostanziali di opere esistenti  nonché  di    varianti non sostanziali di progetti di opere;
c) linee elettriche di tensione inferiore o uguale a 150  kv    e i relativi impianti elettrici all' aperto,  nonché  di    impianti posti all' interno di contenitori che consentono    gli interventi di esercizio unicamente   dall' esterno  o    assimilabili;
d) fabbricati  destinati  a  cabine  di  trasformazione  per    l' alimentazione della rete di distribuzione;
e) manufatti  edilizi  destinati     all' installazione   di    impianti   telefonici,   nonché   loro   modifiche    ed    ampliamento; container per  apparecchiature  telefoniche;    tralicci di altezza minore o uguale a cinquanta metri.
11. Contestualmente   all' inizio  dei  lavori  gli  Enti interessati devono presentare una relazione, a firma  di  un tecnico abilitato alla progettazione, che descriva le  opere da compiersi e dichiari il rispetto delle norme costruttive, statiche di sicurezza e delle  norme  igienico  -  sanitarie vigenti nonché la compatibilità  alle  norme  urbanistiche vigenti e adottate.  >>.
 
          
         
       
      
      
      
        Art.  18
        
       Interventi di rilevanza urbanistico - ambientale eseguiti
in assenza di concessione, in totale difformità o con
variazioni essenziali
        
        
        
          1.
          
          
           All' 
articolo 101 della legge  regionale  19  novembre 1991, n. 52, dopo il comma  10,  sono  aggiunti  i  seguenti commi:
<<  11. I luoghi interessati dagli  interventi  di  rilevanza urbanistico - ambientale previsti all' articolo 66, comma 2, lettere a) ed e), eseguiti in assenza di concessione, totale difformità o con variazioni essenziali, vanno  ripristinati secondo le procedure del presente articolo.
12. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non  sia pienamente  realizzabile,  in  aggiunta  è  applicata   una sanzione  pecuniaria  da  lire  un  milione  a  lire   dieci milioni.  >>.
 
          
         
       
      
      
      
        Art.  19
        
       Accertamento di conformità
        
        
        
          1. All' 
articolo 108, comma 1, della legge  regionale  19 novembre  1991,  n.  52,  dopo  le   parole   <<    strumenti urbanistici generali e di attuazione  >>  vanno  aggiunte  le parole <<  e ai regolamenti edilizi  >> e le  parole  <<  e non in contrasto con quelli adottati  >> sono sostituite  con  le parole <<  e non in contrasto con gli strumenti adottati. >>.
 
       
      
      
      
      
      
      
        Art.  21
        
       Norme transitorie di salvaguardia per i Comuni
non adeguati al Piano urbanistico regionale generale
        
        
        
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  22
        
       Piani di riordino fondiario
        
        
        
          1.
          
          
           Al 
titolo IX della legge regionale 19  novembre  1991, n. 52,  dopo   l' articolo  130,  è  inserito  il  seguente articolo:
<<                         Art. 130 bis
       Piani di riordino fondiario
1. A decorrere dalla  data  del  deposito  del  Piano  di riordino fondiario, di cui all' articolo 26, secondo  comma, del RD 13 febbraio 1933, n. 215, il Sindaco,  o  il  diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale,  sospende con  provvedimento  da  notificare  al   richiedente,   ogni determinazione   sulle   domande   di   concessione   o   di autorizzazione  edilizia  che  siano  in  contrasto  con  le indicazioni del piano.
2. La sospensione di cui al comma  1  trova  applicazione fino all' approvazione del piano di riordino e comunque  per il termine massimo di due anni.
3. Il piano di riordino approvato integra le  indicazioni del piano regolatore generale comunale  e  costituisce,  ove necessario, variante al piano stesso.  >>
  
          
         
       
      
      
      
        Art.  23
        
       Competenze regionali e comunali
        
        
        
        
        
        
          2.
          
          
           All' 
articolo 131 della legge  regionale  19  novembre 1991, n. 52, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:
<<  10. Nell' ambito delle  zone  elencate  al  
quinto  comma dell' articolo 82 del DPR 24 luglio     1977,  n.  616,  non sono soggetti all' autorizzazione prevista dall' 
articolo  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497:
a) gli interventi da attuarsi nelle zone omogenee A  e  B  e    nelle  aree  destinate  dagli  strumenti  urbanistici   a    servizi ed attrezzature  collettive, contigue  alle  zone    omogenee medesime;
b) le operazioni ammesse dalle vigenti  norme  ed  attinenti    all' attività agricola, al taglio colturale  del  bosco,    al taglio di diradamento, all' avviamento del bosco ceduo    al governo ad  alto  fusto,  ai  tagli  di  utilizzazione    boschiva, alla forestazione,  alla  riforestazione,  agli    interventi antincendio e  di  conservazione,  escluse  le    opere di difesa forestale  e  di  sistemazione  idraulico    - forestale, le piste forestali,  le  opere  di  bonifica    fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari;
c) le  opere  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,    consolidamento statico e restauro conservativo,  che  non    alterino lo stato dei luoghi nonché l' aspetto esteriore    degli  edifici,  nonché  gli  interventi   da   attuarsi    sull' esistente che non alterino lo stato  dei  luoghi  e    l' aspetto esteriore dei manufatti.  >>.
 
          
         
       
      
      
      
        Art.  24
        
       Integrazione delle Commissioni edilizie comunali
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  25
        
       Disposizioni transitorie concernenti gli strumenti
urbanistici riguardanti beni e località sottoposti
a vincolo paesaggistico
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  26
        
       Interventi negli ambiti di tutela ambientale
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  27
        
       Annullamento dell' autorizzazione
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  28
        
        
        
        
          1.
          
          
           Al 
Titolo X della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo l' articolo 138, è inserito il seguente articolo:
<<                         Art. 138 bis1. Nell' ipotesi di accertamento  di  mancanza  di  danno ambientale    per    interventi    eseguiti    in    assenza dell' autorizzazione emessa ai sensi dell' 
articolo 7  della legge 29 giugno 1939, n.  1497,  va  applicata  la  sanzione pecuniaria pari a lire cinquecentomila.
 2. Qualora mediante la commessa trasgressione  sia  stato conseguito un profitto, l' ammontare della sanzione  di  cui al comma 1 è  determinato  nella  somma  pari  al  profitto conseguito.
  
          
         
       
      
      
      
        Art.  29
        
       Commissione consultiva per i beni ambientali
 
        
        
        
        
        
        
        Note:
        
        
        
          1Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 nel testo modificato da art. 14, comma 7, L. R. 7/2001
 
       
      
      
      
        Art.  30
        
       Sanatoria
        
        
        
          1. Conservano validità le  procedure  già  avviate  dai Comuni ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5, antecedentemente all' entrata in vigore della presente legge.
       
      
      
      
        Art.  31
        
       Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive
autorizzate successivamente all' entrata in vigore della
legge n. 431 del 1985 
        
        
        
          1.  Per  soddisfare  le  esigenze  di  emanazione  di  un provvedimento   esplicito   di   autorizzazione   ai   sensi dell' 
articolo 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, affermate nella sentenza della Corte costituzionale  n.  437 del  1991 con riferimento alla 
legge  regionale  28  ottobre 1986, n. 42, le autorizzazioni all' esercizio  di  attività estrattive riguardanti in tutto o in parte beni o  località di cui all' 
articolo 82, quinto comma, del DPR 24     luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall' articolo  1  del  DL    27 giugno 1985, n.  312,  convertito  con  modificazioni  dalla 
legge 8 agosto 1985, n. 431, tuttora in essere e  rilasciate dopo l' entrata in vigore della medesima 
legge  n.  431  del 1985 e fino all' entrata in vigore della 
legge regionale  13 dicembre  1989,  n.  36,  sono  sottoposte  a  verifica   di compatibilità  paesaggistica  da  parte   della   Direzione regionale della pianificazione territoriale ai sensi  e  per gli effetti del citato 
articolo 7 della legge  n.  1497  del 1939 e con le modalità previste dall' 
articolo  131,  comma 3, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
 
        
        
        
          2. I provvedimenti autorizzativi del Direttore  regionale alla  pianificazione  territoriale,  che  possono  contenere anche eventuali prescrizioni di ripristino ambientale,  sono trasmessi al Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi dell' 
articolo 82, nono comma, del  DPR     24  luglio 1977, n. 616, come aggiunto   dall' articolo  1  del  DL  27 giugno 1985, n.  312,  convertito  con  modificazioni  dalla 
legge 8 agosto 1985, n. 431,  e  comunicati  alla  Direzione regionale dell' ambiente.
 
        
        
        
          3. In caso di  diniego  di  autorizzazione,  il  relativo provvedimento  è   trasmesso     all' Assessore   regionale all' ambiente  che  dispone  la  revoca,   anche   parziale, dell' autorizzazione     all' esercizio      dell' attività estrattiva con contestuale imposizione delle prescrizioni di ripristino ambientale eventualmente previste  nell' atto  di diniego. La revoca parziale deve comunque interessare  tutte le  aree  vincolate  per  le  quali  sia   stata   accertata l' incompatibilità paesaggistica.
       
      
      
      
        Art.  32
        
       Entrata in vigore
        
        
        
          1. La presente legge entra in vigore il giorno della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.