Salta al contenuto
ITA
ITA
ENG
FUR
SLO
DE
L'istituzione
Il Consiglio Regionale
Consiglieri
Statuto e norme di attuazione
Regolamento interno
Organizzazione e risorse
Uffici
Sede
Associazione Consiglieri
Gli organi
Il Presidente del Consiglio Regionale
Ufficio di Presidenza
Gruppi consiliari
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Giunte
Commissioni
Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione
Conferenza dei Presidenti delle commissioni e del comitato
Le attività
Convocazioni e calendari d'aula
Esiti, resoconti e verbali
Petizioni
Atti di indirizzo
Interpellanze e interrogazioni
Controllo e valutazione delle politiche pubbliche
Affari europei e internazionali
Proposte di referendum abrogativo di legge statale
Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione
Nomine del Consiglio e della Giunta Regionale
Proposte di modifica del Regolamento Interno
Leggi e deliberazioni
Leggi e regolamenti
Iter leggi
Deliberazioni dell'Assemblea
Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
Il cittadino
Il Consiglio per i cittadini
Le autorità regionali di tutela e garanzia, la biblioteca consiliare, risorse documentali e informative, focus tematici, iniziative, eventi, pubblicazioni e dossier del Consiglio regionale.
Contributo promozione e valorizzazione territorio
Patrocini
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Il Consiglio regionale e la scuola
Visite scolastiche
Studenti in Aula
Tirocini curricolari universitari
Comunità linguistiche regionali
Arte, cultura
L'arte e la cultura
Archivio fotografico
Cittadinanza attiva
Petizione
Referendum
Iniziativa di legge popolare
Risorse
Pubblicazioni
Dossier del Servizio giuridico-legislativo
Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari
Pianificazione strategica
Sala multimediale Tessitori
Costituzione e Statuto
Rendiconto sociale
Comitato regionale per le comunicazioni
Commissione regionale per le pari opportunità
Garante regionale dei diritti della persona
Osservatorio regionale antimafia
Difensore civico regionale
Biblioteca Livio Paladin
persone e uffici
Cerca nel sito
Esegui ricerca
seguici su:
@
Home page
/
leggi regionali
/
ricerca
/
lista
/
sommario legge
/
dettaglio legge
persone e uffici
Ricerca
Esegui ricerca
Invia
LEGGI E REGOLAMENTI
naviga nell'argomento
Introduzione alla banca dati
Leggi regionali
Leggi regionali per materie
Regolamenti
Ricerca cronologica fonti normative
Contatti
Indice:
L.R. n. 23/1992
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
27 agosto 1992
, n.
23
Ulteriori disposizioni modificative della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5: << Attuazione, con modifiche, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Disciplina transitoria in materia di personale >>. Determinazione per l' anno 1992 dei contingenti organici di cui all' articolo 64, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
Scegli il testo:
TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
Formato stampabile:
HTML
-
PDF
-
DOC
Visualizza:
Solo testo
Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 28/08/1992, N. 068
Data di entrata in vigore:
12/09/1992
Materia:
120.05
-
Personale regionale
130.01
-
Comuni e Province
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
1.
Il
comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5
, come modificato dall'
articolo 1 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 23
, è sostituito dal seguente:
<< 2. Le dotazioni organiche suindicate sono costituite mediante assunzione con contratto di lavoro a termine, di durata annuale, rinnovabile per due volte al massimo, di un numero di unità lavorative non superiore ai quattro quinti - calcolati per eccesso - della consistenza numerica dei sovraccennati contingenti organici di dipendenti regionali, e ciò, nel rispetto della ripartizione in qualifiche funzionali proprie dei contingenti organici dei quali si tratta, con esclusione di assunzione di personale appartenente alla seconda ed alla prima qualifica dirigenziale, nonché alla ottava qualifica funzionale di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268
. >>.
Art. 2
1.
I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
, articolo 64, commi 2 e 3, come modificato dall'
articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5
, sono determinati, anche per l' anno 1992, ai sensi dell'
articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 5/1990
.
Art. 3
1.
È abrogato il
comma 4 dell' articolo 4 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 23
.
2.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad imputare ai capitoli 550, 8800 ed 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 gli oneri relativi all' anno 1991 derivanti dall' applicazione dell'
articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 23
.
3.
In relazione al disposto dell'
articolo 2, comma 3, della legge regionale 11 febbraio 1990, n. 5
, così come sostituito dall' articolo 1, lo stanziamento del capitolo 1751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è ridotto di lire 3.000 milioni, in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e, corrispondentemente, sul capitolo 8840 del medesimo stato di previsione è iscritto uno stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
Art. 4
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall' 1 gennaio 1992.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative