LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 settembre 1991, n. 49

Norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali e delle Unità sanitarie locali, nonché norme in materia di ordinamento dell' Amministrazione regionale. Abrogazione della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, nonché modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1991
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
140.01 - Controllo sugli atti degli Enti locali

TITOLO I
 NORME REGIONALI IN MATERIA DI FUNZIONI
DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI
LOCALI
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 Finalità
1. La presente legge disciplina le modalità, i limiti e gli organi per l' esercizio da parte della Regione delle funzioni di controllo nei confronti degli Enti locali, attribuite dallo Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
2. In conformità ed in coerenza con i principi di salvaguardia e di potenziamento delle autonomie locali, stabiliti dalla Costituzione, e in armonia con i principi fissati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea delle autonomie locali, la presente normativa si ispira agli obiettivi del decentramento, della pubblicità e della trasparenza, della semplificazione e dello snellimento delle procedure, dell' eliminazione delle duplicazioni di competenze e dei controlli non essenziali, della massima funzionalità ed efficienza, della collaborazione a favore delle amministrazioni locali.
Art. 2
 Funzioni di controllo
1. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 60 dello Statuto speciale di autonomia, il controllo sugli atti degli Enti locali della Regione è svolto in via esclusiva dagli organi di cui al Capo II del presente Titolo.
2. Resta di competenza regionale il controllo sostitutivo limitatamente all' omessa o ritardata adozione di atti obbligatori.
Art. 3
 Esclusività dei controlli
1. Salvo quanto disposto dalle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia, non hanno applicazione nel territorio regionale le disposizioni di legge e di regolamenti dello Stato che attribuiscono ad organi statali poteri di controllo sugli atti degli enti contemplati dalla presente legge.
CAPO II
 Organi regionali di controllo
SEZIONE I
 INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO
Art. 4
 Organi regionali di controllo
1. All' esercizio dei controlli e delle funzioni stabiliti dalla presente legge, provvedono, secondo le rispettive competenze:
a) il Presidente della Giunta regionale;
b) l' Assessore regionale per le autonomie locali;
c) il Comitato regionale centrale di controllo;
d) i Comitati regionali territoriali di controllo;
e) i Presidenti dei Comitati regionali di controllo.

2. I Comitati regionali di controllo sono autonomi.
3. Nei casi indicati dalla legge, i Comitati regionali di controllo, secondo le rispettive competenze, esprimono pareri sotto il solo profilo di legittimità a favore di organi dell' Amministrazione regionale, in ordine ad atti deliberativi degli Enti locali, sottoposti a procedure speciali di approvazione di competenza di organi regionali.
SEZIONE II
 COMPETENZE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO
Art. 5
 Competenze del Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale adotta i provvedimenti di costituzione, modificazione e scioglimento dei Comitati regionali di controllo.
Art. 6
 Competenze dell' Assessore regionale
per le autonomie locali
1. L' Assessore regionale per le autonomie locali convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti prevista dall' articolo 25 e la Conferenza plenaria prevista dall' articolo 26.
2. Esercita, altresì, le attribuzioni già di competenza degli organi centrali dello Stato, in materia di Enti locali, che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge assegnate ad altri organi.
Art. 7
 Competenze del Comitato regionale centrale di controllo
1. Il Comitato regionale centrale di controllo è competente all' esame degli atti delle Province.
2. È competente, altresì, all' esame degli atti in materia di personale dei Comuni, delle Comunità montane, dei Consorzi, delle Unioni dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
3. È competente, infine, all' esame dei soli sottoindicati atti:
a) statuti dei Comuni e delle Comunità montane e relative modificazioni;
b) regolamenti di contabilità e regolamenti per la disciplina dei contratti approvati dai Comuni;
c) atti aventi per oggetto la costituzione, la modificazione e lo scioglimento dei Consorzi, e relativi statuti;
d) atti costitutivi e regolamenti aventi per oggetto le Unioni di Comuni.

4. Il Comitato regionale centrale di controllo ha sede nel comune di Udine.
Art. 8
 Competenze dei Comitati regionali territoriali di controllo
1. I Comitati regionali territoriali di controllo hanno sede nei Comuni di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Trieste ed Udine.
2. I Comitati regionali territoriali di controllo con sede nei comuni capoluogo di provincia sono competenti all' esame degli atti che non siano riservati dall' articolo 7 alla competenza del Comitato regionale centrale di controllo e che siano adottati dai seguenti enti, salvo quanto previsto dal comma 3:
a) Comuni siti nell' ambito territoriale delle rispettive province;
b) Consorzi e Unioni di Comuni, la cui sede sia ubicata in uno dei comuni siti nell' ambito delle rispettive province;
c) Comunità montane, la cui sede sia ubicata in uno dei comuni siti nell' ambito delle rispettive province;
d) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, la cui sede sia ubicata in uno dei comuni siti nell' ambito delle rispettive province;
e) altri Enti locali indicati esplicitamente dalle leggi della Regione, la cui sede sia ubicata in uno dei comuni siti nell' ambito delle rispettive province.

3. Il Comitato regionale territoriale di controllo con sede in Tolmezzo è competente all' esame degli atti, non riservati dall' articolo 7 alla competenza del Comitato regionale centrale di controllo, che siano adottati dai seguenti enti:
a) Comuni inclusi nella circoscrizione elettorale regionale di Tolmezzo;
b) Consorzi ed Unioni di Comuni, la cui sede sia ubicata in uno dei comuni di cui alla lettera a);
c) Comunità montane della Carnia, del Canal del Ferro - Val Canale e del Gemonese;
d) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, la cui sede sia ubicata in uno dei comuni di cui alla lettera a);
e) altri Enti locali indicati esplicitamente dalle leggi della Regione, la cui sede sia ubicata in uno dei comuni di cui alla lettera a).

Art. 9
 Competenze proprie dei Presidenti
dei Comitati regionali di controllo
1. Le attribuzioni degli organi statali, trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia, già di competenza degli organi statali periferici, sono esercitate:
a) dal Presidente del Comitato regionale centrale di controllo, qualora riguardino le Province;
b) dai Presidenti dei Comitati regionali territoriali di controllo, secondo la ripartizione di cui all' articolo 8, qualora riguardino altri Enti locali.

2. Ai sensi del comma 1, i Presidenti dei Comitati regionali di controllo, in particolare:
a) adottano i provvedimenti connessi all' esercizio dei controlli sostitutivi;
b) forniscono gli elementi e i documenti, ai sensi dell' articolo 4, secondo e terzo comma, del DPR 26 giugno 1965, n. 960;
c) esprimono agli organi statali il parere di cui all' articolo 3, secondo comma, del DPR 26 giugno 1965, n. 960;
d) trasmettono alle Prefetture le copie dei provvedimenti di annullamento delle deliberazioni soggette al controllo, ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, del DPR 26 giugno 1965, n. 960.

SEZIONE III
 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DI CONTROLLO
Art. 10
 Composizione dei Comitati regionali di controllo
1. I Comitati regionali di controllo sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Essi sono composti da sette componenti, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 11, eletti dal Consiglio regionale. Il Presidente è scelto dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale per le autonomie locali, tra i componenti.
3. Alle sedute dei Comitati partecipa il segretario dell' organo di controllo, che cura la verbalizzazione, e assistono i direttori degli Uffici addetti al controllo. Possono, altresì, assistere altri funzionari all' uopo invitati dal presidente del Comitato.
Art. 11
 Requisiti dei componenti
1. Per far parte dei Comitati regionali di controllo è necessario essere cittadini eleggibili a consigliere regionale e iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della regione.
2. È necessario, inoltre, essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco o di presidente della Provincia o di consigliere regionale o di parlamentare;
b) essere magistrato o avvocato dello Stato in quiescenza, ovvero essere segretario comunale o provinciale in quiescenza;
c) essere funzionario statale o regionale o degli Enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
d) essere iscritto da almeno sette anni all' albo degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti o dei ragionieri;
e) essere professore di ruolo nelle università in materie giuridiche o amministrative o economico - finanziarie, anche in quiescenza.

3. Ogni Comitato regionale di controllo deve avere almeno due componenti in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) e due componenti in possesso di uno dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma.
4. I componenti possono essere riconfermati una sola volta.
Art. 12
 Incompatibilità ed ineleggibilità
1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei Comitati regionali di controllo:
a) i parlamentari europei, nazionali ed i consiglieri regionali;
b) i consiglieri provinciali e comunali della regione, nonché gli amministratori di altri enti soggetti al controllo dei Comitati regionali di controllo;
c) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità rispetto alle cariche di cui alle lettere a) e b);
d) coloro che abbiano ricoperto le cariche di cui alla lettera b) nell' anno precedente alla costituzione dei Comitati regionali di controllo;
e) i dipendenti regionali;
f) i dipendenti degli Enti locali sottoposti al controllo, relativamente ai soli Comitati di riferimento;
g) i contabili della Regione e degli Enti locali sottoposti al controllo dei Comitati;
h) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione, in maniera continuativa, presso la Regione o gli Enti regionali o gli Enti locali sottoposti al controllo dei Comitati;
i) i componenti di altro Comitato regionale di controllo.

Art. 13
 Procedure per la nomina dei componenti
1. La elezione dei componenti dei Comitati regionali di controllo avviene entro centoventi giorni dall' insediamento del Consiglio regionale, con votazioni distinte per ciascun Comitato.
2. Ciascun consigliere regionale dispone di un solo voto.
3. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.
4. Qualora non fosse rispettata la presenza riservata indicata dall' articolo 11, comma 3, risultano eletti i candidati immediatamente successivi nell' ordine di voti ottenuti, sempre che siano in possesso di tali requisiti.
5. Se necessario si procede ad ulteriore votazione per la scelta dei soli posti vacanti.
6. Entro trenta giorni dalla elezione dei componenti da parte del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale emana i decreti di costituzione dei Comitati regionali di controllo, che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. I decreti di cui al comma 6, che contengono anche la nomina dei Presidenti dei Comitati regionali di controllo, sono trasmessi ai Presidenti medesimi affinché fissino, entro quindici giorni dalla pubblicazione del rispettivo decreto, la data di insediamento, convocando i componenti.
8. Di tale adempimento è data tempestiva comunicazione all' Assessore regionale per le autonomie locali.
Art. 14
 Presidente e Vice Presidente
dei Comitati regionali di controllo
1. Il Presidente dei Comitati regionali di controllo rappresenta l' organo ed esercita tutte le funzioni fissate dalla legge.
2. Il Presidente formula l' ordine del giorno e designa i relatori, convoca e presiede le sedute, sottoscrive, al pari del relatore e del segretario, ogni decisione, nonché i verbali delle sedute; regola, inoltre, l' attività del Comitato, curando l' esecuzione e la trasmissione delle decisioni adottate e predispone, per la parte di competenza, la relazione annuale di cui all' articolo 24.
3. Per la sua attività si avvale, in specifico, della collaborazione del segretario del Comitato regionale di controllo.
4. La carica di Presidente di un Comitato regionale di controllo non è rinnovabile.
5. Nella seduta di insediamento, il Comitato regionale di controllo elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti, un Vice Presidente, che sostituisce a tutti gli effetti il titolare in caso di assenza o impedimento.
6. Al Presidente e al Vice Presidente dei Comitati regionali di controllo si applica l' articolo 42, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 15
 Permessi ed aspettative
1. Al Presidente e ai componenti dei Comitati regionali di controllo si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali, ai sensi dell' articolo 42, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 16
 Indennità
1. Al Presidente dei Comitati regionali di controllo compete un' indennità mensile di carica, nella misura lorda, di lire duemilioniquattrocentoventimila.
2. Ai componenti compete un' indennità mensile di carica, nella misura lorda, corrispondente al 70% dell' indennità attribuita dal comma 1 al Presidente dei Comitati regionali di controllo.
3. Al Presidente e ai componenti è detratto, per ogni assenza, un importo pari al 5% dell' indennità mensile.
4. A chi sostituisce di fatto il Presidente, spetta per ogni seduta, un' ulteriore indennità pari al 5% dell' importo di cui al comma 1.
5. Gli importi delle indennità sono all' inizio di ogni anno aggiornati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, entro gli indici relativi per la maggiorazione dell' indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Al Presidente e ai componenti, che per partecipare alle sedute debbono spostarsi dalla loro residenza o dalla loro sede ordinaria di servizio o di lavoro spetta anche il rimborso delle effettive spese di viaggio, nei modi, nelle forme e misure stabilite dalle leggi regionali.
7. L' onere per le spese previste dal presente articolo è a carico della Regione.
Art. 17
 Decadenza dei Presidenti e dei componenti
1. Il Presidente e i componenti dei Comitati regionali di controllo che non intervengano, senza giustificati motivi, da rendere nella prima seduta utile, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
2. Comportano, altresì, decadenza le cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Qualora si verifichino le condizioni di cui ai commi 1 e 2, è data immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell' Assessore regionale per le autonomie locali, e all' interessato.
4. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l' interessato, e nel caso di incompatibilità fissato un termine, non inferiore a giorni quindici, né superiore a giorni trenta, entro il quale far cessare detta causa, dichiara la decadenza e adotta tempestivamente provvedimenti per la sostituzione, secondo le modalità di cui all' articolo 18.
Art. 18
 Sostituzione del Presidente e dei componenti
1. La durata del mandato del Presidente e dei componenti dei Comitati regionali di controllo corrisponde a quella del Consiglio regionale che li ha designati.
2. Essi rimangono, tuttavia, in carica sino alla data di insediamento dei successori.
3. In caso di anticipata cessazione della carica, vengono sostituiti per la restante durata del mandato.
4. Qualora si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei componenti del Comitato regionale di controllo, entro sessanta giorni dalla data di dimissione, il Consiglio regionale procede a nuove elezioni con le modalità di cui all' articolo 13, e la Giunta regionale alla scelta prevista dall' articolo 10, comma 2; dopo la presa d' atto di cui al comma 7, trova applicazione l' articolo 19, commi 5 e 6.
5. Qualora tra i componenti si verifichino, per qualsiasi causa, vacanze al di fuori dell' ipotesi prevista dal comma 4, il Presidente del Comitato regionale di controllo informa tempestivamente, per il tramite dell' Assessore regionale per le autonomie locali, il Presidente della Giunta regionale, il quale emana il decreto di nomina, dopo la elezione di cui al comma 6.
6. Entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza, il Consiglio regionale provvede agli adempimenti di competenza, secondo le modalità di cui all' articolo 13.
7. Le dimissioni, per qualsiasi ragione e in qualsiasi forma presentate, diventano irrevocabili dalla data di presa d' atto delle stesse da parte del Presidente della Giunta regionale.
8. Le previsioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai presidenti dei Comitati regionali di controllo, nel rispetto della particolare modalità di scelta.
Art. 19
 Scioglimento dei Comitati regionali di controllo
1. Qualora nell' esercizio delle funzioni ad esso attribuite un Comitato regionale di controllo, reiteratamente, adotti provvedimenti od incorra in omissioni che comportino violazioni di norme legislative o gravi inosservanze di norme regolamentari, l' Assessore regionale per le autonomie locali ne fa rapporto al Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, previa contestazione e valutate le eventuali giustificazioni, diffida il Comitato regionale di controllo circa le irregolarità o le carenze accertate.
3. Qualora il Comitato regionale di controllo persista nel comportamento oggetto della diffida, il Presidente della Giunta regionale, su motivata iniziativa dell' Assessore regionale per le autonomie locali, su conforme deliberazione della Giunta medesima e sentita la Commissione consiliare competente, ne dispone lo scioglimento.
4. Lo scioglimento di un Comitato regionale di controllo per accertata impossibilità di funzionare può essere disposto dal Presidente della Giunta regionale con la procedura di cui al comma 3.
5. Sino alla rinnovazione del Comitato regionale di controllo, le funzioni del medesimo sono esercitate da una Commissione straordinaria composta da un Presidente e da due componenti, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 11, nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale per le autonomie locali, previa deliberazione della Giunta medesima, con lo stesso atto di scioglimento.
6. Al Presidente e ai componenti della Commissione straordinaria spettano, rispettivamente, l' indennità prevista per il Presidente e per i componenti del Comitato regionale di controllo, ai sensi dell' articolo 16.
7. I decreti di scioglimento dei Comitati regionali di controllo e di nomina della Commissione straordinaria sono pubblicati per quindici giorni mediante affissione all' albo dell' Ufficio regionale presso cui ha sede l' organo interessato ed entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. La ricostituzione dei Comitati regionali di controllo deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla data di scioglimento.
Art. 20
 Segreteria dei Comitati regionali di controllo
1. Lo svolgimento delle attività di segreteria dei Comitati regionali di controllo è assicurato da una delle rispettive strutture stabili di livello inferiore al servizio, previste dall' articolo 91, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La struttura di cui al comma 1 svolge tutte le attività stabilite dalle norme di legge e da disposizioni regolamentari. In particolare predispone tutti gli elementi utili per la relazione annuale del Presidente del Comitato regionale di controllo prevista dall' articolo 24, cura la raccolta dei dati statistici del relativo Comitato, nonché collabora con la competente struttura della Direzione regionale per le autonomie locali, al fine anche della raccolta degli elementi per la pubblicazione periodica di cui all' articolo 42, comma 4.
3. Funge da coordinatore di detta struttura un dipendente regionale scelto tra coloro che prestano servizio presso la Direzione o gli Uffici periferici e nominato con decreto dell' Assessore regionale per le autonomie locali, sentito il Consiglio di amministrazione del personale, su proposta del Direttore del Servizio, sentito il Consiglio organizzativo e il Presidente del Comitato regionale di controllo.
4. Il dipendente di cui al comma 3 svolge le funzioni di segretario, partecipando alle sedute del Comitato regionale di controllo, curando la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni.
5. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1, oltre al segretario, prevede almeno un vice segretario vicario.
6. La nomina del vice segretario, che sostituisce a tutti gli effetti il titolare, in caso di assenza o impedimento, è fatta con lo stesso decreto di cui al comma 3.
SEZIONE IV
 ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI CONTROLLO
Art. 21
 Convocazione dei Comitati regionali di controllo
1. I Comitati regionali di controllo sono convocati dai rispettivi Presidenti mediante avviso da comunicarsi a ciascuno dei componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta; all' avviso è allegato l' ordine del giorno, recante l' elenco degli affari da trattare.
2. L' ordine del giorno e le pratiche assegnate ai vari componenti vengono depositate nell' apposita sala riunioni ventiquattro ore prima della seduta per la consultazione da parte di tutti i componenti.
3. Eccezionalmente possono essere inserite all' ordine del giorno ulteriori pratiche, con il voto unanime dei componenti presenti.
4. Le riunioni dei Comitati regionali di controllo hanno luogo almeno una volta alla settimana, in giorni ed ore prestabiliti, nelle sedi assegnate nel contesto degli uffici della Direzione regionale e degli Uffici locali.
Art. 22
 Sedute e deliberazioni
1. Per la validità delle adunanze dei Comitati regionali di controllo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
2. La relazione, la discussione e la decisione sulle questioni sottoposte al collegio hanno luogo senza la presenza di estranei alla seduta, salvo i funzionari regionali autorizzati.
3. Le decisioni sono adottate con voto palese e non è ammessa l' astensione dal voto.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. A parità di voti prevale quello favorevole alla conservazione dell' atto soggetto a controllo.
5. I componenti del collegio debbono assentarsi dalla seduta qualora vengano in discussione deliberazioni concernenti atti ai quali siano direttamente interessati o che interessino il coniuge, i parenti o gli affini fino al quarto grado oppure imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza, consulenza o di prestazioni d' opera.
6. I componenti relatori redigono i provvedimenti interlocutori e definitivi.
7. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente del Comitato regionale di controllo, la seduta è presieduta dal componente più anziano in base all' età.
Art. 23
 Verbale delle sedute
1. Le decisioni vengono riportate a verbale nel solo risultato finale; qualora vi siano disparità di giudizi, il verbale deve far constare il voto contrario riportandone la motivazione.
2. Le decisioni sono sottoscritte dal Presidente, dal componente relatore e dal segretario.
3. Il Presidente e il segretario sottoscrivono il verbale della seduta, che deve indicare i nomi dei componenti presenti, degli eventuali funzionari invitati, e contenere l' elenco delle questioni trattate e delle decisioni adottate. Tale verbale viene redatto dal segretario del Comitato regionale di controllo, che provvede altresì alla sua tenuta agli atti.
Art. 24
 Relazione annuale sull' attività degli organi di controllo
1. I Presidenti dei Comitati regionali di controllo, sentiti i rispettivi organi, redigono, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte durante l' anno precedente.
2. L' Assessore regionale per le autonomie locali presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale la relazione generale sull' attività degli organi di controllo; analoga relazione è presentata al Consiglio regionale.
Art. 25
 Conferenza dei Presidenti
1. Al fine di prevenire o porre termine ad interpretazioni discordi di norme legislative o regolamentari, pur nel rispetto dell' autonomia decisionale degli organi di controllo, è convocata periodicamente la Conferenza dei Presidenti dei Comitati regionali di controllo.
2. L' Assessore regionale per le autonomie locali convoca e presiede detta Conferenza; la richiesta di convocazione può essere fatta da ciascun Presidente.
3. L' ordine del giorno delle riunioni di cui al comma 1 contiene l' elenco degli affari da trattare con una breve presentazione delle singole questioni in fatto ed in diritto.
4. Alle riunioni della Conferenza partecipano il Direttore regionale per le autonomie locali e i Direttori degli Uffici locali e dei Servizi della Direzione stessa, oltre ad altri funzionari della medesima all' uopo invitati.
5. A seconda degli argomenti ed in particolare per alcuni settori dell' attività amministrativa, possono essere convocati, per opportuno collegamento e coordinamento, di concerto con i rispettivi Direttori regionali, funzionari di altre Direzioni.
6. Per l' esame collegiale delle questioni e per opportuno orientamento e norma dei rispettivi organi collegiali di controllo, la Conferenza prende le decisioni del caso, ne redige verbale e ne dà comunicazione i rispettivi Uffici.
7. Salvo diversa decisione della Conferenza, gli orientamenti emersi vengono opportunamente pubblicati.
8. Ai presidenti o ai loro sostituti spetta per ogni seduta della Conferenza un gettone di presenza, il cui importo è corrispondente al 5% dell' indennità prevista dall' articolo 16, nonché il rimborso delle spese di viaggio, se dovuto.
9. La Conferenza, sentita la Direzione regionale per le autonomie locali e di concerto con i Servizi e gli Uffici preposti, può decidere l' organizzazione di incontri, a titolo informativo sulle materie oggetto dell' attività di controllo, con amministratori pubblici, funzionari degli enti locali, rappresentanti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali, nonché con altre associazioni interessate alle singole materie.
Art. 26
 Conferenza plenaria
1. Qualora lo richieda l' importanza dell' argomento, a giudizio dell' Assessore regionale per le autonomie locali o per decisione della Conferenza dei Presidenti, può essere convocata la Conferenza plenaria dei componenti dei Comitati regionali di controllo, con le modalità e gli effetti di cui all' articolo 25.
2. La Conferenza plenaria, in ogni caso, deve essere convocata per un esame e una valutazione globale dell' attività degli organi di controllo, almeno una volta all' anno.
3. Trova applicazione l' articolo 25, comma 8.
CAPO III
 Espletamento dei controlli
SEZIONE I
 TIPOLOGIA DEI CONTROLLI
Art. 27
 Controllo di legittimità
1. Il controllo sugli atti degli Enti locali è limitato alla sola valutazione di legittimità, con esclusione di ogni altra forma di controllo.
2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell' atto alle norme vigenti nonché alle norme statutarie dell' ente, esclusa ogni diversa valutazione dell' interesse pubblico perseguito.
Art. 28
 Deliberazioni soggette al controllo preventivo
necessario di legittimità
1. Sono soggette al controllo preventivo necessario di legittimità le deliberazioni che la legge riserva ai Consigli comunali e provinciali e le deliberazioni delle Comunità montante, dei Consorzi, delle Unioni di Comuni riservate dalla legge o dallo statuto all' organo assembleare.
2. Le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate in via d' urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, diversi dai Consigli, ai sensi dell' articolo 32, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soggette al controllo preventivo necessario di legittimità.
3. Il comma 2 si applica anche ai Consorzi, alle Comunità montane e alle Unioni di Comuni.
4. Sono, altresì, soggette al controllo preventivo necessario di legittimità le deliberazioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concernenti oggetti che, ai sensi dell' articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono di competenza dei Consigli comunali.
Art. 29
 Deliberazioni soggette al controllo preventivo
eventuale di legittimità
1. Le deliberazioni di competenza delle giunte comunali, provinciali e delle Unioni di Comuni, dei consigli di amministrazione dei Consorzi e dei consigli direttivi delle Comunità montane sono sottoposte al controllo qualora gli stessi organi ovvero i consigli comunali e provinciali e gli organi assembleari lo decidano di propria iniziativa.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono sottoposte al controllo, nei limiti delle legittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei componenti l' assemblea della Comunità montana, del Consorzio o dell' Unione di Comuni o un terzo dei consiglieri comunali nei Comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei Comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario, ne facciano richiesta scritta e motivata, con l' indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall' affissione all' albo pretorio.
3. La possibilità del controllo preventivo di legittimità, previsto dal comma 2, riguarda esclusivamente le deliberazioni relative alle seguenti materie:
a) acquisti, alienazione, appalti ed in generale tutti i contratti;
b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

4. Entro gli stessi termini ci cui al comma 2 possono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni di giunta o dei consigli amministrativi e direttivi, quando lo stesso numero di consiglieri nel medesimo comma indicato, con richiesta scritta e motivata le ritengano viziate di incompetenza o assunte in contrasto con le deliberazioni fondamentali del consiglio o dell' organo assembleare.
5. Contestualmente all' affissione all' albo, le deliberazioni di cui al comma 1 sono comunicate ai capi - gruppo consiliari.
6. La richiesta, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 va inoltrata direttamente al Comitato regionale di controllo competente e ne va data contestuale comunicazione all' Ente, che provvede entro tre giorni dalla fine della pubblicazione alla trasmissione dell' atto deliberativo al Comitato medesimo, nonché alla affissione di idonea comunicazione all' albo pretorio.
7. Il presente articolo, con eccezione del comma 1, non trova applicazione per gli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
8. Le deliberazioni di cui al comma 1 diventano esecutive alla scadenza del termine di pubblicazione, qualora siano decorsi infruttuosamente i termini per la richiesta di controllo.
Art. 30
 Deliberazioni non soggette al controllo
1. Non sono soggette al controllo:
a) le deliberazioni di mera esecuzione;
b) le deliberazioni meramente ripetitive o confermative;
c) le deliberazioni prive di contenuto dispositivo;
d) le deliberazioni di ratifica delle variazioni di bilancio.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1, pubblicate entro sette giorni dall' adozione, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
Art. 31
 Controllo sulle deliberazioni di nomina del sindaco,
del presidente della Provincia e della giunta
1. Le deliberazioni aventi per oggetto la nomina del sindaco, del presidente della Provincia e della giunta, assunte ai sensi dell' articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, diventano esecutive entro tre giorni dall' invio al competente Comitato regionale di controllo, ove non intervenga l' annullamento per vizio di legittimità.
2. Al fine di permettere al Comitato regionale di controllo di esercitare la propria attività, l' Ente deve far pervenire la deliberazione di cui al comma 1 lo stesso giorno in cui ne ha disposto l' invio. Il Presidente del Comitato regionale di controllo deve disporre l' immediata convocazione del Comitato medesimo.
3. In deroga alle modalità dell' attività istruttoria previste dalla Sezione II del presente Capo, il Comitato regionale, nell' esercizio del controllo, deve limitarsi a valutare la presenza o meno di vizi di legittimità, decidendo in forma definitiva e senza richiesta di elementi istruttori, entro il termine di cui al comma 1.
4. Dell' avvenuto esame della deliberazione da parte del Comitato regionale di controllo, è data contestuale e tempestiva comunicazione, a cura del Presidente, all' Ente e alla Prefettura.
Art. 32
 Controllo sugli statuti del Comune e della Provincia
1. Il controllo sugli statuti dei Comuni e delle Province e sulle relative modificazioni, trasmessi in triplice copia, è limitato al solo esame di legittimità, in conformità a quanto stabilito dall' articolo 27.
2. Dopo il provvedimento positivo del Comitato regionale centrale di controllo, l' atto viene restituito all' Ente che deve adempiere a quanto previsto dall' articolo 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione regionale per le autonomie locali.
3. Il Servizio per il Comitato regionale centrale di controllo trasmette copia degli statuti e delle relative modificazioni ai Comitati regionali territoriali di controllo, in base alle rispettive competenze previste dall' articolo 8, e alla competente struttura della Direzione regionale per le autonomie locali.
Art. 33
 Controllo del bilancio e del conto consuntivo
1. Per il controllo di legittimità del bilancio e del conto consuntivo si applica l' articolo 46, commi 9, 10 e 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Ai fini dello svolgimento del controllo sul conto consuntivo, il Comitato regionale di controllo si avvale delle risultanze della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell' articolo 57 della legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché della documentazione ad essa allegata.
SEZIONE II
 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
Art. 34
 Pubblicazione delle deliberazioni ed invio al Comitato
regionale di controllo
1. Le deliberazioni degli Enti locali sono pubblicate mediante affissione all' albo pretorio, nella sede dell' Ente, entro sette giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Entro tre giorni dalla fine della pubblicazione, le deliberazioni di cui agli articoli 28 e 29, comma 1, sono trasmesse all' ufficio sede del Comitato regionale di controllo competente con l' attestazione dell' avvenuta pubblicazione; a tal fine l' Ente designa l' impiegato responsabile degli adempimenti prescritti.
3. Del ricevimento delle deliberazioni da parte del Comitato regionale di controllo è dato contestuale avviso all' Ente mittente, e, nel caso previsto dall' articolo 29, comma 6, anche al primo firmatario della richiesta.
4. Gli Enti locali destinano idonei ed appositi spazi per la pubblicazione degli atti, in modo da assicurare la massima accessibilità e pubblicità.
Art. 35
 Deliberazioni urgenti ed immediata eseguibilità
1. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell' organo deliberante.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione.
3. Le deliberazioni dichiarate urgenti, qualora siano soggette al controllo previsto dagli articoli 28 e 29, comma 1, sono trasmesse al Comitato regionale di controllo entro cinque giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.
Art. 36
 Fase istruttoria
1. Le deliberazioni, assunte al protocollo, sono assegnate, da parte del Presidente del Comitato regionale di controllo, ai singoli componenti in qualità di relatori.
2. I componenti relatori si avvalgono, tramite il direttore, della collaborazione istruttoria del personale in servizio presso il rispettivo ufficio.
3. Nelle ipotesi previste dall' articolo 29, commi 2, 3 e 4, il Comitato regionale di controllo, in via preliminare, verifica la sussistenza dei presupposti per il controllo eventuale delle deliberazioni in esame; in caso di difetto di tali presupposti, il Comitato regionale di controllo dichiara il non luogo a procedere, da comunicarsi, all' Ente deliberante e al primo firmatario della richiesta, entro il termine di cui all' articolo 37, comma 1.
Art. 37
 Termini per l' esercizio dei controlli
1. Il controllo è eseguito entro il termine di giorni quindici dal ricevimento della deliberazione.
2. Il termine di cui al comma 1 è elevato a giorni trenta per i bilanci, per i conti consuntivi, per gli statuti e le relative modificazioni, per i regolamenti e le relative modificazioni.
3. Qualora entro i termini indicati dai commi 1 e 2 non intervenga il provvedimento di annullamento o la dichiarazione di non luogo a procedere per difetti dei presupposti di cui all' articolo 29 o la richiesta di elementi istruttori di cui al' articolo 39, le deliberazioni diventano esecutive.
4. La richiesta o l' assunzione diretta di elementi istruttori interrompe il termine per una sola volta e per il periodo di giorni quindici dalla ricezione delle ordinanze di cui all' articolo 39, comma 1.
5. Il termine di cui al comma 4 è elevato a giorni venti per le deliberazioni previste dal comma 2.
6. Dalla scadenza del termine di cui al comma 4 decorre per l' esercizio del controllo un nuovo termine di giorni dieci, che è elevato a giorni quindici per le fattispecie previste dal comma 2.
7. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso dei termini indicati dal presente articolo, se il Comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità, sempre che sia rispettato il termine di pubblicazione fissato dall' articolo 34.
Art. 38
 Pareri obbligatori
1. Fermo rimanendo quanto disposto dall' articolo 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i pareri devono essere richiesti, salvo diversa espressa disposizione di legge, dall' Ente deliberante.
2. Qualora sulla deliberazione debba intervenire un parere previsto come obbligatorio dalla legge ed esso non sia stato acquisito preventivamente, il Presidente del Comitato regionale di controllo, sentito lo stesso, provvede a restituire all' Ente la deliberazione.
3. Le norme sul decorso del termine originario e prorogato, ai sensi dell' articolo 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano anche nelle ipotesi di richiesta di pareri al competente Comitato tecnico regionale.
Art. 39
 Richiesta di elementi o adempimenti istruttori
1. Nell' esercizio delle proprie attribuzioni e per una positiva conclusione dell' istruttoria, il Comitato regionale di controllo può richiedere, con propria motivata ordinanza, chiarimenti e elementi integrativi di giudizio, nonché disporre indagini e verificazioni a tal fine indispensabili.
2. L' ordinanza di cui al comma 1 è trasmessa all' Ente entro i termini fissati dall' articolo 37.
3. Entro detto termine può essere data notizia all' Ente a mezzo di telegramma, telefax o altri sistemi informatici, dell' emissione dell' ordinanza; in tal caso il testo della stessa deve essere trasmesso entro i tre giorni successivi.
4. I chiarimenti sono forniti dall' organo che rappresenta l' Ente, anche a mezzo di telefax o altri sistemi informatici; in tal caso trova applicazione l' articolo 6 quater del decreto legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 80.
5. Le eventuali spese per gli adempimenti istruttori sono a carico della Regione.
SEZIONE III
 QUESTIONI CONNESSE CON L' ATTIVITÀ
DI CONTROLLO
Art. 40
 Provvedimenti degli organi di controllo
1. I Comitati regionali di controllo adottano i provvedimenti sotto indicati:
a) richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio, mediante ordinanza motivata;
b) dichiarazione di presa d' atto della mancanza di vizi di legittimità;
c) decisione di annullamento per illegittimità;
d) declaratoria di nullità o di decadenza, nei casi previsti dalla legge;
e) dichiarazione di non luogo a procedere per difetti dei presupposti previsti dall' articolo 29, commi 2, 3 e 4.

2. I provvedimenti di cui al comma 1, lettere c) e d) devono essere congruamente motivati; in particolare devono indicare, anche con riferimento ai principi generali dell' ordinamento giuridico, le norme violate.
Art. 41
 Definitività dei provvedimenti
degli organi di controllo
1. I provvedimenti di controllo sono definitivi.
2. È prevista la possibilità di correzione o regolarizzazione dei provvedimenti di cui all' articolo 40, comma 1, lettere c) e d), nei casi di errore materiale.
Art. 42
 Comunicazione e pubblicazione
dei provvedimenti definitivi
1. I provvedimenti degli organi regionali di controllo, aventi contenuto negativo, devono essere trasmessi all' Ente che ha emanato l' atto o comunicati allo stesso a mezzo di telegramma, telefax o altri sistemi informatici, entro il termine previsto dall' articolo 37, a pena di decadenza.
2. Qualora i suddetti provvedimenti fossero soltanto comunicati, il provvedimento integrale deve essere trasmesso, a pena di decadenza, entro i successivi dieci giorni.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati, a cura dell' impiegato responsabile dell' ente, mediante affissione all' albo dal giorno successivo al ricevimento e per la durata di dieci giorni; copia del provvedimento, con il calce il referto di intervenuta affissione, è restituita entro cinque giorni dalla scadenza al rispettivo Comitato regionale di controllo a conferma dell' avvenuta pubblicazione.
4. Il segretario del Comitato regionale di controllo comunica, ogni tre mesi, alla competente struttura della Direzione regionale per le autonomie locali, l' elenco dei suddetti provvedimenti, con le relative motivazioni, per la successiva pubblicazione delle principali decisioni, da effettuarsi con le modalità ritenute più idonee.
5. Il segretario cura, altresì, mensilmente l' affissione dell' elenco dei provvedimenti, di cui al comma 1, all' albo del rispettivo Comitato regionale di controllo.
Art. 43
 Restituzione degli atti
1. Il Presidente del Comitato regionale di controllo, sentito lo stesso, restituisce all' Ente gli atti erroneamente trasmessi in quanto non suscettibili di controllo o privi della documentazione che ne faccia parte integrante.
2. Qualora pervengano deliberazioni soggette al controllo ma di competenza di altro organo regionale, il Presidente le trasmette tempestivamente e d' ufficio all' organo competente, dandone contestuale informazione all' Ente. In tal caso i termini decorrono dalla data di ricevimento della deliberazione da parte dell' organo competente.
Art. 44
 Audizioni
1. Al fine di improntare il controllo alla più aperta collaborazione con gli Enti locali e di acquisire la più completa conoscenza degli argomenti, i Comitati regionali di controllo possono invitare alle adunanze, salva la riservatezza delle decisioni, i rappresentanti dell' Ente che ha adottato la deliberazione sottoposta al controllo, per fornire chiarimenti riguardanti la stessa.
2. Qualora gli organi rappresentativi degli Enti ne facciano richiesta motivata in relazione a specifiche e singole deliberazioni, il Comitato regionale di controllo è tenuto a disporre l' audizione.
3. Gli organi rappresentativi degli Enti hanno facoltà di farsi assistere o sostituire da funzionari dell' Ente e da esperti e di chiedere che vengano acquisiti agli atti le loro osservazioni, di cui è fatta menzione nel verbale di adunanza.
4. Le richieste formali, di cui al comma 2, devono pervenire alla segreteria del Comitato regionale di controllo entro cinque giorni dalla trasmissione della deliberazione o contestualmente al riscontro istruttorio.
5. In deroga a quanto stabilito dall' articolo 39, comma 5, le eventuali spese conseguenti ad adempimenti ed atti istruttori disposti ad istanza delle parti interessate sono a carico delle medesime.
Art. 45
 Richieste, certificazioni e rilascio copie di provvedimenti
1. In attesa dell' approvazione della legge regionale di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli atti degli organi regionali di controllo trova applicazione il presente articolo.
2. Chiunque, in forma singola o associata, può richiedere di consultare le decisioni definitive dei Comitati regionali di controllo, nonché il rilascio di copia di provvedimenti in carta semplice, previo pagamento dei soli costi.
3. Chiunque abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ha la facoltà di prendere visione, nonché di richiedere il rilascio di copie di documenti amministrativi, anche interni, degli organi regionali di controllo.
4. Spetta al segretario del Comitato regionale di controllo curare l' attività di cui al presente articolo.
Art. 46
 Rappresentanza in giudizio
1. La rappresentanza in giudizio della Regione Friuli - Venezia Giulia nei procedimenti giurisdizionali, aventi per oggetto atti degli organi regionali di controllo, spetta al Presidente della Giunta regionale.
2. Le eventuali costituzioni in giudizio, sentito il Comitato regionale di controllo interessato, sono deliberate dalla Giunta regionale.
Art. 47
 Responsabilità dei componenti degli organi di controllo
1. Ai sensi dell' articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i Presidenti e i componenti dei Comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli Enti locali per i danni a questi arrecati, con dolo o colpa grave, nell' esercizio delle loro funzioni.
Art. 48
 Denunce e reclami
1. Chiunque, singolarmente o in forma associata, può, entro il periodo di pubblicazione, presentare denuncia o reclamo motivato, avverso le deliberazioni di cui all' articolo 28, mediante deposito od invio al Comitato regionale di controllo o all' Ente che le ha poste in essere.
2. L' impiegato responsabile dell' Ente riceve le denunce e i reclami, rilasciandone contestuale ricevuta e li inoltra al competente Comitato regionale di controllo unitamente alla deliberazione cui si riferiscono ed agli eventuali chiarimenti o controdeduzioni dell' Ente interessato.
3. L' impiegato medesimo appone in calce a ciascuna deliberazione soggetta al controllo preventivo necessario di legittimità l' attestazione circa la presentazione o la mancata presentazione di denunce o reclami, nel termine di cui al comma 1.
4. Entro quindici giorni successivi alla decisione definitiva del Comitato regionale di controllo, il segretario informa l' interessato dell' esito ottenuto dalla denuncia o dal reclamo sulle deliberazioni soggette al controllo.
5. Le denunce ed i reclami hanno natura di mero contributo di valutazione per il Comitato regionale di controllo.
6. Il presente articolo trova applicazione nei casi previsti dall' articolo 29, solo qualora l' atto risulti sottoposto al controllo, secondo le modalità indicate dalla legge. In ogni caso il segretario informa tempestivamente l' interessato.
Art. 49
 Conservazione e scarto degli atti
1. Le deliberazioni degli Enti locali sottoposte al controllo sono trattenute negli archivi della Direzione regionale o presso gli Uffici preposti ai Comitati regionali di controllo per la durata minima di anni cinque, salva l' applicazione di diverse ed esplicite disposizioni in materia.
2. Gli statuti, i regolamenti, gli strumenti urbanistici ed i piani programmatici, nonché gli altri eventuali atti previsti da norme di legge o da disposizioni dell' Amministrazione regionale sono conservati negli archivi degli uffici preposti ai rispettivi Comitati regionali di controllo per la durata di anni cinque, successivi alla loro definitiva sostituzione.
3. I bilanci annuali e pluriennali e le relazioni previsionali e programmatiche sono trattenuti negli archivi degli Uffici per la durata minima di anni dieci.
4. Lo scarto degli atti di cui ai commi, 1, 2 e 3 è effettuato secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia, previo accertamento della tenuta da parte dell' Ente che ha adottato l' atto.
5. In ogni caso vanno trattenuti gli atti degli organi regionali di controllo di contenuto negativo, nonché i registri.
6. È consentita la riproduzione dei testi e la loro conservazione anche a mezzo di strumenti e procedure automatiche.
SEZIONE IV
 CONTROLLO SOSTITUTIVO
Art. 50
 Controllo sostitutivo
1. Fuori dei casi previsti dall' articolo 7 del DPR 26 giugno 1965, n. 959 e dell' articolo 4 del DPR 26 giugno 1965, n. 960, quando l' Amministrazione degli Enti soggetti alla disciplina della presente legge non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l' Assessore regionale per le autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario.
2. Qualora da un Ente sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, il competente Comitato regionale di controllo, in base alla ripartizione fissata dagli articoli 7 e 8, previa diffida con esplicita previsione di un termine non inferiore a giorni trenta, delibera l' invio di un commissario per il compimento dell' atto.
3. Il termine di cui al comma 2, per i casi d' urgenza, può essere derogato motivatamente.
4. Il commissario, scelto di norma tra dipendenti regionali in servizio presso la Direzione regionale per le autonomie locali, è nominato dal Presidente del competente Comitato regionale di controllo.
5. Qualora la complessità dell' atto o del relativo procedimento lo giustifichi, il Presidente del Comitato regionale di controllo può nominare un subcommissario che collabori con il commissario.
6. Trova applicazione, altresì, l' articolo 39, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. I provvedimenti adottati dall' Assessore regionale per le autonomie locali e dai Presidenti dei Comitati regionali di controllo, ai sensi del presente articolo, sono pubblicati per la durata di giorni quindici all' albo dell' Ente, dal giorno successivo alla ricezione, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione.
CAPO IV
 Disposizioni varie
Art. 51
 Sospensione dei termini per l' esercizio del controllo
1. In situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o imprevedibili, il Presidente del Comitato regionale di controllo, con proprio decreto motivato, può dichiarare la sospensione temporanea dei termini di cui all' articolo 37.
2. Il decreto di cui al comma 1, è immediatamente affisso all' albo del rispettivo Comitato regionale di controllo ed è trasmesso al Presidente della Giunta regionale, all' Assessore regionale per le autonomie locali, all' ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione per la relativa pubblicazione entro quarantotto ore dalla ricezione.
3. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per le deliberazioni di cui all' articolo 31.
Art. 52
 Rapporti tra i Comitati regionali di controllo e uffici
della Direzione regionale per le autonomie locali.
1. In considerazione dei compiti istituzionali dei Comitati regionali di controllo, periodicamente, l' Assessore regionale per le autonomie locali, sentita la Conferenza di cui all' articolo 25, predispone programmi di analisi e verifica con le eventuali necessità, in ordine alla copertura del contingente del personale assegnato ai Servizi e agli uffici preposti ai rispettivi organi di controllo.
2. I Servizi e gli uffici locali preposti ai Comitati regionali di controllo, per la trattazione degli affari pertinenti o connessi con l' esercizio dei controlli, sono alle dipendenze funzionali dei rispettivi Presidenti.
TITOLO II
 NORME REGIONALI IN MATERIA DI CONTROLLO
E VIGILANZA DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI E
DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO
CAPO I
 Controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali
Art. 53
 Norma generale
1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e in attuazione del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1991, n. 111, per l' esercizio del controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali si applicano le disposizioni contenute nel Titolo I, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Titolo.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nella legge regionale 8 aprile 1982, n. 24, le norme della presente legge si applicano altresì per l' esercizio del controllo sugli atti degli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico.
Art. 54
 Comitato regionale di controllo competente
1. Il controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, indicati nell' articolo 56, è esercitato dal Comitato regionale centrale di controllo previsto dall' articolo 7.
Art. 55
 Controllo di legittimità
1. Gli atti delle Unità sanitarie locali e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono soggetti al solo controllo di legittimità, salvo le esplicite approvazioni di competenza della Giunta regionale previste dalla legge.
2. Sono nulli di diritto gli atti delle Unità sanitarie locali e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privi di copertura finanziaria.
Art. 56
 Atti soggetti al controllo necessario
1. Sono sottoposti al controllo necessario di legittimità esclusivamente i seguenti atti:
a) i bilanci di previsione, le variazioni di bilancio ed i conti consuntivi;
b) i piani e i programmi di attuazione degli atti di programmazione sanitaria regionale;
c) la localizzazione di nuovi presidi e servizi;
d) le convenzioni di cui all' articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
e) l' articolazione dei distretti sanitari di base;
f) le spese che vincolano il bilancio oltre l' anno;
g) la determinazione dei posti organici del personale, articolati per posizione funzionale e profilo professionale, preventivamente autorizzata ai sensi dell' articolo 58;
h) i regolamenti;
i) l' elezione del Presidente del Comitato di garanti.

2. Gli atti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), sono trasmessi, entro venti giorni dalla loro adozione, alla Direzione regionale della sanità per le determinazioni di competenza della Giunta regionale; entro dieci giorni dalla data di assunzione delle determinazioni suddette, gli atti e le determinazioni sono inviati al Comitato regionale centrale di controllo.
3. Gli atti di cui al comma 1, lettere g), h), i), sono trasmessi direttamente e a cura dell' Unità sanitaria locale, entro tre giorni dalla fine della pubblicazione, al Comitato regionale centrale di controllo.
4. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio e i conti consuntivi sono trasmessi entro cinque giorni dalla loro redazione al Comitato di garanti e alla Direzione regionale della sanità, per le determinazioni di competenza della Giunta regionale; le predette determinazioni debbono essere assunte entro trenta giorni dalla data di redazione, e inviate, unitamente agli atti, entro i successivi dieci giorni al Comitato regionale centrale di controllo.
5. Le determinazioni della Giunta regionale sugli atti di cui al comma 2, sono assunte entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell' atto.
6. I termini per l' esercizio del controllo di legittimità decorrono dalla data di ricezione degli atti delle Unità sanitarie locali o delle determinazioni della Giunta regionale da parte del Comitato regionale centrale di controllo.
Art. 57
 Soppressione della Commissione regionale di controllo
sugli atti delle Unità sanitarie locali
1. La Commissione prevista dall' articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, è soppressa.
2. La Commissione cessa la propria attività con l' esaurimento dei procedimenti in corso, ai sensi dell' articolo 86.
Art. 58
 Atti soggetti ad autorizzazione
1. Ferme restando le autorizzazioni previste dalla vigente legislazione, sono altresì soggetti ad autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti delle Unità sanitarie locali e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico:
a) la determinazione dei posti organici del personale, articolati per posizione funzionale e profilo professionale;
b) il conferimento di incarichi o consulenze professionali a soggetti esterni;
c) l' esecuzione di nuove opere ovvero di opere di trasformazione o ampliamento di edifici e di impianti di importo superiore a lire trecento milioni;
d) l' acquisto, l' alienazione, la locazione di immobili e, in genere, la stipula di contratti relativi a diritti immobiliari;
e) l' acquisto di attrezzature ed impianti di importo superiore a lire cinquecento milioni;
f) i contratti di locazione finanziaria.

2. Ai fini dell' autorizzazione per gli atti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), la Direzione regionale della sanità è autorizzata a consultare uno o più esperti esterni scelti da un elenco a tal fine predisposto e approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e periodicamente aggiornato.
3. Agli esperti di cui al comma 2 spetta un compenso determinato secondo la tariffa professionale.
Art. 59
 Controllo sostitutivo
1. Trova applicazione, per quanto compatibile, l' articolo 50.
2. Qualora l' amministratore straordinario dell' Unità sanitaria locale adotti ripetutamente provvedimenti in contrasto con disposizioni di legge, ovvero con atti di indirizzo e di coordinamento, ovvero con prescrizioni del piano sanitario regionale, od incorra, comunque, in gravi, ripetute omissioni, ritardi o negligenze, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, provvede alla revoca ed alla conseguente sostituzione dell' amministratore straordinario.
CAPO II
 Vigilanza sull' andamento delle attività
delle unità sanitarie locali
Art. 60
 Vigilanza sull' andamento delle attività
1. L' andamento delle attività delle Unità sanitarie locali e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è soggetto ad un sistema coordinato di controlli, finalizzato alla verifica della rispondenza degli interventi agli obiettivi e prescrizioni secondo le linee della programmazione sanitaria regionale ed all' accertamento del corretto utilizzo delle risorse assegnate, anche in funzione dei servizi resi e del rapporto tra costi e benefici.
2. La predetta funzione di verifica e controllo è svolta in forma ispettiva attraverso rilevazioni, accertamenti e, se del caso, indagini ed inchieste dirette ad accertare fatti specifici, ovvero in qualsiasi altro modo risulti funzionale al perseguimento dei fini di cui al comma 1.
3. L' attività ispettiva è disposta per accertare, in particolare:
a) la puntuale realizzazione dei piani e programmi attuativi degli atti di programmazione sanitaria regionale;
b) la corretta erogazione delle prestazioni ed il regolare funzionamento dei servizi e presidi;
c) la corretta gestione amministrativa e contabile.

Art. 61
 Svolgimento della vigilanza e dell' attività ispettiva
1. Le verifiche e i controlli sono disposti dall' Assessore regionale alla sanità.
2. Le verifiche e i controlli sono svolti da dipendenti in servizio presso l' Amministrazione regionale, con qualifica funzionale di dirigente, funzionario, e consigliere o equiparate, ovvero in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione, di livello funzionale apicale e subapicale, scelti da un elenco a tal fine predisposto ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e periodicamente aggiornato.
3. I funzionari incaricati del servizio ispettivo hanno libero accesso, anche individualmente, a tutti gli atti e i documenti amministrativi e contabili, anche interni, nonché a tutte le strutture sanitarie delle Unità sanitarie locali e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, restando comunque vincolati al segreto d' ufficio.
4. I funzionari delle Unità sanitarie locali non possono svolgere le verifiche ed i controlli previsti dall' articolo 60, presso strutture sanitarie pubbliche comprese nella Provincia in cui è collocata l' Unità sanitaria locale da cui dipendono.
CAPO III
 Collegio dei revisori delle unità sanitarie locali
Art. 62
 Organi delle Unità sanitarie locali
1. Organi delle Unità sanitarie locali sono:
a) il Comitato di garanti;
b) l' Amministratore straordinario;
c) il Collegio dei revisori.

Art. 63
 Composizione del Collegio dei revisori
e proroga degli attuali Collegi
1. I collegi dei revisori, composti da tre membri e costituiti ai sensi della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17 e successive modificazioni, rimangono in carica sino al riordinamento del Servizio sanitario nazionale.
2. Qualora per qualsiasi causa si verifichi una vacanza, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta stessa, provvede ad integrare il Collegio dei revisori.
3. Ai fini del comma 2, le eventuali designazioni sono compiute rispettivamente dal Ministero del Tesoro, dal Comitato di garanti dell' Unità sanitaria locale e dalla Giunta regionale, in relazione al componente da sostituire. Il componente di nomina giuntale deve appartenente al ruolo dei revisori ufficiali dei conti ed allo stesso vengono affidate le funzioni di Presidente del Collegio.
Art. 64
 Compiti del Collegio dei revisori
1. Al Collegio dei revisori compete:
a) vigilare sull' intera gestione economico - finanziaria dell' Unità sanitaria locale;
b) esaminare la proposta di bilancio di previsione e la proposta di bilancio pluriennale;
c) esaminare la proposta di rendiconto generale annuale e redigere apposita relazione da allegare alla relativa deliberazione;
d) accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;
e) effettuare controlli e riscontri sulla consistenza di cassa ed, almeno una volta l' anno, verificare l' esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;
f) esaminare e sottoscrivere i rendiconti trimestrali di cui all' articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo - contabile da trasmettere alla Direzione regionale della sanità ed ai Ministeri del Tesoro e della Sanità;
g) presentare all' amministratore straordinario e al Comitato di garanti considerazioni e valutazioni in genere sull' attività della Unità sanitaria locale ed in particolare sui livelli di economicità e di efficienza rivestiti dalla gestione della spesa.

2. Per l' esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili, anche interni, dell' Unità sanitaria locale.
3. I revisori possono assistere alle riunioni del Comitato di garanti; possono, altresì, essere convocati o richiedere incontri con l' amministratore straordinario.
4. Ai sensi dell' articolo 1, comma 10, del Decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1991, n. 111, gli atti dell' amministratore straordinario sono inviati, entro dieci giorni dall' adozione, per conoscenza, al Collegio dei revisori.
Art. 65
 Funzionamento del Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è convocato dal proprio Presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi.
2. Il Collegio può essere convocato anche in via straordinaria, su richiesta motivata di uno dei suoi componenti ovvero ogni qualvolta lo richiedano il Presidente della Giunta regionale, l' Assessore regionale alla sanità o l' amministratore straordinario, con motivato ordine del giorno.
3. Le riunioni del Collegio dei revisori avvengono di norma in locali messi a disposizione dall' Unità sanitaria locale nella propria sede; il Collegio è assistito da personale di segreteria.
4. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Collegio, decade dall' ufficio.
5. In tal caso, il Collegio è integrato, quanto prima e comunque entro il termine di tre mesi, secondo le modalità dell' articolo 63.
Art. 66
 Trattamento economico dei revisori
1. Al Presidente ed ai componenti il Collegio dei revisori spetta, per l' esercizio delle funzioni, una indennità di carica pari a quella spettante rispettivamente al Presidente ed ai membri del Comitato di garanti dell' Unità sanitaria locale.
2. Agli stessi spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio e, se dovuto, il trattamento di missione previsto per i dipendenti amministrativi della rispettiva Unità sanitaria locale in posizione funzionale più elevata, ovvero, in alternativa, quello previsto dall' Amministrazione di appartenenza, qualora si tratti di dipendente o funzionario pubblico.
TITOLO III
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
1 MARZO 1988, N. 7
Art. 67
 Modificazione dell' articolo 35
della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
1.
All' articolo 35 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
<< 6 bis. L' Assessore competente in materia di enti locali integra i Comitati dipartimentali operativi quando questi trattino argomenti riguardanti le autonomie locali. >>.

Art. 68
 Modificazione dell' articolo 36
della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
1.
All' articolo 36 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. Quando, ai sensi dei commi 4, 5, 6, 6 bis e 7 dell' articolo 35 sia disposta l' integrazione di un Comitato Dipartimentale, alle sedute del Comitato medesimo partecipano, altresì, con i compiti di cui al comma 2, i dirigenti preposti alle relative Direzioni regionali o Servizi autonomi. >>.

Art. 69
 Modificazione dell' articolo 47
della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
1. All' articolo 47, comma 1 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera h) è così sostituita:
<< h) la Direzione regionale per le autonomie locali; >>.

Art. 70
 Sostituzione della rubrica del Capo VIII e dell' articolo 91
della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
1.
La rubrica del Capo VIII del Titolo IV della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituita dalla seguente:
 << Direzione regionale per le autonomie locali. >>.

2.
L' articolo 91 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:
<< Art. 91
 
1. La Direzione regionale per le autonomie locali, con sede nel comune di Udine:
a) provvedere all' esercizio delle funzioni di amministrazione attiva nei confronti delle autonomie locali della Regione;
b) cura i rapporti con gli Enti locali, con le associazioni degli stessi, con le organizzazioni sindacali e con ogni altro soggetto ai fini dell' esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, nonché assicura una idonea informazione sugli Enti locali della Regione;
c) assicura la necessaria assistenza e consulenza agli Enti locali, e svolge attività di studio, ricerca, documentazione, anche attraverso l' organizzazione di seminari o convegni;
d) cura la trattazione degli affari concernenti il controllo sugli atti degli Enti locali, svolgendo funzione di supporto nei confronti degli organi regionali di controllo;
e) svolge attività di vigilanza e ispettiva nei confronti degli Enti locali, curando gli interventi sostitutivi disposti dagli organi regionali di controllo;
f) cura la trattazione degli affari concernenti le elezioni, i referendum, la polizia locale, la toponomastica, gli usi civici, le circoscrizioni e denominazioni comunali e di ogni altro affare relativo all' ordinamento delle autonomie locali;
g) cura e collabora all' elaborazione di proposte legislative in materia di autonomie locali, nonché svolge attività consultiva in ordine a disegni di legge regionali coinvolgenti gli Enti locali.

2. Alle dipendenze della Direzione regionale sono posti, quali strutture a livello di Servizio, i seguenti uffici periferici ai quali spettano le funzioni di amministrazione attiva e di coordinamento dell' attività delle autonomie locali, nonché la trattazione degli affari connessi all' esercizio dei controlli di competenza dei relativi organi regionali di controllo:
a) Ufficio per le autonomie locali di Gorizia;
b) Ufficio per le autonomie locali di Pordenone;
c) Ufficio per le autonomie locali di Tolmezzo;
d) Ufficio per le autonomie locali di Trieste;
e) Ufficio per le autonomie locali di Udine.

3. Gli Uffici periferici e il Servizio addetto ai controlli comprendono ciascuno due strutture stabili di livello inferiore al Servizio, di cui all' articolo 29, comma 4, che seguono gli affari finanziario - contabili e gli affari di segreteria dei Comitati regionali di controllo.
4. La Direzione regionale per le autonomie locali coordina ed indirizza l' attività delle strutture da essa dipendenti e cura gli affari di carattere generale non espressamente attribuiti ai singoli Servizi e gli adempimenti di natura amministrativa di competenza della Direzione, con particolare riguardo ai rapporti con gli organi dell' Amministrazione regionale e con quelli centrali e periferici dell' Amministrazione statale, nonché il supporto all' attività istituzionale dell' Assessore regionale per le autonomie locali. >>.

Art. 71
 Sostituzione dell' articolo 92
della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
1.
L' articolo 92 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:
<< Art. 92
 
1. La Direzione regionale per le autonomie locali si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio per il coordinamento delle autonomie locali;
b) Servizio degli affari giuridici, della consulenza e del coordinamento dell' attività di controllo;
c) Servizio per il Comitato regionale centrale di controllo;
d) Servizio finanziario e contabile;
e) Servizio ispettivo e della polizia locale;
f) Servizio informazioni, documentazioni e studi;
g) Servizio degli usi civici.

2. La Direzione regionale per le autonomie locali si avvale, altresì, ai sensi dell' articolo 31, di un gruppo di staff, composto da due dirigenti, per l' esercizio di attribuzioni che non rientrino nelle competenze dei Servizi e di funzioni particolari tra cui quelle relative agli affari attinenti alle elezioni e ai referendum regionali.
3. Presso la Direzione regionale è costituita una struttura stabile di livello inferiore al Servizio, di cui all' articolo 29, comma 4, destinata a curare la trattazione ordinaria degli affari concernenti le elezioni ed i referendum regionali. >>.

Art. 72
 Sostituzione dell' articolo 93
della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
1.
L' articolo 93 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:
<< Art. 93
 
1. Il Servizio per il coordinamento delle autonomie locali:
a) cura l' attuazione della riforma nazionale delle autonomie locali, approvata con la legge 8 giugno 1990, n. 142, per tutti gli adempimenti di competenza regionale;
b) cura i rapporti con le associazioni degli Enti locali, con gli organismi collaterali, con le associazioni di categoria e con le organizzazioni sindacali;
c) svolge attività di supporto per gli adempimenti concernenti il Comitato Dipartimentale degli affari istituzionali, nonché mantiene i rapporti con le altre strutture regionali per tutto ciò che riguarda le autonomie locali;
d) cura e coordina l' organizzazione di seminari o corsi di formazione, di aggiornamento o di specializzazione nei confronti del personale degli Enti locali soggetti al controllo degli organi regionali;
e) assicura le funzioni di segreteria della Conferenza permanente Regioni - Enti locali di cui all' articolo 23 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e di ogni altro organismo similare istituito;
f) cura l' attività, con i conseguenti adempimenti, per il coordinamento, l' assistenza e il raccordo delle funzioni devolute agli Enti locali dalla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 o da altre disposizioni normative;
g) cura la trattazione degli affari attinenti alle circoscrizioni e denominazioni locali, alla toponomastica e alla materia dell' ordinamento locale, ivi compresa la predisposizione del programma regionale quinquennale previsto dall' articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) cura l' elaborazione di atti non legislativi a rilevanza generale nelle materie di competenza della Direzione stessa. >>.


Art. 73
 Sostituzione dell' articolo 94
della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
1.
L' articolo 94 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:
<< Art. 94
 
1. Il Servizio degli affari giuridici, della consulenza e del coordinamento dell' attività di controllo:
a) cura e coordina l' assistenza e la consulenza giuridico - amministrativa a favore degli Enti locali;
b) cura l' istruttoria degli affari contenziosi per la parte di competenza della Direzione;
c) cura e coordina la raccolta dei ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti degli organi regionali di controllo, assicurando agli stessi la necessaria collaborazione;
d) collabora all' elaborazione di proposte legislative nelle materie di competenza della Direzione;
e) cura il coordinamento delle attività degli organi regionali di controllo, elaborando apposite norme non legislative, svolgendo attività di studio, di ricerca e di proposta per la Conferenza dei Presidenti e per la Conferenza plenaria, compreso il servizio di segreteria a detti organismi;
f) gestisce periodici incontri tra i funzionari addetti all' istruttoria degli atti soggetti al controllo;
g) redige il rapporto annuale sull' attività degli organi regionali di controllo;
h) svolge gli adempimenti necessari per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei provvedimenti degli organi regionali di controllo, soggetti a pubblicazione;
i) provvede alla redazione e pubblicazione in apposito bollettino della Direzione regionale per le autonomie locali, delle principali decisioni degli organi regionali di controllo, con le relative motivazioni di riferimento. >>.


Art. 74
 Sostituzione dell' articolo 95
della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
1.
L' articolo 95 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:
<< Art. 95
 
1. Il Servizio per il Comitato regionale centrale di controllo cura la trattazione degli affari, compresi quelli di bilancio e contabilità, connessi con l' esercizio del controllo sugli atti degli Enti locali di competenza del Comitato regionale centrale di controllo, comprese le Unità sanitarie locali. >>.

Art. 75
 Sostituzione dell' articolo 96
della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
1.
L' articolo 96 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:
<< Art. 96
 
1. Il Servizio finanziario e contabile:
a) cura la consulenza a favore degli Enti locali, in materia di finanza e contabilità locale;
b) tratta gli affari di contabilità e finanza relativi agli Enti locali e ai loro rapporti con gli organi statali centrali;
c) svolge attività di coordinamento tra funzionari degli uffici preposti all' attività di controllo in materia finanziaria e contabile;
d) collabora con le competenti strutture della Ragioneria generale e dell' Ufficio di piano in ordine alla formazione del bilancio annuale di competenza, di quello pluriennale e del piano regionale di sviluppo della Regione, per quanto di competenza della Direzione regionale per le autonomie locali;
e) cura la trattazione e l' istruttoria delle pratiche per l' assegnazione di quote di entrate regionali e di contributi a favore degli Enti locali territoriali, delle associazioni e dei consorzi, nonché provvede alla liquidazione delle spese per le elezioni regionali e per i referendum previste dalle norme vigenti;
f) cura gli adempimenti relativi alle indennità, alle spese, ai pagamenti e ad ogni altro atto di natura contabile, riguardante gli organi regionali di controllo;
g) attende alle rilevazioni statistiche in materia finanziario - contabile. >>.


Art. 76
 Sostituzione dell' articolo 97
della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
1.
L' articolo 97 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:
<< Art. 97
 
1. Il Servizio ispettivo e della polizia locale:
a) cura e coordina, per quanto di competenza, l' attività ispettiva presso gli Enti locali vigilati, diretta ad assicurare l' ordinato funzionamento ed il regolare andamento dei servizi locali, nonché il rispetto di leggi e regolamenti;
b) adempie ai compiti stabiliti dall' articolo 13 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 e in generale agli affari relativi alla polizia locale, previsti dalla normativa vigente.

2. Per adempiere alle funzioni previste al comma 1, lettera a), il Servizio predispone programmi di ispezione e gruppi di ispettori, che vengono approvati periodicamente dall' Assessore regionale per le autonomie locali con apposito decreto.
3. Gli ispettori sono scelti tra i dipendenti assegnati alla Direzione regionale, con la qualifica non inferiore a consigliere.
4. Indipendentemente dai programmi suddetti, possono esser disposte, con decreto dell' Assessore regionale per le autonomie locali, specifiche ispezioni. >>.

Art. 77
 Sostituzione dell' articolo 98
della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
1.
L' articolo 98 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:
<< Art. 98
 
1. Il Servizio informazioni, documentazioni e studi per le autonomie locali:
a) collabora con Enti pubblici, con associazioni di categoria degli Enti locali, con organizzazioni sindacali e con istituti scientifici all' elaborazione di studi e statistiche riguardanti le autonomie locali nella Regione;
b) cura l' elaborazione di indagini, statistiche e pubblicazioni riguardanti gli Enti locali della Regione;
c) cura e promuove lo svolgimento di studi, ricerche e convegni sugli Enti locali della Regione, con la collaborazione anche della competente struttura dell' Ufficio di piano;
d) raccoglie la documentazione normativa, dottrinale e giurisprudenziale, necessaria per l' intera Direzione regionale;
e) cura la biblioteca della Direzione;
f) cura la rassegna della stampa periodica e quotidiana per gli uffici della Direzione;
g) cura i programmi di informatica applicata alle strutture interne della Direzione regionale e i rapporti con le strutture esterne e con gli Enti locali;
h) predispone e cura un collegamento informatico con il centro di documentazione elettronico della Corte di Cassazione e con altre banche dati;
i) raccoglie gli studi e i progetti di legge riguardanti le autonomie locali, per finalità di coordinamento e propositive;
l) cura la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni, delle Province e degli altri Enti locali;
m) assicura un' idonea attività di informazione sugli Enti locali della Regione, con particolare riguardo ai concorsi pubblici, attraverso uno sportello aperto anche al pubblico. >>.


Art. 78
 Modificazione dell' articolo 144
della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
1. All' articolo 144, comma 1 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera b) è così sostituita:
<< b) tratta, in collaborazione con la competente struttura della Direzione regionale per le autonomie locali gli adempimenti concernenti l' organizzazione sanitaria regionale; >>.

Art. 79
 Modificazione dell' articolo 194
della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
1.
L' articolo 194 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall' articolo 6 della legge regionale 18 agosto 1990, n. 34, è sostituito dal seguente:
<< 1. Il Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici, con sede nel comune di Trieste, si avvale di un Ufficio di segreteria che svolge, alle dipendenze funzionali del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici, compiti di supporto burocratico, amministrativo e tecnico, curando i rapporti con il competente Servizio della Direzione regionale per le autonomie locali. >>.

TITOLO IV
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 80
 Norme transitorie in ordine alle Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza
1. Fino all' approvazione della nuova normativa regionale in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, valgono le disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Per quanto non espressamente previsto da altre norme di legge, le attribuzioni degli organi statali, trasferite alla Regione in forza del DPR 26 giugno 1965, n. 959 e del DPR 15 gennaio 1987, n. 469, sono esercitate, previo parere, ove prescritto, dai competenti organi consultivi speciali:
a) se già di competenza degli organi centrali o periferici dello Stato, dall' Assessore regionale per le autonomie locali;
b) se già di competenza del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica o di altro organo collegiale periferico dello Stato, dal Comitato regionale centrale di controllo.

3. L' alta sorveglianza, di cui all' articolo 3, primo comma, e la facoltà di cui all' articolo 4, secondo comma, del DPR 26 giugno 1965, n. 959, sono esercitate dall' Assessore regionale per le autonomie locali; al medesimo spettano anche le designazioni dei membri dei Consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, precedentemente demandate ai Prefetti o ad altri organi statali da singole disposizioni degli statuti o delle tavole di fondazione.
4. All' Assessore regionale per le autonomie locali spetta, altresì, formulare le proposte e fornire gli elementi di cui all' articolo 7, secondo comma, del DPR 26 giugno 1965, n. 959.
5. Il Servizio ispettivo e della polizia locale di cui all' articolo 97 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dalla presente legge, cura, in collaborazione con le competenti strutture della Direzione regionale dell' assistenza sociale, la trattazione degli affari concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed, in particolare, provvede all' istruttoria delle pratiche relative alla creazione, modificazione ed estinzione delle istituzioni operanti nel settore e nei relativi istituti, nonché a vigilare e coordinare la loro attività.
6. Le funzioni proprie del funzionario incaricato, di cui all' articolo 44, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono esercitate dal Direttore del Servizio ispettivo e della polizia locale, che vi provvede anche a mezzo di funzionari delegati.
Art. 81
 Norma transitoria in ordine alle Comunità montane
1. Fino all' approvazione della nuova legge regionale di riordino delle Comunità montane, ai sensi dell' articolo 61 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta ferma la vigente disciplina prevista dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 82
 Controllo sugli atti delle Aziende e delle Istituzioni
1. Gli atti del Consiglio di amministrazione, del Presidente e del Direttore delle Aziende speciali e delle Istituzioni, previste dall' articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non sono sottoposti al controllo di legittimità degli organi regionali.
2. Le deliberazioni dei Comuni e delle Province di cui all' articolo 32, comma 2, lettera h), e di cui all' articolo 23, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soggette al controllo preventivo necessario di legittimità previsto dall' articolo 28.
3. Per il controllo degli atti degli Enti locali relativi alle Aziende istituite precedentemente all' entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, e fino alla trasformazione delle Aziende stesse, si applicano, per quanto compatibili, le norme della presente legge.
Art. 83
 Denominazione dell' Assessore regionale
per le autonomie locali e della Direzione regionale
per le autonomie locali
1. La denominazione, contenuta in leggi o regolamenti, di << Assessore regionale degli enti locali >> va intesa e sostituita con quella di << Assessore regionale per le autonomie locali >>.
2. La denominazione, contenuta in leggi o regolamenti, di << Direzione regionale degli enti locali >> o di << Direttore regionale degli enti locali >> va intesa e sostituita, rispettivamente, con quella di << Direzione regionale per le autonomie locali >> e << Direttore regionale per le autonomie locali >>.
3. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano organi od uffici già competenti nelle materie disciplinate dalla presente legge, la menzione si intende riferita agli organi ed uffici competenti, in base a quanto disposto dalla legge medesima.
Art. 84
 Abrogazione di norme
1. La legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni è abrogata, salvo l' articolo 34.
2. È abrogata, altresì, la legge regionale 5 aprile 1985, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 85
 Norme transitorie in ordine all' esercizio dei controlli
1. Sino all' insediamento dei nuovi Comitati regionali di controllo, le competenze sono esercitate dagli attuali Comitati, secondo la ripartizione di cui agli articoli 7 e 8 e di cui all' articolo 54.
2. Sino all' insediamento del Comitato regionale territoriale di Tolmezzo, l' organo competente è il Comitato provinciale di controllo di Udine, secondo le modalità e nei limiti di cui al comma 1.
3. Alla prima costituzione dei nuovi Comitati regionali di controllo si provvede secondo le modalità di cui all' articolo 13, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
4. Dalla data di insediamento dei nuovi Comitati regionali di controllo, costituiti secondo le norme della presente legge, cessano dalla carica i precedenti Presidenti e componenti; dell' insediamento è data notizia agli Enti interessati mediante avviso dell' Assessore regionale per le autonomie locali e pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. In via eccezionale e solo per la prima costituzione, le disposizioni di cui all' articolo 14, comma 4, non trovano applicazione.
6. In via eccezionale e solo per la prima costituzione possono essere eletti componenti dei Comitati regionali di controllo, anche se privi dei requisiti di cui all' articolo 11, comma 2, coloro che hanno ricoperto tale incarico in un precedente Comitato.
7. Sino all' istituzione delle strutture previste dall' articolo 20, continuano ad applicarsi le norme di cui all' articolo 5, quarto comma e articolo 6, quarto comma della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.
Art. 86
 Disciplina transitoria
1. Il controllo degli atti adottati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e già trasmessi all' organo regionale di controllo, avviene secondo la disciplina della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, ad opera dei Comitati attuali, con esaurimento del relativo procedimento.
2. Gli atti di cui al comma 1, non ancora trasmessi, sono inviati all' organo regionale competente ai sensi degli articoli 7, 8 e 54, e sono sottoposti al controllo, in base alla disciplina della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17.
Art. 87
 Norme regionali per il controllo
degli atti relativi agli usi civici
1. Per il controllo degli atti degli enti gestori di beni di uso civico, si applicano, per quanto compatibili, le norme della presente legge.
Art. 88
 Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall' articolo 58, commi 2 e 3, fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
2. Tutti gli altri oneri derivanti dalla presente legge fanno carico al capitolo 151 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991 - 1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 89
 Decorrenza della nuova disciplina
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni contenute nel Titolo III si applicano a decorrere dal primo giorno successivo ai sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.