LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 luglio 1992, n. 19

Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/07/1992
Materia:
410.01 - Urbanistica
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 1
1. All' articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, le parole << 30 aprile >> sono sostituite con le parole << 31 gennaio >>.
2.
Il comma 4 dell' articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, è sostituito dal seguente:
<< 4. Nel provvedimento di concessione dei contributi viene fissato il termine entro il quale, pena la revoca dei finanziamenti stessi, vanno presentati gli strumenti urbanistici adottati con deliberazione del Consiglio comunale, esecutiva ai sensi dell' articolo 32, comma 1, o con deliberazione del Consiglio comunale, esecutiva ai sensi dell' articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52. >>.

3.
L' articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
1. L' erogazione dei contributi concessi ha luogo in ragione del 90% a seguito della presentazione degli strumenti urbanistici, adottati con la deliberazione del Consiglio comunale, nelle forme precisate al comma 4 dell' articolo 2, e in ragione del restante 10% a seguito dell' avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio comunale, di cui all' articolo 32, comma 6, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, o dell' emanazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 32, comma 8, o del decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui all' articolo 32, comma 9, della stessa legge regionale, o a seguito dell' avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui all' articolo 45, comma 5, della citata legge regionale n. 52 del 1991.
2. Al fine della conferma del contributo concesso la riadozione del Piano regolatore generale comunale, prevista all' articolo 32, comma 7, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e quella del piano regolatore particolareggiato comunale, prevista dall' articolo 45, comma 4, della medesima legge regionale, deve avvenire entro sei mesi. >>.

4. Le sovvenzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 1989, relative a strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi adottati antecedentemente all' efficacia del Titolo IV della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, rimangono soggette alle disposizioni della citata legge regionale n. 28 del 1989, nel testo vigente prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
 Norme transitorie relative agli strumenti urbanistici
comunali generali adottati prima dell' efficacia del
Titolo IV, Capo I, della legge regionale n. 52 del 1991
1. Gli strumenti urbanistici comunali generali e le loro varianti, adottati antecedentemente all' efficacia del Titolo IV, Capo I, della legge 19 novembre 1991, n. 52, rimangono soggetti ai contenuti e alle procedure previsti dal Titolo II, Capo III, Sezione I, e dagli articoli 34 e 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quanto disposto ai successivi commi.
2. Il progetto di piano regolatore generale è depositato nella Segreteria comunale per venti giorni consecutivi, previa la prescritta pubblicità di rito.
3. Le osservazioni vanno presentate entro i venti giorni successivi alla scadenza del deposito.
4. Avviso per estratto del decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali e delle loro varianti sono ammissibili, oltre alle modifiche consentite dalle vigenti leggi statali, anche quelle riconosciute indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni dei piani e delle normative sovraordinati.
6. Gli strumenti urbanistici generali comunali e le loro varianti sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, con il quale viene altresì accertata la legittimità delle deliberazioni del Consiglio comunale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato tecnico regionale, o con deliberazione del Consiglio comunale, con la quale viene deciso sulle osservazioni o si prende atto della loro mancata presentazione, nell' ipotesi di varianti di strumenti urbanistici generali che comportino un aumento della dotazione delle aree destinate a servizi pubblici o una riduzione delle aree e dei volumi complessivamente destinati alla residenza.
7. Nelle more dell' attuazione della prescrizione contenuta all' articolo 40 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, le varianti ai programmi di fabbricazione non sono soggette alla preventiva autorizzazione dell' Amministrazione regionale e restano disciplinate dagli articoli 34 e 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l' osservanza delle disposizioni contenute ai commi da 4 a 6.
Art. 3
 Norme transitorie relative agli strumenti urbanistici
comunali attuativi e abrogazione dell' articolo 129 della
legge regionale n. 52 del 1991
1. Gli strumenti urbanistici comunali attuativi adottati antecedentemente all' efficacia del Titolo IV, Capo II, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, rimangono soggetti ai contenuti e alle procedure previsti dal Titolo II, Capo III, Sezione II, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quanto disposto ai successivi commi.
2. Il progetto di piano regolatore particolareggiato comunale è depositato nella Segreteria comunale per venti giorni consecutivi, previa la prescritta pubblicità di rito.
3. Le osservazioni e le opposizioni vanno presentate entro venti giorni successivi alla scadenza del deposito.
4. Avviso per estratto del decreto di approvazione, con il quale viene altresì accertata la legittimità delle deliberazioni del Consiglio comunale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.
5. I piani di lottizzazione approvati con deliberazione del Consiglio comunale antecedentemente all' efficacia del Titolo IV, Capo II, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, rimangono soggetti ai contenuti e alle procedure di cui all' articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Nei Comuni provvisti di strumento urbanistico generale adeguato al Piano urbanistico regionale, gli strumenti urbanistici attuativi comunali non sono soggetti all' approvazione ovvero al nulla - osta regionale, salvo che il Presidente della Giunta regionale in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali abbia disposto detto assoggettamento qualora gli strumenti urbanistici attuativi rivestano particolare interesse per l' assetto del territorio regionale. I piani di recupero rimangono sempre soggetti all' esclusiva competenza comunale.
7. I piani urbanistici comunali attuativi possono apportare modifiche non sostanziali alle previsioni contenute nello strumento urbanistico generale vigente, purché adeguato al Piano urbanistico regionale, riguardanti:
a) le strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali e le strade di quartiere;
b) la localizzazione delle aree destinate a servizi ed attrezzature collettive, purché l' eventuale spostamento di dislocazione delle stesse avvenga nell' ambito della loro area di influenza con il rispetto dei raggi o tempi massimi di accessibilità, siano assicurati la dotazione di superficie atta a garantire la dimensione minima del servizio, il rapporto fra superficie coperta e scoperta ed il parametro relativo alla superficie minima indispensabile per singolo servizio in lotto isolato;
c) la variazione fino al 10% delle superfici degli ambiti dei piani urbanistici comunali attuativi e della volumetria complessiva nel rispetto degli standard urbanistici previsti.

8. La disposizione di cui al comma 7, lettera c), non trova applicazione nei piani di lottizzazione e nei piani di recupero di iniziativa privata.
9. Ai fini dell' applicazione dei commi 6 e 7 i piani attuativi devono essere corredati da una relazione che dimostri il rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale e indichi le eventuali modifiche apportate.
10. Successivamente all' efficacia del Titolo IV, Capo II, della legge regionale n. 52 del 1991, gli strumenti attuativi vigenti possono essere modificati con l' osservanza delle disposizioni ivi contenute. Nel caso di piani di lottizzazione convenzionata si farà riferimento a quanto disposto dalla predetta legge n. 52 del 1991 per i piani particolareggiati di iniziativa privata.
12. Ogni qualvolta, nell' ambito degli strumenti urbanistici vigenti, è fatto riferimento all' obbligo della preventiva formazione di piani di lottizzazione convenzionata, tale riferimento, successivamente all' efficacia del Titolo IV, Capo II, della legge regionale n. 52 del 1991, deve intendersi rivolta al Piano particolareggiato di iniziativa privata di cui all' articolo 49 della predetta legge regionale, fermo restando, in caso di inerzia dei soggetti privati, la facoltà da parte del Comune di procedere alla formazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, di cui all' articolo 48 della suddetta legge regionale.
13. In ordine ai piani per l' edilizia economica e popolare, disciplinati dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, in ordine ai piani per gli insediamenti produttivi, disciplinati dall' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e in ordine ai piani di recupero, disciplinati dalla legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, adottati antecedentemente all' efficacia del Titolo IV, Capo II, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, non trova applicazione l' articolo 50, comma 1, della stessa legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
Art. 4
 Norme transitorie relative agli strumenti
di pianificazione infraregionali
1. I piani di sistemazione generale delle zone industriali di cui all' articolo 2 della legge 6 luglio 1964, n. 633, nonché delle aree comprese negli elenchi di cui all' articolo XVI dell' ordine GMA 18 aprile 1953, n. 66, adottati antecedentemente all' efficacia del Titolo IV, Capo II, Sezione II, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, sono soggetti alle procedure previste al precedente articolo 3, e ai contenuti e agli effetti dei piani per gli insediamenti produttivi di cui all' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
2. Tali piani sono approvati dal Presidente della Giunta regionale in presenza del parere dei Comuni, nel cui territorio essi ricadono.
3. In sede di approvazione possono essere introdotte anche le modifiche necessarie ad adeguare le previsioni ivi contenute a quelle degli strumenti urbanistici vigenti nelle aree limitrofe a quelle di sviluppo industriale.
Art. 5
 Norme transitorie relative ai piani di conservazione e
sviluppo dei parchi e ai piani particolareggiati degli
ambiti di tutela
1. In attesa dell' emanazione della legge regionale di disciplina dei contenuti e delle procedure dei piani di conservazione e sviluppo dei territori destinati a parco o riserva naturale, come previsto dall' articolo 19 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, all' interno dei perimetri dei parchi naturali e degli ambiti di tutela ambientale, individuati dal Piano urbanistico regionale e dagli strumenti urbanistici generali adeguati alle previsioni dello stesso piano, i Comuni interessati predispongono ed adottano i piani di conservazione e sviluppo dei parchi e i piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale, con la procedura prevista all' articolo 3, commi da 1 a 4, ad eccezione delle disposizioni previste ai successivi commi.
2. Il piano di conservazione e sviluppo, avente valore di piano particolareggiato, prevede una o più delle seguenti zone:
a) zone di riserva integrale, dove l' ambiente naturale è conservato nella sua integrità con conseguente divieto di caccia, di pesca, di pascolo, di sfruttamento forestale, agricolo e minerario, di scavi, di sondaggi, di terrazzamenti o costruzioni di qualsiasi genere, di ogni lavoro che comporti modifiche all' aspetto del terreno e della vegetazione, di ogni atto che rechi turbamento alla fauna ed alla flora, di ogni introduzione di specie estranee di vegetali o di animali;
b) zone di riserva orientata, dove l' evoluzione della natura viene orientata e sorvegliata con metodi scientifici e dove sono di massima consentiti solo gli interventi umani che non contrastino con tale scopo;
c) zone di riserva guidata, dove sono di massima consentiti solo quegli interventi ed insediamenti umani che non ostacolino il conseguimento degli speciali scopi conservativi e sperimentali, indicati nelle norme di attuazione del piano;
d) zone di preparco, dove sono ammesse attrezzature turistiche, ricettive, ricreative, specificatamente rivolte alla valorizzazione dei fini istituzionali del parco, nonché quegli insediamenti abitativi e produttivi, compatibili con detti fini, secondo le previsioni e le specificazioni contenute nelle norme di attuazione del piano.

3. Tali piani sono approvati, previo parere delle Comunità montane ovvero, per i parchi e gli ambiti di tutela o loro parti esterne al territorio delle Comunità montane, previo parere delle Province territorialmente competenti, da esprimersi entro 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si prescinde dai pareri predetti.
4. Il parere del Comitato tecnico regionale sui piani disciplinati dal presente articolo è reso dalle sezioni prima e quinta riunite.
5. Per i contenuti e gli elementi dei piani di conservazione e sviluppo e dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale, nonché per la loro gestione, trovano applicazione gli articoli 4 e 5 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.
6. Restano in vigore le disposizioni della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11 e della legge regionale 19 novembre 1991, n. 53, compatibili con il presente articolo e i criteri metodologici per la redazione dei piani di conservazione e sviluppo dei parchi e dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale, approvati con deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 1984, n. 741, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 15 marzo 1984, n. 24.
7. I piani di cui al presente articolo possono contenere modifiche alle previsioni degli strumenti urbanistici generali vigenti.
Art. 6
 Revisione del Piano urbanistico regionale
1.
All' articolo 8 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
<< 5. Antecedentemente all' adozione del PTRG, le varianti al Piano urbanistico regionale generale di adeguamento agli obblighi previsti dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, o ad obblighi previsti da altre leggi statali, sono approvate con le procedure previste all' articolo 124, nel rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle leggi statali medesime. >>.

Art. 7
 Termini temporali di adeguamento degli strumenti
urbanistici con vincoli decaduti
1. Al comma 2 dell' articolo 36 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, le parole << centottanta giorni >> sono sostituite con le parole << un anno >>.
Art. 8
 Norme transitorie in pendenza
della decadenza dei vincoli
1. A comma 1 dell' articolo 37 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, il riferimento all' articolo 35 è sostituito con il riferimento all' articolo 36.
2. Al comma 1 dell' articolo 37 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, la parola << zone >> è sostituita con la parola << attività >>.
Art. 9
 Decadenza dei vincoli e competenze urbanistiche
1.
L' articolo 38 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, è sostituito dal seguente:
<< Art. 38
 Decadenza dei vincoli urbanistici
e competenze urbanistiche comunali
1. Antecedentemente all' approvazione delle varianti di revisione dello strumento urbanistico vigente di cui all' articolo 36, comma 2, è consentita l' adozione di varianti allo strumento urbanistico vigente che comportino modifiche alle zone agricole, industriali, artigianali, turistiche, commerciali, ivi compresa l' introduzione della zone omogenea Hc, di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, e comunque di varianti che non comportino la modifica della dotazione delle aree destinate a servizi pubblici o un incremento delle aree residenziali di espansione.
2. È altresì, consentita l' adozione di varianti da assumersi ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Per tali varianti si applicano le procedure di adozione ed approvazione di cui al precedente articolo 32. >>.

Art. 10
 Piani regolatori comunali particolareggiati
1.
All' articolo 42 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, il comma 2 è sostituito dai seguenti commi:
<< 2. Il PRPC può apportare modifiche alle previsioni del PRGC, approvato in conformità alle disposizioni del Capo I del presente Titolo, secondo le specifiche indicazioni di tale strumento e fermo restando il rispetto degli obiettivi e delle strategie di cui all' articolo 30, comma 1, lettera a). L' osservanza delle indicazioni del PRGC deve essere asseverata dal progettista incaricato della redazione del PRPC.
3. Precedentemente all' approvazione di un PRGC conforme alle disposizioni della presente legge, il PRPC può apportare modifiche non sostanziali alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente, con la eccezione di una riduzione delle aree destinate a servizi ed attrezzature collettive ed una variazione superiore al 10% della volumetria complessiva ammessa dallo stesso strumento generale, fermo rimanendo il rispetto degli standard urbanistici regionali vigenti all' atto della adozione del PRPC. >>.

Art. 11
 Norme di salvaguardia relative ai PRPC
1. L' ultimo periodo dell' articolo 47, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, è così sostituito:
<< Tale sospensione non potrà comunque superare il termine massimo di due anni dalla delibera di adozione del PRPC. >>.

Art. 12
 Disposizioni particolari per i piani regolatori
particolareggiati di iniziativa privata
1. All' articolo 49, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, è soppressa, dopo le parole << edifici contermini >>; la parola << o >> e le parole << tre quarti >> sono sostituite con le parole << due terzi >>.
Art. 13
 Interventi di ristrutturazione edilizia
1. All' articolo 65, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, le parole << alla modifica >> sono sostituite dalle parole << all' aumento >>.
Art. 14
 Interventi di rilevanza urbanistico - ambientale
1. All' articolo 66, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, sono soppresse le lettere b) e c).
Art. 15
 
1. All' articolo 83, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo le parole << dalla notifica di cui al comma 2 dell' articolo 82 >>, sono aggiunte le parole << , per un periodo di giorni quindici. >>.
Art. 16
 Certificato di abitabilità ed agibilità
1. All' articolo 86, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
<< h) l' interessato abbia allegato copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell' articolo 6 del regio decreto - legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni ed integrazioni. >>.

Art. 17
 Compatibilità urbanistica degli interventi da eseguirsi
dalle Amministrazioni statali e da Enti istituzionalmente
competenti, nonché dalle Amministrazioni regionale e
provinciale
1. All' articolo 89, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, è aggiunto il seguente periodo:
<< Il Presidente della Giunta regionale può delegare tale accertamento all' Assessore regionale alla pianificazione territoriale. >>.

2.
All' articolo 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti commi:
<< 10. L' accertamento di compatibilità è sostituito dalla presentazione della denuncia allo Stato e alla Regione, per quanto di rispettiva competenza, per la realizzazione di:
a) opere di manutenzione straordinaria;
b) modifiche non sostanziali di opere esistenti nonché di varianti non sostanziali di progetti di opere;
c) linee elettriche di tensione inferiore o uguale a 150 kv e i relativi impianti elettrici all' aperto, nonché di impianti posti all' interno di contenitori che consentono gli interventi di esercizio unicamente dall' esterno o assimilabili;
d) fabbricati destinati a cabine di trasformazione per l' alimentazione della rete di distribuzione;
e) manufatti edilizi destinati all' installazione di impianti telefonici, nonché loro modifiche ed ampliamento; container per apparecchiature telefoniche; tralicci di altezza minore o uguale a cinquanta metri.

11. Contestualmente all' inizio dei lavori gli Enti interessati devono presentare una relazione, a firma di un tecnico abilitato alla progettazione, che descriva le opere da compiersi e dichiari il rispetto delle norme costruttive, statiche di sicurezza e delle norme igienico - sanitarie vigenti nonché la compatibilità alle norme urbanistiche vigenti e adottate. >>.

Art. 18
 Interventi di rilevanza urbanistico - ambientale eseguiti
in assenza di concessione, in totale difformità o con
variazioni essenziali
1.
All' articolo 101 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti commi:
<< 11. I luoghi interessati dagli interventi di rilevanza urbanistico - ambientale previsti all' articolo 66, comma 2, lettere a) ed e), eseguiti in assenza di concessione, totale difformità o con variazioni essenziali, vanno ripristinati secondo le procedure del presente articolo.
12. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia pienamente realizzabile, in aggiunta è applicata una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. >>.

Art. 19
 Accertamento di conformità
1. All' articolo 108, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo le parole << strumenti urbanistici generali e di attuazione >> vanno aggiunte le parole << e ai regolamenti edilizi >> e le parole << e non in contrasto con quelli adottati >> sono sostituite con le parole << e non in contrasto con gli strumenti adottati. >>.
Art. 20
 Incarichi
1.
L' articolo 123, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, è sostituito dal seguente comma:
<< 1. Per l' adempimento delle incombenze di spettanza regionale previste dalla presente legge, la regione può avvalersi di consulenze esterne. >>.

Art. 21
 Norme transitorie di salvaguardia per i Comuni
non adeguati al Piano urbanistico regionale generale
1. All' articolo 130, comma 1, lettera b), secondo periodo, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, sono aggiunte, dopo le parole << piano di lottizzazione convenzionata >> le parole << ad eccezione delle aree dotate di opere di urbanizzazione primaria >>.
2. All' articolo 130, comma 5, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo le parole << piano particolareggiato o di piano di recupero approvati >> sono aggiunte le parole << nonché di piano di lottizzazione convenzionata >>.
Art. 22
 Piani di riordino fondiario
1.
Al titolo IX della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo l' articolo 130, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 130 bis
 Piani di riordino fondiario
1. A decorrere dalla data del deposito del Piano di riordino fondiario, di cui all' articolo 26, secondo comma, del RD 13 febbraio 1933, n. 215, il Sindaco, o il diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, sospende con provvedimento da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione o di autorizzazione edilizia che siano in contrasto con le indicazioni del piano.
2. La sospensione di cui al comma 1 trova applicazione fino all' approvazione del piano di riordino e comunque per il termine massimo di due anni.
3. Il piano di riordino approvato integra le indicazioni del piano regolatore generale comunale e costituisce, ove necessario, variante al piano stesso. >>

Art. 23
 Competenze regionali e comunali
1. All' articolo 131, comma 9, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo la parola << Sindaco >> sono aggiunte le parole << o da un suo delegato >>.
2.
All' articolo 131 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:
<< 10. Nell' ambito delle zone elencate al quinto comma dell' articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, non sono soggetti all' autorizzazione prevista dall' articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497:
a) gli interventi da attuarsi nelle zone omogenee A e B e nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici a servizi ed attrezzature collettive, contigue alle zone omogenee medesime;
b) le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all' attività agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all' avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla riforestazione, agli interventi antincendio e di conservazione, escluse le opere di difesa forestale e di sistemazione idraulico - forestale, le piste forestali, le opere di bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari;
c) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi nonché l' aspetto esteriore degli edifici, nonché gli interventi da attuarsi sull' esistente che non alterino lo stato dei luoghi e l' aspetto esteriore dei manufatti. >>.


Art. 24
 Integrazione delle Commissioni edilizie comunali
1.
All' articolo 133 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
<< 2. La variante di cui al comma 1 è assunta con deliberazione del Consiglio comunale, soggetta al solo controllo di legittimità. >>.

Art. 25
 Disposizioni transitorie concernenti gli strumenti
urbanistici riguardanti beni e località sottoposti
a vincolo paesaggistico
1. All' articolo 135, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, le parole << le varianti agli strumenti urbanistici generali e agli strumenti urbanistici attuativi >> sono sostituite con le parole << le varianti agli strumenti urbanistici generali e gli strumenti urbanistici attuativi >>.
Art. 26
 Interventi negli ambiti di tutela ambientale
Art. 27
 Annullamento dell' autorizzazione
1. All' articolo 138, comma 2, primo periodo, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo le parole << potere di annullamento >> sono aggiunte le parole << sempre che nel frattempo non pervenga un formale atto di consenso da parte degli organi statali competenti >>.
Art. 28
 Applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 15
della legge 29 giugno 1939, n. 1497
1.
Al Titolo X della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dopo l' articolo 138, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 138 bis
 Applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 15
della legge 29 giugno 1939, n. 1497
1. Nell' ipotesi di accertamento di mancanza di danno ambientale per interventi eseguiti in assenza dell' autorizzazione emessa ai sensi dell' articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, va applicata la sanzione pecuniaria pari a lire cinquecentomila.
2. Qualora mediante la commessa trasgressione sia stato conseguito un profitto, l' ammontare della sanzione di cui al comma 1 è determinato nella somma pari al profitto conseguito.
3. Nella somma da corrispondere a titolo di sanzione, ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, va dedotta la somma determinata ai sensi del comma 2. >>.

Art. 29
 Commissione consultiva per i beni ambientali
1. All' articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
<< a bis) dal Direttore regionale delle foreste e dei parchi; >>

2. All' articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<< d) da tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste operanti in Regione e riconosciute dal Ministero dell' ambiente. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 nel testo modificato da art. 14, comma 7, L. R. 7/2001
Art. 30
 Sanatoria
1. Conservano validità le procedure già avviate dai Comuni ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5, antecedentemente all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 31
 Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive
autorizzate successivamente all' entrata in vigore della
legge n. 431 del 1985
1. Per soddisfare le esigenze di emanazione di un provvedimento esplicito di autorizzazione ai sensi dell' articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, affermate nella sentenza della Corte costituzionale n. 437 del 1991 con riferimento alla legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42, le autorizzazioni all' esercizio di attività estrattive riguardanti in tutto o in parte beni o località di cui all' articolo 82, quinto comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall' articolo 1 del DL 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, tuttora in essere e rilasciate dopo l' entrata in vigore della medesima legge n. 431 del 1985 e fino all' entrata in vigore della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36, sono sottoposte a verifica di compatibilità paesaggistica da parte della Direzione regionale della pianificazione territoriale ai sensi e per gli effetti del citato articolo 7 della legge n. 1497 del 1939 e con le modalità previste dall' articolo 131, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
2. I provvedimenti autorizzativi del Direttore regionale alla pianificazione territoriale, che possono contenere anche eventuali prescrizioni di ripristino ambientale, sono trasmessi al Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi dell' articolo 82, nono comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall' articolo 1 del DL 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e comunicati alla Direzione regionale dell' ambiente.
3. In caso di diniego di autorizzazione, il relativo provvedimento è trasmesso all' Assessore regionale all' ambiente che dispone la revoca, anche parziale, dell' autorizzazione all' esercizio dell' attività estrattiva con contestuale imposizione delle prescrizioni di ripristino ambientale eventualmente previste nell' atto di diniego. La revoca parziale deve comunque interessare tutte le aree vincolate per le quali sia stata accertata l' incompatibilità paesaggistica.
Art. 32
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.