Art. 1
1. La Regione Friuli - Venezia Giulia, al fine di promuovere il miglioramento del patrimonio zootecnico, disciplina con la presente legge la riproduzione bovina, sia naturale che artificiale, l' uso del seme ed il trasferimento degli embrioni.
Art. 2
1. È istituita la Commissione consultiva per l' organizzazione e la disciplina della riproduzione bovina - ed eventualmente di altre specie animali - quale organo consultivo dell' Amministrazione regionale in materia di organizzazione e disciplina della riproduzione animale. Essa esprime i pareri previsti dagli articoli 7, 15 e 17.
2. La Commissione, che ha sede presso la Direzione regionale dell' agricoltura, è così composta:
a) dal Direttore regionale dell' agricoltura;
b) dal Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell' agricoltura o suo sostituto;
c) dal Direttore del Servizio veterinario della Direzione regionale della sanità o suo sostituto;
d) da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale individuate dalla Giunta regionale, designato dalle organizzazioni medesime;
e) da un rappresentante delle Associazioni provinciali degli allevatori della regione, designato congiuntamente dalle Associazioni medesime;
f) da un rappresentante degli Ordini provinciali dei veterinari della regione, designato congiuntamente dagli Ordini medesimi;
g) da un rappresentante del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate;
h) da un rappresentante dell' Associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale.
3. La Commissione è costituita su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
4. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
5. I pareri della Commissione sono espressi a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Presiede la Commissione il Direttore regionale dell' agricoltura ed, in caso di sua assenza od impedimento, il Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell' agricoltura.
7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente assegnato alla Direzione regionale dell' agricoltura, con qualifica non inferiore a consigliere.
Art. 3
1. Sono autorizzati, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente legge, ad operare per la riproduzione bovina:
a) il Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, istituito ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) le stazioni di monta taurina pubbliche esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o autorizzate in conformità all' articolo 11;
c) le stazioni di monta taurina aziendali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o notificate alla Direzione regionale dell' agricoltura in conformità all' articolo 13.