<< CAPO III
Delle Commissioni provinciali per l' artigianato
Art. 8
1. Le Commissioni provinciali per l' artigianato di cui all' articolo 2 della presente legge sono istituite in ciascuna Provincia della Regione Friuli - Venezia Giulia quali organi amministrativi della Regione con funzioni di rappresentanza e tutela dell' artigianato.
2. Le Commissioni provinciali per l' artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell' artigianato - Servizio dell' artigianato, che ne coordina l' attività e può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle Commissioni medesime.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa, su proposta dell' Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato, è nominato un commissario straordinario nelle Province in cui non sia stata costituita o rinnovata nei termini stabiliti dalle legge la Commissione provinciale per l' artigianato ovvero la Commissione stessa venga a trovarsi nella impossibilità di funzionamento o dia luogo a gravi o reiterate irregolarità debitamente contestate. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione.
4. Con lo stesso decreto è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi: la ricostituzione della Commissione deve aver luogo entro il suddetto termine di sei mesi, prorogabile fino ad un massimo di altri sei mesi.
Art. 9
1. La Commissione provinciale per l' artigianato, oltre ad assolvere alle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 6:
a) dispone, avvalendosi dei Comuni, gli opportuni accertamenti sulla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per l' iscrizione nell' Albo delle imprese artigiane;
b) formula alla Commissione regionale per l' artigianato voti e proposte su questioni riguardanti l' artigianato in materia di programmazione economica, di credito, di formazione e aggiornamento professionale, di assistenza tecnica, artistica e commerciale e di cooperazione artigiana;
c) effettua rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l' andamento economico del settore;
d) svolge le altre funzioni che le sono attribuite dalla legge e dalla Commissione regionale per l' artigianato.
2. La Commissione provinciale per l' artigianato disciplina il proprio funzionamento adottando norme regolamentari sulla base di un regolamento - tipo predisposto dalla Commissione regionale per l' artigianato.
3. La Commissione provinciale per l' artigianato può costituire al proprio interno sottocommissioni per l' istruttoria delle domande di iscrizione nell' Albo delle imprese artigiane e delle conseguenti variazioni.
Art. 10
1. La Commissione provinciale per l' artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di nomina dei sostituti nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Essa è composta da:
a) dodici imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell' Albo provinciale delle imprese artigiane secondo le procedure indicate al Capo V;
b) tre esperti in materie attinenti all' artigianato, di cui uno competente in problemi che riguardano comunità portatrici di particolari interessi, designati dall' Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato;
c) un rappresentante dei lavoratori dipendenti designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentativi su base nazionale ed operanti nella Provincia;
d) un funzionario della Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell' artigianato;
e) il dirigente della sede provinciale dell' Istituto nazionale della previdenza sociale o un suo delegato permanente;
f) il direttore dell' Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o un suo delegato permanente.
3. Fa inoltre parte della Commissione a titolo consultivo un funzionario della Direzione regionale della formazione professionale.
4. I componenti decadono dall' ufficio in caso di perdita dei requisiti posseduti e in caso di assenza ingiustificata per cinque riunioni consecutive. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.
5. I componenti eletti, se deceduti o dimissionari o decaduti, sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale con il primo dei non eletti nella lista di appartenenza del componente da sostituire.
Art. 10 bis
1. Il Presidente della Commissione provinciale per l' artigianato è eletto nella prima seduta, a scrutinio segreto, tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell' articolo 10, con l' intervento di almeno due terzi dei componenti in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero dei voti. È proclamato eletto chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Successivamente e con la medesima procedura, viene eletto il vicepresidente, scelto tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell' articolo 10.
2. Il Presidente della Commissione provinciale per l' artigianato diviene membro della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e componente della Commissione regionale per l' artigianato.
3. Non si può ricoprire la carica di Presidente della Commissione provinciale per l' artigianato per più di due mandati, anche non consecutivi.
Art. 10 ter
1. La Commissione provinciale per l' artigianato è convocata almeno una volta al mese dal Presidente.
2. Per la validità delle sedute della Commissione provinciale per l' artigianato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le votazioni concernenti persone sono effettuate a scrutinio segreto.
5. La Commissione provinciale per l' artigianato ha sede in ogni capoluogo di Provincia; essa può essere istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; in tal caso il Presidente della Giunta regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato, al fine di disciplinare i conseguenti rapporti tra la Regione e ciascun ente camerale.
6. Presso la Commissione provinciale per l' artigianato è costituito apposito ufficio di segreteria avente i seguenti compiti:
a) curare gli adempimenti relativi all' iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese nell' Albo delle imprese artigiane ed ogni altro adempimento connesso con i compiti e le funzioni affidati alla Commissione con legge regionale;
b) procedere alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti della Commissione;
c) provvede al rilascio delle certificazioni di iscrizione nell' Albo e ad ogni certificazione prevista dalla presente legge:
d) predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche dell' Albo.
7. Gli addetti all' ufficio di segreteria sono individuati fra il personale della Regione Friuli - Venezia Giulia o fra il personale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell' ambito della convenzione di cui al comma 5.
8. Il segretario della Commissione provinciale per l' artigianato ed un suo sostituto, individuati di norma tra il personale di cui al comma 7, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore al Lavoro, cooperazione e artigianato. Il segretario della Commissione e il personale dell' ufficio di segreteria sono posti alle dipendenze funzionali del Presidente della Commissione provinciale.
Art. 10 quater
1. Le spese per il funzionamento della Commissione e per l' espletamento dei compiti di cui all' articolo 9 sono a carico del bilancio della Regione Friuli - Venezia Giulia.
2. Quando la Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con la convenzione di cui al comma 5 dell' articolo 10 ter si stabilisce l' ammontare delle spese per il funzionamento della Commissione a carico del bilancio della Regione.
3. Sono dovuti alla Regione Friuli - Venezia Giulia i diritti su atti o certificati rilasciati dall' Ufficio di segreteria delle Commissioni provinciali per l' artigianato e i diritti di iscrizione all' Albo delle imprese artigiane nella stessa misura stabilita a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Ai componenti delle Commissioni provinciali per l' artigianato spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute delle Commissioni provinciali o delle sottocommissioni, una medaglia di presenza di lire 75.000. A coloro che risiedono in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Ai Presidenti delle Commissioni provinciali è attribuita, in luogo della medaglia di presenza, un' indennità di carica di lire 560.000 mensili.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione provinciale per l' artigianato, che si protragga per oltre trenta giorni consecutivi nell' arco dello stesso anno, l' indennità di cui al comma 5 spetta al vicepresidente.
7. Gli importi delle medaglie di presenza di cui al comma 4 e dell' indennità di carica di cui al comma 5 sono aggiornati all' inizio di ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima secondo i criteri indicati nell'
articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45. >>