LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1992, n. 42

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 << Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale, degli Enti regionali >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/01/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 1
 
1.
L' articolo 20 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:
<< Art. 20
 
1. La Giunta regionale è composta dal Presidente, da otto Assessori effettivi e da due Assessori supplenti. >>.

Art. 2
 
1.
L' articolo 22 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 22
 
1. La predisposizione degli Assessori effettivi alle Direzioni regionali avviene, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 21 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, secondo i seguenti criteri:
a) nel Dipartimento per gli affari istituzionali, un Assessore effettivo per l' esercizio delle attribuzioni in materia di programmazione, finanze, bilancio e patrimonio;
b) nel Dipartimento per il territorio e l' ambiente, due Assessori effettivi per l' esercizio delle attribuzioni in materia di interventi sul territorio;
c) nel Dipartimento per i servizi sociali, due Assessori effettivi per l' esercizio delle attribuzioni in materia di sanità, di istruzione e di cultura;
d) nel Dipartimento per le attività economico - produttive, tre Assessori effettivi per l' esercizio delle attribuzioni in materia di agricoltura, di industria, di artigianato, di commercio, di turismo, di lavoro e cooperazione.

2. Oltre alle preposizioni da effettuare secondo i criteri di cui al comma 1, gli Assessori effettivi possono essere altresì preposti ad altre Direzioni regionali o Servizi autonomi. >>.

Art. 3
 
1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione a decorrere dall' atto dell' elezione della Giunta regionale conseguenti al rinnovo del Consiglio regionale del Friuli - Venezia Giulia in carica.