Art. 1
1. In attuazione dell'
articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire la Società denominata << Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell' Est europeo - Finest - SpA >>, con sede a Pordenone, e ad assumervi partecipazioni, in più riprese, fino alla concorrenza di lire 70 miliardi nel triennio dal 1991 al 1993.
2. La partecipazione della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia può avvenire a condizione che l' atto costitutivo e lo statuto della Società di cui al comma 1:
a) riservino la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione alla Simest SpA, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della legge n. 19/1991;
b) riservino la nomina di due componenti effettivi del collegio sindacale, rispettivamente, alla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia ed alla Regione Veneto, ai sensi dell' articolo 2458 del Codice civile, nonché di un componente effettivo al Ministro del commercio con l' estero e di un altro componente effettivo al Ministro del tesoro, da scegliersi tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell' articolo 2459 del codice civile;
c) prevedano la possibilità di assumere partecipazioni al capitale della società medesima, da parte di società controllate dalla Regione Trentino - Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge n. 19/1991, anche riuniti in consorzio;
d) prevedano che la costituenda società finanziaria, per il perseguimento dei propri scopi sociali, promuova le necessarie forme di coordinamento - anche tramite la stipula di apposite convenzioni - con la Simest SpA, la sezione speciale per l' assicurazione del credito all' esportazione (SACE) ed il Mediocredito centrale, ai sensi dell' articolo 2, comma 7, della legge n. 19/1991;
e) prevedano, anche con riferimento a quanto disposto dall' articolo 2, comma 7, della legge n. 19/1991, la realizzazione, diretta o indiretta, di adeguate garanzie assicurative a supporto delle operazioni poste in essere dalla costituenda società finanziaria.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 70 miliardi, suddivisa in ragione di lire 26 miliardi per l' anno 1991, lire 24 miliardi per l' anno 1992 e lire 20 miliardi per l' anno 1993.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991/1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1567 (2.1.251.5.10.28) con la denominazione << Sottoscrizione di azioni della Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell' Est europeo - Finest - SpA con sede a Pordenone >> e con lo stanziamento complessivo di lire 70 miliardi, suddiviso in ragione di lire 26 miliardi per l' anno 1991, lire 24 miliardi per l' anno 1992 e lire 20 miliardi per l' anno 1993.
5. Sul predetto capitolo 1567 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa, di lire 26 miliardi per l' anno 1991.
Art. 2
1. In attuazione dell'
articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991, l' Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del
Codice civile, a costituire il << Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale >>, con sede a Gorizia.
3. La partecipazione della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia al Centro di cui al comma 1 può avvenire a condizione che l' atto costitutivo e lo statuto del Centro:
a) riservino all' Istituto per il commercio con l' estero, alla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia ed alla Regione Veneto la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente;
b) riservino la designazione dei cinque componenti del collegio dei revisori dei conti, rispettivamente, al Ministro per il commercio con l' estero, al Ministro del tesoro, alla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, alla Regione Veneto ed all' assemblea dei soci;
c) prevedano la possibilità di adesione al Centro dei soggetti indicati nell' articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991 ed altresì della Regione Trentino - Alto Adige, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di enti, istituzioni ed associazioni e di altri soggetti pubblici o privati che possano positivamente concorrere all' attività del Centro medesimo.
4. Per la partecipazione al Centro, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al fondo comune del Centro medesimo. Tali conferimenti avvengono in più riprese, in corrispondenza alle assegnazioni disposte ai sensi dell'
articolo 2, comma 10, della legge n. 19/1991.
5. Per le finalità previste dal comma 4, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire la somma complessiva di lire 9 miliardi. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi, suddivisa in ragione di lire 4 miliardi per l' anno 1991, lire 3 miliardi per l' anno 1992 e lire 2 miliardi per l' anno 1993.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991/1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1568 (2.1.254.5.10.28) con la denominazione << Spese per la costituzione e la partecipazione al Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale con sede a Gorizia >> e lo stanziamento complessivo di lire 9 miliardi, suddiviso in ragione di lire 4 miliardi per l' anno 1991, lire 3 miliardi per l' anno 1992 e lire 2 miliardi per l' anno 1993.
7. Sul predetto capitolo 1568 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4 miliardi per l' anno 1991.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 98, L. R. 47/1993
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 43, L. R. 27/2012
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 19, L. R. 27/2012 nel testo modificato da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 6, L. R. 3/2015
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 2, L. R. 3/2015
Art. 2 bis
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, la Regione riconosce la natura pubblica del Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest e ne valorizza le attività di pubblico interesse.
2. Ai fini del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, anche in regime convenzionale, del Centro di cui al comma 1, per l'attuazione delle politiche di sviluppo della cooperazione promosse dall'Unione europea, dagli organismi nazionali e internazionali a ciò preposti, attraverso la partecipazione a progettualità condivise.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 3
1. All' onere complessivo di lire 79 miliardi in termini di competenza e di lire 30 miliardi in termini di cassa previsto dal presente Capo I si provvede, per pari importo, con l' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'
articolo 2, comma 10, della legge n. 19/1991.
2. A tal fine, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è istituito, al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 537 (2.3.2.) con la denominazione << Acquisizione di fondi per la costituzione della Società finanziaria - Finest SpA - e del Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 79 miliardi, suddiviso in ragione di lire 30 miliardi per l' anno 1991, lire 27 miliardi per l' anno 1992 e lire 22 miliardi per l' anno 1993.
3. Sul predetto capitolo 537 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 30 miliardi per l' anno 1991.
4. L' Amministrazione regionale provvede con successivi provvedimenti legislativi all' iscrizione ed alla destinazione delle quote annuali relative agli anni 1994 e seguenti del contributo di cui all'
articolo 2, comma 10, della legge n. 19/1991, ai sensi dell'
articolo 16, comma 2, della citata legge n. 19/1991, e dell' articolo 11, comma 3, lettera c), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla
legge 23 agosto 1988, n. 362.