LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 novembre 1991, n. 51

Secondo provvedimento di variazione al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 ed al bilancio per l' anno 1991 ed altre norme finanziarie e procedurali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali nn. 33/86, 4/91, 18/91 e 47/91.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  19/11/1991
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 Approvazione tabella variazioni di competenza dello
stato di previsione della spesa
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << A >>.
Art. 2
 
1. Il capitolo 1752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è trasferito dalla Rubrica n. 8 alla Rubrica n. 18 e dal programma 0.6.2. al programma 2.2.1.
Art. 3
 Approvazione tabella variazioni di competenza relative
ad assegnazioni statali
1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << B >>.
Art. 4
 Edilizia convenzionata finanziata con fondi statali
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 - come modificato dall' articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 - della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 1.946 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.946 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.
3. L' onere complessivo di lire 5.838 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Al complessivo onere di lire 5.838 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.946 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993, si provvede con l' assegnazione di pari importo, disposta ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, ed accertata al capitolo 401 dello stato di previsione dell' entrata, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di pari importo.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 5
 Variazione alle iscrizioni di fondi assegnati
per l' attuazione del Regolamento CEE n. 1401/1986
(programma 3.1.1.)
1. Per l' attuazione degli interventi di cui all' articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento CEE 6 maggio 1986, n. 1401, come definiti dal programma regionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 983 del 26 febbraio 1988, ai sensi dell' articolo 61, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 420.800.000 per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 420.800.000 fa carico al capitolo 6287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 420.800.000 per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 420.800.000 si provvede mediante storno dal capitolo 6289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 di pari importo, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 34 del 31 gennaio 1991.
4. Per l' attuazione degli interventi di cui all' articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento CEE 6 maggio 1986, n. 1401, come definiti dal programma regionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 983 del 26 febbraio 1988, ai sensi dell' articolo 61, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 420.800.000 per l' anno 1991.
5. Il predetto onere di lire 420.800.000 fa carico al capitolo 6290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 420.800.000 per l' anno 1991.
6. Al predetto onere di lire 420.800.000 si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 6
 Interventi di ricostruzione di fabbricati rurali
(programma 3.1.8.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 15, primo e secondo comma, della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito dall' articolo 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6826 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni, in termini di competenza, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6828 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.
Art. 7
 Indennità compensativa in zone di montagna svantaggiate
(programma 3.1.2.)
1. Per la concessione dell' indennità compensativa di cui al Capo I della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 1.169 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 1.169 milioni fa carico al capitolo 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.169 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 1.169 milioni si provvede mediante storno di lire 758 milioni dal capitolo 2841 e per lire 411 milioni dal capitolo 6292 dello stato di previsione della spesa precitato.
Art. 8
 Invio di aiuti alla popolazione della Repubblica di Croazia
(programma 0.6.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare - tramite un ente assistenziale da designarsi a cura della Giunta regionale - un finanziamento straordinario di lire 250 milioni per l' anno 1991 per l' invio di medicinali, di materiale sanitario e di altri beni da utilizzare per interventi di assistenza a favore delle popolazioni civili della Repubblica di Croazia coinvolte nel conflitto in atto. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1991.
2. Il finanziamento può essere concesso ed erogato in un' unica soluzione. L' ente assistenziale è tenuto - a titolo di rendiconto - alla presentazione di una dichiarazione attestante che il finanziamento è stato utilizzato per le finalità di cui al comma 1.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 2 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 227 (2.1.162.2.08.07) con la denominazione << Finanziamento straordinario per l' invio di medicinali, di materiale sanitario e di altri beni da utilizzare per interventi di assistenza a favore delle popolazioni civili della Repubblica di Croazia >> e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1991 >>.
Art. 9
 Edilizia di pubblico interesse
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 ter, terzo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall' articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' anno 1992.
Art. 10
 Strutture assistenziali
(programma 2.2.3.)
1. Per gli interventi previsti dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di cui all' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, contributi straordinari, anche a consuntivo, per l' acquisto di attrezzature e di arredi ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 44/87.
4. I contributi sono concessi su presentazione, entro 15 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata di preventivo da cui risulti la spesa da sostenere, ovvero da fatture attestanti l' importo della spesa sostenuta, alla Direzione regionale dell' assistenza sociale.
5. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - capitolo 4924 (2.1.242.3.08.07) con la denominazione << Contributi straordinari alle associazioni di cui all' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, per l' acquisto di attrezzature ed arredi, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1991.
7. All' onere complessivo di lire 1.100 milioni per l' anno 1991 previsto dal presente articolo, si provvede mediante storno, per lire 800 milioni dal capitolo 4767 e per lire 300 milioni dal capitolo 4839 dello stato di previsione della spesa.
Art. 11
 Finanziamento straordinario
al Comune di San Giovanni al Natisone
(programma 2.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Giovanni al Natisone un finanziamento straordinario per l' esecuzione delle opere e l' acquisto dei beni e delle attrezzature necessari al ripristino degli archivi comunali, danneggiati da calamità atmosferiche.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, corredata da una relazione da cui risultino i danni subiti. L' erogazione del finanziamento predetto avviene in via anticipata ed in un' unica soluzione. L' Amministrazione comunale di San Giovanni al Natisone provvede, al termine dei lavori di ripristino, alla presentazione di una dettagliata relazione e di un rendiconto delle spese sostenute.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni per l' anno 1991.
4. Al tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione IV - il capitolo 3409 (2.1.232.3.04.15.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di San Giovanni al Natisone per l' esecuzione delle opere e l' acquisto dei beni e delle attrezzature necessari al ripristino degli archivi comunali, danneggiati da calamità atmosferiche >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1991.
Art. 12
 Approvazione tabella variazioni di cassa
1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio per l' anno 1991 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << C >>.
Art. 13
 Copertura finanziaria
1. Alla copertura della spesa di lire 2940 milioni, in termini di competenza - relativa all' anno 1991 - corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << A >> (articolo 1 - lire 2440 milioni) e della spesa autorizzata dagli articoli 8 e 11 (500 milioni), si provvede mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 2390 - lire 920 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 16 del 7 febbraio 1991;
b) capitolo 2927 - lire 420 milioni;
c) capitolo 4969 - lire 1600 milioni;

2. Alla copertura della spesa di lire 300 milioni, in termini di competenza - relativa all' anno 1992 - autorizzata dall' articolo 9, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 14
1. All' articolo 3, comma 3, la lettera << d >> è così sostituita:
<< d) dall' articolo 47, comma 1, in materia di infrastrutture per insediamenti industriali nelle zone industriali, da utilizzarsi secondo quanto previsto dal Capo III della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63; >>

2. All' articolo 3, comma 3, la lettera << e >> è così sostituita:
<< e) dall' articolo 47, comma 3, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalla legge regionale 19 agosto 1969, n. 31; >>.

Art. 15
 Integrazione dell' articolo 75
della legge regionale n. 4/1991
1. Il contributo concesso ai sensi dell' articolo 75, comma 8, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, può essere destinato altresì alla realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale.
2. Per il disposto di cui al comma 1, alla denominazione del capitolo 3404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è aggiunta la locuzione << , nonché per la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale. >>.
Art. 16
 Integrazione dell' articolo 2
della legge regionale n. 18/1991
1. L' articolo 2, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18 è così modificato: dopo la locuzione << non si applica >> viene inserita la locuzione << alla legge finanziaria e alle leggi di assestamento e di variazione al bilancio di cui agli articoli 3 e 10 - come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32 - della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, nonché... >>.
Art. 17
 Modifica dell' articolo 25
della legge regionale n. 47/1991
1. Il testo dell' articolo 25 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47 è così modificato: ai commi 13, 15 e 17, la parola << Cinemazero >> è sostituita dalla locuzione << Le giornate del cinema muto >>.
Art. 18
 Modifica dell' articolo 38
della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33
1.
All' articolo 38 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<< Ferma restando la destinazione dell' immobile a finalità di carattere educativo, culturale e sociale, e la parziale utilizzazione dello stesso da parte dell' Istituzione di cui al comma precedente, per la concessione del contributo straordinario ivi autorizzato si applicano le norme di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. >>.

Art. 19
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.