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Indice:
L.R. n. 19/1992
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Leggi regionali
Legge regionale
14 luglio 1992
, n.
19
Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15/07/1992, N. 062
Data di entrata in vigore:
15/07/1992
Materia:
410.01
-
Urbanistica
440.04
-
Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Modifiche alla
legge regionale 20 novembre 1989, n. 28
1.
All'
articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28
, le parole << 30 aprile >> sono sostituite con le parole << 31 gennaio >>.
2.
Il
comma 4 dell' articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28
, è sostituito dal seguente:
<< 4. Nel provvedimento di concessione dei contributi viene fissato il termine entro il quale, pena la revoca dei finanziamenti stessi, vanno presentati gli strumenti urbanistici adottati con deliberazione del Consiglio comunale, esecutiva ai sensi dell' articolo 32, comma 1, o con deliberazione del Consiglio comunale, esecutiva ai sensi dell'
articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52
. >>.
3.
L'
articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
1.
L' erogazione dei contributi concessi ha luogo in ragione del 90% a seguito della presentazione degli strumenti urbanistici, adottati con la deliberazione del Consiglio comunale, nelle forme precisate al comma 4 dell' articolo 2, e in ragione del restante 10% a seguito dell' avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio comunale, di cui all'
articolo 32, comma 6, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52
, o dell' emanazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 32, comma 8, o del decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui all' articolo 32, comma 9, della stessa legge regionale, o a seguito dell' avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui all'
articolo 45, comma 5, della citata legge regionale n. 52 del 1991
.
2.
Al fine della conferma del contributo concesso la riadozione del Piano regolatore generale comunale, prevista all'
articolo 32, comma 7, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52
, e quella del piano regolatore particolareggiato comunale, prevista dall' articolo 45, comma 4, della medesima legge regionale, deve avvenire entro sei mesi. >>.
4.
Le sovvenzioni di cui alla
legge regionale n. 28 del 1989
, relative a strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi adottati antecedentemente all' efficacia del
Titolo IV della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52
, rimangono soggette alle disposizioni della citata
legge regionale n. 28 del 1989
, nel testo vigente prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 3
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 4
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 5
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 42/1996
Art. 6
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 7
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 8
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 9
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 10
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 11
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 12
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 13
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 14
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 15
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 16
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 17
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 18
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 19
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 20
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 21
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 22
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 23
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 24
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 25
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 26
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 27
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 28
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 29
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 nel testo modificato da art. 14, comma 7, L. R. 7/2001
Art. 30
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 31
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 32
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative