LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1992, n. 22

Norme urgenti per la costituzione ed il funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni provinciali per l' artigianato. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, concernente la disciplina giuridica delle imprese artigiane. Integrazione alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, concernente il credito agevolato a medio ed a breve termine in favore del settore artigiano.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/08/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.03 - Artigianato

Art. 1
 
1.
L' articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come modificato dalla legge regionale 27 aprile 1982, n. 29 e dalla legge regionale 9 giugno 1988, n. 42, è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
 
1. La Commissione provinciale per l' artigianato all' inizio di ciascun anno predispone un piano annuale di revisione delle imprese artigiane secondo l' ordine progressivo di iscrizioni nell' Albo.
2. Entro il 30 settembre dell' anno precedente a quello della sua scadenza, la Commissione provinciale per l' artigianato completa la revisione ordinaria delle imprese iscritte nell' Albo.
3. Per l' accertamento della sussistenza dei requisiti per l' iscrizione delle imprese artigiane nell' Albo, la Commissione provinciale per l' artigianato si avvale dell' attività istruttoria dei Comuni ai quali provvede ad inviare, entro i primi due mesi di ogni anno, l' elenco delle imprese artigiane operanti nel territorio comunale.
4. Entro i successivi tre mesi, i Comuni provvedono a rilevare presso le aziende la sussistenza, le modificazioni o la perdita dei requisiti per l' iscrizione nell' Albo delle imprese artigiane e a trasmettere i risultati degli accertamenti alla Commissione provinciale per l' artigianato.
5. Per l' effettuazione delle revisioni delle imprese iscritte nell' Albo la Commissione provinciale per l' artigianato può altresì avvalersi di personale addetto all' ufficio di segreteria.
6. La Commissione provinciale per l' artigianato dispone, inoltre, in ogni tempo la cancellazione d' ufficio delle imprese artigiane per le quali sia risultata la perdita di uno dei requisiti di legge o la cessazione di attività.
7. I titolari delle imprese artigiane individuali e i legali rappresentanti delle imprese artigiane costituite in forma societaria sono tenuti a comunicare alla Commissione provinciale per l' artigianato la cessazione dell' attività e le altre modificazioni concernenti l' impresa entro trenta giorni dal verificarsi del fatto.
8. La cancellazione dall' Albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell' attività o dalla data di deliberazione della Commissione provinciale per l' artigianato negli altri casi. La Commissione provinciale per l' artigianato provvede entro trenta giorni a dare notizia della cancellazione all' interessato, all' Istituto nazionale della previdenza sociale, all' Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia, all' Ufficio regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane ed ad ogni altro ente erogatore di agevolazioni in favore delle imprese artigiane, mediante lettera raccomandata.
9. Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell' esercizio delle proprie funzioni, riscontrino l' inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, come modificata dalla legge regionale 9 giugno 1988, n. 42 nei confronti di imprese artigiane iscritte nell' Albo, ne danno comunicazione alla Commissione provinciale per l' artigianato. Le decisioni della Commissione sono trasmesse entro trenta giorni all' ente o organismo che ha effettuato la comunicazione, all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia e all' Ufficio regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.
10. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l' interdizione o l' inabilitazione dell' imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l' iscrizione all' Albo di cui all' articolo 2 della presente legge, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all' articolo citato, per un periodo massimo di cinque anni fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l' esercizio dell' impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell' imprenditore invalido, deceduto, interdetto od inabilitato. >>.

Art. 2
 
Il Capo III della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come modificato dalla legge regionale 27 aprile 1982, n. 29 e dalle legge regionale 9 giugno 1988, n. 42, è sostituito dal seguente:
<< CAPO III
 Delle Commissioni provinciali per l' artigianato
Art. 8
 
1. Le Commissioni provinciali per l' artigianato di cui all' articolo 2 della presente legge sono istituite in ciascuna Provincia della Regione Friuli - Venezia Giulia quali organi amministrativi della Regione con funzioni di rappresentanza e tutela dell' artigianato.
2. Le Commissioni provinciali per l' artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell' artigianato - Servizio dell' artigianato, che ne coordina l' attività e può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle Commissioni medesime.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa, su proposta dell' Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato, è nominato un commissario straordinario nelle Province in cui non sia stata costituita o rinnovata nei termini stabiliti dalle legge la Commissione provinciale per l' artigianato ovvero la Commissione stessa venga a trovarsi nella impossibilità di funzionamento o dia luogo a gravi o reiterate irregolarità debitamente contestate. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione.
4. Con lo stesso decreto è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi: la ricostituzione della Commissione deve aver luogo entro il suddetto termine di sei mesi, prorogabile fino ad un massimo di altri sei mesi.
Art. 9
 
1. La Commissione provinciale per l' artigianato, oltre ad assolvere alle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 6:
a) dispone, avvalendosi dei Comuni, gli opportuni accertamenti sulla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per l' iscrizione nell' Albo delle imprese artigiane;
b) formula alla Commissione regionale per l' artigianato voti e proposte su questioni riguardanti l' artigianato in materia di programmazione economica, di credito, di formazione e aggiornamento professionale, di assistenza tecnica, artistica e commerciale e di cooperazione artigiana;
c) effettua rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l' andamento economico del settore;
d) svolge le altre funzioni che le sono attribuite dalla legge e dalla Commissione regionale per l' artigianato.

2. La Commissione provinciale per l' artigianato disciplina il proprio funzionamento adottando norme regolamentari sulla base di un regolamento - tipo predisposto dalla Commissione regionale per l' artigianato.
3. La Commissione provinciale per l' artigianato può costituire al proprio interno sottocommissioni per l' istruttoria delle domande di iscrizione nell' Albo delle imprese artigiane e delle conseguenti variazioni.
Art. 10
 
1. La Commissione provinciale per l' artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di nomina dei sostituti nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Essa è composta da:
a) dodici imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell' Albo provinciale delle imprese artigiane secondo le procedure indicate al Capo V;
b) tre esperti in materie attinenti all' artigianato, di cui uno competente in problemi che riguardano comunità portatrici di particolari interessi, designati dall' Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato;
c) un rappresentante dei lavoratori dipendenti designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentativi su base nazionale ed operanti nella Provincia;
d) un funzionario della Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell' artigianato;
e) il dirigente della sede provinciale dell' Istituto nazionale della previdenza sociale o un suo delegato permanente;
f) il direttore dell' Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o un suo delegato permanente.

3. Fa inoltre parte della Commissione a titolo consultivo un funzionario della Direzione regionale della formazione professionale.
4. I componenti decadono dall' ufficio in caso di perdita dei requisiti posseduti e in caso di assenza ingiustificata per cinque riunioni consecutive. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.
5. I componenti eletti, se deceduti o dimissionari o decaduti, sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale con il primo dei non eletti nella lista di appartenenza del componente da sostituire.
Art. 10 bis
 
1. Il Presidente della Commissione provinciale per l' artigianato è eletto nella prima seduta, a scrutinio segreto, tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell' articolo 10, con l' intervento di almeno due terzi dei componenti in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero dei voti. È proclamato eletto chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Successivamente e con la medesima procedura, viene eletto il vicepresidente, scelto tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell' articolo 10.
2. Il Presidente della Commissione provinciale per l' artigianato diviene membro della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e componente della Commissione regionale per l' artigianato.
3. Non si può ricoprire la carica di Presidente della Commissione provinciale per l' artigianato per più di due mandati, anche non consecutivi.
Art. 10 ter
 
1. La Commissione provinciale per l' artigianato è convocata almeno una volta al mese dal Presidente.
2. Per la validità delle sedute della Commissione provinciale per l' artigianato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le votazioni concernenti persone sono effettuate a scrutinio segreto.
5. La Commissione provinciale per l' artigianato ha sede in ogni capoluogo di Provincia; essa può essere istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; in tal caso il Presidente della Giunta regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato, al fine di disciplinare i conseguenti rapporti tra la Regione e ciascun ente camerale.
6. Presso la Commissione provinciale per l' artigianato è costituito apposito ufficio di segreteria avente i seguenti compiti:
a) curare gli adempimenti relativi all' iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese nell' Albo delle imprese artigiane ed ogni altro adempimento connesso con i compiti e le funzioni affidati alla Commissione con legge regionale;
b) procedere alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti della Commissione;
c) provvede al rilascio delle certificazioni di iscrizione nell' Albo e ad ogni certificazione prevista dalla presente legge:
d) predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche dell' Albo.

7. Gli addetti all' ufficio di segreteria sono individuati fra il personale della Regione Friuli - Venezia Giulia o fra il personale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell' ambito della convenzione di cui al comma 5.
8. Il segretario della Commissione provinciale per l' artigianato ed un suo sostituto, individuati di norma tra il personale di cui al comma 7, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore al Lavoro, cooperazione e artigianato. Il segretario della Commissione e il personale dell' ufficio di segreteria sono posti alle dipendenze funzionali del Presidente della Commissione provinciale.
Art. 10 quater
 
1. Le spese per il funzionamento della Commissione e per l' espletamento dei compiti di cui all' articolo 9 sono a carico del bilancio della Regione Friuli - Venezia Giulia.
2. Quando la Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con la convenzione di cui al comma 5 dell' articolo 10 ter si stabilisce l' ammontare delle spese per il funzionamento della Commissione a carico del bilancio della Regione.
3. Sono dovuti alla Regione Friuli - Venezia Giulia i diritti su atti o certificati rilasciati dall' Ufficio di segreteria delle Commissioni provinciali per l' artigianato e i diritti di iscrizione all' Albo delle imprese artigiane nella stessa misura stabilita a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Ai componenti delle Commissioni provinciali per l' artigianato spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute delle Commissioni provinciali o delle sottocommissioni, una medaglia di presenza di lire 75.000. A coloro che risiedono in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Ai Presidenti delle Commissioni provinciali è attribuita, in luogo della medaglia di presenza, un' indennità di carica di lire 560.000 mensili.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione provinciale per l' artigianato, che si protragga per oltre trenta giorni consecutivi nell' arco dello stesso anno, l' indennità di cui al comma 5 spetta al vicepresidente.
7. Gli importi delle medaglie di presenza di cui al comma 4 e dell' indennità di carica di cui al comma 5 sono aggiornati all' inizio di ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima secondo i criteri indicati nell' articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45. >>

Art. 3
 
1.
Il Capo IV della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come modificato dalla legge regionale 27 aprile 1982, n. 29 e dalla legge regionale 9 giugno 1988, n. 42, è sostituito dal seguente:
<< Capo IV
 Della Commissione regionale per l' artigianato
Art. 11
 
1. Presso la Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell' artigianato è istituita la Commissione regionale per l' artigianato, organo tecnico - consultivo della Regione Friuli - Venezia Giulia per i problemi dell' artigianato.
2. La Commissione regionale per l' artigianato:
a) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all' articolo 7;
b) esprime i pareri su problemi concernenti l' artigianato sottoposti al suo esame dall' Assessore regionale al lavoro, alla cooperazione e all' artigianato;
c) formula, di propria iniziativa, voti e proposte su problemi riguardanti l' artigianato e in particolare in materia di:
1) qualifica artigiana, ai fini della determinazione di orientamenti per l' applicazione uniforme della presente legge;
2) programmazione economica regionale;
3) credito, assistenza tecnica alle imprese artigiane, aggiornamento tecnologico e incremento della produttività delle aziende artigiane; assistenza commerciale per il collocamento in Italia e all' estero dei prodotti artigiani, nonché partecipazione a mostre e fiere regionali, nazionali e internazionali; sviluppo delle attività artistiche e tradizionali dell' artigianato regionale; cooperazione nell' artigianato con particolare riferimento alle associazioni consortili; ricerca delle fonti di rifornimento di materie prime, di semilavorati, di energie e di carburanti e di ogni altro prodotto necessario all' attività e all' impresa artigiana;
4) formazione e aggiornamento professionale degli imprenditori e dei dipendenti di imprese artigiane;
d) esprime parere sul programma annuale di attività dell' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato (ESA) anche in relazione al bilancio dell' Ente;
e) attua il coordinamento delle iniziative delle Commissioni provinciali per l' artigianato;
f) svolge sul piano regionale azioni di propulsione e coordinamento in materia di artigianato, anche sulla base di relazioni fornite dai competenti enti ed organi regionali e locali;
g) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge e dall' Amministrazione regionale;
h) provvede alle designazioni dei propri rappresentanti in organismi e enti previsti da norme statali o regionali; essi restano in carica per la durata della Commissione regionale che li ha designati.

3. La Commissione regionale per l' artigianato può istituire al proprio interno sottocommissioni per l' istruttoria dei ricorsi e per la trattazione di particolari problemi riguardanti l' artigianato.
4. La Commissione disciplina con norme regolamentari, da approvarsi con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il proprio funzionamento e il funzionamento delle sottocommissioni.
Art. 12
 
1. La Commissione regionale per l' artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della stessa. su proposta dell' Assessore al lavoro, alla cooperazione e all' artigianato.
2. La Commissione regionale dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di nomina dei sostituti sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Essa è composta:
a) dall' Assessore al lavoro, alla cooperazione e all' artigianato;
b) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l' artigianato;
c) dal Direttore regionale del lavoro, della cooperazione e dell' artigianato;
d) da due docenti universitari, l' uno in materie giuridiche e l' altro in materie economiche, presso un' università della Regione designati dall' Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato;
e) dal Presidente dell' ESA;
f) da sei rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani più rappresentative che risultino operanti nella Regione scelti in una rosa di soggetti designati dalle organizzazioni stesse, in ragione di almeno un rappresentante per ciascuna di esse;
g) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
h) dal Direttore regionale dell' Ufficio di piano o da un suo delegato;
i) dal Direttore regionale della formazione professionale o da un suo delegato.

4. La designazione dei soggetti indicati al comma 3, lettere f) e g) è comunicata entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale può provvedere ugualmente alla nomina in base alle designazioni pervenute e la Commissione è validamente costituita quando risulti composta da almeno la metà più uno dei componenti assegnati.
5. I componenti della Commissione decadono dall' ufficio in caso di perdita dei requisiti necessari e in caso di ingiustificata assenza alle sedute per tre riunioni consecutive. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.
6. La carica di componente della Commissione regionale è incompatibile con quella di consigliere dell' ESA fatta eccezione per il caso di cui alla lettera e) del comma 3.
Art. 13
 
1. La Commissione regionale per l' artigianato è presieduta dall' Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato; essa è convocata almeno una volta ogni tre mesi.
2. Nella prima riunione la Commissione elegge con l' intervento di almeno due terzi dei componenti in carica e a maggioranza assoluta dei voti il vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.
3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da due funzionari della Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell' artigianato.
4. Essi provvedono a:
a) redigere il verbale delle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni;
b) curare l' istruttoria dei ricorsi proposti alla Commissione regionale per l' artigianato;
c) conservare gli atti della Commissione regionale predisporre una raccolta delle decisioni e dei pareri pronunciati dalla Commissione regionale per l' artigianato.

5. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alle sedute della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.
Art. 14
 
1. Ai componenti della Commissione regionale per l' artigianato spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione o delle sottocommissioni, una medaglia di presenza di lire 75.000 nonché il trattamento di missione previsto dall' articolo 153 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
2. Per gli aggiornamenti delle medaglie di presenza di cui al comma 1, si applica l' articolo 10 quater, comma 7, della presente legge. >>.

Art. 4
 
1.
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, è inserito il seguente:
<< Art. 2 bis
 
1. La Giunta regionale nomina, su proposta dell' Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato, il rappresentante della Regione in seno al Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, il quale assume, ai sensi della legge 7 agosto 1971, n. 685, le funzioni di Presidente e dura in carica non più di cinque anni.
2. Il rappresentante della Regione in seno al Comitato tecnico regionale al momento dell' entrata in vigore della presente legge dura in carica fino al termine dei cinque anni dal momento della nomina. >>

Art. 5
 
1. In via straordinaria ed urgente, in sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede a costituite con proprio decreto le Commissioni provinciali per l' artigianato e a nominare, su proposta dell' Assessore al lavoro, alla cooperazione e all' artigianato, i componenti di cui all' articolo 10, comma 2, lettera a) della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dalla presente legge, tra i titolari di imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno tre anni designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella Provincia.
2. Alle designazioni si applica l' articolo 12, comma 4 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dalla presente legge.
3. Le elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l' artigianato devono indirsi entro il termine massimo di due anni dall' entrata in vigore della presente legge.
4. Le Commissioni provinciali per l' artigianato costituite ai sensi del comma 1 esercitano le proprie funzioni fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina delle Commissioni provinciali per l' artigianato costituite a seguito delle elezioni dei componenti di cui all' articolo 10, comma 2, lettera a) della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dalla presente legge.
Art. 6
 
1. I Presidenti delle Commissioni provinciali per l' artigianato costituite col decreto di cui al comma 1 dell' articolo 5 provvedono, entro e non oltre sessanta giorni dalla loro elezione, ad avviare le procedure per la revisione straordinaria delle imprese iscritte nell' Albo delle imprese artigiane e nello stesso termine inviano ai Comuni l' elenco delle imprese artigiane aventi sede nel territorio comunale.
2. La revisione straordinaria viene effettuata con le modalità stabilite nell' articolo 6, commi 4 e 5, della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dall' articolo 1 della presente legge. Il termine stabilito per i Comuni nel citato articolo 6, comma 4, della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è elevato a sei mesi.
Art. 7
 
1. Il Comitato regionale per l' artigianato dura in carica fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione regionale per l' artigianato costituita ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dalla presente legge.
2. Nelle disposizioni legislative e regolamentari la denominazione << Comitato regionale per l' artigianato >> è sostituita dalla denominazione << Commissione regionale per l' artigianato >>.
Art. 8
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 10 quater della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come introdotto dall' articolo 2, dell' articolo 14 della medesima legge regionale n. 6/70, come sostituito dall' articolo 3, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, che presenta sufficiente disponibilità.
2. Per l' acquisizione dei diritti di cui all' articolo 10 quater, comma 3, della precitata legge regionale n. 6/70, come introdotto dall' articolo 2, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992/1994 e del bilancio per l' anno 1992 viene istituito, per memoria, al Titolo III - Categoria 3.5. - il capitolo 957 (3.5.0) con la denominazione << Acquisizione dei diritti su atti e certificati rilasciati dalle Commissioni provinciali per l' artigianato e dei diritti di iscrizione all' Albo delle imprese artigiane >>.
Art. 9
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.