Art.   1
        
       
        
        
        
          1. Per il  finanziamento  straordinario  di  investimenti pubblici per opere ed infrastrutture  la  cui  realizzazione formi oggetto di accordi di  programma  stipulati  ai  sensi dell' 
articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è autorizzato lo stanziamento complessivo  di  lire  51.500 milioni,  ripartito  per  settori  di   intervento   secondo l' articolazione seguente:
a) lire 23.000 milioni per opere di viabilità di  interesse    locale;
b) lire  1.500  milioni   per   interventi   di    sviluppo,    ristrutturazione, adattamento del patrimonio edilizio  di    proprietà degli enti locali,  destinato  a  funzioni  di    interesse pubblico;
c) lire 19.000 milioni, per investimenti in opere  pubbliche    dirette  alla  riqualificazione  di  aree  urbane  e  per    infrastrutture  a   servizio   della   circolazione   nei    capoluoghi provinciali, ivi compresi  i  parcheggi  ed  i    percorsi ciclopedonali;
d) lire 3.500 milioni per  infrastrutture  di  distribuzione    dell' energia e per la dotazione di  servizi  nelle  aree    attrezzate per insediamenti produttivi;
e) lire 4.500 milioni per opere  di  sistemazione  idraulica    nonché per opere pubbliche di ripristino  ambientale  di    aree già sede di attività estrattive.
 
        
        
        
          2. I finanziamenti  di  cui  al  comma  1  sono  disposti direttamente a favore dell' ente pubblico  che  realizza  le opere individuate in sede di accordo di programma.
        
        
        
          3. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile e della erogazione del finanziamento straordinario  regionale, si applicano le disposizioni di cui agli  articoli  8  e  9, della 
legge 31 ottobre 1986, n. 46.
 
        Note:
        
        
        
          1Comma 1 sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 30/1992
 
        
        
        
          2Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 37/1992
 
       
      
        Art.   2
        
        
        
        
          1.  Allo  scopo  di  promuovere  la  predisposizione   di programmi   di  investimenti  pubblici  volti  a  realizzare obiettivi  di  riequilibrio e riassetto di ambiti  specifici del territorio regionale e suscettibili di essere assunti  a riferimento  per  la  stipula di intese  programmatiche  tra Regione  ed  Enti  locali, ai sensi dell'
articolo  10  della legge  regionale  9  marzo  1988, n.  10,  l'Amministrazione regionale   è   autorizzata  a  concedere   alle   Province finanziamenti  straordinari, da erogarsi in via  anticipata, per:
a) la  redazione di studi di fattibilità e di  progetti  di    massima   di   piani  ed  opere  aventi  ad  oggetto   la    ristrutturazione  della  rete  viaria  di  supporto  alla    viabilità   di   grande   comunicazione,   nonché    il    potenziamento  e  l'adeguamento  delle  infrastrutture  a    servizio  dei  conglomerati  urbani  e  delle   aree   di    insediamento produttivo;
b) la   progettazione   di   strumenti   di   pianificazione    urbanistica  per  il  riassetto  delle  aree  a  maggiore    concentrazione urbana.
 
        
        
        
          2.   La concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui   al   comma   1,   lettera  a),  è  subordinata   alla presentazione  da parte delle Province di un piano  tecnico- economico degli interventi.
        
        
        
          3.   La concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui   al   comma   1,   lettera  b),  è  subordinata   alla presentazione  da parte delle Province di un piano  tecnico- economico  degli  interventi nonché  alla  stipulazione  di un'intesa programmatica, ai sensi dell'articolo 10, commi  4 e  5,  della  
legge regionale 9 marzo 1988, n.  10,  tra  le Province  ed  i Comuni e gli Enti interessati,  che  preveda l'impegno  da parte dei medesimi ad utilizzare  i  risultati dell'attività    svolta    dalle    Province    ai     fini dell'adeguamento delle previsioni urbanistiche recate  dagli strumenti pianificatori di rispettiva competenza.
 
        
        
        
          4.    I termini e le modalità di rendicontazione  dei finanziamenti di cui al comma 1 sono stabiliti  dal  decreto di concessione.
        Note:
        
        
        
          1Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 5/1994
 
        
        
        
          2Integrata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 8, L. R. 22/2010
 
       
      
        Art.   4
        
       
        
        
        
          1. Per le finalità  previste  dall' articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire  7.000  milioni per l' anno 1991 e lire 4.000  milioni  per  ciascuno  degli anni 1992 e 1993.
        
        
        
          2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno  1991,  sono  istituiti  -  alla  Rubrica  n.  6 - Programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione IX - i seguenti capitoli:
a) capitolo 921 (2.1.232.5.09.17.) con la  denominazione  <<     Finanziamenti  straordinari  per  la   realizzazione   di    infrastrutture ed opere di viabilità di interesse locale    nell' ambito  degli   accordi   di   programma   di   cui    all' articolo  10  della   legge   regionale   n.   10/88    - finanziato  con  contrazione  di  mutuo   >>  e  con  lo    stanziamento complessivo, in termini  di  competenza,  di    lire 11.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  7.000    milioni per l' anno 1991 e lire 4.000 milioni per l' anno    1992;
b) a   decorrere     dall' anno   1993   -   capitolo    922    (2.1.232.3.09.17.) con la denominazione <<   Finanziamenti    straordinari per la realizzazione  di  infrastrutture  ed    opere di viabilità  di  interesse  locale   nell' ambito    degli accordi di programma di cui all' articolo 10  della    legge regionale n. 10/88  >> e  con  lo  stanziamento,  in    termini di competenza, di lire 4.000 milioni per  l' anno    1993.
 
        
        
        
          3. Per le finalità previste dall' articolo 1,  comma  1, lettera b), è autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire  4.000  milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
        
        
        
          4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno  1991,  sono  istituiti  -  alla  Rubrica  n.  6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) capitolo 923 (2.1.233.5.08.15.) con la  denominazione  <<     Finanziamenti straordinari per investimenti di  sviluppo,    ristrutturazione ed adattamento del  patrimonio  edilizio    di proprietà degli enti locali, destinato a funzioni  di    interesse  pubblico,   nell' ambito  degli   accordi   di    programma di cui all' articolo 10 della  legge  regionale    n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo  >>  e  con    lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di    lire 8.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  4.000    milioni per ciascuno degli anni 1991-1992;
b) a   decorrere     dall' anno   1993   -   capitolo    924    (2.1.233.3.08.15.) con la denominazione <<   Finanziamenti    straordinari    per     investimenti     di     sviluppo,    ristrutturazione ed adattamento del  patrimonio  edilizio    di proprietà degli enti locali, destinato a funzioni  di    interesse  pubblico,   nell' ambito  degli   accordi   di    programma di cui all' articolo 10 della  legge  regionale    n.  10/88   >>  e  con  lo  stanziamento,  in  termini  di    competenza, di lire 4.000 milioni per l' anno 1993.
 
        
        
        
          5. Per le finalità previste dall' articolo 1,  comma  1, lettera c), è autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire  3.000  milioni per l' anno 1991 e lire 6.000  milioni  per  ciascuno  degli anni 1992 e 1993.
        
        
        
          6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno  1991,  sono  istituiti  -  alla  Rubrica  n.  6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) capitolo 925 (2.1.232.5.08.15.) con la  denominazione  <<     Finanziamenti straordinari per la realizzazione di  opere    pubbliche  di  riqualificazione  di  aree  urbane  e  per    infrastrutture  a   servizio   della   circolazione   nei    capoluoghi provinciali,  nell' ambito  degli  accordi  di    programma di cui all' articolo 10 della  legge  regionale    n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo    stanziamento complessivo, in termini  di  competenza,  di    lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  3.000    milioni per l' anno 1991 e lire 6.000 milioni per l' anno    1992;
b) a   decorrere     dall' anno   1993   -   capitolo    926    (2.1.232.3.08.15) con la denominazione  <<   Finanziamenti    straordinari per la realizzazione di opere  pubbliche  di    riqualificazione di aree urbane e  per  infrastrutture  a    servizio della  circolazione nei capoluoghi  provinciali,    nell' ambito  degli   accordi   di   programma   di   cui    all' articolo 10 della legge regionale n. 10/88  >> e  con    lo stanziamento, in termini di competenza, di lire  6.000    milioni per l' anno 1993.
 
        
        
        
          7. Per le finalità previste dall' articolo 1,  comma  1, lettera d), è autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di  lire  1.500  milioni per l' anno 1991 e lire 1.000  milioni  per  ciascuno  degli anni 1992 e 1993.
        
        
        
          8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno  1991,  sono  istituiti  -  alla  Rubrica  n.  6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione X - i seguenti capitoli:
a) capitolo 927 (2.1.233.5.10.28.) con  la  denominazione <<     Finanziamenti  straordinari  per  la   realizzazione   di    infrastrutture di distribuzione dell' energia  e  per  la    dotazione  di   servizi   nelle   aree   attrezzate   per    insediamenti produttivi, nell' ambito  degli  accordi  di    programma di cui all' articolo 10 della  legge  regionale    n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo    stanziamento complessivo, in termini  di  competenza,  di    lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  1.500    milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 per l' anno 1992;
b) a   decorrere     dall' anno   1993   -   capitolo    928    (2.1.233.3.10.28.) con la denominazione <<   Finanziamenti    straordinari per la realizzazione di  infrastrutture  per    insediamenti produttivi, nell' ambito  degli  accordi  di    programma di cui all' articolo 10 della  legge  regionale    n.  10/88   >>  e  con  lo  stanziamento,  in  termini  di    competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
 
        
        
        
          9. Per le finalità previste dall' articolo 1,  comma  1, lettera e), è autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di  lire  1.500  milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e lire 3.000 milioni per l' anno 1993.
        
        
        
          10. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno  1991,  sono  istituiti  -  alla  Rubrica  n.  6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) capitolo 929 (2.1.233.5.08.16.) con la  denominazione  <<     Finanziamenti straordinari per la realizzazione di  opere    di  sistemazione  idraulica  e  di  opere  pubbliche   di    ripristino ambientale di  aree  già  sede  di  attività    estrattive, nell' ambito degli accordi  di  programma  di    cui all' articolo  10  della  legge  regionale  n.  10/88    - finanziato  con  contrazione  di  mutuo   >>  e  con  lo    stanziamento complessivo, in termini  di  competenza,  di    lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  1.500    milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;
b) a   decorrere     dall' anno   1993   -   capitolo    930    (2.1.233.3.08.16.) con la denominazione  <<  Finanziamenti    straordinari   per   la   realizzazione   di   opere   di    sistemazione idraulica e di opere pubbliche di ripristino    ambientale di aree già  sede  di  attività  estrattive,    nell' ambito  degli   accordi   di   programma   di   cui    all' articolo 10 della legge regionale n. 10/88  >> e  con    lo stanziamento, in termini di competenza, di lire  3.000    milioni per l' anno 1993.
 
        
        
        
          11. Sui capitoli sottonotati, per l' anno  1991,  vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di  cassa,  a fianco dei medesimi indicati:
a) capitolo 921: lire 7.000 milioni;
b) capitolo 923: lire 4.000 milioni;
c) capitolo 925: lire 3.000 milioni;
d) capitolo 927: lire 1.500 milioni;
e) capitolo 929: lire 1.500 milioni.
 
       
      
        Art.   5
        
       
        
        
        
          1. Per le finalità previste dall' articolo 2,  comma  1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni  per   l' anno 1993.
        
        
        
          2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993  -  a  decorrere dall' anno 1993 - è istituito - alla Rubrica n. 6 programma 0.5.1. - spese di investimento - categoria 2.1. - Sezione IX -   il    capitolo    883    (2.1.210.3.09.17.)    con    la denominazione  <<   Spese  per  la  redazione  di  studi   di fattibilità e di progetti di massima di piani ed opere  per la  ristrutturazione  della  rete  viaria  di supporto  alla viabilità di grande comunicazione, e per il potenziamento e l' adeguamento di infrastrutture a servizio di  conglomerati urbani e aree di insediamento produttivo, nell' ambito degli accordi di programma di cui   al' 
articolo  10  della  legge regionale n. 10/88  >> e con lo stanziamento, in  termini  di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
 
        
        
        
          3. Per le finalità previste dall' articolo 2,  comma  2, è autorizzata la spesa complessiva di lire  1.500  milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1991  e lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
        
        
        
          4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  10 - programma 0.5.2. - spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2024 (2.1.232.5.08.27)  con  la denominazione <<  Finanziamenti straordinari per la redazione di piani e progetti di riassetto urbanistico  delle  aree  a maggiore concentrazione urbana, nell' ambito  degli  accordi di programma di cui all' 
articolo 10 della  legge  regionale n. 10/88 finanziato con contrazione di mutuo   >>  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni  per l' anno 1991 e lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
 
        
        
        
          5. Sul predetto capitolo 2024 viene altresì iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500  milioni  per l' anno 1991.
       
      
        Art.   6
        
       
        
        
        
          1.  Per  le  finalità  previste   dall' articolo  3,  è autorizzata la spesa  complessiva  di  lire  6.000  milioni, suddivisi in ragione di  lire  2.500  milioni  per  ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire 1.000  milioni  per   l' anno 1993.
        
        
        
          2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993  e del  bilancio per l' anno  1991,  sono  istituiti  -  alla  Rubrica  n.  6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) capitolo 931 (2.1.233.5.08.15.) con la  denominazione  <<     Finanziamenti straordinari  per  il  completamento  delle    opere individuate nell' ambito dei  progetti  provinciali    di cui alla legge regionale n.  36/86  -  finanziato  con    contrazione  di  mutuo    >>   e   con   lo   stanziamento    complessivo, in termini  di  competenza,  di  lire  5.000    milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500  milioni  per    ciascuno degli anni 1991 e 1992;
b) a   decorrere     dall' anno   1993   -   capitolo    932    (2.1.233.3.08.15.) con la denominazione <<   Finanziamenti    straordinari per il completamento delle opere individuate    nell' ambito dei progetti provinciali di cui  alla  legge    regionale n. 36/86  >> e con lo stanziamento,  in  termini    di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
 
        
        
        
          3. Sul predetto capitolo 931 viene altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.500 milioni per l' anno 1991.
       
      
        Art.   7
        
       
        
        
        
          1.   All' onere  complessivo  di  lire  40.000   milioni, suddiviso in ragione di lire  20.000  milioni  per  ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede  mediante  prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale  iscritto  sul capitolo 8920 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 31 dell' elenco n.  5  allegato ai bilanci predetti).
        
        
        
          2.   All' onere  complessivo  di  lire  20.000   milioni, relativo all' anno 1993 si provvede  mediante  prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale  iscritto  sul capitolo 8920 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 (Partita  n.  32 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
        
        
        
          3. All' onere  complessivo  di  lire  20.000  milioni  in termini di cassa si provvede mediante prelevamento, di  pari importo, dal capitolo 8842 <<  Fondo di riserva di  cassa   >> dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale  per  gli  anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.