<< Art. 12
Attività sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico o
comportanti riduzione della superficie forestale
1. Qualora la richiesta di autorizzazione, di cui agli articoli 2 e 11, riguardi, anche solo parzialmente, terreni soggetti a vincolo idrogeologico o comunque ipotesi di riduzione della superficie forestale, la stessa deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) corografia della zona interessata dall' intervento;
b) estratto di mappa catastale con indicato il perimetro dell' intervento;
c) relazione tecnica contenente la descrizione dell' ubicazione del fondo, delle sue pendenze, delle modalità di esecuzione e dei mezzi da usarsi per la realizzazione dell' intervento nonché delle opere e dei mezzi che si prevede di realizzare al fine di impedire il verificarsi di danni di natura idrogeologica e forestale;
d) relazione geologica e geotecnica secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
e) relazione forestale corredata da planimetria, nell' ipotesi di riduzione della relativa superficie, riguardante la descrizione sia delle zone boscate interessate dall' abbattimento sia di quelle circostanti;
f) progetto di ripristino ambientale secondo la normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale.
2. Nell' ipotesi di cui al comma 1 la Direzione regionale dell' ambiente acquisisce d' ufficio il parere di salvaguardia idrogeologica o forestale che viene reso dall' Ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio, entro sessanta giorni dalla richiesta, previa istruttoria dello stesso Ispettorato, in deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 18 della
legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Con il parere di cui al comma 2 l' Ispettorato ripartimentale delle foreste può prevedere l' obbligo del versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei lavori, delle opere connesse alla salvaguardia idrogeologica e forestale ed in generale del progetto di ripristino ambientale.
4. Per la determinazione dell' ammontare del deposito l' Ispettorato tiene conto del costo per l' eventuale esecuzione d' ufficio delle opere di cui sopra.
5. Il deposito cauzionale può venir costituito anche a mezzo di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, nel rispetto della normativa vigente.
6. In caso di esecuzione d' ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvede ai sensi del RD 24 aprile 1910, n. 639.
7. Il parere è obbligatorio e vincolante per gli aspetti di tutela idrogeologica o forestale e le eventuali prescrizioni in esso contenute vengono recepite nel provvedimento autorizzativo di cui all' articolo 11 che, nell' ipotesi, costituisce anche autorizzazione ai sensi degli articoli 7 o 18 della
legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. >>.