LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 dicembre 1991, n. 56

Integrazione all' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per la distribuzione del gas combustibile.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/12/1991
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 1
 
1.
Dopo il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è aggiunto il seguente comma:
<< I contributi di cui alla lettera a) del primo comma possono venir concessi anche a privati operatori purché concessionari, da parte degli enti di cui al primo comma, della realizzazione delle opere. >>.

Art. 2
 
1. In sede di prima applicazione dell' integrazione recata dall' articolo 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere il contributo di cui al secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come aggiunto dall' articolo 1, le domande di finanziamento già presentate, per la medesima finalità, alla Direzione regionale dell' industria ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni e da questa non finanziate.
2. A tal fine i soggetti interessati devono presentare apposita istanza alla Direzione regionale dell' ambiente entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, indicando gli estremi di presentazione della precedente istanza.
Art. 3
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.
2. Nella denominazione del precitato capitolo 2660, la locuzione << e Comunità montane >> viene sostituita dalla locuzione << , Comunità montane e privati concessionari dei medesimi, >>.