LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 1992, n. 14

Disposizioni transitorie in materia di prestazioni socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/1992
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1
 
1. Ai sensi dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, le funzioni previste dall' articolo 15 del decreto - legge 20 gennaio 1992, n. 11, sono svolte, in attesa della legge regionale di riordino dei servizi socio - assistenziali, dalle Province, mediante stipula di convenzioni con gli enti ai quali, ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, spetta la gestione dei servizi sociali di base.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono svolte con le modalità indicate nel Progetto - obiettivo << Servizio sociale di base >> approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 1989, n. 3426.
3. Alle prestazioni socio - assistenziali sono destinate le risorse previste dall' articolo 15, comma 2, del decreto - legge n. 11/1992.
Art. 2
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.