TITOLO VII
DISCIPLINA DELLE SANZIONI URBANISTICHE
Art. 97
Ritardato od omesso pagamento del contributo
afferente alla concessione
1. Il mancato versamento, nei termini di cui all' articolo 82, comma 3, all' articolo 84, comma 4, del contributo di concessione previsto dall' articolo 90, comma 1, comporta:
a) l' aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l' aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l' aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
2. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall' articolo 111.
Art. 98
Vigilanza sull' attività urbanistico - edilizia
1. Il Sindaco esercita la vigilanza sull' attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza delle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell' autorizzazione.
2. Il Sindaco, quando accerti l' inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate da leggi statali, regionali o dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, qualora il responsabile dell' abuso non ottemperi nel termine perentorio di quindici giorni all' ingiunzione di demolizione.
3. Per aree soggette a vincolo di inedificabilità si intendono quelle sulle quali è esclusa la realizzabilità di ogni intervento modificativo dell' assetto del territorio.
4. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al RD 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla
legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, il Sindaco applica le sanzioni previste al comma 2, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
5. Ferma rimanendo l' ipotesi prevista dal comma 4, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l' inosservanza delle norme, delle prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il Sindaco ordina l' immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all' adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro sessanta giorni dall' ordine di sospensione dei lavori.
6. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico - edilizia, ne danno immediata comunicazione all' autorità giudiziaria, al Presidente della Giunta regionale ed al Sindaco, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti, ai sensi del comma 5.
7. Il Corpo forestale regionale, nell' ambito dei territori destinati a parco o riserva naturale od a zona di particolare pregio paesistico ed ambientale di cui agli articoli 18 e 19, provvede a segnalare alle autorità di cui al comma 6 la violazione delle norme urbanistiche vigenti adottate e di salvaguardia.
Art. 99
Opere di Amministrazioni statali e degli altri enti
soggette all' accertamento di compatibilità urbanistica
1. In caso di opere iniziate o realizzate senza titolo, in difformità o con variazioni del progetto autorizzato, da parte di Amministrazioni statali, per l' applicazione delle sanzioni previste dalla
legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Presidente della Giunta regionale non appena avuta l' informazione dal Sindaco, esperita la dovuta istruttoria, entro 15 giorni provvede a proporre al Ministero dei lavori pubblici la relativa sanzione.
2. La sanzione, concordata con la Regione, è applicata dal Ministro dei lavori pubblici.
3. La procedura prevista ai commi 1 e 2 trova applicazione anche in caso di opere pubbliche di interesse statale realizzate da enti istituzionalmente competenti.
4. Per le opere realizzate dagli altri enti contemplati all' articolo 89, le sanzioni sono applicate dalla Regione.
Art. 100
Responsabilità del titolare della concessione,
del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
1. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente Titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l' esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell' abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d' opera di cui all' articolo 110, fornendo al Sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all' incarico contestualmente alla comunicazione resa al Sindaco. In caso contrario, il Sindaco segnala al consiglio dell' ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall' Albo professionale da tre mesi a due anni.
Art. 101
Interventi eseguiti in assenza di concessione,
in totale difformità o con variazioni essenziali
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dalla concessione edilizia quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l' esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il Sindaco, accertata l' esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità della medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell' articolo 102, ingiunge la demolizione.
3. Se il responsabile dell' abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dei luoghi nel termine di novanta giorni dall' ingiunzione, il bene e l' area di sedime nonché l' area di pertinenza urbanistica sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.
4. La quantificazione dell' area di pertinenza dell' opera abusiva, da acquisire, è effettuata applicando l' indice di fabbricabilità fondiaria nella misura più contenuta della zona del territorio comunale in cui l' opera è inserita, o in caso di inedificabilità, di quella in cui sia prevista la realizzazione di costruzioni analoghe.
5. L' area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
6. Qualora le opere eseguite in assenza di concessione consistano in interventi effettuati su esistenti opere, provviste di concessione edilizia o comunque non soggette all' applicazione di sanzioni urbanistiche, accertata l' inottemperanza all' ingiunzione di demolizione, il Sindaco provvede alla demolizione a spese dei responsabili dell' abuso.
7. L' accertamento dell' inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all' interessato, costituisce titolo per l' immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari o per l' iscrizione nel libro fondiario, che devono essere eseguite gratuitamente.
8. L' opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del Sindaco a spese dei responsabili dell' abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l' esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l' opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
9. Qualora l' opera venga demolita, l' area acquisita entra nel patrimonio disponibile del Comune.
10. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l' acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all' ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull' osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell' abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l' acquisizione si verifica a favore del patrimonio del Comune.
Art. 102
Determinazione delle variazioni essenziali
1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:
a) mutamento della destinazione d' uso in altra non consentita per la zona dallo strumento urbanistico vigente o adottato;
b) aumento superiore al 10 per cento della cubatura o della superficie calpestabile del fabbricato in relazione al progetto approvato;
c) aumento superiore al 10 per cento del rapporto di copertura, dell' altezza, ovvero totale diversa localizzazione, tale che nessun punto del sedime dello stesso sia compreso in quello autorizzato;
d) mutamento delle caratteristiche dell' intervento edilizio assentito da quello avente rilevanza edilizia a quello di rilevanza urbanistica;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi i fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
Art. 103
Interventi di ristrutturazione edilizia
in assenza di concessione o in totale difformità
1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di concessione o in totale difformità da essa sono demoliti ovvero rimossi e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici edilizi entro il termine stabilito dal Sindaco con propria ordinanza, decorso il quale l' ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell' abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell' ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il Sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell' aumento di valore dell' immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla
legge 27 luglio 1978, n. 392, con la esclusione, per i Comuni non tenuti all' applicazione della legge medesima del parametro relativo all' ubicazione e con l' equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell' articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, la sanzione è pari al doppio dell' aumento del valore venale dell' immobile, determinato a cura delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici.
3. Qualora gli interventi di ristrutturazione edilizia, eseguiti in assenza di concessione o in totale difformità da essa, interessino immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, l' Amministrazione competente a vigilare sull' osservanza del vincolo ordina la restituzione in pristino con l' individuazione dei criteri e modalità diretti a ricostituire l' originario organismo edilizio.
4. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, l' Amministrazione individuata al comma 3 irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.
Art. 104
Interventi eseguiti senza autorizzazione
1. L' esecuzione di interventi nonché la modifica di destinazione d' uso attuata senza opere in assenza dell' autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio dell' aumento del valore venale dell' immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila. In caso di richiesta dell' autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche, dichiarate di carattere eccezionale, la sanzione non è dovuta.
2. Qualora si tratti di opere costituenti unità fabbricabili autonome soggette ad autorizzazione edilizia, la loro realizzazione in assenza di titolo comporta la demolizione.
3. Il Sindaco ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi nel termine di sessanta giorni.
4. In caso di inottemperanza il Sindaco ordina la demolizione a spese dei responsabili dell' abuso.
5. Qualora le opere realizzate senza autorizzazione consistano in interventi di restauro, di conservazione tipologica e risanamento conservativo, di cui agli articoli 69, 70 e 71, eseguiti su immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, l' Amministrazione competente a vigilare sull' osservanza del vincolo ordina la restituzione in pristino con l' indicazione dei criteri e modalità diretti a ricostituire l' originario organismo edilizio.
6. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai commi 3 e 5 non sia possibile, l' Amministrazione individuata al comma 5 irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
Art. 105
Interventi eseguiti senza denuncia o invio
al Comune delle planimetrie catastali
1. Le esecuzioni di interventi in assenza della denuncia prevista dall' articolo 68, comma 2, comporta l' applicazione della sanzione pecuniaria pari al doppio dell' aumento del valore venale dell' immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila.
2. Il mancato invio al Comune della copia delle planimetrie di cui all' articolo 80, comma 3, comporta l' applicazione della sanzione pecuniaria di lire centomila.
Art. 106
Annullamento della concessione
1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici. La valutazione delle Direzione provinciali dei servizi tecnici è notificata alla parte dal Comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L' integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione di cui all' articolo 108.
Art. 107
Interventi eseguiti in parziale difformità della concessione
1. Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell' abuso entro un termine congruo, e comunque non oltre i centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del Sindaco. Dopo tale termine, sono demolite a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili dell' abuso.
2. Qualora la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla
legge 27 luglio 1978, n. 392 della parte dell' opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale e, comunque, in misura non inferiore ad un milione.
3. Qualora la sanzione non sia quantificabile in base ai parametri di cui al comma 2, essa è determinata nella misura di lire un milione.
Art. 108
Accertamento di conformità
1. Fino all' accertamento dell' inottemperanza all' ingiunzione a demolire, per i casi di interventi eseguiti in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, e fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative per gli altri casi, il responsabile dell' abuso può ottenere la concessione o l' autorizzazione in sanatoria o presentare la denuncia in sanatoria quando l' intervento eseguito in assenza di concessione, autorizzazione o denuncia è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento dell' intervento, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il Sindaco si pronuncia entro sessanta giorni.
3. Scaduto tale termine, l' interessato può ricorrere contro il silenzio - rifiuto.
4. La richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria sospende l' avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l' applicazione delle sanzioni.
5. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero nei soli casi di gratuità della concessione, in misura singola e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila.
6. Nella somma da corrispondere a titolo di oblazione, di cui al comma 5, è compreso il contributo previsto dall' articolo 90, comma 1.
8. Per i casi di parziale difformità, l' oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione e comunque in misura non inferiore a cinquecentomila lire.
9. L' autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal Sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Art. 109
Interventi eseguiti su suoli di proprietà dello Stato
e di enti pubblici
1. Qualora sia accertata l' esecuzione di interventi da parte di soggetti diversi da quelli di cui all' articolo 99 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il Sindaco ordina, dandone comunicazione all' ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell' abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. La demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese dei responsabili dell' abuso.
Art. 110
Varianti in corso d' opera
1. Non si procede alla demolizione ovvero all' applicazione delle sanzioni previste della presente legge e dalla
legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel caso di realizzazione di varianti di progetto, che non siano in contrasto con i regolamenti edilizi e con gli strumenti urbanistici approvati o adottati, qualora rispettino le seguenti condizioni:
a) non comportino modifiche della sagoma né aumento del numero delle unità immobiliari, né modifichino la destinazione d' uso delle costruzioni oltre alla misura massima consentita dall' articolo 75, comma 1;
b) non rechino comunque pregiudizio alla statica dell' immobile e alla sicurezza sismica;
c) non consistano in modificazioni della quota di imposta dei solai né in modificazioni della tipologia dei solai di copertura;
d) rispettino le originali caratteristiche costruttive, qualora interessino gli immobili compresi nelle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali adeguati al Piano urbanistico regionale o gli immobili compresi nelle zone perimetrate, ai sensi dell' articolo 21, secondo comma, delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale, ovvero ai sensi dell' articolo 17, quinto comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici adeguati al medesimo strumento urbanistico regionale.
3. L' approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Art. 111
Riscossione
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con ingiunzione emessa dal Sindaco a norma degli articoli 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 112
Controlli periodici
mediante rilevamenti aerofotogrammetrici
1. Nella legge regionale finalizzata alla formazione di un nuovo sistema cartografico regionale si provvederà a definire gli strumenti tecnici, fotografici e cartografici con i quali effettuare i rilevamenti dell' attività urbanistica ed edilizia su tutto il territorio regionale.
Art. 113
Demolizione di opere
1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del Comune, essa è disposta dal Sindaco sulla base di un progetto approvato dal Consiglio o dalla Giunta comunale, secondo le rispettive competenze.
2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all' Albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche.
3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il Sindaco ne dà notizia al Prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica Amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all' Albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
4. Il rifiuto ingiustificato da parte dell' impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall' Albo per un anno.
Art. 114
Valore venale dell' immobile
1. Le Direzioni provinciali dei servizi tecnici sono tenute a determinare, entro centoventi giorni dalla richiesta del Comune, il valore venale degli immobili in relazione alla applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.
Art. 115
Intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi
1. In caso di inerzia del Sindaco nell' adozione dei provvedimenti sanzionatori, protrattasi per quindici giorni oltre il termine fissato dall' articolo 98, comma 5, l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale provvede a diffidare il Sindaco e contestualmente a dare comunicazione all' Autorità giudiziaria.
2. Qualora si tratti di interventi effettuati senza concessione, in totale difformità dalla concessione o con variazioni essenziali, o di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, nell' ipotesi di grave danno urbanistico il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un commissario per l' adozione dei provvedimenti necessari.
3. Per l' adempimento di detta incombenza il commissario si avvale degli uffici e dei fondi comunali.
4. Nella funzione di commissario può essere nominato un dipendente regionale, di grado non inferiore al sesto livello, o un professionista esterno, esperto in materia urbanistica.
Art. 116
Disposizioni applicative
1. Non sono da considerarsi, ai fini della determinazione delle sanzioni, le variazioni nelle misure del progetto non superiori al 2%.
2. Le sanzioni pecuniarie sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo, in applicazione degli indici di adeguamento ISTAT del mese di gennaio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Per l' esercizio della vigilanza urbanistica il Capo dell' Ufficio tecnico comunale o un suo delegato ha titolo per accedere alla proprietà altrui per eseguire ispezioni, rilevamenti e misurazioni.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI E TRANSITORIE
Art. 120
Procedimento sostitutivo
1. Qualora i termini fissati per gli adempimenti attuativi previsti dalla presente legge decorrano inutilmente, la Giunta regionale, sentito l' ente inadempiente, fissa immediatamente un nuovo termine, che non potrà essere superiore a centoventi giorni, trascorso il quale si surroga, anche mediante commissario, all' ente stesso.
Art. 121
Norme regolamentari di esecuzione
1. All' emanazione delle norme regolamentari per l' esecuzione della presente legge si provvede ai sensi degli articoli 42, lettera b), e 46 dello statuto regionale.
Art. 122
Ispezioni e rilevamenti
1. Il personale incaricato degli studi e dei rilevamenti per la progettazione e l' attuazione dei piani urbanistici ha la facoltà di accedere alle proprietà private, compiendovi le operazioni necessarie, in base ad ordinanze indicanti nominativamente i funzionari autorizzati. Tali ordinanze, emanate dal Presidente della Giunta regionale o dal Sindaco territorialmente competente, sono notificate ai proprietari ed agli attuali possessori, con l' indicazione del giorno del sopralluogo, almeno cinque giorni prima dell' inizio delle operazioni.
Art. 123
Incarichi
1. Per l' adempimento delle incombenze di spettanza regionale previste dalla presente legge, la Regione può affidare incarichi a professionisti esterni, esperti in materia urbanistica.
2. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991- 1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 124
Revisione degli standard urbanistici regionali
1. In attesa dell' approvazione del PTRG, avuto riguardo alla dinamica socio - economica in atto nel Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su parere della Commissione consiliare competente e sentiti i Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all' adeguamento degli indirizzi e criteri metodologici relativi agli standard urbanistici per servizi ed impianti pubblici da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato ed, altresì, al necessario conseguente adeguamento dei contenuti delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale.
2. Sulla proposta di revisione, di cui al comma 1, i Comuni esprimono il loro parere entro sessanta giorni; scaduto tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.
3. Il decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui al comma 1, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione; dalla data di pubblicazione entrano in vigore, a tutti gli effetti, le nuove disposizioni in materia di standard urbanistici e le nuove norme di attuazione del Piano urbanistico regionale.
Art. 125
Facoltà di adeguamento
degli strumenti urbanistici generali
1. I Comuni provvisti di strumento urbanistico generale adeguato al Piano urbanistico regionale, qualora riscontrino eventi evolutivi della popolazione, con decrementi o variazioni sensibili nella composizione della stessa, diversi da quelli ipotizzati in sede di formazione dello strumento urbanistico vigente, ovvero ritengano motivatamente di adeguarsi agli standard urbanistici come revisionati ai sensi dell' articolo 124 della presente legge, possono procedere alla revisione dello strumento urbanistico generale vigente.
Art. 126
Competenze della Direzione regionale
della pianificazione territoriale
3.
All'
articolo 102 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è aggiunto il seguente comma:
<< 3. La Direzione regionale si avvale inoltre, per le funzioni non rientranti nelle competenze dei Servizi, con particolare riguardo ai compiti di coordinamento delle attività di ricerca per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale, di un gruppo di staff composto da tre dirigenti. >>.
Art. 127
Accelerazione delle procedure per l' esecuzione di opere
e di impianti pubblici
1. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 1, commi quarto e quinto, della
legge 3 gennaio 1978, n. 1, i Comuni approvano anche progetti di opere pubbliche di competenza di enti diversi.
2. Nell' ipotesi prevista al
comma quinto dell' articolo 1 della legge n. 1 del 1978, l' approvazione da parte del Consiglio comunale di progetti di opere pubbliche costituisce, per la realizzazione degli stessi, adozione di variante dello strumento urbanistico generale anche per le prescrizioni attinenti a parametri edilizi e ad eventuali vincoli procedimentali, ivi comprese le indicazioni perimetrali.
Note:
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 38, comma 2, L. R. 52/1991 nel testo modificato da art. 34, comma 1, L. R. 17/2006
Art. 128
Piani regolatori generali intercomunali
2. I Comuni dotati di piani regolatori intercomunali adottano nella medesima data piani regolatori comunali riferiti ai territori di propria competenza.
3. In attesa degli adempimenti di cui al comma 2, possono essere adottate varianti ai piani regolatori intercomunali che non incidono sulla struttura e sui criteri informatori dei medesimi e che non rivestono interesse sovraccomunale.
4. Le varianti di cui al comma 3 sono autonomamente adottate dal singolo Comune interessato con la procedura prevista all' articolo 32.
5. Precedentemente al deposito, previsto all' articolo 32, comma 2, il progetto di variante va inviato ai Comuni interessati dallo strumento urbanistico intercomunale, ai fini della presentazione, nei termini utili, di eventuali osservazioni, motivate dagli effetti urbanistici negativi indotti sul proprio territorio.
6. In caso di presentazione delle osservazioni di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale può apportare le eventuali modifiche alla variante in accoglimento alle osservazioni predette, con le modalità di cui all' articolo 32, comma 9.
Art. 129
Piani di lottizzazione in corso di esecuzione
1. Fino alla scadenza del termine utile per l' esecuzione delle opere di urbanizzazione, i piani di lottizzazione convenzionata in corso di esecuzione possono essere variati in conformità allo strumento urbanistico generale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 130
Norme transitorie di salvaguardia per i Comuni
non adeguati al Piano urbanistico regionale generale
1. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale adeguato al Piano urbanistico regionale generale, approvato con DPGR n. 0826/Pres. del 15 settembre 1978, sino all' approvazione del relativo provvedimento di adeguamento, il rilascio delle autorizzazioni o concessioni edilizie è condizionato al rispetto delle seguenti limitazioni:
a) nelle zone residenziali od equiparabili:
1) all' interno del perimetro del centro edificato, delimitato ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia senza aumento della volumetria esistente. La realizzazione di nuove edificazioni è limitata al rispetto di un indice fondiario massimo pari al 50 per cento dell' indice previsto dallo strumento urbanistico comunale vigente. La realizzazione di edifici con volumi superiori a 3 mc/mq e con altezza superiore a 25 metri potrà essere consentita solo previa approvazione di un Piano particolareggiato, ovvero, fino a quando non avranno effetto le disposizioni di cui al Titolo IV della presente legge, di un piano di lottizzazione convenzionata;
2) all' esterno del perimetro del centro edificato, delimitato ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumento della volumetria esistente. La realizzazione di nuove edificazioni è limitata al rispetto di un indice territoriale massimo pari al 50 per cento dell' indice previsto dallo strumento urbanistico comunale vigente ed è subordinata all' approvazione di un Piano particolareggiato, ovvero, fino a quando non avranno effetto le disposizioni di cui al Titolo IV della presente legge, di un piano di lottizzazione convenzionata;
b) nelle zone industriali, artigianali, commerciali od equiparabili sono ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ampliamento sino al 10 per cento del volume esistente. La realizzazione di nuove costruzioni è subordinata all' approvazione di un piano particolareggiato ovvero, fino a quando non avranno effetto le disposizioni di cui al Titolo IV della presente legge, di un piano di lottizzazione convenzionata;
c) nelle zone turistiche od equiparabili sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo sul patrimonio edilizio esistente;
d) nelle zone agricole e forestali od equiparabili sono ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con l' eccezione degli edifici connessi con l' attività agricola per i quali è ammessa anche la ristrutturazione edilizia con ampliamento non superiore al 10 per cento del volume esistente e comunque entro il limite massimo di 50 mc. La realizzazione di edifici relativi alle strutture produttive aziendali è limitata al rispetto di un rapporto di copertura massimo pari all' 1 per cento e quella di edifici residenziali è limitata a quella connessa con l' attività agricola dell' imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell' articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, nel rispetto di un indice di fabbricabilità fondiario massimo pari a 0,03 mc/mq;
e) nelle zone del centro storico dei Comuni individuati nell' allegato F delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo sul patrimonio edilizio esistente, con la salvaguardia delle caratteristiche ambientali e l' impiego di materiali tradizionali. La realizzazione di nuovi interventi è subordinata all' approvazione di un piano particolareggiato.
2. La redazione dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione convenzionata, di cui al comma 1, deve rispettare gli standard urbanistici di cui alla tabella 2 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale, nonché gli articoli 50 e 51 delle stesse norme del predetto Piano.
3. Le nuove edificazioni residenziali devono rispettare le distanze prescritte dagli articoli 35 e 36 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale rispettivamente per le zone di completamento e di espansione.
4. Nei Comuni provvisti di strumenti urbanistici generali parzialmente adeguati al Piano urbanistico regionale generale, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le sole zone non adeguate.
5. Le norme transitorie di salvaguardia di cui al presente articolo non trovano applicazione nelle zone dotate di piano particolareggiato o di piano di recupero approvati.