LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 aprile 1991, n. 13

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto ambientale, 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento dei rifiuti e 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/1991
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 1
 
1.
Dopo l' articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 5 bis
 Esclusioni
1. Sono esclusi dalla disciplina prevista dalla presente legge:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su opere, infrastrutture e impianti, qualora da tali interventi non derivi un' opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente;
b) gli interventi di ripristino, disposti in via d' urgenza al fine di salvaguardare l' incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti dovuti a calamità. >>.


Art. 2
 
1. All' articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, dopo le parole << di rifiuti solidi >> sono aggiunte le parole: << ferma restando l' applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 12 bis ai progetti già ad esse soggetti ed esclusi dal campo di applicazione della presente legge, ai sensi del successivo art. 34, comma 3, lett. d) ovvero del Regolamento di esecuzione >>.
Art. 3
 
2. Alla lettera d) del comma 3, dell' art. 34 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, dopo le parole << legge 8 luglio 1986, n. 349 >>, sono aggiunte le seguenti: << , dei progetti di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali non tossici e nocivi, di competenza delle Provincie, ai sensi dell' art. 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, e dei Comuni, ai sensi dell' art. 24 della stessa legge, nonché degli stoccaggi provvisori di rifiuti tossici e nocivi di cui all' art. 15, commi 5 e 5 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall' art. 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23. >>.
Art. 4
 
1.
Dopo l' art. 34 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, è aggiunto il seguente:
<< Art. 34 bis
 Norma transitoria
1. Le procedure di cui alla presente legge non si applicano alle istanze inoltrate alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla - osta o altri atti che consentono la realizzazione dell' opera, prima dell' entrata in vigore della presente legge. >>.

Art. 6
 
1.
L' articolo 12 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 Attività sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico o
comportanti riduzione della superficie forestale
1. Qualora la richiesta di autorizzazione, di cui agli articoli 2 e 11, riguardi, anche solo parzialmente, terreni soggetti a vincolo idrogeologico o comunque ipotesi di riduzione della superficie forestale, la stessa deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) corografia della zona interessata dall' intervento;
b) estratto di mappa catastale con indicato il perimetro dell' intervento;
c) relazione tecnica contenente la descrizione dell' ubicazione del fondo, delle sue pendenze, delle modalità di esecuzione e dei mezzi da usarsi per la realizzazione dell' intervento nonché delle opere e dei mezzi che si prevede di realizzare al fine di impedire il verificarsi di danni di natura idrogeologica e forestale;
d) relazione geologica e geotecnica secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
e) relazione forestale corredata da planimetria, nell' ipotesi di riduzione della relativa superficie, riguardante la descrizione sia delle zone boscate interessate dall' abbattimento sia di quelle circostanti;
f) progetto di ripristino ambientale secondo la normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. Nell' ipotesi di cui al comma 1 la Direzione regionale dell' ambiente acquisisce d' ufficio il parere di salvaguardia idrogeologica o forestale che viene reso dall' Ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio, entro sessanta giorni dalla richiesta, previa istruttoria dello stesso Ispettorato, in deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 18 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Con il parere di cui al comma 2 l' Ispettorato ripartimentale delle foreste può prevedere l' obbligo del versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei lavori, delle opere connesse alla salvaguardia idrogeologica e forestale ed in generale del progetto di ripristino ambientale.
4. Per la determinazione dell' ammontare del deposito l' Ispettorato tiene conto del costo per l' eventuale esecuzione d' ufficio delle opere di cui sopra.
5. Il deposito cauzionale può venir costituito anche a mezzo di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, nel rispetto della normativa vigente.
6. In caso di esecuzione d' ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvede ai sensi del RD 24 aprile 1910, n. 639.
7. Il parere è obbligatorio e vincolante per gli aspetti di tutela idrogeologica o forestale e le eventuali prescrizioni in esso contenute vengono recepite nel provvedimento autorizzativo di cui all' articolo 11 che, nell' ipotesi, costituisce anche autorizzazione ai sensi degli articoli 7 o 18 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. >>.

Art. 7
 
1.
Dopo l' articolo 12 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è inserito il seguente:
<< Art. 12 bis
 Attività in ambito di tutela
1. Qualora gli interventi estrattivi oggetto di autorizzazione ai sensi della presente legge ricadano nell' ambito applicativo della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36, gli stessi sono sottoposti al parere del Direttore regionale della pianificazione territoriale, il quale vi provvede sentita la Commissione consultiva per i beni ambientali di cui all' art. 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29.
2. Il parere di cui al comma 1 è obbligatorio e vincolante e le eventuali prescrizioni in esso contenute vengono recepite nel provvedimento autorizzativo di cui alla presente legge che, nell' ipotesi, costituisce anche autorizzazione ai sensi del comma 4 dell' articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36.
3. L' autorizzazione assessorile di cui al comma 2 va trasmessa al Ministero per i beni culturali ed ambientali, ai sensi e per gli effetti dell' art. 82, nono comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall' art. 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431. >>.

Art. 8
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.