1. In relazione a quanto disposto dal
DPR 17 maggio 1988, n. 175, spetta in particolare alla Regione:
a) partecipare all' attività degli organo consultivi indicati nell' articolo 15 del DPR n. 175/1988 provvedendo alla designazione del proprio rappresentate negli organismi medesimi;
b) ricevere ed esaminare le dichiarazioni di cui all' articolo 6 del DPR n. 175/1988 ed i progetti di nuovi impianti di cui all' articolo 9 del DPR n. 175/1988 al fine della adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 8, comma 2;
c) formulare, in ordine ai progetti di nuovi impianti, sottoposti all' obbligo di dichiarazione, eventuali osservazioni e proposte integrative, anche istituendo apposite conferenze con la partecipazione dei rappresentanti degli enti pubblici e organismi interessati;
d) trasmettere la dichiarazione del fabbricante, corredata con le eventuali osservazioni di cui alla lettera c) alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni o concessioni per l' esercizio dell' attività industriale;
e) chiedere, relativamente agli impianti esistenti, sottoposti all' obbligo di dichiarazione, eventuali informazioni supplementari e, se del caso, formulare, con le modalità di cui all' articolo 7, osservazioni e proposte in ordine alle misure modificative o integrative concernenti gli impianti soggetti all' obbligo di dichiarazione;
f) comunicare ai Ministeri della sanità e dell' ambiente i risultati dell' esame di cui alla lettera c), ai fini della predisposizione dell' inventario nazionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante;
g) esercitare le funzioni conseguenti alla ricezione della copia della notifica di cui all' articolo 4, comma 3, del DPR n. 175/1988, anche al fine della formulazione del parere nell' ambito delle conferenze di cui all' articolo 18 del DPR n. 175/ 1988;
h) vigilare affinché il fabbricante, soggetto all' obbligo di notifica o di dichiarazione, nell' esercizio dell' attività industriale mantenga costantemente le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti;
i) prescrivere l' obbligo di notifica ove ricorrano le condizioni di cui all' articolo 4, comma 5, del DPR n. 175/1988;
l) procedere in caso di accadimento di incidente rilevante, ai sensi dell' articolo 10, commi 3 e 4, del DPR n. 175/1988;
m) esercitare le attribuzioni conseguenti alla ricezione delle informazioni da parte del Prefetto, territorialmente competente, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, del DPR n. 175/1988;
n) esercitare i poteri sanzionatori di cui all' articolo 21 del DPR n. 175/1988 secondo le modalità previste dall' articolo 12.