Art. 1
Finalità della legge
Art. 2
Composizione, elezione e durata
1. Il Comitato è costituito da nove membri ed è eletto dal Consiglio regionale, all' inizio di ogni legislatura, con voto limitato ai due terzi dei membri da eleggere, per la durata della legislatura medesima e rimane in carica fino all' elezione del nuovo Comitato. I componenti sono rieleggibili e sono scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva.
2. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. L' elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi. Per l' elezione del Vicepresidente, che avviene con votazione separata, si applicano le disposizioni concernenti l' elezione del Presidente.
3. In caso di cessazione o decadenza di uno o più componenti, il Consiglio regionale provvede alla loro sostituzione con nuovi membri, che restano in carica fino al rinnovo del Comitato.
4. Il Comitato, per la sua organizzazione, si dota di un regolamento interno.
Art. 3
Incompatibilità ed ineleggibilità
1. La carica di componenti del Comitato è incompatibile con:
a) la qualifica di dipendente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con la titolarità di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità, nonché con lo svolgimento di incarichi continuativi per conto delle imprese medesime;
b) la qualifica di componente il Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
c) la carica di consigliere regionale, consigliere provinciale, Sindaco di un comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
2. Sono ineleggibili alla carica di componente del Comitato gli amministratori di enti, istituti o aziende della Regione.
3. Gli eletti di cui al comma 1, lettere b) e c), devono dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla loro elezione a membri del Comitato, quale carica prescelgono. Mancando l' opzione si intendono prescelte le altre cariche e gli eletti decadono da membri del Comitato.
4. In caso di elezione a componente del Comitato di un soggetto che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, lettera a), lo stesso deve, entro trenta giorni dalla sua elezione, rinunciare all' incarico precedente, a pena di decadenza.
5. Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità comportano, allorché sopraggiungano, la decadenza da membro del Comitato, sempreché la carica sia stata accettata.
6. La pronuncia di decadenza ai sensi dei commi 3, 4 e 5 è pronunciata dal Consiglio regionale, che provvede alla sostituzione ai sensi dell' articolo 2.
Art. 4
Funzioni
1. Il Comitato è organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti alla stessa assegnati dalla
legge n. 223/1990.
2. Nello svolgimento di tale funzione il Comitato:
a) formula, agli organi regionali competenti ad esprimere il parere di cui all' articolo 3, comma 14, della legge n. 223/1990, le proprie valutazioni sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze trasmesso dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla Regione;
b) esprime agli organi regionali competenti parere sull' adeguamento o sull' adozione del Piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal Piano di assegnazione di cui all' articolo 3, comma 19, della legge n. 223/1990;
c) esprime agli organi regionali competenti i pareri dagli stessi richiesti in materia radiotelevisiva su iniziative di particolare rilievo di competenza regionale;
d) propone ai competenti organi regionali ogni opportuna iniziativa per stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti politici, giuridici, economici e sociali.
3. Il Comitato formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica, ed alla sede regionale della medesima, in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale sia in ambito regionale.
4. Il Comitato regola l' accesso radiofonico e televisivo regionale, in relazione alla programmazione definita della concessionaria pubblica.
5. Il Comitato esprime, nel quadro delle proprie competenze consultive, pareri e proposte sui contenuti e sull' attuazione delle collaborazioni e convenzioni con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico e con i concessionari privati in ambito locale.
6. Il Comitato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi dell' apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari o di centri di ricerca pubblici o privati.
Art. 5
Forme di partecipazione
1. Il Comitato attua idonee forme di partecipazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella regione, con le associazioni degli utenti e con tutti quei soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti e i pareri fondamentali che la presente legge gli demanda.
Art. 6
Rapporti che il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e con il Garante
per la radiodiffusione e l' editoria
1. Il Comitato, in relazione all'
articolo 7, comma 5, della legge n. 223/1990, esercita le attività che possono essergli richieste dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e dal Garante per la radiodiffusione e l' editoria.
Art. 7
Funzionamento
1. Il Comitato ha sede presso il Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale provvede a dotare il Comitato di mezzi e strutture adeguate. In particolare nel bilancio del Consiglio regionale è previsto uno specifico capitolo per la copertura degli oneri concernenti il funzionamento del Comitato, anche in relazione alla previsione dell' articolo 8.
3. Allo svolgimento dei compiti di segreteria del Comitato provvede personale del ruolo unico regionale assegnato al Consiglio regionale.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui all' articolo 4, comma 2, lettera d), nonché per lo svolgimento di studi e ricerche nella materia della comunicazione radiotelevisiva, la Giunta regionale può, sentito il Comitato, deliberare la stipulazione di apposite convenzioni con esperti, istituti universitari o centri di ricerca pubblici o privati.
Art. 8
Relazione e programmazione di attività
1. Il Comitato presenta all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, un programma - quadro di attività, per l' anno successivo, corredato dal relativo preventivo di spesa.
2. L' Ufficio di Presidenza approva il programma di cui al comma 1 ed adotta le deliberazioni conseguenti.
3. Il Comitato presenta, altresì, annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella regione formulando eventuali proposte di intervento ai vari organi regionali.
Art. 9
Gettone di presenza
1. Al Presidente del Comitato è dovuto un gettone di presenza di lire 110.000 lorde.
2. AL Vicepresidente del Comitato è dovuto un gettone di presenza di lire 95.000 lorde.
3. Agli altri componenti il Comitato è dovuto un gettone di presenza di lire 80.000 lorde.
4. Ai componenti del Comitato che, per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza, è dovuto, in aggiunta al gettone di presenza, il normale trattamento economico di missione previsto dalla vigente normativa per i consiglieri regionali.
Art. 10
Aggiornamento dei gettoni di presenza
1. Gli importi dei gettoni di presenza previsti dall' articolo 9 sono all' inizio di ogni anno aggiornati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, entro gli indici relativi per la maggiorazione dell' indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 7, comma 4, fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
2. Per tutti gli altri oneri previsti dalla presente legge si fa fronte mediante i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio regionale al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 ed al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 12
Norme transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione l' elezione del Comitato avviene entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.