SEZIONE III
COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DI CONTROLLO
Art. 10
Composizione dei Comitati regionali di controllo
1. I Comitati regionali di controllo sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Essi sono composti da sette componenti, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 11, eletti dal Consiglio regionale. Il Presidente è scelto dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale per le autonomie locali, tra i componenti.
3. Alle sedute dei Comitati partecipa il segretario dell' organo di controllo, che cura la verbalizzazione, e assistono i direttori degli Uffici addetti al controllo. Possono, altresì, assistere altri funzionari all' uopo invitati dal presidente del Comitato.
Art. 11
Requisiti dei componenti
1. Per far parte dei Comitati regionali di controllo è necessario essere cittadini eleggibili a consigliere regionale e iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della regione.
2. È necessario, inoltre, essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco o di presidente della Provincia o di consigliere regionale o di parlamentare;
b) essere magistrato o avvocato dello Stato in quiescenza, ovvero essere segretario comunale o provinciale in quiescenza;
c) essere funzionario statale o regionale o degli Enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
d) essere iscritto da almeno sette anni all' albo degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti o dei ragionieri;
e) essere professore di ruolo nelle università in materie giuridiche o amministrative o economico - finanziarie, anche in quiescenza.
3. Ogni Comitato regionale di controllo deve avere almeno due componenti in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) e due componenti in possesso di uno dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma.
4. I componenti possono essere riconfermati una sola volta.
Art. 12
Incompatibilità ed ineleggibilità
1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei Comitati regionali di controllo:
a) i parlamentari europei, nazionali ed i consiglieri regionali;
b) i consiglieri provinciali e comunali della regione, nonché gli amministratori di altri enti soggetti al controllo dei Comitati regionali di controllo;
c) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità rispetto alle cariche di cui alle lettere a) e b);
d) coloro che abbiano ricoperto le cariche di cui alla lettera b) nell' anno precedente alla costituzione dei Comitati regionali di controllo;
e) i dipendenti regionali;
f) i dipendenti degli Enti locali sottoposti al controllo, relativamente ai soli Comitati di riferimento;
g) i contabili della Regione e degli Enti locali sottoposti al controllo dei Comitati;
h) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione, in maniera continuativa, presso la Regione o gli Enti regionali o gli Enti locali sottoposti al controllo dei Comitati;
i) i componenti di altro Comitato regionale di controllo.
Art. 13
Procedure per la nomina dei componenti
1. La elezione dei componenti dei Comitati regionali di controllo avviene entro centoventi giorni dall' insediamento del Consiglio regionale, con votazioni distinte per ciascun Comitato.
2. Ciascun consigliere regionale dispone di un solo voto.
3. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.
4. Qualora non fosse rispettata la presenza riservata indicata dall' articolo 11, comma 3, risultano eletti i candidati immediatamente successivi nell' ordine di voti ottenuti, sempre che siano in possesso di tali requisiti.
5. Se necessario si procede ad ulteriore votazione per la scelta dei soli posti vacanti.
6. Entro trenta giorni dalla elezione dei componenti da parte del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale emana i decreti di costituzione dei Comitati regionali di controllo, che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. I decreti di cui al comma 6, che contengono anche la nomina dei Presidenti dei Comitati regionali di controllo, sono trasmessi ai Presidenti medesimi affinché fissino, entro quindici giorni dalla pubblicazione del rispettivo decreto, la data di insediamento, convocando i componenti.
8. Di tale adempimento è data tempestiva comunicazione all' Assessore regionale per le autonomie locali.
Art. 14
Presidente e Vice Presidente
dei Comitati regionali di controllo
1. Il Presidente dei Comitati regionali di controllo rappresenta l' organo ed esercita tutte le funzioni fissate dalla legge.
2. Il Presidente formula l' ordine del giorno e designa i relatori, convoca e presiede le sedute, sottoscrive, al pari del relatore e del segretario, ogni decisione, nonché i verbali delle sedute; regola, inoltre, l' attività del Comitato, curando l' esecuzione e la trasmissione delle decisioni adottate e predispone, per la parte di competenza, la relazione annuale di cui all' articolo 24.
3. Per la sua attività si avvale, in specifico, della collaborazione del segretario del Comitato regionale di controllo.
4. La carica di Presidente di un Comitato regionale di controllo non è rinnovabile.
5. Nella seduta di insediamento, il Comitato regionale di controllo elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti, un Vice Presidente, che sostituisce a tutti gli effetti il titolare in caso di assenza o impedimento.
Art. 15
Permessi ed aspettative
Art. 16
Indennità
1. Al Presidente dei Comitati regionali di controllo compete un' indennità mensile di carica, nella misura lorda, di lire duemilioniquattrocentoventimila.
2. Ai componenti compete un' indennità mensile di carica, nella misura lorda, corrispondente al 70% dell' indennità attribuita dal comma 1 al Presidente dei Comitati regionali di controllo.
3. Al Presidente e ai componenti è detratto, per ogni assenza, un importo pari al 5% dell' indennità mensile.
4. A chi sostituisce di fatto il Presidente, spetta per ogni seduta, un' ulteriore indennità pari al 5% dell' importo di cui al comma 1.
5. Gli importi delle indennità sono all' inizio di ogni anno aggiornati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, entro gli indici relativi per la maggiorazione dell' indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Al Presidente e ai componenti, che per partecipare alle sedute debbono spostarsi dalla loro residenza o dalla loro sede ordinaria di servizio o di lavoro spetta anche il rimborso delle effettive spese di viaggio, nei modi, nelle forme e misure stabilite dalle leggi regionali.
7. L' onere per le spese previste dal presente articolo è a carico della Regione.
Art. 17
Decadenza dei Presidenti e dei componenti
1. Il Presidente e i componenti dei Comitati regionali di controllo che non intervengano, senza giustificati motivi, da rendere nella prima seduta utile, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
2. Comportano, altresì, decadenza le cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Qualora si verifichino le condizioni di cui ai commi 1 e 2, è data immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell' Assessore regionale per le autonomie locali, e all' interessato.
4. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l' interessato, e nel caso di incompatibilità fissato un termine, non inferiore a giorni quindici, né superiore a giorni trenta, entro il quale far cessare detta causa, dichiara la decadenza e adotta tempestivamente provvedimenti per la sostituzione, secondo le modalità di cui all' articolo 18.
Art. 18
Sostituzione del Presidente e dei componenti
1. La durata del mandato del Presidente e dei componenti dei Comitati regionali di controllo corrisponde a quella del Consiglio regionale che li ha designati.
2. Essi rimangono, tuttavia, in carica sino alla data di insediamento dei successori.
3. In caso di anticipata cessazione della carica, vengono sostituiti per la restante durata del mandato.
4. Qualora si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei componenti del Comitato regionale di controllo, entro sessanta giorni dalla data di dimissione, il Consiglio regionale procede a nuove elezioni con le modalità di cui all' articolo 13, e la Giunta regionale alla scelta prevista dall' articolo 10, comma 2; dopo la presa d' atto di cui al comma 7, trova applicazione l' articolo 19, commi 5 e 6.
5. Qualora tra i componenti si verifichino, per qualsiasi causa, vacanze al di fuori dell' ipotesi prevista dal comma 4, il Presidente del Comitato regionale di controllo informa tempestivamente, per il tramite dell' Assessore regionale per le autonomie locali, il Presidente della Giunta regionale, il quale emana il decreto di nomina, dopo la elezione di cui al comma 6.
6. Entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza, il Consiglio regionale provvede agli adempimenti di competenza, secondo le modalità di cui all' articolo 13.
7. Le dimissioni, per qualsiasi ragione e in qualsiasi forma presentate, diventano irrevocabili dalla data di presa d' atto delle stesse da parte del Presidente della Giunta regionale.
8. Le previsioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai presidenti dei Comitati regionali di controllo, nel rispetto della particolare modalità di scelta.
Art. 19
Scioglimento dei Comitati regionali di controllo
1. Qualora nell' esercizio delle funzioni ad esso attribuite un Comitato regionale di controllo, reiteratamente, adotti provvedimenti od incorra in omissioni che comportino violazioni di norme legislative o gravi inosservanze di norme regolamentari, l' Assessore regionale per le autonomie locali ne fa rapporto al Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, previa contestazione e valutate le eventuali giustificazioni, diffida il Comitato regionale di controllo circa le irregolarità o le carenze accertate.
3. Qualora il Comitato regionale di controllo persista nel comportamento oggetto della diffida, il Presidente della Giunta regionale, su motivata iniziativa dell' Assessore regionale per le autonomie locali, su conforme deliberazione della Giunta medesima e sentita la Commissione consiliare competente, ne dispone lo scioglimento.
4. Lo scioglimento di un Comitato regionale di controllo per accertata impossibilità di funzionare può essere disposto dal Presidente della Giunta regionale con la procedura di cui al comma 3.
5. Sino alla rinnovazione del Comitato regionale di controllo, le funzioni del medesimo sono esercitate da una Commissione straordinaria composta da un Presidente e da due componenti, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 11, nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale per le autonomie locali, previa deliberazione della Giunta medesima, con lo stesso atto di scioglimento.
6. Al Presidente e ai componenti della Commissione straordinaria spettano, rispettivamente, l' indennità prevista per il Presidente e per i componenti del Comitato regionale di controllo, ai sensi dell' articolo 16.
7. I decreti di scioglimento dei Comitati regionali di controllo e di nomina della Commissione straordinaria sono pubblicati per quindici giorni mediante affissione all' albo dell' Ufficio regionale presso cui ha sede l' organo interessato ed entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. La ricostituzione dei Comitati regionali di controllo deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla data di scioglimento.
Art. 20
Segreteria dei Comitati regionali di controllo
2. La struttura di cui al comma 1 svolge tutte le attività stabilite dalle norme di legge e da disposizioni regolamentari. In particolare predispone tutti gli elementi utili per la relazione annuale del Presidente del Comitato regionale di controllo prevista dall' articolo 24, cura la raccolta dei dati statistici del relativo Comitato, nonché collabora con la competente struttura della Direzione regionale per le autonomie locali, al fine anche della raccolta degli elementi per la pubblicazione periodica di cui all' articolo 42, comma 4.
3. Funge da coordinatore di detta struttura un dipendente regionale scelto tra coloro che prestano servizio presso la Direzione o gli Uffici periferici e nominato con decreto dell' Assessore regionale per le autonomie locali, sentito il Consiglio di amministrazione del personale, su proposta del Direttore del Servizio, sentito il Consiglio organizzativo e il Presidente del Comitato regionale di controllo.
4. Il dipendente di cui al comma 3 svolge le funzioni di segretario, partecipando alle sedute del Comitato regionale di controllo, curando la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni.
5. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1, oltre al segretario, prevede almeno un vice segretario vicario.
6. La nomina del vice segretario, che sostituisce a tutti gli effetti il titolare, in caso di assenza o impedimento, è fatta con lo stesso decreto di cui al comma 3.
SEZIONE IV
ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI CONTROLLO
Art. 21
Convocazione dei Comitati regionali di controllo
1. I Comitati regionali di controllo sono convocati dai rispettivi Presidenti mediante avviso da comunicarsi a ciascuno dei componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta; all' avviso è allegato l' ordine del giorno, recante l' elenco degli affari da trattare.
2. L' ordine del giorno e le pratiche assegnate ai vari componenti vengono depositate nell' apposita sala riunioni ventiquattro ore prima della seduta per la consultazione da parte di tutti i componenti.
3. Eccezionalmente possono essere inserite all' ordine del giorno ulteriori pratiche, con il voto unanime dei componenti presenti.
4. Le riunioni dei Comitati regionali di controllo hanno luogo almeno una volta alla settimana, in giorni ed ore prestabiliti, nelle sedi assegnate nel contesto degli uffici della Direzione regionale e degli Uffici locali.
Art. 22
Sedute e deliberazioni
1. Per la validità delle adunanze dei Comitati regionali di controllo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
2. La relazione, la discussione e la decisione sulle questioni sottoposte al collegio hanno luogo senza la presenza di estranei alla seduta, salvo i funzionari regionali autorizzati.
3. Le decisioni sono adottate con voto palese e non è ammessa l' astensione dal voto.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. A parità di voti prevale quello favorevole alla conservazione dell' atto soggetto a controllo.
5. I componenti del collegio debbono assentarsi dalla seduta qualora vengano in discussione deliberazioni concernenti atti ai quali siano direttamente interessati o che interessino il coniuge, i parenti o gli affini fino al quarto grado oppure imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza, consulenza o di prestazioni d' opera.
6. I componenti relatori redigono i provvedimenti interlocutori e definitivi.
7. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente del Comitato regionale di controllo, la seduta è presieduta dal componente più anziano in base all' età.
Art. 23
Verbale delle sedute
1. Le decisioni vengono riportate a verbale nel solo risultato finale; qualora vi siano disparità di giudizi, il verbale deve far constare il voto contrario riportandone la motivazione.
2. Le decisioni sono sottoscritte dal Presidente, dal componente relatore e dal segretario.
3. Il Presidente e il segretario sottoscrivono il verbale della seduta, che deve indicare i nomi dei componenti presenti, degli eventuali funzionari invitati, e contenere l' elenco delle questioni trattate e delle decisioni adottate. Tale verbale viene redatto dal segretario del Comitato regionale di controllo, che provvede altresì alla sua tenuta agli atti.
Art. 24
Relazione annuale sull' attività degli organi di controllo
1. I Presidenti dei Comitati regionali di controllo, sentiti i rispettivi organi, redigono, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte durante l' anno precedente.
2. L' Assessore regionale per le autonomie locali presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale la relazione generale sull' attività degli organi di controllo; analoga relazione è presentata al Consiglio regionale.
Art. 25
Conferenza dei Presidenti
1. Al fine di prevenire o porre termine ad interpretazioni discordi di norme legislative o regolamentari, pur nel rispetto dell' autonomia decisionale degli organi di controllo, è convocata periodicamente la Conferenza dei Presidenti dei Comitati regionali di controllo.
2. L' Assessore regionale per le autonomie locali convoca e presiede detta Conferenza; la richiesta di convocazione può essere fatta da ciascun Presidente.
3. L' ordine del giorno delle riunioni di cui al comma 1 contiene l' elenco degli affari da trattare con una breve presentazione delle singole questioni in fatto ed in diritto.
4. Alle riunioni della Conferenza partecipano il Direttore regionale per le autonomie locali e i Direttori degli Uffici locali e dei Servizi della Direzione stessa, oltre ad altri funzionari della medesima all' uopo invitati.
5. A seconda degli argomenti ed in particolare per alcuni settori dell' attività amministrativa, possono essere convocati, per opportuno collegamento e coordinamento, di concerto con i rispettivi Direttori regionali, funzionari di altre Direzioni.
6. Per l' esame collegiale delle questioni e per opportuno orientamento e norma dei rispettivi organi collegiali di controllo, la Conferenza prende le decisioni del caso, ne redige verbale e ne dà comunicazione i rispettivi Uffici.
7. Salvo diversa decisione della Conferenza, gli orientamenti emersi vengono opportunamente pubblicati.
8. Ai presidenti o ai loro sostituti spetta per ogni seduta della Conferenza un gettone di presenza, il cui importo è corrispondente al 5% dell' indennità prevista dall' articolo 16, nonché il rimborso delle spese di viaggio, se dovuto.
9. La Conferenza, sentita la Direzione regionale per le autonomie locali e di concerto con i Servizi e gli Uffici preposti, può decidere l' organizzazione di incontri, a titolo informativo sulle materie oggetto dell' attività di controllo, con amministratori pubblici, funzionari degli enti locali, rappresentanti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali, nonché con altre associazioni interessate alle singole materie.
Art. 26
Conferenza plenaria
1. Qualora lo richieda l' importanza dell' argomento, a giudizio dell' Assessore regionale per le autonomie locali o per decisione della Conferenza dei Presidenti, può essere convocata la Conferenza plenaria dei componenti dei Comitati regionali di controllo, con le modalità e gli effetti di cui all' articolo 25.
2. La Conferenza plenaria, in ogni caso, deve essere convocata per un esame e una valutazione globale dell' attività degli organi di controllo, almeno una volta all' anno.
3. Trova applicazione l' articolo 25, comma 8.