LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 novembre 1991, n. 52

Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/12/1991
Allegati:
Materia:
410.01 - Urbanistica

TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 Finalità della legge
1. La Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia disciplina, con la presente legge, in coerenza con la programmazione economica e finanziaria regionale, assolvendo altresì alla funzione di regione frontaliera della Comunità economica europea, la pianificazione territoriale ed urbanistica finalizzata a regolare l' uso e l' assetto del territorio regionale, nonché gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, valendosi delle proprie competenze in materia, ai sensi dell' articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
Art. 2
 Soggetti e livelli di pianificazione
1. Al fine di assicurare la piena partecipazione degli enti locali al processo di pianificazione nonché di conseguire una razionale ed equilibrata ripartizione di competenze e responsabilità attuative, sono soggetti di pianificazione territoriale ed urbanistica:
a) la Regione, con compiti di indirizzo generale e di diretta attuazione per quanto concerne le trasformazioni territoriali e gli interventi di rilevanza regionale promossi da enti pubblici e privati;
b) le Province, con compiti di coordinamento territoriale sovraccomunale e di specificazione delle indicazioni della pianificazione sovraordinata, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della presente legge in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142;
c) i Comuni, con compiti di specificazione delle indicazioni della pianificazione sovraordinata, di indirizzo generale e di diretta attuazione per quanto concerne le trasformazioni territoriali e gli interventi di rilevanza comunale.

Art. 3
 Strumenti di pianificazione
1. In coerenza con l' articolazione dei soggetti e livelli di pianificazione, di cui all' articolo 2, la pianificazione territoriale ed urbanistica si attua attraverso i seguenti strumenti:
a) livello regionale, con il piano territoriale regionale generale (PTRG) ed i relativi strumenti di attuazione;
b) a livello provinciale, con i piani territoriali provinciali di coordinamento (PTPC);
c) a livello comunale, con i piani regolatori generali comunali (PRGC), i relativi strumenti di attuazione ed il regolamento edilizio.

2. Sono strumenti di pianificazione a livello infraregionale i piani speciali degli altri enti pubblici ai quali leggi statali o regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione territoriale in relazione ai fini istituzionali degli stessi. Per il coordinamento di tali funzioni con quelle di competenza regionale, provinciale e comunale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 51.
TITOLO II
 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE
CAPO I
 Piano territoriale regionale generale (PTRG)
Art. 4
 Finalità
1. Al fine di regolare l' uso e l' assetto del territorio regionale, la Regione promuove la formazione di un piano territoriale regionale generale (PTRG) per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) tutela e valorizzazione delle peculiarità ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio;
b) sviluppo equilibrato degli insediamenti relativi alle attività produttive, residenziali e socio - culturali, sia in termini quantitativi che qualitativi, secondo criteri di economia nell' uso del suolo e delle risorse ambientali regionali;
c) controllo delle dinamiche di trasformazione delle strutture insediative, produttive e relazionali, con particolare riguardo ai loro effetti sull' ambiente naturale e socio - culturale.

Art. 5
 Contenuti
1. Il PTRG, redatto in coerenza con gli strumenti della programmazione economica e finanziaria regionale, ha la funzione di quadro di riferimento per gli strumenti di pianificazione di grado subordinato e per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio regionale.
2. In armonia con tale finalità il PTRG:
a) formula il quadro regionale dell' assetto territoriale regionale individuando specifici settori funzionali di operatività articolati con riferimento al sistema ambientale, insediativo, produttivo e relazionale e alla loro interconnessione;
b) stabilisce, per ciascun sistema, gli indirizzi e le direttive da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato, nonché i vincoli temporanei di salvaguardia di cui all' articolo 20;
c) individua le aree di assoggettare a pianificazione particolareggiata in attuazione di quanto disposto dai Capi III e IV del presente Titolo;
d) provvede all' indicazione degli ambiti in relazione ai quali dovranno essere disposti i piani territoriali provinciali di coordinamento di cui al Titolo III, nonché i termini temporali per la loro approvazione.

3. Con riferimento, in particolare, al comma 2, lettera a), il PTRG delinea indirizzi, direttive, ovvero norme di salvaguardia da osservarsi:
a) in sede di programmazione delle opere di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, idraulica ed idraulico - forestale, nonché di utilizzazione e riproduzione delle risorse idriche, agricole, forestali, energetiche ed estrattive;
b) nelle aree territoriali regionali ad elevata sensibilità ambientale dallo stesso individuate, quali le zone di interesse naturalistico, paesistico, archeologico e storico - artistico, anche in attuazione di quanto disposto dall' articolo 1 bis del DL 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, con la specificazione dei territori da destinare a parco e riserva naturale;
c) in sede di configurazione delle politiche urbanistiche comunali e nella programmazione delle trasformazioni territoriali finalizzate alla realizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi e dei relativi servizi;
d) nella programmazione delle trasformazioni territoriali finalizzate al potenziamento e razionalizzazione dei servizi e delle attrezzature collettive di interesse sovraccomunale;
e) nella programmazione delle trasformazioni territoriali finalizzate al potenziamento e razionalizzazione del sistema regionale delle infrastrutture per la viabilità, i trasporti, ivi compreso il trasporto di energia elettrica, e le telecomunicazioni.

Art. 6
 Elementi
1. Il PTRG è costituito da:
a) una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti in sede di piano, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;
b) rappresentazioni grafiche in numero adeguato e scala conveniente al fine di delineare l' assetto territoriale previsto dal piano ed assicurare l' efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;
c) norme di attuazione comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti, nonché le direttive ed i criteri metodologici per la formazione dei piani di grado subordinato.

Art. 7
 Formazione, adozione ed approvazione
1. Al fine di assicurare, nella fase di formazione del PTRG e delle sue varianti, la partecipazione degli organi statali, delle Province, dei Comuni, delle parti sociali e delle istituzioni interessate, la Giunta regionale promuove, preliminarmente all' adozione del piano, una Conferenza regionale alla quale sottopone le linee - guida che intende perseguire con lo strumento in corso di formazione.
2. In base alle risultanze della Conferenza regionale di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale a sezioni riunite, predispone un progetto di PTRG e lo sottopone al parere del Consiglio regionale che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta.
3. Il progetto definitivo di PTRG è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Subito dopo la pubblicazione il progetto di PTRG e comunicato, ai sensi dell' articolo 23 del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, al Ministero dei lavori pubblici che può far pervenire alla Giunta regionale, entro sessanta giorni, le eventuali osservazioni relative al coordinamento del PTRG con gli interventi spettanti allo Stato.
5. Entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del progetto di PTRG nel Bollettino Ufficiale della Regione, le Province, le Comunità montane ed i Comuni, nonché le istituzioni ed i cittadini, singoli od associati, interessati, possono far pervenire al Presidente della Giunta regionale il proprio motivato parere in merito al progetto di PTRG.
6. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni in relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, il PTRG è approvato, entro sessanta giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 8
 Durata e varianti
1. Il PTRG ha vigore a tempo indeterminato ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengono importanti ragioni che determinano la necessità o la convenienza di migliorarlo od integrarlo anche per singoli settori.
2. Le procedure per le varianti sono quelle previste per la formazione del PTRG. Nel caso di varianti non sostanziali la Giunta regionale può prescindere dagli adempimenti di cui all' articolo 7, comma 1, ed i tempi previsti dal citato articolo 7 sono ridotti alla metà.
3. Ogni anno, in occasione della formazione del piano regionale di sviluppo, la Giunta regionale predispone una relazione in merito allo stato di attuazione del PTRG ed al coordinamento con le previsioni della programmazione economica e finanziaria da redigersi ai sensi dell' articolo 119.
4. Sino all' approvazione del PTRG in applicazione della presente legge, continua a trovare applicazione il Piano urbanistico regionale generale approvato con DPGR n. 0826/ Pres. del 15 settembre 1978, ad accezione dell' osservanza del regime di salvaguardia di cui all' articolo 20, comma 2.
CAPO II
 Piani regionali di settore
Art. 9
 Funzioni
1. I piani di settore formati ed approvati dalla Regione in applicazione di leggi speciali sono strumenti economici, programmatici e gestionali finalizzati a disciplinare le modalità di esercizio di attività di rilievo sociale, economico ed ambientale relativamente all' intero territorio regionale.
2. I piani regionali di settore integrano le indicazioni del PTRG e costituiscono, ove necessario, variante al PTRG stesso.
Art. 10
 Contenuto
1. Oltre a quanto previsto dalle rispettive leggi regionali, ogni piano regionale di settore deve contenere:
a) una relazione indicante l' analisi delle ripercussioni del piano di settore sull' assetto territoriale determinato dal PTRG;
b) le misure, nei confronti degli operatori pubblici e privati, che si rendano eventualmente necessarie per la realizzazione del piano e per riequilibrare l' assetto territoriale;
c) le rappresentazioni grafiche adeguate, in numero e scala, per illustrare l' assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare il rispetto dei suoi contenuti.

Art. 11
 Formazione ed approvazione
1. Ferme restando le altre norme sulla formazione ed approvazione dei piani regionali di settore, stabilite dalle rispettive leggi speciali, tali piani sono predisposti dagli uffici competenti di concerto con la Direzione regionale della pianificazione territoriale.
2. Le amministrazioni, gli enti e le aziende dello Stato comunicano periodicamente alla Regione i programmi che interessano il territorio regionale, unitamente al quadro delle disponibilità finanziarie, al fine dell' inserimento nell' ambito dei piani di settore regionali.
3. Il progetto del piano regionale di settore viene preliminarmente sottoposto al parere del Consiglio regionale, che si esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
4. Le delibere di approvazione dei piani regionali di settore sono proposte alla Giunta regionale dall' Assessore competente per materia di concerto con l' Assessore alla pianificazione territoriale.
5. Qualora i piani regionali di settore costituiscano variante al PTRG, le procedure di formazione, adozione ed approvazione sono quelle indicate all' articolo 7, commi da 3 a 6.
CAPO III
 Piani territoriali regionali particolareggiati (PTRP)
Art. 12
 Funzioni
1. Per l' integrazione e l' attuazione del PTRG, per il raggiungimento di particolari obiettivi della politica territoriale e compatibili con le indicazioni del Piano predetto, per la definizione degli interventi in situazioni di emergenza, per la pianificazione di dettaglio delle aree ad alta sensibilità monumentale, ambientale e paesistica o ad alta intensità di sviluppo, può essere disposta, in accordo con la programmazione socio-economica e finanziaria, la formazione di appositi piani territoriali regionali particolareggiati (PTRP).
2. I PTRP specificano gli obiettivi della pianificazione entro gli ambiti individuati in sede di PTRG; conseguentemente indicano gli elementi invarianti, che prevalgono nei riguardi della pianificazione subordinata, ovvero quelli che possono essere autonomamente sviluppati da tale pianificazione; possono specificare progettualmente gli interventi da effettuare entro i perimetri dei piani e le conseguenti misure da adottare nei riguardi di un determinato territorio circostante; possono definire le fasi e le modalità di realizzazione delle opere previste.
3. Per il perseguimento di specifici obiettivi e finalità, i PTRP possono essere predisposti in variante al PTRG.
Art. 13
 Programmazione
1. Quando non sia prevista dal PTRG o da provvedimenti speciali e di urgenza, la formazione dei PTRP può essere proposta dalle Province, dalle Comunità montane, da Comuni singoli o associati, nonché da altri enti pubblici, anche congiuntamente ad operatori privati.
2. La proposta di PTRP, di cui al comma 1, è presentata, corredata dagli elementi indicati all' articolo 15 e da una proposta di convenzione per l' accordo di programma di cui all' articolo 16, comma 1, all' Amministrazione regionale.
3. La predisposizione e l' esecuzione dei PTRP di cui ai commi 1 e 2, di rilevante interesse pubblico, sono programmate dall' Amministrazione regionale con l' inclusione nei progetti di intervento di cui all' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1985, n. 27.
Art. 14
 Contenuti
1. Il PTRP contiene:
a) la delimitazione delle aree interessate con l' indicazione degli obiettivi da raggiungere nonché le destinazioni d' uso imposte ovvero gli interventi previsti;
b) gli elementi previsti dalla normativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;
c) i dati catastali degli immobili da espropriare per l' esecuzione del piano;
d) il programma concernente le fasi ed i tempi di realizzazione degli interventi previsti, mediante il ricorso ai mezzi finanziari disponibili, ed una relazione economica sui principali fattori di costo degli interventi medesimi;
e) gli eventuali progetti esecutivi delle opere e degli interventi inclusi nella prima fase di esecuzione del piano, nonché i progetti di massima da realizzare nelle fasi successive.

Art. 15
 Elementi
1. Il PTRP è costituito da:
a) una relazione illustrativa che, con riferimento alle ricerche e studi svolti in via preliminare alla redazione del piano, precisi gli obiettivi nonché i criteri informatori dello stesso, espliciti i contenuti di piano, illustri la previsione delle spese occorrenti per la sua realizzazione, delinei i tempi previsti per la sua attuazione nonché l' indicazione delle relative priorità;
b) rappresentazioni grafiche, in numero e scala opportuni, dell' assetto territoriale ed urbanistico proposto dal piano, sufficienti ad assicurare l' efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;
c) norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche, nonché le direttive ed i criteri metodologici per l' attuazione degli interventi in esso previsti;
d) gli elenchi catastali degli immobili da espropriare.

Art. 16
 Formazione, adozione ed approvazione
1. Per ognuno dei PTRP, la Giunta regionale promuove un accordo di programma con gli enti locali interessati ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Possono essere invitati a prendere parte all' accordo di programma anche gli enti pubblici e gli operatori privati eventualmente interessati.
2. Nell' accordo di programma sono individuati gli specifici compiti di attuazione affidati ai soggetti coinvolti, le deleghe amministrative che si rivelano necessarie, i finanziamenti relativi, i termini di attuazione, le forme di controllo dei risultati e di sostituzione dei soggetti inadempienti.
3. Tramite il Ministero dei lavori pubblici, la Regione promuove, sul progetto di PTRP, il raggiungimento delle necessarie intese con gli organi statali competenti quanto agli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indispensabile dello Stato.
4. Il progetto di PTRP, previo parere del Comitato tecnico regionale, espresso in riunione congiunta dalle sezioni competenti sui contenuti settoriali dei progetti, è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, con allegato l' accordo di programma. Il progetto di PTRP viene, altresì, depositato presso la segreteria dei Comuni interessati per trenta giorni effettivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni e, se proprietario di immobili interessati dal PTRP, opposizioni allo stesso.
5. Il progetto di PTRP, eventualmente modificato in accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni, è approvato, definitivamente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
6. Con il provvedimento di approvazione sono indicati gli immobili nei riguardi dei quali si procede all' espropriazione per il conseguimento degli obiettivi di Piano.
7. L' avviso per estratto del provvedimento di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il deposito del PTRP a libera visione del pubblico è effettuato presso gli uffici della Regione e presso le segreterie dei Comuni territorialmente interessati. L' avviso dell' avvenuto deposito è affisso all' Albo pretorio ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Qualora il PTRP costituisca, ai sensi dell' articolo 12, comma 3, variante al PTRG, le procedure di adozione ed approvazione sono quelle indicate all' articolo 8, comma 2.
Art. 17
 Durata e varianti
1. Il PTRP entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione del PTRP ed ha validità di dieci anni dalla predetta data.
2. Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa e sentiti i Comuni interessati, può prorogare la validità del PTRP per un periodo non superiore a cinque anni.
3. Prima della scadenza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale valuta l' interesse della riproposizione di un nuovo PTRP. In assenza di interesse alla riproposizione del PTRP il Comune provvede alla pianificazione dell' area interessata con gli strumenti di livello comunale.
4. Decorso comunque il termine stabilito per l' esecuzione del PTRP, le sue previsioni preordinate all' espropriazione divengono inefficaci per le parti non attuate, fermo rimanendo il rispetto delle destinazioni di zona e delle relative prescrizioni nei nuovi interventi e nella modificazione di quelli esistenti, nonché dei vincoli derivanti da specifiche disposizioni di legge.
5. Il PTRP può essere variato in ogni tempo con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione.
CAPO IV
 Disposizioni speciali per le parti del territorio regionale
di particolare pregio paesistico ed ambientale o destinate
a parchi o riserve naturali
Art. 18
 PTRP con contenuti paesistici ed ambientali
1. In attuazione degli indirizzi del PTRG l' Amministrazione regionale, nel quadro di accordi di programma di cui all' articolo 16, comma 1, con gli enti locali, con gli altri enti pubblici e, eventualmente, con operatori privati interessati, predispone per le parti del territorio di particolare pregio paesistico ed ambientale indicate dal predetto PTRG, appositi PTRP aventi particolare attenzione agli aspetti paesistici ed ambientali, con i quali definisce il quadro di trasformabilità delle aree interessate dal piano, delimitando le zone da sottoporre a vincoli specifici ed individuando gli interventi e le opere necessarie alla valorizzazione del territorio.
2. I piani di cui al comma 1 hanno efficacia di PTRP ai sensi del Capo III e devono contenere, oltre a quanto stabilito nell' articolo 14:
a) uno schema strutturale di interpretazione del paesaggio e la descrizione dei valori puntuali che lo caratterizzano;
b) i divieti, i limiti d' uso e le prescrizioni da osservare;
c) le eventuali forme di indennizzo per le limitazioni poste;
d) gli eventuali interventi urgenti di conservazione ambientale e di recupero di aree in degrado.

3. Per quanto riguarda gli elementi e le procedure di formazione, adozione ed approvazione, nonché la durata temporale, si applica quanto disposto dagli articoli 15, 16 e 17.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, in attesa dell' approvazione del PTRG, l' Amministrazione regionale può delimitare, con decreto del Presidente della Giunta regionale, parti del proprio territorio di particolare pregio paesistico ed ambientale, per le quali possono trovare immediata attuazione le disposizioni del presente articolo.
Art. 19
 Piani di conservazione e sviluppo dei parchi
e delle riserve naturali - Rinvio a legge speciale
1. Per i territori destinati dal PTRG a parco o riserva naturale, l' Amministrazione regionale predispone il piano di conservazione e sviluppo nel quadro degli accordi di programma di cui all' articolo 16, comma 1, previe intese con le Regioni confinanti eventualmente interessate sotto il profilo territoriale, con i contenuti e le procedure disciplinati con legge regionale.
2. In attesa delle indicazioni del PTRG in ordine all' individuazione dei territori da destinare a parco o riserva naturale, le disposizioni della presente legge si applicano alle corrispondenti indicazioni del Piano urbanistico regionale generale approvato con DPGR n. 0826/Pres. del 15 settembre 1978.
CAPO V
 Efficacia della pianificazione territoriale regionale
Art. 20
 Efficacia del PTRG
1. L' entrata in vigore del PTRG e delle sue varianti, anche parziali, comporta l' obbligo di adeguamento, con le modalità indicate dalle norme di attuazione, degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subordinata e di ogni altro piano o progetto che comporti ripercussioni sull' assetto territoriale.
2. Il PTRG può, altresì, disporre particolari vincoli temporanei di salvaguardia che decorrono dalla data di adozione del piano sino all' approvazione degli strumenti o dei provvedimenti attuativi.
3. I vincoli di cui al comma 2 possono essere dei seguenti tipi:
a) sospensione di ogni determinazione sulle domande di concessione od autorizzazione edilizia;
b) sospensione dell' adozione di varianti agli strumenti in vigore, che amplino o modifichino le previsioni insediative vigenti;
c) subordinazione di qualsiasi intervento soggetto a concessione edilizia alla preventiva autorizzazione dell' Amministrazione regionale.

4. Il PTRG, o le sue varianti, devono indicare il termine massimo di vigenza delle misure di salvaguardia di cui al comma 2, che non potrà comunque superare cinque anni.
Art. 21
 Efficacia del PTRP
1. A decorrere dalla data del decreto di adozione del PTRP e sino all' approvazione del piano medesimo, e comunque non oltre il periodo di due anni, il Sindaco, o il diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, sentita la Commissione edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulla domanda di concessione o di autorizzazione edilizia che possa compromettere gli interventi previsti, quanto agli immobili inclusi nel perimetro di piano.
2. Con il decreto di approvazione del PTRP di cui all' articolo 16 può disporsi, ove necessario, che le previsioni di esso costituiscano variante alle difformi indicazioni dei vigenti strumenti di pianificazione subordinata.
3. L' approvazione equivale ad accertamento di conformità urbanistica, per quanto riguarda le opere e gli interventi in ordine ai quali il piano contenga i progetti esecutivi, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori per l' esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal piano.
Art. 22
 Norme transitorie di salvaguardia delle aree destinate a
parco o riserva naturale e delle zone di particolare
pregio paesistico ed ambientale
1. Le parti del territorio regionale destinate dal PTRG a parco o riserva naturale o a zona di particolare pregio paesistico ed ambientale costituiscono, a tutti gli effetti, luoghi soggetti a speciale protezione.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta della Direzione regionale della pianificazione territoriale e sentite la Direzione regionale delle foreste e dei parchi, le Province, le Comunità montane ed i Comuni, singoli od associati, interessati, potrà essere formulato un elenco di parchi o riserve naturali o di zone di particolare pregio paesistico ed ambientale, in cui vigeranno, sino a quando non si sarà provveduto alla formazione dei piani di cui agli articoli 18 e 19 e per un termine massimo di cinque anni, le seguenti norme transitorie di salvaguardia:
a) al di fuori delle zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici adeguati alle previsioni del PTRG non sarà consentita l' esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d' acqua, salvo l' esecuzione di opere di preminente interesse pubblico o di irrilevante impatto ambientale, appositamente autorizzate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consultiva per i beni ambientali, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
b) non sarà consentita l' adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l' estensione delle aree edificabili, nonché, all' interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche.

3. Nei parchi e nelle riserve naturali e nelle zone di cui al comma 1, il cui perimetro sia stato recepito negli strumenti urbanistici generali comunali vigenti per mezzo di varianti approvate, le suddette norme di salvaguardia vigeranno entro i perimetri indicati nei piani comunali.
4. Fino all' entrata in vigore dei piani di cui agli articoli 18 e 19, i Sindaci potranno, con apposito provvedimento, disciplinare l' uso delle aree destinate a parco o riserva naturale od a zona di particolare pregio paesistico ed ambientale di cui al comma 1, per quanto riguarda l' accesso, la circolazione, l' accensione di fuochi ed altre azioni che potranno essere di nocumento all' ambiente naturale.
5. Le norme transitorie di salvaguardia di cui all' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi fino all' approvazione del piano di conservazione e sviluppo e comunque non oltre cinque anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di applicazione delle norme medesime e in ogni caso al di fuori delle zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici comunali adeguati al Piano urbanistico regionale.
TITOLO III
 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE
CAPO I
 Piani territoriali provinciali di coordinamento (PTPC)
Art. 23
 Finalità
1. Allo scopo di concorrere organicamente al processo di pianificazione del territorio regionale, nonché promuovere una specificazione delle indicazioni del PTRG a livello sub - regionale, le Province predispongono appositi piani territoriali provinciali di coordinamento (PTPC) con l' osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli.
Art. 24
 Contenuti
1. In attuazione di quanto disposto all' articolo 23 ed al fine di delineare un quadro di riferimento di livello sovraccomunale per la pianificazione territoriale ed urbanistica subordinata, le Province predispongono, per ognuna delle aree sub - regionali indicate dal PTRG, di cui all' articolo 5, comma 2, lettera d), un PTPC nel rispetto di quanto disposto nel successivo comma 2.
2. Il PTPC, predisposto per ognuna delle aree sub - regionali, provvede:
a) alla individuazione e classificazione delle zone a prevalente destinazione agricola e forestale, tenendo conto delle caratteristiche morfologiche, dell' interesse paesistico e ambientale, nonché del valore agronomico del territorio interessato ed alla formulazione di norme - quadro per la gestione urbanistica delle predette zone, nonché per le diverse attività residenziali, produttive e di servizio ammesse in tali zone;
b) alla formulazione di direttive localizzative ed indirizzi parametrici per lo sviluppo delle attività industriali, artigianali e terziarie di interesse sovraccomunale;
c) alla configurazione delle infrastrutture per la viabilità, i trasporti e le comunicazioni di interesse sovraccomunale.

Art. 25
 Elementi
1. Per la configurazione degli elementi del PTPC si applica quanto disposto dall' articolo 6 per il PTRG.
Art. 26
 Formazione, adozione ed approvazione
1. Al fine di assicurare, nella fase di formazione di ciascun PTPC, la partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni ed associazioni economico - sociali e culturali della Provincia, il Presidente della Provincia promuove, preliminarmente all' adozione del progetto di PTPC, una Conferenza provinciale alla quale sottopone le linee - guida che la Provincia intende perseguire con lo strumento in corso di formazione.
2. Il progetto di PTPC è adottato dal Consiglio provinciale, ed è trasmesso all' Amministrazione regionale che provvede a pubblicare la relativa deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Successivamente alla pubblicazione di cui al comma 2, il progetto di PTPC è inviato, a cura del Presidente della Provincia, a tutti i Comuni interessati, con l' obbligo di depositarlo presso gli uffici comunali a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi. Notizia di tale deposito è data, a cura del Presidente della Provincia, con avviso da pubblicarsi sulla stampa locale.
4. Chiunque può prendere visione del progetto di PTPC e presentare al Comune, ovvero direttamente alla Provincia, entro il termine di cui al comma 3, le proprie osservazioni nel pubblico interesse.
5. Entro i successivi trenta giorni i Comuni, recependo eventualmente le osservazioni e proposte pervenute ai sensi dei precedenti commi, presentano alla Provincia il proprio motivato parere sul progetto di PTPC.
6. Entro i successivi sessanta giorni, il Presidente della Provincia trasmette il progetto di PTPC, eventualmente modificato in accoglimento delle osservazioni pervenute, alla Regione per l' approvazione.
7. Il PTPC è approvato entro novanta giorni, previo parere del Comitato tecnico regionale e previa delibera della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, con il quale possono essere introdotte le modifiche per conformarlo alle previsioni del PTRG.
Art. 27
 Durata e varianti
1. Il PTPC ha valore a tempo indeterminato ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione del Presidente della Giunta regionale.
2. Il PTPC può essere variato in ogni tempo quando sopravvengono importanti ragioni che determinano la necessità e l' opportunità di migliorarlo od integrarlo per singoli settori. Le procedure per le varianti sono quelle previste per la formazione del piano stesso.
Art. 28
 Efficacia
1. Per quanto concerne gli effetti del PTPC si applica quanto disposto dall' articolo 20 per il PTRG.
TITOLO IV
 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE
CAPO I
 Piano regolatore generale comunale (PRGC)
Art. 29
 Finalità
1. I Comuni devono dotarsi di un piano regolatore generale comunale (PRGC) al fine di disciplinare l' uso e l' assetto dell' intero territorio comunale, verificando, precisando e sviluppando le indicazioni del PTRG e recependo quelle dei piani speciali degli enti di cui all' articolo 3, comma 2, ovvero apportandovi le modifiche concordate con gli enti stessi, ai sensi dell' articolo 51, comma 4.
2. Il PRGC è lo strumento di sintesi di tutte le disposizioni in materia di assetto territoriale del territorio comunale.
3. In particolare il PRGC è finalizzato a garantire:
a) la tutela e l' uso razionale delle risorse naturali nonché la salvaguardia dei beni di interesse culturale, paesistico ed ambientale;
b) un equilibrato sviluppo degli insediamenti, con particolare riguardo alle attività economiche presenti o da sviluppare nell' ambito del territorio comunale;
c) il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi ed alle attrezzature collettive di interesse comunale, da conseguire prioritariamente mediante interventi di recupero e completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio esistente;
d) l' equilibrio tra la morfologia del territorio e dell' edificato, la capacità insediativa teorica del piano e la struttura dei servizi.

Art. 30
 Contenuti ed elementi
1. Il PRGC, che considera la totalità del territorio comunale, deve contenere:
a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che l' Amministrazione comunale intende perseguire con il piano; questi definiscono il quadro di riferimento per gli interventi di attuazione nonché di revisione od aggiornamento del piano;
b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni ed integrazioni, delle direttive e delle prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate;
c) la definizione degli interventi per la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche, con l' indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate;
d) la ricognizione delle zone di recupero e gli elementi che giustifichino, in subordine, l' eventuale previsione di zone di espansione in relazione alle esigenze insediative previste dal PRGC;
e) lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio al fine di poter valutare la compatibilità ambientale delle previsioni di piano;
f) le aree del territorio comunale adibite a zone con caratteristiche omogenee in riferimento all' uso, alla preesistente edificazione, alla densità insediativa, alle infrastrutture ed alle opere di urbanizzazione con l' indicazione degli ambiti territoriali all' interno dei quali la modifica di destinazione d' uso degli immobili attuata senza opere è soggetta ad autorizzazione edilizia; tali elementi sono definiti con riferimento alle destinazioni d' uso prevalenti ed a quelle compatibili indicate dal PRGC per ciascuna zona;
g) la disciplina delle aree soggette alla pianificazione e gestione degli enti di cui all' articolo 3, comma 2;
h) la disciplina delle aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici ed attrezzature di interesse collettivo e sociale;
i) le infrastrutture stradali, ferroviarie, di navigazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico, i presidi igienici ed i relativi impianti, le reti tecnologiche di comunicazione.

2. Con il PRGC possono essere posti vincoli di inedificabilità relativamente a:
a) protezione delle parti del territorio e dell' edificato di interesse ambientale, paesistico e e storico - culturale;
b) protezione funzionale di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico;
c) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l' incolumità di persone e cose.

3. Nelle zone sottoposte ai vincoli di cui al comma 2, sono comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.
4. Il PRGC contiene l' individuazione degli ambiti in cui l' attuazione avviene attraverso la predisposizione dei piani regolatori particolareggiati comunali.
5. Il PRGC disciplina l' uso del territorio con strumenti grafici e normativi:
a) Strumenti grafici:
1) stato di fatto dei luoghi e dell' edificato aggiornato, nonché perimetrazione delle aree soggette a rischio naturale;
2) rappresentazione schematica della strategia del Piano che risulti dalla sintesi degli elementi strutturali del territorio relazionati alle previsioni del piano;
3) planimetrie di progetto;
b) strumenti normativi:
1) schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali;
2) relazione con l'indicazione degli obiettivi invarianti del Piano, con l' illustrazione del progetto e con il programma di attuazione delle previsioni del Piano, con riferimento alla validità dei vincoli imposti ed all' attuazione degli eventuali espropri;
3) norme tecniche di attuazione.

6. Gli elaborati grafici e le schede sono redatti su basi cartografiche e su modelli definiti dall' Amministrazione regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 9 bis, comma 3, L. R. 27/1988
Art. 31
 Direttive per la formazione
1. La formazione di un nuovo PRGC e le varianti al PRGC in vigore non sono soggette alla preventiva autorizzazione dell' Amministrazione regionale.
2. Il Consiglio comunale impartisce, con propria deliberazione, le direttive da seguire nella predisposizione di un nuovo PRGC e delle varianti al PRGC in vigore che incidono sugli obiettivi e sulle strategie di cui all' articolo 30, comma 1, lettera a).
3. Il contenuto della deliberazione di cui al comma 2 viene portato a conoscenza dell' Amministrazione regionale, delle amministrazioni statali interessate, degli enti ed aziende che esercitano pubblici servizi nonché dei Comuni contermini.
Art. 32
 Adozione ed approvazione
1. Il progetto di PRGC o di variante allo strumento urbanistico in vigore è adottato dal Consiglio comunale ed è inviato all' Amministrazione regionale che ne dà avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, previo controllo di legittimità della deliberazione da parte del competente Comitato di controllo.
2. Il PRGC adottato, subito dopo la pubblicazione dell' avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, deve essere depositato presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell' Albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall' affissione di manifesti.
3. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal PRGC possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
4. Nei novanta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale e il Ministero per i beni culturali ed ambientali, può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:
a) dall' eventuale contrasto fra il piano e le norme vigenti o le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;
b) dalla necessità della tutela del paesaggio, qualora siano interessati beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di quella di complessi storici monumentali ed archeologici, sottoposti al vincolo della legge 1 giugno 1939, n. 1089, secondo le prescrizioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

5. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, che fossero previsti dal PRGC adottato, nonché le intese necessarie con gli enti di cui all' articolo 3, comma 2, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.
6. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 4, approva il PRGC, con apposita deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell' Amministrazione regionale, previo controllo di legittimità del competente Comitato di controllo, sul Bollettino Ufficiale della Regione, qualora:
a) non vi sia la necessità di raggiungere le intese di cui al comma 5 o le stesse siano già raggiunte;
b) non siano state presentate opposizioni ed osservazioni;
c) non siano state formulate riserve dalla Giunta regionale.

7. Qualora siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o siano state presentate opposizioni ed osservazioni sul PRGC, il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 4, si pronuncia motivatamente sulle stesse ed approva il PRGC eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua rielaborazione. La riadozione è comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui all' articolo 30, comma 1, lettera a), ovvero le intese di cui al comma 5 non siano raggiunte.
8. La deliberazione del Consiglio comunale ed i relativi atti, di cui al comma 7, sono inviati all' Amministrazione regionale. La Giunta regionale, previo controllo della legittimità della deliberazione da parte del competente Comitato di controllo, ne conferma l' esecutività con apposita deliberazione che viene pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
9. Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato tecnico regionale, entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 8, con proprio decreto, dispone l' introduzione nel PRGC approvato delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l' esecutività. L' avviso del decreto del Presidente della Giunta regionale è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Il controllo di legittimità da parte del competente Comitato di controllo, previsto dai commi 1, 6 e 8, è effettuato ai sensi delle disposizioni vigenti, concernenti il controllo sugli atti degli enti locali, con esclusione della verifica della conformità dell' atto alle norme ed alle indicazioni degli strumenti urbanistici di cui al comma 4.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 7 da art. 3, comma 2, L. R. 28/1989 nel testo modificato da art. 1, L. R. 19/1992
Art. 33
 Validità temporale e varianti
1. Il PRGC entra in vigore, a seconda dei casi, il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione:
a) della deliberazione del Consiglio comunale di cui all' articolo 32, comma 6;
b) della deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 32, comma 8;
c) dell' avviso del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 32, comma 9.

2. Il PRGC ha valore a tempo indeterminato e può essere variato in ogni tempo quando sopravvengono importanti ragioni che determinano la necessità o la convenienza di migliorarlo ed integrarlo ovvero quando sia prescritto da norme o piano sovraordinati. In tale caso le procedure di formazione ed approvazione sono quelle seguite per la formazione, adozione ed approvazione del piano stesso.
Art. 34
 Piani comunali di settore
1. I piani comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della Regione o su iniziativa autonoma del Comune, sono strumenti finalizzati a disciplinare modalità di esercizio di attività di rilievo sociale, economico ed ambientale relativamente all' intero territorio comunale.
2. I piani comunali di settore integrano le indicazioni del PRGC e costituiscono, ove necessario, variante al piano stesso, purché vengano rispettati gli obiettivi e le strategie di cui all' articolo 30, comma 1, lettera a); in caso contrario, le procedure di adozione ed approvazione sono quelle indicate agli articoli 31, 32 e 33.
Art. 35
 Salvaguardia
1. A decorrere dalla data di adozione del PRGC o delle varianti al piano in vigore e sino alla data di entrata in vigore del Piano medesimo o dell' esecutività della deliberazione del Consiglio comunale con la quale viene decisa la rielaborazione del PRGC ai sensi dell' articolo 32, comma 7, il Sindaco, o il diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, sospende, con provvedimento da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione o di autorizzazione edilizia che siano in contrasto con le indicazioni del piano.
2. Il Consiglio comunale, in sede di adozione delle direttive di cui all' articolo 31, può prevedere che sia adottata analoga sospensione con provvedimento da notificare al richiedente, sentita la Commissione edilizia comunale, per gli interventi che siano in contrasto con le direttive suddette; in tal caso alla deliberazione del Consiglio comunale deve essere allegato un apposito elaborato grafico con l' indicazione delle aree soggette a regime di salvaguardia.
3. Nel periodo di cui al comma 1, l' organo comunale competente sospende altresì le proprie determinazioni sulle domande di concessione ed autorizzazione edilizia che riguardino previsioni del piano sulle quali l' Amministrazione regionale abbia formulato le proprie riserve ai sensi dell' articolo 32, comma 4.
4. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 3 e di cui al comma 2 trovano applicazione nel termine massimo di due anni decorrenti, rispettivamente, dalla deliberazione di adozione del piano e dalla deliberazione di approvazione delle direttive di cui al comma 2.
Art. 36
 Decadenza dei vincoli
1. Nelle parti che assoggettano singoli beni a vincoli preordinati all' esproprio, e salvo che detti vincoli non abbiano validità permanente in quanto imposti in applicazione di specifiche disposizioni di legge, le indicazioni di piano perdono efficacia, qualora non sia stato approvato un piano particolareggiato che le comprenda o non sia stata iniziata la procedura per l' espropriazione degli immobili in questione e non siano state depositate le relative indennità, entro cinque anni dall' entrata in vigore del piano medesimo.
2. Cessata l' efficacia dei vincoli, il Comune è tenuto ad apportare al PRGC, nel termine di centottanta giorni, le modificazioni conseguentemente necessarie. Qualora il Comune non provveda entro il termine predetto, la Giunta regionale dà l' avvio al procedimento sostitutivo di cui all' articolo 120.
3. Cessata l' efficacia dei vincoli, di cui al comma 1, sino alla data di entrata in vigore della variante di revisione al PRGC, di cui al comma 2, il Sindaco, o il diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, sospende ogni determinazione sulle domande di concessione o di autorizzazione edilizia riguardanti i beni in questione, ad eccezione delle ipotesi disciplinate al comma 4.
4. Nelle aree in cui le previsioni urbanistiche risultino inefficaci ai sensi del comma 1 ed in pendenza degli adempimenti di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 39.
Art. 37
 Norme transitorie in pendenza della decadenza dei vincoli
1. Nelle aree nelle quali le previsioni urbanistiche risultino inefficaci ai sensi dell' articolo 36, comma 1, è ammissibile, fuori delle ipotesi disciplinate dai successivi commi, la realizzazione di interventi, aventi destinazione d' uso e parametri edilizi compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico per le aree contermini, nel rispetto di un indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq e, per le zone produttive, di un rapporto di copertura pari ad un decimo dell' area di proprietà.
2. Qualora le aree si trovino inserite nell' ambito di zone omogenee A e B delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale all' interno della perimetrazione dei centri edificati, di cui all' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono consentite solo opere di restauro e di risanamento conservativo.
3. Qualora le aree si trovino inserite nell' ambito di zone omogenee F, è ammessa soltanto la realizzazione di strutture produttive connesse con il mantenimento delle caratteristiche dell' ambito ed in coerenza con le norme di attuazione poste a tutela dei valori ambientali.
4. Nell' ipotesi in cui le aree si trovino inserite nell' ambito di zone omogenee M, N e P, sono ammessi solo interventi di tipo residenziale nel rispetto di un indice di fabbricabilità fondiaria massimo pari a 0,01 mc/mq.
5. Nell' ipotesi, inoltre, in cui le aree interessino territori perimetrati come parchi naturali soggetti a piano di conservazione e sviluppo ed inseriti nella zona omogenea E, sono ammessi solo gli interventi elencati ai punti 1 e 2 dell' articolo 38 delle norme si attuazione del piano urbanistico regionale nel rispetto di un indice di fabbricabilità fondiaria massimo pari a 0,01 mc/mq.
6. Alle aree poste fuori dalla perimetrazione dei centri edificati, interessate da previsioni di infrastrutture stradali divenute inefficaci, è riconosciuta una potenzialità edificatoria pari a 0,03 mc/mq, da utilizzarsi nelle aree adiacenti.
Art. 38
 Decadenza dei vincoli urbanistici
e competenze urbanistiche comunali
1. Antecedentemente all' approvazione delle varianti di revisione dello strumento urbanistico vigente, di cui all' articolo 36, comma 2, è consentita l' adozione di varianti da assumersi esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Art. 39
 Decadenza dei vincoli procedurali di inedificabilità
e competenze urbanistiche
1. Nelle aree assoggettate a piani attuativi dallo strumento urbanistico generale adeguato al Piano urbanistico regionale, nelle quali i vincoli e i limiti edificatori posti dalle norme di piano perdano efficacia per mancata adozione, entro cinque anni dall' entrata in vigore del piano medesimo, dei relativi piani attuativi, precedentemente all' adozione delle varianti di cui all' articolo 36, comma 2, è consentita l' adozione di piani regolatori particolareggiati comunali, purché tali strumenti prevedano le attrezzature ed i servizi necessari alle esigenze dei soggetti insediabili nelle aree interessate o sia dimostrato il soddisfacimento di tali esigenze dai servizi ed attrezzature pubbliche eventualmente esistenti, con l' osservanza delle prescrizioni di zona e degli indici edilizi previsti dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale.
Art. 40
 Sostituzione dei programmi di fabbricazione
1. I Comuni provvisti di un programma di fabbricazione devono adottare, entro cinque anni dall' entrata in vigore della presente legge, un piano regolatore generale comunale.
2. Qualora il Comune non provveda entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale dà avvio al procedimento sostitutivo di cui all' articolo 120.
Art. 41
 Deroghe
1. Il PRGC può dettare disposizioni che consentano la realizzazione, entro le zone destinate a pubblici servizi, di opere pubbliche in deroga ai parametri edilizi stabiliti in via generale dal piano stesso.
2. Il PRGC può inoltre dettare norme che consentano la realizzazione di impianti tecnologici in deroga alle specifiche norme di zona, purché risultino non incompatibili con gli obiettivi di assetto urbanistico ed ambientale stabiliti dal piano per le singole zone interessate.
3. Il patrimonio edilizio esistente non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente, può comunque essere interessato da interventi purché gli stessi siano compresi fra quelli soggetti ad autorizzazione o denuncia.
4. Per le residenze agricole in zona agricola è comunque ammessa la modifica del numero delle unità immobiliari. Parimenti per gli annessi rustici sono ammessi interventi di risanamento conservativo con modifica di destinazione d' uso in residenza agricola.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il rilascio delle concessioni edilizie o autorizzazioni deve essere preceduto dalla approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale.
CAPO II
 Piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC)
SEZIONE I
 Disposizioni generali
Art. 42
 Finalità
1. Al fine di favorire un' organica attuazione delle previsioni del PRGC, i Comuni provvedono alla formazione di appositi piani regolatori particolareggiati di iniziativa pubblica o di iniziativa privata con l' osservanza delle disposizioni del presente Capo.
2. Il PRPC può contenere modifiche alle previsioni del PRGC purché vengano rispettati gli obiettivi e le strategie di cui all' articolo 30, comma 1, lettera a). L' osservanza di tali condizioni deve essere asseverata dal progettista incaricato della redazione del piano.
Art. 43
 Contenuti
1. Il PRPC contiene:
a) la delimitazione delle aree interessate dal piano, b) la determinazione della destinazione d' uso delle singole aree con l' eventuale individuazione dei comparti edificatori costituenti unità minime di intervento;
c) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d' uso da adottare negli interventi con le relative eventuali indicazioni planivolumetriche;
d) l' individuazione delle aree e degli edifici da espropriare che risultino indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano;
e) il programma concernente le fasi ed i tempi di attuazione degli interventi previsti ed una relazione economica sui principali fattori di costo degli interventi medesimi.

2. Il PRPC che costituisce variante al PRGC contiene gli estratti, per le parti variate, della documentazione prevista all' articolo 30.
Art. 44
 Elementi
1. Il PRPC è costituito da:
a) una relazione illustrativa che, con riferimento alle ricerche e studi svolti in via preliminare alla realizzazione del piano particolareggiato, fissi gli obiettivi nonché i criteri informatori del piano, espliciti i contenuti dello stesso, illustri la previsione di massima delle spese occorrenti per la sua realizzazione, delinei i tempi previsti per l' attuazione nonché l' indicazione delle relative priorità;
b) rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuna sufficienti a rappresentare i contenuti di piano nonché per assicurare l' efficacia dei suoi contenuti;
c) norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche, nonché le direttive ed i criteri metodologici per l' attuazione degli interventi in esso previsti;
d) elenchi catastali degli edifici e delle aree da espropriare per l' esecuzione del piano.

Art. 45
 Adozione, pubblicazione ed approvazione
1. Il PRPC è adottato dal Consiglio comunale ed inviato al competente Comitato di controllo per il controllo di legittimità.
2. La deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell' Albo comunale ed inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest' ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall' affissione di manifesti.
3. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al PRPC. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal PRPC possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
4. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni ed osservazioni presentate al Comune ed approva il PRPC modificato di conseguenza o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino ulteriori vincoli preordinati all' esproprio o di inedificabilità assoluta.
5. Copia del PRPC approvato e della relativa deliberazione divenuta esecutiva sono inviati all' Amministrazione regionale che provvede a pubblicare la predetta delibera, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Il PRPC, nel quale siano compresi beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, o cose immobili soggette alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, è sottoposto, successivamente all' adozione, al parere, da esprimersi entro novanta giorni, rispettivamente del Comitato tecnico regionale e del Ministero per i beni culturali ed ambientali; i predetti pareri hanno effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché a quelle riguardanti i beni soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 2, L. R. 28/1989 nel testo modificato da art. 1, L. R. 19/1992
Art. 46
 Durata e varianti
1. Il PRPC entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 5 dell' articolo 45 ed ha validità di dieci anni dalla predetta data.
2. Il PRPC può essere variato in ogni tempo con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione.
Art. 47
 Salvaguardia
1. A decorrere dalla data della delibera di adozione del PRPC e sino all' entrata in vigore del piano medesimo e sino alla data di esecutività della deliberazione con la quale viene decisa la rielaborazione del piano di cui all' articolo 45, comma 4, il Sindaco, o il diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulla domanda di concessione o di autorizzazione edilizia che possa compromettere gli interventi previsti, quanto alle aree ed agli edifici inclusi nel perimetro di piano. Il medesimo organo può disporre altresì la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private incluse nel detto perimetro.
SEZIONE II
 Disposizioni particolari
Art. 48
 Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa pubblica
1. Il provvedimento di approvazione del PRPC di iniziativa pubblica fissa i termini non superiori a dieci anni per l' espropriazione degli immobili necessari all' attuazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ed impianti in esso previsti.
2. In conseguenza dell' approvazione del piano, il Comune espropria le aree e gli edifici che risultano indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo.
3. Per le aree e gli edifici per i quali non si ritenga indispensabile procedere all' espropriazione, il Comune, qualora non abbia assunto tale determinazione in sede di formazione del piano, può provvedere con deliberazione del Consiglio comunale, soggetta al solo controllo di legittimità, alla individuazione di comparti edificatori.
4. Ad approvazione avvenuta dei predetti comparti, il Sindaco invita i proprietari delle aree e degli edifici interessati, assegnando loro un congruo periodo di tempo, e comunque non inferiore a centottanta giorni, a dare attuazione da soli, se proprietari dell' intero comparto, o riuniti in consorzio, al PRPC, provvedendo, altresì, a stipulare una convenzione regolante i rapporti fra proprietari e Comune, in conformità ai criteri di cui all' articolo 49, comma 2.
5. Alla costituzione del consorzio è sufficiente il concorso dei proprietari delle aree e degli edifici inclusi entro il comparto che rappresentino, in base all' imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore delle aree e degli edifici del comparto medesimo.
6. Decorsi i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, il Comune può procedere alla espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito all' invito del Sindaco, con la possibilità di realizzare direttamente l' intervento previsto dal PRPC ovvero di cedere le aree e gli edifici espropriati, in proprietà o in diritto di superficie, a soggetti pubblici o privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari, previa stipula della convenzione di cui all' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
7. Le prescrizioni di PRPC, nelle parti in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all' espropriazione od a vincoli che comportino l' inedificabilità assoluta, perdono ogni efficacia decorsi il termine stabilito nel provvedimento di approvazione per la parte non realizzata. Decorso tale termine, permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal PRPC.
Art. 49
 Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa privata
1. I proprietari di aree o edifici contermini o inclusi entro un ambito individuato dal PRGC ai sensi dell' articolo 30, comma 4, e che rappresentano, in base all' imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore delle aree e degli edifici compresi nell' ambito predetto, possono predisporre e presentare al Comune proposte di PRPC da adottarsi ed approvarsi con le modalità di cui all' articolo 45.
2. Contestualmente alla presentazione di cui al comma 1, i proprietari propongono uno schema di convenzione da approvarsi unitamente al PRPC, che deve prevedere:
a) l' impegno a realizzare gli interventi di urbanizzazione previsti dal PRPC;
b) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui alla lettera c);
c) l' assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi. La quota è determinata in base ai criteri da stabilire con delibera comunale in relazione all' entità ed alle caratteristiche del piano;
d) i termini entro i quali deve essere ultimata l' esecuzione delle opere nonché le garanzie finanziarie per l' adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione.

3. Ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del PRPC, si procede alla stipula della convenzione di cui al comma 2.
4. Successivamente il Sindaco invita, assegnando un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a centottanta giorni, i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del PRPC ad attuare le indicazioni del predetto piano stipulando la convenzione di cui al comma 2.
5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, il Comune procede alla espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito al piano, con la possibilità di realizzare direttamente l' intervento ovvero di cedere, in proprietà o in diritto di superficie, a soggetti pubblici o privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari, previa stipula della convenzione di cui all' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le aree ed edifici espropriati.
6. Al termine del periodo di efficacia del PRPC permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal PRPC.
Art. 50
 Disposizioni particolari per i piani per l' edilizia economica
e popolare, per i piani per insediamenti produttivi e per i
piani di recupero
1. Fatte salve le disposizioni della presente legge in ordine a contenuti, elementi e procedure di approvazione, continuano a trovare applicazione le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche, in ordine ai piani per l' edilizia economica e popolare, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in ordine ai piani per insediamenti produttivi e della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, in ordine ai piani di recupero, limitatamente all' obbligo della preventiva autorizzazione, alla validità temporale, ai criteri di acquisizione ed uso delle aree e degli edifici inclusi nei piani ed a eventuali contenuti particolari.
2. Non trova applicazione la limitazione prevista dal comma 6 dell' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente l' utilizzo da parte del Comune espropriante delle aree in parte mediante la concessione del diritto di superficie.
Art. 51
 Disposizione per gli strumenti di pianificazione
infraregionali
1. Gli strumenti di pianificazione degli enti, di cui al comma 2 dell' articolo 3, devono rispettare i contenuti previsti dall' articolo 14 per i PTRP, sono adottati dall' ente istituzionalmente competente e sono inviati all' Amministrazione regionale ed ai Comuni territorialmente interessati.
2. L' accertamento della compatibilità degli strumenti di cui al comma 1 con le indicazioni dei piani territoriali ed urbanistici di competenza regionale e comunale, vigenti od adottati, è effettuato d' intesa dagli enti predetti e dalla Regione sentiti gli enti locali territorialmente interessati.
3. Qualora in sede di accertamento si rilevi contrasto con le indicazioni del PTRG, la Regione promuove le eventuali modifiche da apportarsi allo strumento adottato ai fini della necessaria armonizzazione degli strumenti di cui al comma 1.
4. Qualora si rilevi contrasto con le indicazioni del PRGC gli enti istituzionalmente competenti ed il Comune o i Comuni territorialmente interessati addivengono alle intese necessarie circa le modifiche da apportare ai rispettivi strumenti.
5. Se l' intesa prevista dai commi precedenti non è raggiunta entro sei mesi dall' accertato contrasto, relativamente agli enti regionali strumentali o comunque soggetti alla vigilanza della Regione, l' Amministrazione regionale avoca alla sua competenza le determinazioni da assumere. Se la mancata intesa riguarda altri enti, si procede ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera a), del DPR 15 gennaio 1987, n. 469.
6. Gli strumenti di cui al comma 1 sono approvati, previo parere del Comitato tecnico regionale, nella forma prevista dall' articolo 16 per i PTRP.
Art. 52
 Accordi di programma per l' attuazione
degli strumenti urbanistici comunali
1. Per la definizione e l' attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l' azione integrata e coordinata di Comuni, di Province, dell' Amministrazione regionale, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici e privati, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull' opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accorso di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L' accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l' accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L' accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni e dei soggetti interessati, è approvato con atto formale del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L' accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, produce gli effetti della intesa di cui all' articolo 89, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, sempre che vi sia l' assenso del Comune interessato.
5. Nell' ipotesi di cui al comma 4, all' accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per il PRPC, di cui all' articolo 44, relativamente all' ambito oggetto dell' accordo di programma, nonché gli elaborati grafici dell' eventuale variazione al PRGC relativamente ad un congruo intorno.
6. Ove l' accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, l' adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza dell' accordo di programma.
7. La vigilanza sull' esecuzione dell' accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella regione o dal Prefetto nella provincia interessata se all' accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Qualora all' accordo di programma partecipino privati proprietari delle aree interessate, l' accordo medesimo deve prevedere, con riguardo ai proprietari aderenti, gli elementi di cui all' articolo 49, comma 2.
CAPO III
 Regolamento edilizio
Art. 53
 Funzioni
1. I Comuni, nel quadro delle norme della presente legge, del testo unico delle leggi sanitarie e delle altre leggi in materia urbanistica ed edilizia, si dotano di un Regolamento edilizio, con il quale dettano proprie disposizioni sulle procedure e sui contenuti della progettazione, esecuzione e controllo delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale e sulla destinazione d' uso degli edifici.
Art. 54
 Contenuti
1. Salvi i contenuti prescritti da altre leggi e le determinazioni ulteriori del Comune, il regolamento edilizio deve disciplinare:
a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione edilizia;
b) le modalità per il rilascio della concessione o dell' autorizzazione;
c) le modalità per il rilascio dei certificati di abitabilità o agibilità;
d) le modalità per l' esecuzione degli interventi in situazioni di emergenza;
e) la compilazione e documentazione dei progetti di interventi urbanistici ed edilizi;
f) la vigilanza sull' esecuzione dei lavori;
g) l' autorizzazione delle opere provvisionali di cantiere;
h) l' apposizione e la conservazione dei numeri civici, delle targhe con la toponomastica stradale, delle insegne e di altri elementi dell' arredo urbano;
i) la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi;
l) l' accessibilità degli spazi per la sosta degli autoveicoli;
m) la manutenzione e il decoro degli edifici, delle recinzioni prospicienti su aree pubbliche e degli spazi non edificati;
n) le caratteristiche delle strutture pubblicitarie e di indicazione aventi o meno rilevanza edilizia.

Art. 55
 Regolamento edilizio tipo
1. Al fine di orientare gli adempimenti comunali ed uniformarli a standard omogenei, la Regione, sentito il Comitato tecnico regionale, approva con decreto del Presidente della Giunta regionale, regolamenti - tipo formati da schede tecniche per ciascun contenuto del regolamento edilizio, previsto dalla presente legge. Tali schede contengono anche direttive per l' applicazione delle norme vigenti.
2. La Regione, anche per iniziativa dei Comuni, può differenziare i regolamenti - tipo in considerazione della grandezza e delle particolarità tipologiche dei Comuni, oppure può lasciare i Comuni liberi di scegliere tra varianti dei regolamenti - tipo.
Art. 56
 Formazione ed approvazione
1. Nelle more dell' emanazione del regolamento edilizio - tipo di cui all' articolo 55, restano operanti le vigenti disposizioni sui contenuti e sulle procedure di formazione ed approvazione del regolamento edilizio.
2. Entro un anno dell' emanazione del regolamento - tipo, tutti i Comuni devono dotarsi di un nuovo regolamento conforme alle disposizioni della presente legge.
3. Il regolamento edilizio è approvato con deliberazione del Consiglio comunale. Questa, dopo il controllo della legittimità da parte del competente Comitato di controllo, è inviata con l' allegato regolamento alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il sedicesimo giorno successivo.
TITOLO V
 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
CAPO I
 Disposizioni procedurali
Art. 57
 Finalità
1. In coerenza con la più generale disciplina dell' ordinamento della valutazione di impatto ambientale (VIA) nella Regione Friuli - Venezia Giulia, contenuto nella legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 85/337/CEE del 27 giugno 1985 e della normativa statale conseguente, il presente Titolo disciplina la procedura di VIA nella formazione degli strumenti territoriali ed urbanistici previsti dalla presente legge come indicato all' articolo 58.
Art. 58
 Strumenti di pianificazione soggetti a VIA
1. Gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo IV, e le relative varianti, con esclusione del regolamento edilizio, sono soggetti a VIA, relativamente alla previsione di aree destinabili ad opere individuate ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, ovvero nel caso siano localizzati nell' ambito delle aree sensibili individuate ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale n. 43 del 1990.
Art. 59
 Procedure
1. Nel caso di strumenti di pianificazione soggetti a VIA, in ottemperanza a quanto disposto all' articolo 58, i Comuni devono redigere, in sede di formazione dello strumento, uno studio di impatto ambientale con l' osservanza delle disposizioni di cui all' articolo 60.
2. Lo studio di impatto ambientale di cui al comma 1 costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui si riferisce ed è soggetto alle procedure di formazione, adozione ed approvazione previste dalla presente legge per lo strumento stesso.
Art. 60
 Contenuti dello studio di impatto ambientale
1. Lo studio di impatto ambientale relativo agli strumenti di pianificazione è redatto con obiettivi ed a scala coerenti con il livello di definizione dello strumento urbanistico cui si riferisce.
2. Tale studio, ove possibile, deve prendere in considerazione, in via preliminare le soluzioni alternative ipotizzabili, in rapporto agli obiettivi di piano. La valutazione comparativa delle alternative considerate deve riguardare sia le scelte di sistema sia gli aspetti localizzativi quali aree e tracciati, sia le scelte di tecnologie e tipologie, sia il dimensionamento degli interventi.
3. Lo studio di impatto ambientale, redatto contestualmente all' elaborazione dello strumento urbanistico, si articola:
a) nella individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale;
b) nell' analisi dello stato dell' ambiente interessato;
c) nell' indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto alle alternative;
d) nella descrizione delle azioni previste dallo strumento e delle alternative considerate;
e) nella descrizione e valutazione dei loro prevedibili impatti sull' ambiente;
f) nell' indicazione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare gli effetti sull' ambiente;
g) nella descrizione dei dati e delle metodologie utilizzate e in un sommario delle eventuali difficoltà incontrate dal proponente nella redazione dello studio.

TITOLO VI
 DISCIPLINA DELL' ATTIVITÀ URBANISTICA ED
EDILIZIA
CAPO I
 Interventi aventi rilevanza urbanistica
Art. 61
 Definizione
1. Sono interventi aventi rilevanza urbanistica quelli rivolti a modificare in modo sostanziale lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e delle aree in rapporto:
a) alla potenzialità insediativa e produttiva;
b) alle relazioni funzionali esistenti o previste dalla strumentazione urbanistica vigente con l' intorno;
c) alle caratteristiche naturali e paesaggistiche dei luoghi.

2. Nella categoria di intervento di cui al comma 1 sono compresi:
a) gli interventi di nuova realizzazione di cui all' articolo 62;
b) gli interventi di ampliamento di cui all' articolo 63;
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all' articolo 64;
d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all' articolo 65;
e) gli interventi di rilevanza urbanistico - ambientale di cui all' articolo 66.

3. Le definizioni di cui al presente Capo prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici comunali e nei regolamenti edilizi.
4. Con deliberazione del Consiglio comunale, soggetta al solo controllo di legittimità, possono essere apportate modificazioni ai vigenti strumenti urbanistici e regolamenti edilizi per la specificazione degli interventi di cui agli articoli 62, 63, 64 e 65 e per la specificazione e l' eventuale integrazione degli interventi di cui all' articolo 66, nei limiti della definizione di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Copia degli atti relativi alla variante di cui al comma 4 sono inviati entro dieci giorni dalla deliberazione alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.
Art. 62
 Interventi di nuova realizzazione
1. Sono interventi di nuova realizzazione quelli rivolti alla utilizzazione edilizia ed infrastrutturale di aree libere con tradizionali metodi costruttivi o mediante l' uso di strutture componibili o prefabbricate.
Art. 63
 Interventi di ampliamento
1. Sono interventi di ampliamento quelli volti alla creazione di nuovi spazi, in termini di volume o di superficie, ottenuti con l' aumento delle dimensioni delle costruzioni esistenti, anche mediante l' uso di strutture componibili o prefabbricate.
2. Sono parimenti interventi di ampliamento quelli volti al potenziamento di infrastrutture ed impianti esistenti, mediante integrazioni ed aggiunte.
Art. 64
 Interventi di ristrutturazione urbanistica
1. Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa.
Art. 65
 Interventi di ristrutturazione edilizia
1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare, nel rispetto delle volumetrie preesistenti, gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente ed in particolare finalizzati:
a) alla riorganizzazione interna dell' edificio sia in termini di utilizzo delle superfici che dei volumi;
b) alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell' edificio che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

2. Rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti alla modifica del numero delle unità immobiliari e alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici.
Art. 66
 Interventi di rilevanza urbanistico - ambientale
1. Sono interventi di rilevanza urbanistico - ambientale quelli che, pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, esplicano i loro effetti sull' equilibrio ambientale.
2. Essi sono volti principalmente:
a) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti consistenti del territorio, anche se attuati al fine dell' esercizio dell' attività agricola;
b) al taglio di alberi non soggetti a ceduazione periodica in aree a parco o riserva naturale o nelle zone di particolare pregio paesistico ed ambientale, riconosciute tali dallo strumento urbanistico comunale;
c) alla piantagione di alberi soggetti a ceduazione periodica e comunque all' avvio di nuove operazioni agricole o al cambio di colture esistenti effettuati in aree a parco o riserva naturale o nelle zone di particolare pregio paesistico ed ambientale, riconosciute tali dallo strumento urbanistico comunale;
d) alla realizzazione di serre, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale per l' esercizio delle colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente, con copertura o chiusura laterali abitualmente infisse;
e) alle operazioni sui corsi d' acqua dirette ad intervenire sulle sponde, sull' argine e nell' alveo.

CAPO II
 Interventi aventi rilevanza edilizia
Art. 67
 Definizione
1. Sono interventi di rilevanza edilizia quelli attuati sul patrimonio edilizio esistente rivolti a mantenere e migliorare lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e quelli nuovi che, per consistenza, funzione e durata, non hanno rilevanza urbanistica.
2. Nella categoria di intervento di cui al comma 1 sono compresi:
a) gli interventi di manutenzione edilizia di cui all' articolo 68;
b) gli interventi di restauro di cui all' articolo 69;
c) gli interventi di conservazione tipologica di cui all' articolo 70;
d) gli interventi di risanamento conservativo di cui all' articolo 71;
e) i nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica di cui all' articolo 72.

3. Le definizioni di cui al presente Capo prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici comunali e nei regolamenti edilizi.
4. Con deliberazione del Consiglio comunale, soggetta al solo controllo di legittimità, possono essere apportate modificazioni ai vigenti strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi per la specificazione degli interventi di cui agli articoli 68, 69, 70 e 71 e per la specificazione e l' eventuale integrazione degli interventi di cui all' articolo 72, comma 1, nei limiti della definizione di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Copia degli atti relativi alla variante di cui al comma 4 sono inviati entro dieci giorni dalla deliberazione alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.
Art. 68
 Interventi di manutenzione edilizia
1. Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e che non interessino le parti strutturali degli edifici, né comportino la realizzazione di manufatti accessori esterni ad essi.
2. Sono interventi di manutenzione straordinaria, soggetti a denuncia, le opere da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente, qualora rispettino le seguenti condizioni:
a) non interessino la parte esterna dei muri perimetrali, ad eccezione delle ipotesi previste alla lettera e), non comportino modifiche della sagoma dell' edificio, né aumento del numero delle unità immobiliari, né la riorganizzazione totale dell' edificio, né modifiche alla destinazione d' uso;
b) consistano nella sostituzione di solai inter - piano senza modificazioni della quota di imposta;
c) non rechino comunque pregiudizio alla statica dell' immobile e alla sicurezza sismica;
d) rispettino le originarie caratteristiche costruttive esterne qualora interessino gli immobili compresi nelle zone omogenee A o nelle zone od aree equiparate degli strumenti urbanistici comunali, adeguati al Piano urbanistico regionale, o gli immobili compresi nelle zone perimetrate ai sensi dell' articolo 21, secondo comma, delle norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico regionale, ovvero ai sensi dell' articolo 17, quinto comma della legge 6 agosto 1967, n. 765, nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici adeguati al medesimo Piano urbanistico regionale;
e) consistono nel rifacimento totale dell' intonacatura e del rivestimento esterno degli edifici, purché vengano mantenute le caratteristiche e le colorazioni in essere, nella sostituzione dei serramenti esterni con mantenimento dell' aspetto tipologico e delle colorazioni in essere con cambiamento del tipo di materiali, o consistano nella integrazione e realizzazione di servizi igienico - sanitari.

3. Sono interventi di manutenzione straordinaria soggetti ad autorizzazione, le opere da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente che eccedano le condizioni di cui al comma 2, qualora consistano:
a) nel rifacimento del rivestimento esterno degli edifici con cambiamento delle caratteristiche o con cambiamento delle coloriture;
b) nella sostituzione dei serramenti esterni con modifiche dell' aspetto tipologico e delle coloriture;
c) nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni;
d) nella sostituzione di solai di copertura con cambiamento del tipo di materiale, sagoma e quota, dovuta quest' ultima a esigenze tecniche e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;
e) nella sostituzione di solai interpiano con modificazioni della quota d' imposta e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;
f) nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici;
g) nella realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggioli, terrazzi e ingressi;
h) altri interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche.

Art. 69
 Interventi di restauro
1. Si configura quale intervento di restauro l' insieme sistematico di opere riguardanti un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso, finalizzato ad assicurare la funzionalità salvaguardando e valorizzando i particolari valori artistici, storici o documentali, ivi compresi quelli di matrice industriale, in esso presenti e desumibili dallo studio filologico contenuto nel progetto.
2. Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell' edificio, l' inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell' uso, l' eliminazione degli elementi estranei all' organismo edilizio.
Art. 70
 Interventi di conservazione tipologica
1. Si configura quale intervento di conservazione tipologica l' insieme sistematico di opere riguardanti un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso appartenente a complessi urbanistici di interesse storico - culturale o documentale, ivi compresi quelli di matrice industriale, finalizzato ad assicurarne la funzionalità, la conservazione ed il ripristino degli elementi architettonici e tipologici previsti dalla normativa urbanistica generale o particolareggiata.
2. Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell' edificio, l' inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell' uso, l' eliminazione degli elementi estranei all' organismo edilizio.
Art. 71
 Interventi di risanamento conservativo
1. Si configura quale intervento di risanamento conservativo l' insieme sistematico di opere volte a risanare e conservare un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso nel rispetto della sua distribuzione e funzionalità interna, purché non riguardino edifici sui quali, per le loro caratteristiche, si debba operare con gli interventi di cui agli articoli 69 e 70.
2. Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino degli elementi costitutivi dell' edificio che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.
Art. 72
 Nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica
1. Sono principalmente da considerarsi nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica:
a) la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;
b) le pertinenze di edifici esistenti;
c) la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell' installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
d) la realizzazione di manufatti per l' esercizio di servizi pubblici e per l' arredo urbano;
e) la recinzione dei fondi;
f) l' occupazione del suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo libero;
g) le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;
h) la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
i) il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;
l) la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;
m) la collocazione di tende relative a locali d' affari ed esercizi pubblici.

CAPO III
 Disciplina delle destinazioni d' uso
Art. 73
 Definizioni delle destinazioni d' uso
1. Ai fini dell' applicazione del presente Capo le destinazioni d' uso delle unità immobiliari sono distinte nelle seguenti categorie:
a) residenziali;
b) artigianale di servizio;
c) alberghiera e ricettivo - complementare;
d) direzionale;
e) commerciale al minuto;
f) commerciale all' ingrosso;
g) trasporto di persone e merci;
h) artigianale;
i) industriale;
l) agricola, ivi compresa quella abitativa degli agricoltori a titolo principale in zona agricola;
m) artigianale complementare all' attività agricola, in zona agricola limitatamente alla conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all' assistenza delle macchine agricole;
n) commerciale complementare all' attività agricola in zona agricola;
o) allevamento industriale in zona agricola;
p) opera pubblica;
q) opera di interesse pubblico.

Art. 74
 Determinazione della destinazione d' uso degli immobili
1. Le destinazioni d' uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dalla licenza o concessione edilizia ovvero dell' autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, i progetti degli interventi soggetti al regime autorizzativo di cui al Capo IV, dovranno riportare la specificazione della destinazione d' uso degli immobili e delle singole parti che lo compongono secondo la classificazione di cui all' articolo 73.
3. La specificazione di cui al comma 2 deve essere effettuata in relazione alle caratteristiche costruttive e alla dotazione di servizi degli edifici o di quelli ottenibili attraverso interventi di manutenzione ordinaria.
Art. 75
 Mutamento di destinazione d' uso degli immobili
1. Si ha mutamento di destinazione d' uso, con o senza opere edili, quando si modifica l' uso in atto di una unità immobiliare per più del 35% della superficie utile dell' unità stessa o per più di 30 mq.
2. Si ha parimenti mutamento di destinazione d' uso anche quando i limiti di cui al comma 1 vengono superati in più interventi successivi.
CAPO IV
 Regime autorizzativo
Art. 76
 Norme generali
1. L' attività urbanistica ed edilizia, nell' ambito dell' applicazione del regime autorizzativo, va valutata considerando separatamente le sue due componenti:
a) le trasformazioni fisiche attuate attraverso interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia;
b) le modifiche di destinazione d' uso.

2. Ogni attività di cui al comma 1, nel caso comprenda entrambe le componenti o diverse categorie di intervento, è assoggettata al regime più rigoroso tra quelli previsti per le singole componenti o categorie d' intervento.
3. Gli interessati all' ottenimento di agevolazioni contributive o fiscali possono chiedere al Sindaco la classificazione, secondo le categorie dell' articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, degli interventi denunciati o autorizzati ai sensi del presente Capo.
4. Al fine di cui al comma 3, la classificazione degli interventi di conservazione tipologica, di cui all' articolo 70, va equiparata a quella di restauro di cui all' articolo 69.
Art. 77
 Concessione edilizia
1. Sono soggetti al rilascio della concessione edilizia gli interventi aventi rilevanza urbanistica di cui al Capo I del presente Titolo.
Art. 78
 Autorizzazione edilizia
1. Sono soggetti al rilascio dell' autorizzazione edilizia gli interventi di rilevanza edilizia di cui al precedente Capo II, ad esclusione di quelli di cui all' articolo 68, comma 1, non soggetti a denuncia né ad alcun tipo di controllo tecnico - edilizio, e di quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo, soggetti a sola denuncia.
2. È altresì soggetto al rilascio dell' autorizzazione edilizia da parte del Sindaco il mutamento di destinazione d' uso in diversa categoria, secondo l' elencazione contenuta nell' articolo 73, nelle aree nelle quali il PRGC ne prescrive l' obbligatorietà.
Art. 79
 Rilascio della concessione e dell' autorizzazione
1. La concessione e l' autorizzazione edilizia sono rilasciate, con le modalità di cui all' articolo 82, nel rispetto delle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati e del regolamento edilizio vigente, ai soggetti proprietari degli immobili o ad altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto ad eseguire le trasformazioni richieste.
2. Nel rilascio dell' autorizzazione edilizia trovano applicazione le disposizioni poste per il rilascio della concessione edilizia, ad eccezione dell' obbligo della sottoposizione dei progetti relativi al parere della Commissione edilizia e della corresponsione del contributo previsto dall' articolo 90, comma 1.
Art. 80
 Presentazione della denuncia
1. La denuncia delle opere di cui al comma 2 dell' articolo 68 è effettuata dai soggetti proprietari degli immobili o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto ad eseguire le opere denunciate.
2. Nei casi di cui all' articolo 68, comma 2, lettere a), b), d) ed e) nell' ipotesi della realizzazione di servizi igienico - sanitari, contestualmente all' inizio dei lavori, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Sindaco una relazione, a firma di un tecnico abilitato alla progettazione, che descriva le opere da compiersi e dichiari il rispetto delle norme costruttive, statiche, di sicurezza e delle norme igienico - sanitarie vigenti.
3. Contestualmente alla denuncia di accatastamento, ove richiesta, va inviata copia della planimetria al Comune.
4. Nelle rimanenti ipotesi in cui gli interventi edilizi sono sottoposti a denuncia, la relazione di cui al comma 2 è sottoscritta dal denunciante.
Art. 81
 Autorizzazione edilizia in precario
1. Possono essere autorizzati a titolo precario gli interventi soggetti a concessione od autorizzazione edilizia, benché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici approvati od adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili.
2. All' autorizzazione deve essere apposta una specifica clausola che determini il periodo di validità dell' atto nel massimo di un anno, prorogabile, per comprovati motivi, per non più di due volte.
3. La facoltà prevista al comma 1 si esercita tenuto presente l' assetto territoriale interessato dall' intervento ed i riflessi che sul medesimo possono prodursi, anche sul piano della tutela dell' ambiente e del paesaggio.
4. L' autorizzazione in precario può essere motivatamente revocata senza indennizzo, prima della scadenza del termine finale di validità, per comprovati motivi di pubblico interesse.
5. Nel caso in cui alla scadenza dell' atto, ovvero nel caso di revoca del medesimo, il titolare dell' autorizzazione non provveda alla demolizione dell' opera e al ripristino dello stato dei luoghi si applicano le sanzioni previste dall' articolo 101.
Art. 82
 Modalità per il rilascio e per il diniego
della concessione edilizia
1. La concessione edilizia è rilasciata dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo parere della Commissione edilizia.
2. Entro sessanta giorni dalla richiesta corredata dalla completa documentazione prevista nel regolamento edilizio, l' organo competente al rilascio della concessione edilizia notifica l' avviso contenente la data in cui la concessione edilizia può essere ritirata e la determinazione del contributo da versare, attinente all' incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione.
3. All' atto del ritiro della concessione vengono versate le quote di contributo per gli oneri di urbanizzazione o vengono statuite le modalità per il versamento rateizzato, secondo lo stato di avanzamento dei lavori e comunque non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere; vengono analogamente statuite le modalità per il versamento rateizzato delle quote di contributo per il costo di costruzione.
4. Nelle ipotesi di corresponsione in più soluzioni l' interessato deve prestare garanzia fidejussoria bancaria o, comunque, garanzia tramite polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all' esercizio del ramo cauzioni.
5. Solo successivamente al ritiro della concessione può darsi inizio ai lavori.
6. Decorsi centottanta giorni dalla notifica del Comune per il ritiro, la concessione diviene inefficace di diritto.
7. Il diniego di concessione edilizia è pronunciato dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo parere della Commissione edilizia ed è notificato entro sessanta giorni dalla richiesta, corredata dalla completa documentazione prevista nel regolamento edilizio.
8. Scaduto il termine previsto ai commi 2 e 7 senza che sia stato notificato l' avviso di cui al comma 2 o il diniego di cui al comma 7, l' interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio - rifiuto.
Art. 83
 Pubblicità della concessione edilizia
1. Dell' avvenuto rilascio della concessione edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione all' Albo pretorio da attuarsi entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 2 dell' articolo 82.
2. L' affissione non fa decorrere i termini per l' impugnativa.
3. Gli interessati a proporre il ricorso contro il rilascio della concessione edilizia possono prenderne visione ed estrarre copia anche degli atti di progetto.
Art. 84
 Silenzio - assenso
1. La domanda di concessione o autorizzazione edilizia, corredata dalla completa documentazione prevista dal regolamento edilizio ed eventualmente dalla copia della comunicazione di essersi avvalsi dalla facoltà prevista al comma 2, si intende accolta qualora entro novanta giorni non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio, con l' osservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
2. Le autorizzazioni, i nulla - osta, i visti e ogni altro atto la cui presenza sia necessaria per l' ottenimento della concessione od autorizzazione edilizia o per l' effettuazione della denuncia, prevista all' articolo 80, si intendono assentiti, qualora entro novanta giorni dalla richiesta, corredata dalla completa documentazione prevista, non siano pervenute all' interessato determinazioni in merito.
3. Il termine previsto al comma 1 decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. L' interessato che intenda avvalersi delle facoltà previste dal presente articolo, alla scadenza dei termini fissati dai commi 1 e 2 deve provvedere a inviare la relativa comunicazione al Comune o rispettivamente agli enti preposti al rilascio degli atti di cui al comma 2, previa corresponsione al Comune del contributo dovuto ai sensi dell' articolo 90, comma 1, calcolato in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali.
5. Alla comunicazione di cui al comma 4 è allegata la dichiarazione dell' interessato, asseverata dal progettista, attestante la conformità del progetto alle previsioni urbanistiche vigenti e adottate. La comunicazione è soggetta alle medesime forme di pubblicità stabilite per la concessione edilizia ai sensi dell' articolo 83.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli interventi da attuare su aree edificabili direttamente o già dotate di strumento urbanistico attuativo.
7. Le concessioni o autorizzazioni edilizie e gli altri atti di cui al comma 2, assentiti nei modi previsti ai precedenti commi, possono essere annullati entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4; l' autorità competente deve precedentemente indicare agli interessati gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con la normativa urbanistica, assegnando un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per provvedere alle modifiche richieste.
8. In caso di annullamento di concessioni o autorizzazioni edilizie trovano applicazione le sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 106 e 104; in caso di annullamento degli altri atti, di cui al comma 2, trovano applicazione le sanzioni previste per la realizzazione di interventi in assenza di essi.
9. Al fine di comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla realizzazione degli interventi, assentita ai sensi del presente articolo, tiene luogo della concessione o dell' autorizzazione edilizia una copia della domanda presentata al Comune per ottenere i suddetti provvedimenti nonché degli atti di cui al comma 4.
Art. 85
 Validità della concessione edilizia
1. Nell' atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l' inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di notifica di cui al comma 2 dell' articolo 82; il termine di ultimazione, entro il quale deve essere chiesto il certificato di abitabilità o agibilità, non può essere superiore a tre anni, decorrenti dall' effettuato inizio, e può essere prorogato con provvedimento motivato, solo per i fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
3. Un periodo più lungo per l' ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione di particolari caratteristiche climatiche della località, della mole dell' opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico - costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
4. Il mancato inizio o la mancata ultimazione dei lavori nei termini indicati nella concessione, comportano l' inefficacia di diritto della stessa.
5. I lavori si intendono iniziati allorché le operazioni di scavo, per le nuove costruzioni, o di rimozione, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, risultino avviate al punto che possa essere constatata l' effettiva realizzazione di parte del progetto autorizzato.
Art. 86
 Certificato di abitabilità ed agibilità
1. Le opere conseguenti ad interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia o a denuncia nell' ipotesi di cui all' articolo 68, comma 2, lettera b), non possono essere abitate od usate prima del rilascio, da parte del Sindaco o del diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, di un certificato di abitabilità o di agibilità.
2. Il certificato è rilasciato quando per l' opera:
a) sia stata rilasciata regolare concessione ovvero autorizzazione;
b) sia stata verificata la conformità al progetto approvato;
c) siano state rispettate tutte le prescrizioni o condizioni apportate alla concessione, siano esse di carattere urbanistico, edilizio, igienico - sanitario che di altro genere;
d) siano rispettate le destinazioni previste dal progetto approvato;
e) siano rispettate le norme vigenti sulle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso in strutture metalliche;
f) sia verificata l' assenza di cause o fattori di insalubrità;
g) siano rispettate le norme antincendio, antisismiche ed in genere di sicurezza delle costruzioni.

3. Gli accertamenti sono svolti dall' ufficio tecnico e dal responsabile del settore igiene pubblica ed ecologia della competente Unità sanitaria locale, secondo le rispettive competenze.
4. Il certificato di abitabilità o di agibilità è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 87
 Certificato di destinazione urbanistica
1. Coloro che intendono promuovere interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia hanno diritto di ottenere dal Comune entro trenta giorni un certificato in cui siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l' area e gli edifici interessati.
2. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data del rilascio, a meno che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 88
 Area di pertinenza urbanistica
1. L' area di pertinenza urbanistica di una costruzione è l' area che viene vincolata per il rispetto dell' indice di fabbricabilità fondiaria.
2. Al fine di cui al comma 1, può essere vincolata un' area non adiacente all' area di insistenza della costruzione, purché funzionalmente contigua, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi.
3. Nella concessione edilizia vengono menzionate le particelle catastali vincolate ad aree di pertinenza urbanistica.
4. L' entrata in vigore di normativa urbanistica, che consenta un indice di fabbricabilità fondiaria più elevato, comporta la liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree già vincolate eccedenti a quelle necessarie per il rispetto dell' indice suddetto.
Art. 89
 Compatibilità urbanistica degli interventi da eseguirsi
dalle Amministrazioni statali e da Enti istituzionalmente
competenti, nonché dalle Amministrazioni provinciale e
regionale
1. Per gli interventi da eseguirsi da parte delle Amministrazioni statali, anche su terreni demaniali compresi i demani marittimo e fluviale, ad eccezione di quelli destinati alla difesa militare, nonché per le altre opere pubbliche di interesse statale, l' accertamento della loro compatibilità alle norme ed agli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, è effettuato d' intesa dallo Stato e dalla Regione, sentiti gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.
2. Per quanto di competenza della Regione, l' accertamento di cui al comma 1 spetta al Presidente della Giunta regionale, il quale accerta altresì, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, la compatibilità urbanistica degli interventi da eseguirsi da parte delle Amministrazioni provinciale e regionale.
3. L' accertamento di cui ai commi 1 e 2, che può comportare le opportune prescrizioni esecutive, sostituisce la concessione o l' autorizzazione edilizia.
4. Qualora gli interventi di cui ai precedenti commi contrastino con le indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e non sia applicabile l' articolo 41, commi 1, 2 e 5, la Regione promuove le variazioni urbanistiche rese necessarie dalla prevista attuazione degli interventi stessi, come assentite in sede d' intesa con le amministrazioni e gli enti istituzionalmente competenti. A tal fine i progetti esecutivi degli interventi assentiti, accompagnati da una relazione illustrativa delle ripercussioni del progetto sul territorio, vanno depositati presso il Comitato tecnico regionale, che provvede ad indicare le variazioni da apportare agli strumenti in questione. Gli elaborati e le valutazioni del Comitato sono quindi inviati agli enti territorialmente interessati.
5. I Comuni provvedono a depositare nella segreteria comunale gli elaborati e le valutazioni del Comitato tecnico regionale di cui al comma 4, per la durata di trenta giorni effettivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, nell' Albo comunale e mediante inserzione su almeno due quotidiani locali. Nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, quest' ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall' affissione di manifesti. Entro il periodo di deposito, possono essere presentate osservazioni ed opposizioni.
6. Entro sessanta giorni dalle comunicazioni del Comitato tecnico regionale, i Comuni e gli altri enti locali fanno pervenire alla Giunta regionale i loro pareri, tenendo conto delle eventuali osservazioni ed opposizioni di cui al comma 5. Trascorso inutilmente tale termine, si prescinde dai pareri predetti.
7. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, apporta con apposito decreto le necessarie variazioni agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, anche in accoglimento delle opposizioni presentate. Il decreto stesso, che produce gli effetti previsti dal comma 3, viene successivamente comunicato ai Comuni territorialmente interessati, per i conseguenti adeguamenti normativi e cartografici.
8. Qualora l' attuazione degli interventi assentiti contrasti con le indicazioni del PTRG, la Regione provvede alla revisione del piano predetto. Si applicano le disposizioni dell' articolo 8, comma 2.
9. Qualora per gli interventi di cui al comma 1, non si raggiunga l' intesa fra la Regione e le amministrazioni e gli enti istituzionalmente competenti, si procede ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera a), del DPR 15 gennaio 1987, n. 469.
CAPO V
 Onerosità della concessione edilizia
Art. 90
 Norme generali
1. Il rilascio della concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all' incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, determinati con le modalità di cui ai successivi articoli.
2. A scomputo totale o parziale della quota dovuta per oneri di urbanizzazione, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e garanzie stabilite dal Comune.
3. Nell' ambito dell' applicazione del presente Capo, vanno osservate pure le norme generali previste dall' articolo 76 relative al regime autorizzativo.
Art. 91
 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
1. Le opere di urbanizzazione sono:
a) opere di urbanizzazione primaria:
1) strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
2) spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
3) nuclei elementari di verde;
4) rete di fognatura;
5) rete idrica;
6) illuminazione pubblica;
7) rete di distribuzione dell' energia elettrica;
8) rete telefonica;
9) rete di distribuzione del gas;
b) opere di urbanizzazione secondaria:
1) strade di quartiere e di scorrimento;
2) asili nido e scuole materne;
3) scuole dell' obbligo;
4) chiese ed altri edifici religiosi;
5) impianti sportivi di quartiere;
6) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
7) aree verdi di quartiere.

Art. 92
 Determinazione del contributo commisurato alle spese
di urbanizzazione
1. L' incidenza degli oneri di urbanizzazione, relativi alle opere di cui all' articolo 91, è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale con riferimento a tabelle parametriche approvate dalla Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta formulata dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale, di concerto con la Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici.
2. Nella determinazione dell' incidenza degli oneri di urbanizzazione deve farsi riferimento:
a) alla dimensione e alla dinamica demografica dei Comuni;
b) alle caratteristiche territoriali dei Comuni;
c) alle destinazioni di zone previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
d) agli standard o rapporti fra gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico od a parcheggio e quelli destinati agli insediamenti residenziali e produttivi, da osservarsi nella redazione dei piani urbanistici comunali per le zone omogenee in attuazione del PTRG.

3. Fino all' emanazione del decreto di cui al comma 1, rimangono in vigore le tabelle parametriche vigenti.
Art. 93
 Determinazione del contributo commisurato al costo
di costruzione
1. Il valore unitario da porre a base del calcolo per la determinazione del costo di costruzione è stabilito, con riferimento alle destinazioni d' uso di cui al comma 1 dell' articolo 73, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta formulata dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale, di concerto con la Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici.
2. La determinazione di cui al comma 1 definisce pure il sistema automatico di aggiornamento ed adeguamento del costo unitario.
3. L' aliquota per la determinazione del contributo sul costo di costruzione, da porsi a carico delle singole concessioni edilizie, è determinato dalla Regione, in funzione della destinazione ed ubicazione delle costruzioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
4. Nella determinazione di cui al comma 3, relativamente all' aliquota per le costruzioni od impianti destinati ad attività industriali od artigianali dirette alla trasformazione di beni o di servizi, deve anche farsi riferimento alle spese necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche, quando queste spese non siano già a carico del concessionario.
5. Fino all' emanazione dei decreti di cui ai commi precedenti, rimane in vigore il contributo commisurato al costo di costruzione calcolato in base alle norme vigenti.
Art. 94
 Concessione gratuita
1. Il contributo di cui all' articolo 90, comma 1, non è dovuto:
a) per le opere agricole da realizzarsi in zona agricola;
b) per le residenze in zona agricola in funzione della conduzione del fondo e per le esigenze dell' imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell' articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
c) per le modifiche di destinazione d' uso in residenziali nelle zone omogenee A e B;
d) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici residenziali;
e) per il primo intervento di ampliamento di edifici unifamiliari in misura non superiore al 20 per cento del volume imponibile esistente;
f) per la realizzazione di impianti pubblici, attrezzature e opere pubbliche;
g) per la realizzazione di impianti, attrezzature e opere di interesse generale, in quanto soddisfacenti ad un interesse della collettività e rientranti nelle istituzionali competenze degli enti realizzatori;
h) per le attrezzature sportive da realizzare da privati in zona a tale fine destinata dallo strumento urbanistico vigente;
i) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
l) per la realizzazione di parcheggi privati;
m) per gli interventi di cui all' articolo 66.

Art. 95
 Concessione convenzionata
1. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, non è previsto il pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione, qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione - tipo di cui all' articolo 96.
2. La riduzione del contributo di cui al comma 1 si applica, altresì, nel caso le concessioni riguardino opere dirette a realizzare da parte dei concessionari la propria prima abitazione le cui caratteristiche rispondano ai requisiti dell' articolo 16, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. L' applicazione della riduzione del contributo, prevista al comma 2, è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale d' obbligo mediante il quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell' immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Qualora non vi adempia, l' interessato decade dal beneficio, previsto al comma 1, ed il Comune è tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al saggio ufficiale di sconto.
5. Le convenzioni e gli atti previsti ai commi 1 e 3 sono trascritti a norma e per gli effetti dagli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del Comune e a spesa del concessionario.
Art. 96
 Convenzione - tipo
1. Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui all' articolo 95, la Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale e previa delibera della Giunta stessa, approva una convenzione - tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di Comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali in ordine essenzialmente a:
a) l' indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma 2, del costo di costruzione, come stabilito al comma 1 dell' articolo 93, e delle opere di urbanizzazione nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e per gli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validità della convenzione non superiore a trenta e non inferiore a venti anni.

2. La Regione stabilisce i criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione calcolati in base al valore unitario definito ai sensi dell' articolo 93, comma 1.
3. Per un periodo di dieci anni dall' entrata in vigore della presente legge il concessionario può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del comma 1 sono suscettibili di periodiche variazioni con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT di costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.
TITOLO VII
 DISCIPLINA DELLE SANZIONI URBANISTICHE
Art. 97
 Ritardato od omesso pagamento del contributo
afferente alla concessione
1. Il mancato versamento, nei termini di cui all' articolo 82, comma 3, all' articolo 84, comma 4, del contributo di concessione previsto dall' articolo 90, comma 1, comporta:
a) l' aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l' aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l' aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

2. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall' articolo 111.
Art. 98
 Vigilanza sull' attività urbanistico - edilizia
1. Il Sindaco esercita la vigilanza sull' attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza delle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell' autorizzazione.
2. Il Sindaco, quando accerti l' inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate da leggi statali, regionali o dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, qualora il responsabile dell' abuso non ottemperi nel termine perentorio di quindici giorni all' ingiunzione di demolizione.
3. Per aree soggette a vincolo di inedificabilità si intendono quelle sulle quali è esclusa la realizzabilità di ogni intervento modificativo dell' assetto del territorio.
4. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al RD 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, il Sindaco applica le sanzioni previste al comma 2, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
5. Ferma rimanendo l' ipotesi prevista dal comma 4, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l' inosservanza delle norme, delle prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il Sindaco ordina l' immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all' adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro sessanta giorni dall' ordine di sospensione dei lavori.
6. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico - edilizia, ne danno immediata comunicazione all' autorità giudiziaria, al Presidente della Giunta regionale ed al Sindaco, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti, ai sensi del comma 5.
7. Il Corpo forestale regionale, nell' ambito dei territori destinati a parco o riserva naturale od a zona di particolare pregio paesistico ed ambientale di cui agli articoli 18 e 19, provvede a segnalare alle autorità di cui al comma 6 la violazione delle norme urbanistiche vigenti adottate e di salvaguardia.
Art. 99
 Opere di Amministrazioni statali e degli altri enti
soggette all' accertamento di compatibilità urbanistica
1. In caso di opere iniziate o realizzate senza titolo, in difformità o con variazioni del progetto autorizzato, da parte di Amministrazioni statali, per l' applicazione delle sanzioni previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Presidente della Giunta regionale non appena avuta l' informazione dal Sindaco, esperita la dovuta istruttoria, entro 15 giorni provvede a proporre al Ministero dei lavori pubblici la relativa sanzione.
2. La sanzione, concordata con la Regione, è applicata dal Ministro dei lavori pubblici.
3. La procedura prevista ai commi 1 e 2 trova applicazione anche in caso di opere pubbliche di interesse statale realizzate da enti istituzionalmente competenti.
4. Per le opere realizzate dagli altri enti contemplati all' articolo 89, le sanzioni sono applicate dalla Regione.
Art. 100
 Responsabilità del titolare della concessione,
del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
1. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente Titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l' esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell' abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d' opera di cui all' articolo 110, fornendo al Sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all' incarico contestualmente alla comunicazione resa al Sindaco. In caso contrario, il Sindaco segnala al consiglio dell' ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall' Albo professionale da tre mesi a due anni.
Art. 101
 Interventi eseguiti in assenza di concessione,
in totale difformità o con variazioni essenziali
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dalla concessione edilizia quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l' esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il Sindaco, accertata l' esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità della medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell' articolo 102, ingiunge la demolizione.
3. Se il responsabile dell' abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dei luoghi nel termine di novanta giorni dall' ingiunzione, il bene e l' area di sedime nonché l' area di pertinenza urbanistica sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.
4. La quantificazione dell' area di pertinenza dell' opera abusiva, da acquisire, è effettuata applicando l' indice di fabbricabilità fondiaria nella misura più contenuta della zona del territorio comunale in cui l' opera è inserita, o in caso di inedificabilità, di quella in cui sia prevista la realizzazione di costruzioni analoghe.
5. L' area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
6. Qualora le opere eseguite in assenza di concessione consistano in interventi effettuati su esistenti opere, provviste di concessione edilizia o comunque non soggette all' applicazione di sanzioni urbanistiche, accertata l' inottemperanza all' ingiunzione di demolizione, il Sindaco provvede alla demolizione a spese dei responsabili dell' abuso.
7. L' accertamento dell' inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all' interessato, costituisce titolo per l' immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari o per l' iscrizione nel libro fondiario, che devono essere eseguite gratuitamente.
8. L' opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del Sindaco a spese dei responsabili dell' abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l' esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l' opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
9. Qualora l' opera venga demolita, l' area acquisita entra nel patrimonio disponibile del Comune.
10. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l' acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all' ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull' osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell' abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l' acquisizione si verifica a favore del patrimonio del Comune.
Art. 102
 Determinazione delle variazioni essenziali
1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:
a) mutamento della destinazione d' uso in altra non consentita per la zona dallo strumento urbanistico vigente o adottato;
b) aumento superiore al 10 per cento della cubatura o della superficie calpestabile del fabbricato in relazione al progetto approvato;
c) aumento superiore al 10 per cento del rapporto di copertura, dell' altezza, ovvero totale diversa localizzazione, tale che nessun punto del sedime dello stesso sia compreso in quello autorizzato;
d) mutamento delle caratteristiche dell' intervento edilizio assentito da quello avente rilevanza edilizia a quello di rilevanza urbanistica;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi i fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
Art. 103
 Interventi di ristrutturazione edilizia
in assenza di concessione o in totale difformità
1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di concessione o in totale difformità da essa sono demoliti ovvero rimossi e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici edilizi entro il termine stabilito dal Sindaco con propria ordinanza, decorso il quale l' ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell' abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell' ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il Sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell' aumento di valore dell' immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, con la esclusione, per i Comuni non tenuti all' applicazione della legge medesima del parametro relativo all' ubicazione e con l' equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell' articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, la sanzione è pari al doppio dell' aumento del valore venale dell' immobile, determinato a cura delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici.
3. Qualora gli interventi di ristrutturazione edilizia, eseguiti in assenza di concessione o in totale difformità da essa, interessino immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, l' Amministrazione competente a vigilare sull' osservanza del vincolo ordina la restituzione in pristino con l' individuazione dei criteri e modalità diretti a ricostituire l' originario organismo edilizio.
4. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, l' Amministrazione individuata al comma 3 irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.
Art. 104
 Interventi eseguiti senza autorizzazione
1. L' esecuzione di interventi nonché la modifica di destinazione d' uso attuata senza opere in assenza dell' autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio dell' aumento del valore venale dell' immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila. In caso di richiesta dell' autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche, dichiarate di carattere eccezionale, la sanzione non è dovuta.
2. Qualora si tratti di opere costituenti unità fabbricabili autonome soggette ad autorizzazione edilizia, la loro realizzazione in assenza di titolo comporta la demolizione.
3. Il Sindaco ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi nel termine di sessanta giorni.
4. In caso di inottemperanza il Sindaco ordina la demolizione a spese dei responsabili dell' abuso.
5. Qualora le opere realizzate senza autorizzazione consistano in interventi di restauro, di conservazione tipologica e risanamento conservativo, di cui agli articoli 69, 70 e 71, eseguiti su immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, l' Amministrazione competente a vigilare sull' osservanza del vincolo ordina la restituzione in pristino con l' indicazione dei criteri e modalità diretti a ricostituire l' originario organismo edilizio.
6. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai commi 3 e 5 non sia possibile, l' Amministrazione individuata al comma 5 irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
Art. 105
 Interventi eseguiti senza denuncia o invio
al Comune delle planimetrie catastali
1. Le esecuzioni di interventi in assenza della denuncia prevista dall' articolo 68, comma 2, comporta l' applicazione della sanzione pecuniaria pari al doppio dell' aumento del valore venale dell' immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila.
2. Il mancato invio al Comune della copia delle planimetrie di cui all' articolo 80, comma 3, comporta l' applicazione della sanzione pecuniaria di lire centomila.
Art. 106
 Annullamento della concessione
1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici. La valutazione delle Direzione provinciali dei servizi tecnici è notificata alla parte dal Comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L' integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione di cui all' articolo 108.
Art. 107
 Interventi eseguiti in parziale difformità della concessione
1. Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell' abuso entro un termine congruo, e comunque non oltre i centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del Sindaco. Dopo tale termine, sono demolite a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili dell' abuso.
2. Qualora la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392 della parte dell' opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale e, comunque, in misura non inferiore ad un milione.
3. Qualora la sanzione non sia quantificabile in base ai parametri di cui al comma 2, essa è determinata nella misura di lire un milione.
Art. 108
 Accertamento di conformità
1. Fino all' accertamento dell' inottemperanza all' ingiunzione a demolire, per i casi di interventi eseguiti in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, e fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative per gli altri casi, il responsabile dell' abuso può ottenere la concessione o l' autorizzazione in sanatoria o presentare la denuncia in sanatoria quando l' intervento eseguito in assenza di concessione, autorizzazione o denuncia è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento dell' intervento, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il Sindaco si pronuncia entro sessanta giorni.
3. Scaduto tale termine, l' interessato può ricorrere contro il silenzio - rifiuto.
4. La richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria sospende l' avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l' applicazione delle sanzioni.
5. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero nei soli casi di gratuità della concessione, in misura singola e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila.
6. Nella somma da corrispondere a titolo di oblazione, di cui al comma 5, è compreso il contributo previsto dall' articolo 90, comma 1.
7. Detta somma è versata al Comune ai sensi dell' articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
8. Per i casi di parziale difformità, l' oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione e comunque in misura non inferiore a cinquecentomila lire.
9. L' autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal Sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Art. 109
 Interventi eseguiti su suoli di proprietà dello Stato
e di enti pubblici
1. Qualora sia accertata l' esecuzione di interventi da parte di soggetti diversi da quelli di cui all' articolo 99 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il Sindaco ordina, dandone comunicazione all' ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell' abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. La demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese dei responsabili dell' abuso.
Art. 110
 Varianti in corso d' opera
1. Non si procede alla demolizione ovvero all' applicazione delle sanzioni previste della presente legge e dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel caso di realizzazione di varianti di progetto, che non siano in contrasto con i regolamenti edilizi e con gli strumenti urbanistici approvati o adottati, qualora rispettino le seguenti condizioni:
a) non comportino modifiche della sagoma né aumento del numero delle unità immobiliari, né modifichino la destinazione d' uso delle costruzioni oltre alla misura massima consentita dall' articolo 75, comma 1;
b) non rechino comunque pregiudizio alla statica dell' immobile e alla sicurezza sismica;
c) non consistano in modificazioni della quota di imposta dei solai né in modificazioni della tipologia dei solai di copertura;
d) rispettino le originali caratteristiche costruttive, qualora interessino gli immobili compresi nelle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali adeguati al Piano urbanistico regionale o gli immobili compresi nelle zone perimetrate, ai sensi dell' articolo 21, secondo comma, delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale, ovvero ai sensi dell' articolo 17, quinto comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici adeguati al medesimo strumento urbanistico regionale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le parti di immobili vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
3. L' approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Art. 111
 Riscossione
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con ingiunzione emessa dal Sindaco a norma degli articoli 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 112
 Controlli periodici
mediante rilevamenti aerofotogrammetrici
1. Nella legge regionale finalizzata alla formazione di un nuovo sistema cartografico regionale si provvederà a definire gli strumenti tecnici, fotografici e cartografici con i quali effettuare i rilevamenti dell' attività urbanistica ed edilizia su tutto il territorio regionale.
Art. 113
 Demolizione di opere
1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del Comune, essa è disposta dal Sindaco sulla base di un progetto approvato dal Consiglio o dalla Giunta comunale, secondo le rispettive competenze.
2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all' Albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche.
3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il Sindaco ne dà notizia al Prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica Amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all' Albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
4. Il rifiuto ingiustificato da parte dell' impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall' Albo per un anno.
Art. 114
 Valore venale dell' immobile
1. Le Direzioni provinciali dei servizi tecnici sono tenute a determinare, entro centoventi giorni dalla richiesta del Comune, il valore venale degli immobili in relazione alla applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.
Art. 115
 Intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi
1. In caso di inerzia del Sindaco nell' adozione dei provvedimenti sanzionatori, protrattasi per quindici giorni oltre il termine fissato dall' articolo 98, comma 5, l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale provvede a diffidare il Sindaco e contestualmente a dare comunicazione all' Autorità giudiziaria.
2. Qualora si tratti di interventi effettuati senza concessione, in totale difformità dalla concessione o con variazioni essenziali, o di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, nell' ipotesi di grave danno urbanistico il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un commissario per l' adozione dei provvedimenti necessari.
3. Per l' adempimento di detta incombenza il commissario si avvale degli uffici e dei fondi comunali.
4. Nella funzione di commissario può essere nominato un dipendente regionale, di grado non inferiore al sesto livello, o un professionista esterno, esperto in materia urbanistica.
Art. 116
 Disposizioni applicative
1. Non sono da considerarsi, ai fini della determinazione delle sanzioni, le variazioni nelle misure del progetto non superiori al 2%.
2. Le sanzioni pecuniarie sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo, in applicazione degli indici di adeguamento ISTAT del mese di gennaio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Per l' esercizio della vigilanza urbanistica il Capo dell' Ufficio tecnico comunale o un suo delegato ha titolo per accedere alla proprietà altrui per eseguire ispezioni, rilevamenti e misurazioni.
TITOLO VIII
 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SITER)
Art. 117
 Supporti informativi e cartografici
1. La Direzione regionale della pianificazione territoriale, anche al fine di predisporre la relazione annuale sullo stato di attuazione del PTRG di cui all' articolo 119, provvede alla raccolta, all' elaborazione ed all' interpretazione di dati numerici e di documentazione cartografica, riguardanti le dinamiche del territorio, inviate periodicamente dagli altri uffici regionali, Province, Comuni ed altri enti pubblici previsti dalla presente legge.
2. La suddetta Direzione fornisce i supporti tecnici, informatici e cartografici per la formazione e gestione del PTRG e per la predisposizione dei piani di grado subordinato nonché i supporti tecnici e cartografici di base per la predisposizione di cartografie tematiche da curare in collaborazione con le altre Direzioni dell' Amministrazione regionale.
Art. 118
 Sistema informativo
1. Al fine di migliorare la qualità dell' informazione e di uniformare i criteri di memorizzazione dei dati, la Regione stabilisce le modalità tecniche da assumere nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e dei progetti di opere con ripercussioni importanti sul territorio e degli atti di convalida dei suddetti piani e progetti.
2. Stabilisce, inoltre, l' inserimento nel SITER dei predetti piani e progetti, sia degli atti ed elaborati definitivamente approvati che di quelli afferenti alle fasi dell' adozione, della pubblicazione e dell' esame istruttorio effettuato dall' Amministrazione regionale.
3. L' inserimento nel SITER costituisce certificazione di conformità all' originale.
4. La consultazione delle informazioni sugli strumenti di pianificazione territoriale, inserite nel SITER, è assicurata conformemente alle disposizioni vigenti sulla pubblicità degli atti.
5. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei precedenti commi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 119
 Relazione sullo stato di attuazione del PTRG
1. La relazione annuale sulla attuazione del PTRG di cui all' articolo 8, comma 3, comprende:
a) l' analisi dei problemi riguardanti l' attuazione del PTRG anche in vista delle leggi statali e regionali incidenti sull' assetto e l' uso del territorio;
b) l' aggiornamento dei dati statistici di riferimento degli obiettivi economici di assetto del territorio, indicati dal PTRG;
c) il quadro degli strumenti urbanistici, di livello regionale e comunale, integrativi ed attuativi del PTRG;
d) il bilancio degli studi e dei progetti relativi agli interventi di competenza dell' Amministrazione regionale, considerati nelle loro implicazioni urbanistiche;
e) eventuali esigenze di aggiornamento del PTRG.

2. Qualora la relazione di cui al comma 1 accerti la necessità di apportare varianti al PTRG, queste vengono adottate entro il termine di centottanta giorni dalla data di approvazione della relazione, con la procedura di cui all' articolo 8, comma 2.
TITOLO IX
 DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI E TRANSITORIE
Art. 120
 Procedimento sostitutivo
1. Qualora i termini fissati per gli adempimenti attuativi previsti dalla presente legge decorrano inutilmente, la Giunta regionale, sentito l' ente inadempiente, fissa immediatamente un nuovo termine, che non potrà essere superiore a centoventi giorni, trascorso il quale si surroga, anche mediante commissario, all' ente stesso.
Art. 121
 Norme regolamentari di esecuzione
1. All' emanazione delle norme regolamentari per l' esecuzione della presente legge si provvede ai sensi degli articoli 42, lettera b), e 46 dello statuto regionale.
Art. 122
 Ispezioni e rilevamenti
1. Il personale incaricato degli studi e dei rilevamenti per la progettazione e l' attuazione dei piani urbanistici ha la facoltà di accedere alle proprietà private, compiendovi le operazioni necessarie, in base ad ordinanze indicanti nominativamente i funzionari autorizzati. Tali ordinanze, emanate dal Presidente della Giunta regionale o dal Sindaco territorialmente competente, sono notificate ai proprietari ed agli attuali possessori, con l' indicazione del giorno del sopralluogo, almeno cinque giorni prima dell' inizio delle operazioni.
Art. 123
 Incarichi
1. Per l' adempimento delle incombenze di spettanza regionale previste dalla presente legge, la Regione può affidare incarichi a professionisti esterni, esperti in materia urbanistica.
2. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991- 1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 124
 Revisione degli standard urbanistici regionali
1. In attesa dell' approvazione del PTRG, avuto riguardo alla dinamica socio - economica in atto nel Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su parere della Commissione consiliare competente e sentiti i Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all' adeguamento degli indirizzi e criteri metodologici relativi agli standard urbanistici per servizi ed impianti pubblici da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato ed, altresì, al necessario conseguente adeguamento dei contenuti delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale.
2. Sulla proposta di revisione, di cui al comma 1, i Comuni esprimono il loro parere entro sessanta giorni; scaduto tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.
3. Il decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui al comma 1, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione; dalla data di pubblicazione entrano in vigore, a tutti gli effetti, le nuove disposizioni in materia di standard urbanistici e le nuove norme di attuazione del Piano urbanistico regionale.
Art. 125
 Facoltà di adeguamento
degli strumenti urbanistici generali
1. I Comuni provvisti di strumento urbanistico generale adeguato al Piano urbanistico regionale, qualora riscontrino eventi evolutivi della popolazione, con decrementi o variazioni sensibili nella composizione della stessa, diversi da quelli ipotizzati in sede di formazione dello strumento urbanistico vigente, ovvero ritengano motivatamente di adeguarsi agli standard urbanistici come revisionati ai sensi dell' articolo 124 della presente legge, possono procedere alla revisione dello strumento urbanistico generale vigente.
Art. 126
 Competenze della Direzione regionale
della pianificazione territoriale
1. All' articolo 103, comma 1, lettera c), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 sono soppresse le parole << ed attende agli adempimenti concernenti la compatibilità urbanistica delle opere delle Amministrazioni statali e dell' Amministrazione regionale >>.
2. All' articolo 102, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è aggiunta la frase << nonché di accertamento della compatibilità urbanistica delle opere delle Amministrazioni statali e dell' Amministrazione regionale >>.
3.
All' articolo 102 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è aggiunto il seguente comma:
<< 3. La Direzione regionale si avvale inoltre, per le funzioni non rientranti nelle competenze dei Servizi, con particolare riguardo ai compiti di coordinamento delle attività di ricerca per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale, di un gruppo di staff composto da tre dirigenti. >>.

Art. 127
 Accelerazione delle procedure per l' esecuzione di opere
e di impianti pubblici
1. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, i Comuni approvano anche progetti di opere pubbliche di competenza di enti diversi.
2. Nell' ipotesi prevista al comma quinto dell' articolo 1 della legge n. 1 del 1978, l' approvazione da parte del Consiglio comunale di progetti di opere pubbliche costituisce, per la realizzazione degli stessi, adozione di variante dello strumento urbanistico generale anche per le prescrizioni attinenti a parametri edilizi e ad eventuali vincoli procedimentali, ivi comprese le indicazioni perimetrali.
Note:
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 38, comma 2, L. R. 52/1991 nel testo modificato da art. 34, comma 1, L. R. 17/2006
Art. 128
 Piani regolatori generali intercomunali
2. I Comuni dotati di piani regolatori intercomunali adottano nella medesima data piani regolatori comunali riferiti ai territori di propria competenza.
3. In attesa degli adempimenti di cui al comma 2, possono essere adottate varianti ai piani regolatori intercomunali che non incidono sulla struttura e sui criteri informatori dei medesimi e che non rivestono interesse sovraccomunale.
4. Le varianti di cui al comma 3 sono autonomamente adottate dal singolo Comune interessato con la procedura prevista all' articolo 32.
5. Precedentemente al deposito, previsto all' articolo 32, comma 2, il progetto di variante va inviato ai Comuni interessati dallo strumento urbanistico intercomunale, ai fini della presentazione, nei termini utili, di eventuali osservazioni, motivate dagli effetti urbanistici negativi indotti sul proprio territorio.
6. In caso di presentazione delle osservazioni di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale può apportare le eventuali modifiche alla variante in accoglimento alle osservazioni predette, con le modalità di cui all' articolo 32, comma 9.
Art. 129
 Piani di lottizzazione in corso di esecuzione
1. Fino alla scadenza del termine utile per l' esecuzione delle opere di urbanizzazione, i piani di lottizzazione convenzionata in corso di esecuzione possono essere variati in conformità allo strumento urbanistico generale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 130
 Norme transitorie di salvaguardia per i Comuni
non adeguati al Piano urbanistico regionale generale
1. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale adeguato al Piano urbanistico regionale generale, approvato con DPGR n. 0826/Pres. del 15 settembre 1978, sino all' approvazione del relativo provvedimento di adeguamento, il rilascio delle autorizzazioni o concessioni edilizie è condizionato al rispetto delle seguenti limitazioni:
a) nelle zone residenziali od equiparabili:
1) all' interno del perimetro del centro edificato, delimitato ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia senza aumento della volumetria esistente. La realizzazione di nuove edificazioni è limitata al rispetto di un indice fondiario massimo pari al 50 per cento dell' indice previsto dallo strumento urbanistico comunale vigente. La realizzazione di edifici con volumi superiori a 3 mc/mq e con altezza superiore a 25 metri potrà essere consentita solo previa approvazione di un Piano particolareggiato, ovvero, fino a quando non avranno effetto le disposizioni di cui al Titolo IV della presente legge, di un piano di lottizzazione convenzionata;
2) all' esterno del perimetro del centro edificato, delimitato ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumento della volumetria esistente. La realizzazione di nuove edificazioni è limitata al rispetto di un indice territoriale massimo pari al 50 per cento dell' indice previsto dallo strumento urbanistico comunale vigente ed è subordinata all' approvazione di un Piano particolareggiato, ovvero, fino a quando non avranno effetto le disposizioni di cui al Titolo IV della presente legge, di un piano di lottizzazione convenzionata;
b) nelle zone industriali, artigianali, commerciali od equiparabili sono ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ampliamento sino al 10 per cento del volume esistente. La realizzazione di nuove costruzioni è subordinata all' approvazione di un piano particolareggiato ovvero, fino a quando non avranno effetto le disposizioni di cui al Titolo IV della presente legge, di un piano di lottizzazione convenzionata;
c) nelle zone turistiche od equiparabili sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo sul patrimonio edilizio esistente;
d) nelle zone agricole e forestali od equiparabili sono ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con l' eccezione degli edifici connessi con l' attività agricola per i quali è ammessa anche la ristrutturazione edilizia con ampliamento non superiore al 10 per cento del volume esistente e comunque entro il limite massimo di 50 mc. La realizzazione di edifici relativi alle strutture produttive aziendali è limitata al rispetto di un rapporto di copertura massimo pari all' 1 per cento e quella di edifici residenziali è limitata a quella connessa con l' attività agricola dell' imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell' articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, nel rispetto di un indice di fabbricabilità fondiario massimo pari a 0,03 mc/mq;
e) nelle zone del centro storico dei Comuni individuati nell' allegato F delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo sul patrimonio edilizio esistente, con la salvaguardia delle caratteristiche ambientali e l' impiego di materiali tradizionali. La realizzazione di nuovi interventi è subordinata all' approvazione di un piano particolareggiato.

2. La redazione dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione convenzionata, di cui al comma 1, deve rispettare gli standard urbanistici di cui alla tabella 2 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale, nonché gli articoli 50 e 51 delle stesse norme del predetto Piano.
3. Le nuove edificazioni residenziali devono rispettare le distanze prescritte dagli articoli 35 e 36 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale rispettivamente per le zone di completamento e di espansione.
4. Nei Comuni provvisti di strumenti urbanistici generali parzialmente adeguati al Piano urbanistico regionale generale, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le sole zone non adeguate.
5. Le norme transitorie di salvaguardia di cui al presente articolo non trovano applicazione nelle zone dotate di piano particolareggiato o di piano di recupero approvati.
TITOLO X
 ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI
Art. 131
 Competenze regionali e comunali
1. Con riguardo ai beni ed alle località sottoposti al vincolo delle bellezze naturali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell' articolo 82, quinto comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall' articolo 1 del DL 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, rimangono di competenza regionale:
a) le autorizzazioni relative a nuovi edifici con una volumetria superiore, nei comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, a 10.000 mc; con una volumetria superiore a 5.000 mc nei Comuni con più di 5.000 abitanti; con una volumetria superiore a 1.500 mc in tutti gli altri Comuni della regione; a tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati dell' ultimo censimento ufficiale;
b) le autorizzazioni relative ad opere infrastrutturali e ad interventi di qualsiasi tipo sui corsi d' acqua;
c) il parere di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come inserito dall' articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13;
d) il parere di cui al comma 4;
e) le ordinanze di cui all' articolo 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relativamente ai lavori intrapresi all' infuori delle località vincolate ai sensi dei succitati articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell' articolo 82, quinto comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 nonché a quelli intrapresi senza l' autorizzazione di propria competenza;
f) le prescrizioni di cui all' articolo 11 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
g) i pareri di cui all' articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. I provvedimenti previsti al comma 1, lettera e), sono emanati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consultiva per i beni ambientali.
3. I provvedimenti di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 sono emanati dal Direttore regionale della pianificazione territoriale, previo parere della Commissione consultiva per i beni ambientali.
4. I provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti, di cui agli articoli 5, 23 e 24 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora riguardino i beni e le località di cui al comma 1, sono previamente sottoposti al parere vincolante del Direttore regionale della pianificazione territoriale, il quale vi provvede sentita la Commissione consultiva per i beni ambientali di cui all' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29.
5. Il parere di cui al comma 4 è vincolante; le eventuali prescrizioni in esso contenute sono recepite nel provvedimento di approvazione di cui al comma 4 che sostituisce l' autorizzazione di cui all' articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
6. I provvedimenti di approvazione di cui al comma 4 sono trasmessi al Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi e per gli effetti dell' articolo 82, nono comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
7. Con riguardo ai beni ed alle località di cui al comma 1, le autorizzazioni per gli interventi diversi da quelli considerati ai precedenti commi vengono rilasciate dai Comuni.
8. Fra le autorizzazioni suindicate si intendono comprese quelle previste dall' articolo 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
9. Le autorizzazioni di cui ai commi 7 e 8 sono rilasciate dal Sindaco, previo parere della Commissione edilizia così come integrata secondo il disposto dell' articolo 133 e copia delle stesse, unitamente agli elaborati progettuali, va trasmessa sollecitamente alla Direzione regionale della pianificazione territoriale ed al Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi e per gli effetti dell' articolo 82, nono comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 132
 Opere da eseguirsi da parte di Amministrazioni
ed enti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 82, decimo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, con riguardo alle opere da eseguirsi da parte di Amministrazioni statali, le autorizzazioni che riguardano le opere da eseguirsi da parte delle altre amministrazioni ed enti pubblici rimangono di competenza regionale.
Art. 133
 Integrazione delle Commissioni edilizie comunali
1. Per l' espletamento dei compiti previsti dal presente Titolo, i Comuni sono tenuti ad adottare entro trenta giorni, qualora non avessero già provveduto, una variante al regolamento edilizio vigente per l' integrazione della composizione della Commissione edilizia comunale con membri esperti in materia di tutela ambientale e paesaggistica, in numero da uno a tre.
Art. 134
 Ricognizione ed aggiornamento dei vincoli esistenti
1. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 82, terzo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, l' Amministrazione regionale provvede alla ricognizione degli effetti prodotti dai vincoli esistenti e posti ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, al fine di apportarvi eventuali modificazioni ed integrazioni.
2. Per le operazioni di ricognizione ed aggiornamento dei vincoli suindicati, l' Amministrazione regionale può avvalersi del supporto tecnico di esperti esterni, previa stipulazione di contratti d' opera professionale.
Art. 135
 Disposizioni transitorie
concernenti gli strumenti urbanistici riguardanti beni
e località sottoposti a vincolo paesaggistico
1. Fino a quando non avranno effetto le disposizioni di cui all' articolo 32, comma 4, e all' articolo 45, comma 6, le varianti agli strumenti urbanistici generali e agli strumenti urbanistici attuativi, di cui agli articoli 41 e 43 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, nei quali siano compresi beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, rimangono soggetti alle procedure e modalità di approvazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, previa assunzione da parte del Comune, successivamente all' adozione dello strumento urbanistico, del parere della competente sezione del Comitato tecnico regionale, da esprimersi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 16, comma terzo, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro il termine di 90 giorni; il predetto parere ha effetti vincolanti limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Art. 136
 Decorrenza dell' efficacia dei commi 7, 8 e 9
dell' articolo 131
1. Le disposizioni dell' articolo 131, commi 7, 8 e 9 trovano applicazione a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell' entrata in vigore della presente legge, qualora i Comuni debbano ancora provvedere all' integrazione della Commissione edilizia ai sensi dell' articolo 133, comma 1.
Art. 137
 Interventi negli ambienti di tutela ambientale
e nei parchi naturali
1. Ai fini dell' applicazione del quinto comma, lettera f), dell' articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, per parchi e riserve regionali si intendono le zone all' interno dei perimetri dei parchi naturali e degli ambiti di tutela ambientale, individuati dal Piano urbanistico regionale e dagli strumenti urbanistici generali adeguati alle previsioni dello stesso Piano.
2. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 22, all' interno dei parchi e delle riserve regionali le autorizzazioni e gli altri provvedimenti previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono di competenza della Regione e dei Comuni, secondo quanto disposto all' articolo 131.
3. Nelle aree di cui al comma 1 non sono soggetti all' autorizzazione prevista dall' articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497:
a) gli interventi da attuarsi nelle zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali adeguati alla previsione del Piano urbanistico regionale e, nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici adeguati al predetto Piano, all' interno dei perimetri dei centri edificati, perimetrati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
b) le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all' attività agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all' avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla riforestazione, agli interventi antincendio e di conservazione, escluse le opere di difesa forestale e di sistemazione idraulico - forestale, le piste forestali, le opere di bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari;
c) gli interventi da attuarsi sull' esistente che non alterino lo stato dei luoghi e l' aspetto esteriore dei manufatti.

Art. 138
 Annullamento delle autorizzazioni
1. Ai sensi dell' articolo 82, nono comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, l' annullamento delle autorizzazioni rilasciate deve essere emesso nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento.
2. L' efficacia delle autorizzazioni rimane comunque sospesa per il termine di novanta giorni decorrente dall' invio alle Amministrazioni cui compete il potere di annullamento. La medesima disciplina si applica ai provvedimenti di cui all' articolo 131, comma 1, lettere c) e d).
Art. 139
 Disposizioni transitorie di salvaguardia e di esclusione dal
vincolo dei beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico
1. La Regione può individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell' ambito delle zone elencate dal quinto comma dell' articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, le aree in cui è vietata, fino all' approvazione del PTRG ovvero dei PTRP con contenuti paesistici ed ambientali approvati ai sensi dell' articolo 18, comma 4, ogni modificazione dell' assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l' aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con RD 3 giugno 1940, n. 1357.
2. In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d' acqua ai sensi del quinto comma, lettera c), dell' articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la Regione, fino all' approvazione del PTRG, determina quali corsi d' acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775, possano, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo. Dei predetti corsi d' acqua viene redatto apposito elenco da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. I provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con le modalità previste dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29.
Art. 140
 Rinvio legislativo
1. Qualora leggi e regolamenti regionali facciano riferimento alle leggi regionali 28 ottobre 1986, n. 42 e 13 dicembre 1989, n. 36, il richiamo si intende riferito, per quanto compatibile, alle disposizioni del presente Titolo.
TITOLO XI
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 141
 Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le disposizioni delle leggi regionali incompatibili con le previsioni della presente legge.
2. In particolare, sono abrogati:
a) l' articolo 45 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22;
b) la legge regionale 9 aprile 1968, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
c) la legge regionale 22 dicembre 1969, n. 42;
d) la legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, salvo gli articoli 4, 5 e 6;
e) il Capo I del Titolo II della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni;
f) l' articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47;
g) il Capo VIII della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45;
h) la legge regionale 3 dicembre 1985, n. 47;
i) l' articolo 26, commi secondo e terzo, della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18;
l) la legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42;
m) la legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36;
n) gli articoli 56 e 57 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale.

Art. 142
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle contenute agli articoli 36, 37, 38, 39, 52, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 e ai Titoli VI, VII e X, all' articolo 141, comma 1, limitatamente alle disposizioni incompatibili con quelle citate nel presente comma, e comma 2, lettere i), l), m) ed n), hanno effetto a decorrere dal primo giorno successivo a centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.