LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1991, n. 16

Recupero somme liquidate alle Comunità montane ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/05/1991
Materia:
130.02 - Comunità montane
210.02 - Foreste

Art. 1
 
1. Le somme versate alle Comunità montane ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, antecedentemente alla sua sostituzione operata con l' articolo 8 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, risultanti alla data del 31 dicembre 1989 da queste comunque erogate in base a provvedimenti ravvisati legittimi dal Comitato centrale di controllo, non costituiscono credito dell' Amministrazione regionale.
Art. 2
 
1. Le somme versate alle Comunità montane allo stesso titolo e nello stesso arco temporale che risultano da queste non ancora erogate alla data del 31 dicembre 1989, seppure impegnate, costituiscono un corrispondente credito dell' Amministrazione regionale. Il saldo del credito, come sopra definito, non comporta fino al suo sorgere l' accertamento degli interessi maturati e per le Comunità debitrici non sussiste l' obbligo di corrisponderli.
Art. 3
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alle Comunità montane le assegnazioni corrispondenti alle somme di cui all' articolo 2 con vincolo di commutazione in entrata, per l' erogazione dei contributi previsti dall' articolo 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, anche qualora tali interventi abbiano già formato oggetto di deliberazione di impegno da parte delle Comunità montane sulla base delle somme liquidate dall' Amministrazione regionale anteriormente all' entrata in vigore della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38.
Art. 4
 
1. Le Comunità montane sono tenute a presentare alla Direzione regionale delle foreste e dei parchi una relazione illustrativa degli interventi, già effettuati ai sensi dell' articolo 1 e da effettuare ai sensi dell' articolo 3, corredata dalla documentazione di spesa.
Art. 5
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 667.299.235 per l' anno 1991.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 - è istituito - alla Rubrica n. 12 - programma 1.3.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 2858 (2.1.234.3.10.11) con la denominazione << Oneri conseguenti alla corresponsione alle Comunità montane delle somme relative agli interventi previsti dall' articolo 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 667.299.235 per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 667.299.235 si provvede con la maggiore entrata, di pari importo, prevista dall' articolo 3.
4. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 - è istituito, al Titolo III - Categoria 3.6. - il capitolo 1082 (3.6.1.) con la denominazione << Recupero delle somme erogate alle Comunità montane in relazione agli interventi previsti dall' articolo 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 667.299.235 per l' anno 1991.