LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 settembre 1991, n. 43

Interpretazione autentica dell' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55 concernente << Spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1991
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 1
 
1. In via di interpretazione autentica, all' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, per << misura percentuale >> deve intendersi quella non superiore alla massima prevista dalle leggi per l' esecuzione delle opere.