LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65

Interventi straordinari a favore delle zone terremotate del Friuli di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 Finanziamenti straordinari alle Comunità montane
di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828
(programma 0.7.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti straordinari a favore delle Comunità montane e del Consorzio dei comuni denominato Comunità collinare del Friuli, costituiti, prevalentemente, dai Comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall' articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono corrisposti per le finalità previste dall' articolo 13, primo comma, del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, per l' anno 1992, nella misura massima corrispondente all' importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunità, nell' anno 1977, ai sensi dell' articolo 5 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 983 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di pari importo.
5. All' onere di lire 4.500 milioni di cui al comma 4 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.
Art. 2
 Rimborsi alle Comunità montane e ad altri Enti locali
per l' occupazione giovanile
(programma 2.5.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 7861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 3.500 milioni per l' anno 1991.
3. All' onere di lire 3.500 milioni di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.
Art. 3
 Incentivi agli investimenti delle imprese artigiane
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1991, per gli incentivi agli investimenti delle imprese artigiane da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 8034 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di pari importo.
3. All' onere di lire 4.000 milioni di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.
Art. 4
 Finanziamenti alle Comunità montane
per nuove tecnologie agricole
(programma 0.7.1,)
1. Per le finalità previste dall' articolo 25, comma 2, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento di lire 1.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è istituito - alla rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - categoria 2.3. - sezione X - il capitolo 999 (2.1.234.3.10.12.) con la denominazione << Finanziamento alle Comunità montane per la concessione di contributi in conto capitale per la ristrutturazione ed il riuso di fabbricati rurali, per l' introduzione di nuove tecnologie e per la riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato - pascolo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
3. All' onere di lire 1.000 di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.
Art. 5
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.