1. La predisposizione degli Assessori effettivi alle Direzioni regionali avviene, ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 21 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, secondo i seguenti criteri:
a) nel Dipartimento per gli affari istituzionali, un Assessore effettivo per l' esercizio delle attribuzioni in materia di programmazione, finanze, bilancio e patrimonio;
b) nel Dipartimento per il territorio e l' ambiente, due Assessori effettivi per l' esercizio delle attribuzioni in materia di interventi sul territorio;
c) nel Dipartimento per i servizi sociali, due Assessori effettivi per l' esercizio delle attribuzioni in materia di sanità, di istruzione e di cultura;
d) nel Dipartimento per le attività economico - produttive, tre Assessori effettivi per l' esercizio delle attribuzioni in materia di agricoltura, di industria, di artigianato, di commercio, di turismo, di lavoro e cooperazione.