LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1992, n. 42

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 << Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale, degli Enti regionali >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 1
 
1.
L' articolo 20 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:
<< Art. 20
 
1. La Giunta regionale è composta dal Presidente, da otto Assessori effettivi e da due Assessori supplenti. >>.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003
Art. 3
 
1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione a decorrere dall' atto dell' elezione della Giunta regionale conseguenti al rinnovo del Consiglio regionale del Friuli - Venezia Giulia in carica.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 16/1993