CAPO I
Controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali
Art. 1
Norma generale
1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, per l' esercizio del controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali si applicano le disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 2
Atti soggetti al controllo
1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale gli atti adottati dagli Amministratori straordinari delle Unità sanitarie locali riguardanti:
a) il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio comportanti l' iscrizione di nuove o maggiori entrate e delle relative spese ed il conto consuntivo;
b) la determinazione dei posti dell' organico del personale, articolati per profilo professionale e posizione funzionale;
c) gli impegni di spesa pluriennali limitatamente a quelli derivanti dall' appalto di servizi e a quelli a contenuto programmatorio che non siano meramente esecutivi di provvedimenti dell' Amministrazione regionale;
d) la disciplina dell' attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle convenzioni di cui all' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Dall' entrata in vigore della presente legge, per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di cui agli articoli 16, 17 e 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, è esteso anche ai provvedimenti riguardanti i programmi di spesa pluriennali e quelli per la disciplina e l' attuazione dei contratti e delle convenzioni.
Art. 3
Modalità del controllo
1. Gli atti di cui all' articolo 2, comma 1, sono trasmessi alla Direzione regionale della sanità, per le determinazioni di competenza della Giunta regionale, entro tre giorni dalla fine della pubblicazione, unitamente alle osservazioni del Comitato dei garanti di cui all'
articolo 1 del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella
legge 4 aprile 1991, n. 111 o, in assenza delle osservazioni stesse, alla prova dell' avvenuta trasmissione dell' atto al Comitato medesimo.
2. La Giunta regionale si pronuncia, con atto di approvazione o di non approvazione, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento dell' atto completo di ogni suo elemento.
3. La non approvazione dell' atto può essere disposta per motivi di legittimità o di merito. Se la medesima non interviene nel termine di cui al comma 2, l' atto diviene esecutivo.
4. Nell' esercizio delle proprie attribuzioni la Giunta regionale può richiedere chiarimenti ovvero disporre l' assunzione diretta di elementi istruttori. Il termine di quaranta giorni è interrotto una sola volta e per il periodo di venti giorni dalla data della richiesta ovvero dalla data in cui è stata disposta l' assunzione diretta degli elementi istruttori.
5. Dalla scadenza del termine di cui al comma 4 decorre, per l' esercizio del controllo, un nuovo termine di venti giorni.
Art. 4
Pubblicazione degli atti delle Unità sanitarie locali
1. Tutti gli atti delle Unità sanitarie locali sono pubblicati, entro sette giorni dalla data di adozione, mediante affissione all' albo, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Gli atti di cui all' articolo 2, comma 1, sono trasmessi al Comitato dei garanti contestualmente alla pubblicazione.
3. Gli atti non soggetti al controllo diventano esecutivi al termine del periodo di pubblicazione, fatta eccezione per quelli di cui all' articolo 5.
Art. 5
Approvazioni
1. Per assicurare la conformità degli interventi di investimento agli indirizzi della programmazione sanitaria regionale, sono altresì soggetto ad approvazione della Giunta regionale gli atti concernenti:
a) i programmi annuali e pluriennali di investimento;
b) l' acquisto di attrezzature ed impianti di importo superiore a lire cinquecento milioni nonché l' esecuzione di nuove opere ovvero la trasformazione o l' ampliamento di immobili, se i predetti interventi non sono ricompresi, in forma dettagliata, nei programmi di cui alla lettera a).
2. Gli atti di cui al comma 1 diventano esecutivi ad avvenuta approvazione ovvero, quando, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento, la Giunta regionale non si sia pronunciata.
3. Ai fini dell' approvazione degli atti di cui al comma 1, la Direzione regionale della sanità è autorizzata a consultare uno o più esperti esterni scelti da un elenco a tal fine predisposto ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e periodicamente aggiornato.
4. Agli esperti di cui al comma 3 spetta un compenso determinato secondo la tariffa professionale.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in relazione ad attività ed iniziative dei medesimi finanziate dalla Regione.
Art. 6
Nullità degli atti
1. Sono nulli di diritto gli atti delle Unità sanitarie locali privi di copertura finanziaria.
Art. 7
Controllo sostitutivo
1. Qualora un' Unità sanitaria locale ometta o ritardi l' emissione di un atto obbligatorio, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale alla sanità, previa diffida, con esplicita previsione di un termine non inferiore a trenta giorni, delibera l' invio di un Commissario per il compimento dell' atto.
2. Il Commissario, scelto fra i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a quella di consigliere e, di norma, in servizio presso la Direzione regionale della sanità, è nominato dal Presidente della Giunta Regionale.
3. Qualora la complessità dell' atto e del relativo procedimento lo giustifichi, il Presidente della Giunta regionale può nominare un sub - Commissario che collabori con il Commissario.
4. Nei casi in cui ricorrono gravi motivi o se l' Amministratore straordinario dell' Unità sanitaria locale adotta provvedimenti in contrasto con disposizioni di legge o con prescrizioni del Piano sanitario regionale o con atti di indirizzo e coordinamento od incorre in grave omissione, ritardo o negligenza, ovvero la gestione presenta una situazione di grave disavanzo, trova applicazione l'
articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella
legge 4 aprile 1991, n. 111.
5. I provvedimenti adottati dalla Giunta regionale e dal Presidente della Giunta medesima ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, sono pubblicati per la durata di quindici giorni all' albo dell' Unità sanitaria locale, dal giorno successivo alla ricezione, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Limitatamente all' attività assistenziale esercitata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la Regione segnala al Ministero della sanità la presenza di omissioni o ritardi nell' adozione di atti obbligatori o comunque di grave irregolarità che contrastano con disposizioni di legge, con atti di indirizzo e di coordinamento, con prescrizioni del Piano sanitario regionale.
CAPO II
Vigilanza sull' attività complessiva
delle Unità sanitarie locali
Art. 8
Attività ispettiva
1. L' attività complessiva delle Unità sanitarie locali è soggetta a verifiche finalizzate ad accertare la rispondenza della gestione agli obiettivi e prescrizioni della programmazione sanitaria regionale ed il corretto utilizzo delle risorse assegnate.
2. Le predette verifiche sono effettuate in forma ispettiva attraverso indagini e rilevazioni ovvero in qualsiasi altro modo che risulti funzionale al perseguimento dei fini di cui al comma 1.
3. L' attività ispettiva è disposta per accertare, in particolare:
a) la puntuale realizzazione dei piani e dei programmi attuativi degli atti di programmazione sanitaria regionale;
b) la corretta erogazione delle prestazioni ed il regolare funzionamento dei servizi e presidi;
c) la corretta gestione amministrativa e contabile.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in relazione alle attività assistenziali dei medesimi finanziate dalla Regione.
Art. 9
Svolgimento dell' attività ispettiva
1. L' attività ispettiva è disposta con provvedimento dell' Assessore regionale alla sanità ed è svolta da dipendenti in servizio presso l' Amministrazione regionale, con qualifica funzionale di dirigente, funzionario e consigliere o equiparate, ovvero da funzionari in quiescenza già dipendenti dell' Amministrazione regionale o delle Unità sanitarie locali e già in possesso dei medesimi rispettivi livelli, scelti in un elenco a tal fine predisposto ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e periodicamente aggiornato.
2. Per l' inserimento nell' elenco degli ispettori di cui al comma 1, i dipendenti dell' Amministrazione regionale e i funzionari in quiescenza devono essere dotati di comprovata esperienza almeno in una delle seguenti materie:
a) igiene e tecnica ospedaliera;
b) igiene e sanità pubblica;
c) organizzazione sanitaria dei servizi territoriali;
d) amministrazione del personale;
e) contabilità pubblica;
f) lavori pubblici;
g) fornitura di beni e servizi.
3. L' attività ispettiva può essere disposta altresì con provvedimento dell' Assessore regionale alle finanze, anche su segnalazione della Direzione regionale della sanità, quando riguardi questioni attinenti alla gestione economico - finanziaria e contabile, e viene svolta da dipendenti in servizio presso la Ragioneria generale, ovvero da ispettori scelti nell' elenco indicato al comma 1.
4. I funzionari delle Unità sanitarie locali in quiescenza non possono svolgere le verifiche di cui all' articolo 8 presso strutture sanitarie pubbliche comprese nella provincia in cui è collocata l' Unità sanitaria locale da cui da ultimo erano dipendenti.
5. I funzionari incaricati del servizio ispettivo hanno libero accesso, anche individualmente, a tutti gli atti e ai documenti amministrativi e contabili, anche interni, nonché a tutte le strutture sanitarie delle Unità sanitarie locali, restando comunque vincolati al segreto d' ufficio.
6. Al personale in quiescenza incaricato del servizio ispettivo spetta il rimborso delle spese di viaggio e una indennità oraria, determinata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, in misura non superiore a quella prevista per le consulenze di cui al vigente contratto collettivo di lavoro del comparto della sanità.
Art. 10
Interventi conseguenti all' attività ispettiva
1. Le risultanze dell' attività ispettiva di cui all' articolo 8 sono comunicate, da parte dei funzionari incaricati dell' ispezione stessa, all' Assessore regionale alla sanità e, qualora si tratti di questioni attinenti alla gestione economico - finanziaria e contabile, anche all' Assessore regionale alle finanze.
2. L' Assessore regionale alla sanità, qualora ravvisi la sussistenza delle fattispecie previste dall' articolo 7, commi 1 e 4, propone alla Giunta regionale l' applicazione delle misure previste dall' articolo 7.
Art. 11
Onere di comunicazione
1. Ai fini del controllo sostitutivo di cui all' articolo 7 e dell' esercizio della vigilanza di cui all' articolo 8, le Unità sanitarie locali trasmettono mensilmente alla Direzione regionale della sanità l' elenco dei provvedimenti adottati dall' Amministratore straordinario.
2. Per i medesimi fini, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico trasmettono alla Direzione regionale della sanità copia degli atti di cui all'
articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, contemporaneamente all' invio dei medesimi al Ministero della sanità, anche ai fini di fornire eventuali pareri richiesti dal suddetto Ministero.
CAPO III
Disposizioni concernenti gli organi
delle Unità sanitarie locali
Art. 12
Organi delle Unità sanitarie locali
1. Sono organi delle Unità sanitarie locali:
a) l' Amministratore straordinario;
b) il Comitato dei garanti;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 13
Composizione del Collegio dei revisori dei conti e
proroga degli attuali Collegi
2. Qualora per qualsiasi causa si verifichi una vacanza, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta stessa, provvede ad integrare il Collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini del comma 2, le eventuali designazioni sono compiute rispettivamente dal Ministero del tesoro, dall' Amministratore straordinario dell' Unità sanitaria locale e dalla Giunta regionale, in relazione al componente da sostituire.
4. Il componente di designazione giuntale, che svolge le funzioni di Presidente del Collegio, deve appartenere al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Art. 14
Compiti del Collegio dei revisori dei conti
1. Al Collegio dei revisori dei conti compete:
a) vigilare sull' intera gestione economico - finanziaria dell' Unità sanitaria locale;
b) esaminare la proposta di bilancio di previsione e la proposta di bilancio pluriennale;
c) esaminare la proposta di rendiconto generale annuale e redigere apposita relazione da allegare alla relativa deliberazione;
d) accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;
e) effettuare controlli e riscontri sulla consistenza di cassa ed, almeno una volta all' anno, verificare l' esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;
f) esaminare e sottoscrivere i rendiconti trimestrali di cui all' articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo - contabile da trasmettere alla Direzione regionale della sanità ed ai Ministeri del tesoro e della sanità;
g) presentare all' Amministratore straordinario ed al Comitato dei garanti considerazioni e valutazioni in genere sull' attività dell' Unità sanitaria locale ed in particolare sui livelli di economicità ed efficienza rivestiti dalla gestione della spesa.
2. Per l' esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili, anche interni, dell' Unità sanitaria locale.
3. I revisori possono assistere alle riunioni del Comitato dei garanti. Possono, altresì, essere convocati o richiedere incontri con l' Amministratore straordinario.
Art. 15
Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal proprio Presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi.
2. Il Collegio può essere convocato anche in via straordinaria, su richiesta motivata di uno dei suoi componenti ovvero ogni qualvolta lo richiedano il Presidente della Giunta regionale, l' Assessore regionale alla sanità o l' Amministratore straordinario, con motivato ordine del giorno.
3. Le riunioni del Collegio dei revisori dei conti avvengono di norma in locali messi a disposizione dall' Unità sanitaria locale nella propria sede. Il Collegio è assistito da personale di segreteria.
4. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Collegio, decade dall' ufficio.
5. In tal caso il Collegio è integrato, per quanto prima e comunque entro il termine di tre mesi, secondo le modalità dell' articolo 13.
Art. 16
Trattamento economico dei revisori dei conti
1. Al Presidente ed ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità di carica pari a quella dagli stessi percepita per il mese di settembre 1991.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall' 1 ottobre 1991.
3. Al Presidente ed ai componenti il Collegio spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio e, se, dovuto il trattamento di missione previsto per i dipendenti amministrativi della rispettiva Unità sanitaria locale in posizione funzionale più elevata, ovvero, in alternativa, quello previsto dall' Amministrazione di appartenenza, qualora si tratti di dipendente o funzionario pubblico.
CAPO VI
Norme finali, transitorie e finanziarie
Art. 21
Norme di interpretazione autentica
Art. 22
Norme transitorie e finali
1. Il Comitato regionale centrale di controllo, previsto dagli articoli 7 e 54 della
legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, cessa l' attività relativamente alle Unità sanitarie locali ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con l' esaurimento dei procedimenti in corso, relativi ad atti pervenuti prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 23
Abrogazione di norme
Art. 24
Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall' articolo 5, commi 3 e 4, fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
2. Gli oneri derivanti dall' articolo 9, comma 4, fanno carico al capitolo 4370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.