LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 1992, n. 11

Disciplina delle competenze della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/03/1992
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 1
 Campo di applicazione
1. La presente legge disciplina le modalità di esercizio attribuite alle Regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente << Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali >>.
Art. 2
 Competenze della Regione
1. In relazione a quanto disposto dal DPR 17 maggio 1988, n. 175, spetta in particolare alla Regione:
a) partecipare all' attività degli organo consultivi indicati nell' articolo 15 del DPR n. 175/1988 provvedendo alla designazione del proprio rappresentate negli organismi medesimi;
b) ricevere ed esaminare le dichiarazioni di cui all' articolo 6 del DPR n. 175/1988 ed i progetti di nuovi impianti di cui all' articolo 9 del DPR n. 175/1988 al fine della adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 8, comma 2;
c) formulare, in ordine ai progetti di nuovi impianti, sottoposti all' obbligo di dichiarazione, eventuali osservazioni e proposte integrative, anche istituendo apposite conferenze con la partecipazione dei rappresentanti degli enti pubblici e organismi interessati;
d) trasmettere la dichiarazione del fabbricante, corredata con le eventuali osservazioni di cui alla lettera c) alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni o concessioni per l' esercizio dell' attività industriale;
e) chiedere, relativamente agli impianti esistenti, sottoposti all' obbligo di dichiarazione, eventuali informazioni supplementari e, se del caso, formulare, con le modalità di cui all' articolo 7, osservazioni e proposte in ordine alle misure modificative o integrative concernenti gli impianti soggetti all' obbligo di dichiarazione;
f) comunicare ai Ministeri della sanità e dell' ambiente i risultati dell' esame di cui alla lettera c), ai fini della predisposizione dell' inventario nazionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante;
g) esercitare le funzioni conseguenti alla ricezione della copia della notifica di cui all' articolo 4, comma 3, del DPR n. 175/1988, anche al fine della formulazione del parere nell' ambito delle conferenze di cui all' articolo 18 del DPR n. 175/ 1988;
h) vigilare affinché il fabbricante, soggetto all' obbligo di notifica o di dichiarazione, nell' esercizio dell' attività industriale mantenga costantemente le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti;
i) prescrivere l' obbligo di notifica ove ricorrano le condizioni di cui all' articolo 4, comma 5, del DPR n. 175/1988;
l) procedere in caso di accadimento di incidente rilevante, ai sensi dell' articolo 10, commi 3 e 4, del DPR n. 175/1988;
m) esercitare le attribuzioni conseguenti alla ricezione delle informazioni da parte del Prefetto, territorialmente competente, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, del DPR n. 175/1988;
n) esercitare i poteri sanzionatori di cui all' articolo 21 del DPR n. 175/1988 secondo le modalità previste dall' articolo 12.

Art. 3
 Organi
1. Per l' esercizio delle competenze in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante la Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia si avvale:
a) del Comitato dipartimentale dei servizi sociali integrato dagli Assessori all' ambiente, all' industria, alla protezione civile, alla pianificazione territoriale e all' ufficio di piano di cui all' articolo 6;
b) del Gruppo tecnico di lavoro per la prevenzione e il controllo dei rischi di incidenti rilevanti di cui all' articolo 4;
c) della Conferenza di cui all' articolo 7.

Art. 4
 Gruppo tecnico di lavoro per la prevenzione e
il controllo dei rischi di incidenti rilevanti
1. Il Gruppo tecnico di lavoro per la prevenzione e il controllo dei rischi di incidenti rilevanti, di seguito denominato Gruppo, è costituito alle dipendenze della Direzione regionale della sanità.
2. Il Gruppo di cui al comma 1 è presieduto dal Direttore regionale della sanità, o da un dipendente, di qualifica non inferiore a quella di funzionario, dallo stesso delegato ed è composto da sei operatori, di cui due ingegneri, preferibilmente chimici, un fisico, un chimico, un medico igienista o del lavoro e da un rappresentante della Direzione regionale della protezione civile.
3. Nelle more della definizione complessiva della pianta organica dell' Amministrazione regionale si provvede ad individuare le necessarie professionalità per l' esercizio delle competenze di cui all' articoli 2 e, in particolare, di quelle attribuite al Gruppo ai sensi dell' articolo 5, prioritariamente nell' ambito del personale dipendente dall' Amministrazione regionale, ovvero, in caso di mancata disponibilità di personale regionale, mediante comando di personale delle Unità sanitarie locali, ai sensi dell' articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
4. I comandi di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione paritetica, anche in deroga ai limiti di cui all' articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 5
 Compiti del Gruppo tecnico di lavoro
per la prevenzione e il controllo dei rischi
di incidenti rilevanti
1. Il Gruppo svolge i seguenti compiti:
a) vigilanza sugli insediamenti esistenti e verifica periodica annuale degli impianti soggetti alla disciplina della presente legge;
b) analisi diretta di ogni incidente, anche di lieve entità, direttamente riconducibile alla definizione di incidente rilevante di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), del DPR n. 175/1988, con inserimento delle informazioni raccolte nell' apposito Registro regionale delle attività a rischio di incidente rilevante di cui all' articolo 11;
c) aggiornamento del Registro regionale delle attività a rischio di incidente rilevante e, nel rispetto del segreto industriale, diffusione alle analoghe strutture delle altre Regioni di ogni informazione su incidenti in impianti similari esistenti in quegli ambiti territoriali;
d) rapporti operativi e funzionali con le altre strutture tecniche dei Vigili del fuoco, delle Unità sanitarie locali, dell' istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, delle Capitanerie di porto aventi analoghe competenze sulla base di specifiche norme di legge;
e) istruttoria tecnica complessiva con formulazione del parere tecnico per gli impianti esistenti, per i nuovi impianti soggetti alla dichiarazione e per le modifiche su impianti esistenti soggetti a dichiarazione ed ogni altro adempimento previsto dall' articolo 8;
f) formulazione delle valutazioni di cui all' articolo 2, comma 1, lettera g), per impianti soggetti a notifica ed ogni altro adempimento previsto dall' articolo 9;
g) istituzione e aggiornamento di un Archivio degli incidenti rilevanti, avvalendosi di banche dati internazionali con l' utilizzo di modellistiche di simulazione e previsionali, e attivazione, mediante apposite convenzioni, di rapporti di consulenza con organismi tecnici pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
h) trasmissione del parere di cui alla lettera e) e delle valutazioni di cui alla lettera f) al Comitato dipartimentale di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a).

2. Spetta al Gruppo ogni altra attività derivanti dalle specifiche competenze di cui all' articolo 2.
3. Il Direttore regionale della sanità o il funzionamento dallo stesso delegato presiede il Gruppo, rappresenta la Regione nell' ambito degli organi consultivi secondo quanto disposto dall' articolo 2, comma 1, lettera a), e partecipa alla Conferenza dei servizi di cui all' articolo 18 del DPR n. 175/1988.
4. Il Gruppo può essere integrato da esperti scelti nell' ambito di organismi pubblici e privati di provata qualificazione scientifica o nell' ambito dei dipartimenti interessati della Giunta regionale.
Art. 6
 Comitato dipartimentale
1. Il Comitato dipartimentale di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a), costituito e disciplinato ai sensi del Titolo II, Capo II, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, esamina ai sensi dell' articolo 39 della legge regionale n. 7/1988 gli atti di competenza della Regione.
2. Il Comitato dipartimentale riceve ed esamina i pareri e le valutazioni di cui all' articolo 5, comma 1, lettera h).
3. Il Comitato dipartimentale trasmette al Presidente della Giunta regionale le proprie proposte per l' emanazione degli atti e dei provvedimenti di competenza.
Art. 7
 Conferenza
1. Qualora, a seguito delle analisi e delle valutazioni dei rischi rilevanti inerenti un determinato impianto, emerga una situazione di particolare gravità e della Giunta regionale, prima dell' emanazione degli atti e dei provvedimenti di competenza ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, convoca un' apposita Conferenza dei soggetti istituzionali, competenti per il territorio nel quale è situato l' impianto oggetto di valutazione, e degli organismi tecnici interessati e in particolare:
a) il Sindaco;
b) il Capo settore dell' igiene pubblica delle Unità sanitarie locali;
c) il responsabile del dipartimento periferico dell' Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro.

2. Possono, altresì, essere invitati a partecipare ai lavori della Conferenza:
a) il Prefetto;
b) il Comandante dei Vigili del fuoco;
c) il Comandante della Capitaneria di porto.

3. La Conferenza ha lo scopo di acquisire la valutazione dei diversi soggetti interessati e di favorire l' integrazione delle competenze e delle responsabilità di cui i soggetti medesimi sono portatori.
4. Allo scopo di disporre di tutti gli elementi conoscitivi necessari, il Presidente della Giunta regionale, provvede, qualora lo ritenga necessario, a far precedere la convocazione della Conferenza da apposite udienze conoscitive volte ad acquisire ogni informazione utile dalle rappresentanze dei lavoratori, degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello regionale e delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 operanti a livello regionale.
5. La Conferenza viene, altresì, convocata per la formulazione delle osservazioni e proposte integrative di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c), nonché per la formulazione delle osservazioni e proposte in ordine alle misure modificative o integrative previste dall' articolo 2, comma 1, lettera e).
Art. 8
 Dichiarazione
1. L' esercizio dei compiti connessi alla dichiarazione di cui all' articolo 6 del DPR n. 175/1988 riguarda in particolare:
a) la ricezione e la registrazione della dichiarazione:
b) la verifica della completezza della documentazione;
c) la richiesta e l' acquisizione delle eventuali informazioni mancanti o insufficienti;
d) l' eventuale verifica della corrispondenza delle informazioni acquisite alla realtà degli impianti anche mediante specifici sopralluoghi;
e) la valutazione tecnica dei possibili rischi di incidenti rilevanti e delle misure di sicurezza predisposte per prevenirli o per limitarne le conseguenze;
f) la formulazione della valutazione conclusiva sulla base dell' istruttoria tecnica svolta, con la prescrizione delle ulteriori misure di sicurezza o cautele da adottare.

2. Il Presidente della Giunta regionale adotta con decreto i relativi provvedimenti e ne informa, in particolare, il Sindaco, il Prefetto e gli altri soggetti istituzionali competenti.
Art. 9
 Notifica
1. Al fine di formulare i pareri di competenza da presentare nell' ambito della Conferenza di servizio di cui all' articolo 18, comma 5, del DPR n. 175/1988, la Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia effettua, tramite il Gruppo di cui all' articolo 4, un' analisi e valutazione preliminare dei rischi di incidenti rilevanti per gli impianti soggetti a notifica.
Art. 10
 Nuove attività industriali
1. Coloro che intendono costruire, ampliare, modificare o comunque attivare impianti o attività industriali che, per le sostanze impiegate nel processo produttivo o in deposito, rientrano nel campo di applicazione degli obblighi della dichiarazione presentano alla Direzione regionale della sanità, unitamente alle domande autorizzative inoltrate al Sindaco, il progetto dell' impianto corredato dalla documentazione e dalle informazioni che consentono di effettuare la valutazione dei rischi di incidenti rilevanti.
2. Coloro che, ai sensi del comma 1, hanno presentato alla Direzione regionale della sanità il progetto dell' impianto corredato dalla documentazione e dalle informazioni che consentono di effettuare la valutazione dei rischi di incidenti rilevanti, ne trasmettono, obbligatoriamente, copia al Sindaco.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione completa e sulla base delle valutazioni tecniche del Gruppo e delle integrazioni del Comitato dipartimentale, fornisce al Sindaco i risultati delle valutazioni con l' indicazione delle misure di sicurezza da adottare.
4. Le indicazioni predisposte dal Presidente della Giunta regionale costituiscono riferimento vincolante per l' emanazione degli atti amministrativi e autorizzativi del Sindaco.
5. Dopo la realizzazione delle opere strutturali e degli impianti e prima della loro attivazione e uso, il fabbricante inoltra al Sindaco richiesta per il rilascio del certificato di agibilità; tale richiesta è corredata dall' attestazione di cui all' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. Copia della richiesta di cui al comma 5, dell' attestazione di cui all' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 è inviata a cura del fabbricante al Presidente della Giunta regionale il quale, avvalendosi del Gruppo di cui all' articolo 4, verifica la realizzazione dell' impianto, le misure di sicurezza ed il rispetto delle indicazioni espresse ai sensi del comma 3, nonché delle osservazioni e proposte integrative formulate ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera c).
Art. 11
 Registro regionale delle attività industriali
a rischio di incidente rilevante
1. È istituito presso la Direzione regionale della sanità il Registro regionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante.
2. Il Registro regionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante è tenuto dal Gruppo ed è aggiornato annualmente. I risultati sono trasmessi entro il 31 marzo di ogni anno al Comitato dipartimentale di cui all' articolo 6.
3. I risultati fanno parte integrante della Relazione sanitaria regionale.
Art. 12
 Funzioni di vigilanza
1. Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi vigenti per la vigilanza e il controllo in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli incendi, le funzioni di vigilanza in materia di rischi di incidenti rilevanti spettano al Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale esercita le predette funzioni avvalendosi del Gruppo tecnico di lavoro per la prevenzione e il controllo dei rischi di incidenti rilevanti.
3. A tal fine i componenti del Gruppo che svolgono attività di vigilanza la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, così come indicato dall' articolo 20 del DPR n. 175/1988.
4. Gli atti di cui all' articolo 21, comma 6, del DPR n. 175/1988 sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 13
 Norme finanziarie
1. Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 4, comma 3, fanno carico al capitolo 550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 5, comma 1, lettera g), fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992 - 1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 14
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.