TITOLO II
ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE
Art. 2
Istituzione delle Aziende di promozione turistica
1. In ciascuno degli ambiti turistici individuati nell' allegato << A >> alla presente legge, è istituita un' Azienda di promozione turistica.
2. Le Aziende di promozione turistica sono istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa.
3. Con il provvedimento istitutivo vengono altresì determinate la denominazione e la sede di ciascuna Azienda di promozione turistica.
Art. 3
Natura giuridica delle Aziende di promozione turistica
1. Le Aziende di promozione turistica sono enti tecnico - operativi e strumentali della Regione nel settore turistico, muniti di personalità giuridica di diritto pubblico nonché di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale.
Art. 4
Competenze delle Aziende di promozione turistica
1. Le Aziende di promozione turistica hanno il compito di promuovere ed incrementare lo sviluppo turistico dell' ambito territoriale di competenza.
2. In particolare:
a) svolgono attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali;
b) esplicano servizi di assistenza turistica, anche attraverso l' istituzione - ai sensi del successivo articolo 6, comma 1 - di uffici di informazione ed assistenza turistica (IAT);
c) promuovono ed attuano manifestazioni, spettacoli ed iniziative di interesse turistico;
d) gestiscono e concorrono alla gestione di servizi, impianti e attrezzature di rilevante interesse turistico;
e) raccolgono ed elaborano i dati statistici concernenti il movimento turistico nel proprio ambito territoriale.
3. L' assunzione in gestione dei servizi, degli impianti e delle attrezzature di cui al comma 2, lettera d) è condizionata all' autorizzazione dell' Amministrazione regionale, che la esprime - su proposta dell' Assessore competente - con deliberazione della Giunta.
4. In fase di prima applicazione della presente legge, le Aziende di promozione turistica non possono comunque assumere la gestione diretta di servizi e attrezzature di interesse turistico che non siano già stati in gestione diretta, accertata con deliberazione della Giunta regionale, delle Aziende autonome del turismo cui subentrano.
5. L' attività di promozione e propaganda, di cui alla lettera a) del comma 2, deve essere svolta in armonia con i programmi dell' Azienda regionale per la promozione turistica.
Art. 5
Collegamento funzionale con gli enti locali territoriali
e collaborazione con gli organismi privati
1. Le Aziende di promozione turistica possono promuovere, anche d' intesa con gli enti locali territoriali e con gli organi pubblici dell' ambito turistico in cui operano, ed in collaborazione con gli organismi privati operanti nell' ambito medesimo, forme di coordinamento nell' organizzazione di manifestazioni turistiche e di altre iniziative di promozione turistica.
2. Ai fini del collegamento funzionale dell' attività di tutti i soggetti operanti nel settore turistico, le Aziende di promozione turistica:
a) assumono iniziative idonee ad attuare una reciproca e costante informazione con i soggetti di cui al comma 1 in ordine all' elaborazione dei propri programmi;
b) raccolgono proposte da parte dei soggetti di cui al comma 1 in merito ad iniziative a carattere turistico.
Art. 6
Uffici di informazione ed accoglienza turistica
1. Le Aziende di promozione turistica possono istituire, nell' ambito territoriale di propria competenza e previo nulla - osta della Giunta regionale, uffici di informazione ed accoglienza turistica denominati IAT, eventualmente anche ad apertura stagionale.
2. È consentito l' uso della medesima denominazione IAT anche agli uffici di informazione eventualmente promossi e gestiti dalle associazioni pro loco d' intesa con l' Azienda di promozione turistica interessata, previo nulla - osta della Giunta regionale.
3. È consentito, altresì, previo nulla - osta della Giunta regionale, l' uso della medesima denominazione IAT anche agli uffici di informazione eventualmente gestiti dalle Aziende di cui all' articolo 18, comma 2.
4. Nell' ambito territoriale di competenza, le Aziende di promozione turistica sovrintendono al funzionamento degli IAT di cui al comma 1 e ne coordinano le attività.
Art. 7
Organi delle Aziende di promozione turistica
1. Sono organi delle Aziende di promozione turistica:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi dell' Azienda di promozione turistica sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
3. Gli organi predetti durano in carica cinque anni; continuano peraltro ad esercitare le proprie funzioni sino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina dei nuovi organi.
Art. 8
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione delle Aziende di promozione turistica, nominato ai sensi dell' articolo 7, comma 2, è composto da:
a) il Presidente;
b) tre rappresentanti degli operatori turistici, scelti dalla Giunta regionale tra persone designate dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) un sindaco, designato dalla Giunta regionale su parere della sezione regionale dell' ANCI, scelto fra quelli dei comuni inclusi nella circoscrizione territoriale dell' azienda;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali, designato dalla Giunta regionale fra quelli indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) tre esperti scelti dalla Giunta regionale tra persone di riconosciuta esperienza nel settore turistico.
2. Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta; in caso di mancata designazione entro tale termine, la Giunta regionale provvede autonomamente.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono risiedere ovvero esercitare in modo continuativo la propria attività nell' ambito territoriale di competenza dell' Azienda di promozione turistica a pena di decadenza dalla carica.
Art. 9
Compiti del Consiglio di amministrazione
1. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:
a) bilancio di previsione e relative variazioni, nonché eventuale esercizio provvisorio;
b) conto consuntivo;
c) programma annuale di attività;
d) istituzione degli uffici di informazione e assistenza turistica;
e) regolamenti concernenti l' organizzazione degli uffici ed il funzionamento degli organi amministrativi dell' Azienda di promozione turistica e regolamento giuridico ed economico del personale, da adottarsi previo confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
f) convenzioni e contratti d' opera, incarichi e consulenze professionali con facoltà di delega al Presidente, che la eserciterà nei limiti fissati del provvedimento di delega;
g) assunzioni a tempo determinato con la medesima facoltà di delega di cui alla lettera f), da esercitare previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale;
h) atti e contratti di acquisto, alienazione, locazione ultranovennale di beni immobili;
i) convenzioni con istituti di credito, contratti di mutuo;
l) deliberazioni concernenti ogni altra questione ad esso sottoposta dal Presidente.
2. Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un Vicepresidente che esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.
3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all' anno. Esso è convocato su iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti entro quindici giorni dalla richiesta stessa.
4. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono validamente adottate con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in seconda convocazione di un terzo dei componenti stessi.
5. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione, con funzione consultive, il direttore dell' Azienda.
Art. 10
Presidente
1. Il Presidente delle Aziende di promozione turistica è nominato, ai sensi dell' articolo 7, comma 2, su proposta dell' Assessore al commercio e turismo.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Azienda di promozione turistica ed esercita le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e vigila sull' esatta e tempestiva esecuzione delle sue deliberazioni;
b) emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell' ente ed ogni altro atto che non sia espressamente attribuito alla competenza del Consiglio di amministrazione;
c) adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, ad esclusione di quelli relativi alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell' articolo 9, da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva ed adotta gli atti delegati dal Consiglio medesimo ai sensi dell' articolo 9, comma 1, lettere f) e g);
d) stipula i contratti e le convenzioni.
Art. 11
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato ai sensi dell' articolo 7, comma 2, è costituito da tre componenti designati dall' Assessore regionale al commercio e al turismo, dei quali uno, iscritto nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti, con funzioni di Presidente.
2. Il Collegio esercita il controllo amministrativo - contabile sugli atti dell' Azienda di promozione turistica e ne riferisce le risultanze, almeno ogni sei mesi, alla Direzione regionale del commercio e del turismo.
3. In particolare provvede:
a) alla redazione, prima dell' approvazione dei conti consuntivo e del patrimonio, di una relazione sulla gestione dell' ente e sui relativi risultati economici e finanziari;
b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell' andamento finanziario e patrimoniale dell' Azienda di promozione turistica;
c) alla vigilanza, attraverso l' esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarità dell' amministrazione, nonché alla formulazione degli eventuali rilievi e suggerimenti.
4. I revisori possono assistere in veste consultiva alle sedute del Consiglio di amministrazione, delle quali devono ricevere comunicazione.
5. I componenti il Collegio dei revisori dei conti possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli e possono richiedere la documentazione di entrate e spese dell' Azienda.
Art. 12
Entrate delle Aziende di promozione turistica
1. Le entrate delle Aziende di promozione turistica sono costituite da:
a) i finanziamenti e i contributi annui della Regione;
b) somme sostitutive di tributi soppressi già spettanti alle Aziende autonome di soggiorno e turismo, o comunque devolute dalla Regione;
c) le eventuali assegnazioni da parte dell' Amministrazione regionale di fondi con destinazione vincolata;
d) i contributi e le sovvenzioni da parte di enti, associazioni e privati;
e) i proventi patrimoniali e quelli derivanti dalla gestione dei servizi di cui all' articolo 4, comma 2, lettera d);
f) ogni altra entrata eventuale.
Art. 13
Disposizioni contabili
1. Alle Aziende di promozione turistica si applicano le disposizioni del Regolamento per l' amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione.
2. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dell' obbligo di pareggio del bilancio, le Aziende di promozione turistica devono formulare le previsioni delle entrate sulla base di leggi, decreti, regolamenti o altri titoli certi.
Art. 14
Atti soggetti a controllo
1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione delle Aziende di promozione turistica relative alle materie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed h) del comma 1 dell' articolo 9, sono trasmesse, entro otto giorni dalla data della rispettiva adozione, alla Direzione regionale del commercio e del turismo.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 diventano esecutive dopo l' approvazione da parte della Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricevimento degli atti, decorso il quale le deliberazioni diventano comunque esecutive.
3. La Direzione regionale del commercio e del turismo può chiedere all' Azienda, entro quindici giorni dal ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di effettivo ricevimento degli elementi integrativi.
4. Le deliberazioni si intendono decadute qualora l' Azienda di promozione turistica non ottemperi, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, alla richiesta della Direzione regionale del commercio e del turismo.
5. Entro i termini di cui ai commi 2 e 3 le deliberazioni possono essere annullate per vizi di legittimità ovvero rinviate a nuovo esame per ragioni di merito, con deliberazione della Giunta regionale.
6. In sede di riesame dell' atto, la conferma integrale o parziale delle disposizioni censurate può essere disposta soltanto mediante deliberazione presa con la maggioranza assoluta dei componenti in carica dell' organo deliberante dell' Azienda.
7. La deliberazione di conferma, integrale o parziale, e la deliberazione di riforma dell' atto, in conformità dei rilievi formulati, quando non contengano altre modificazioni, sono soggette al solo controllo di legittimità.
8. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione delle Aziende di promozione turistica aventi per oggetto materie diverse da quelle di cui al comma 1 diventano esecutive al termine della loro pubblicazione all' Albo delle aziende stesse, da effettuarsi entro otto giorni dalla rispettiva adozione per la durata di tre giorni.
Art. 15
Controllo sostitutivo
1. La Giunta regionale può disporre, in qualsiasi momento, indagini ed ispezioni al fine di assicurare l' ordinato funzionamento dell' Azienda.
2. Nei casi in cui l' Azienda ometta o ritardi atti obbligatori, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al commercio e al turismo, previa diffida all' organo responsabile con esplicita prefissione di termine, può deliberare l' invio di un commissario << ad acta >>.
3. L' amministrazione delle Aziende di promozione turistica può essere sciolta dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al commercio e al turismo, per gravi deficienze amministrative, per grave violazione di leggi e regolamenti, in caso di dimissioni della maggioranza dei propri componenti, ovvero per altre gravi irregolarità, tali da comprometterne il normale funzionamento.
4. L' amministrazione delle Aziende è sciolta, altresì, con le modalità di cui al comma 3, qualora il conto consuntivo annuale presenti un disavanzo di amministrazione.
5. Nel caso di scioglimento di cui ai commi 3 e 4, l' Azienda di promozione turistica è retta da un Commissario nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al commercio e al turismo. La ricostituzione dell' organo deliberante dell' Azienda deve aver luogo entro il termine di sei mesi dalla data del relativo scioglimento.
Art. 16
Stato giuridico del personale
delle Aziende di promozione turistica
1. Le Aziende di promozione turistica istituite ai sensi della presente legge succedono, rispettivamente, alle Aziende autonome del turismo elencate nell' articolo 17, nei rapporti di impiego concernenti il personale da queste dipendente.
2. Al personale delle Aziende di promozione turistica si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, previa adozione, da parte della Giunta regionale, di apposita deliberazione.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, tenuto conto della particolare natura delle Aziende di promozione turistica e della specialità dei loro compiti istituzionali, in materia di autorizzazioni alle missioni, di articolazione dell' orario di lavoro e di lavoro straordinario può essere adottata, con le procedure previste dal
Titolo I della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, una disciplina differenziata rispetto a quella vigente per il personale regionale.
Art. 17
Subentro delle Aziende di promozione turistica (APT)
alle Aziende autonome del turismo
1. Ai fini della successione di cui al comma 1 dell' articolo 16, a decorrere dalla data della nomina del Consiglio di amministrazione, le sottoelencate Aziende di promozione turistica subentrano, rispettivamente, alle Aziende autonome del turismo a fianco di ciascuna indicate:
a) l' APT coincidente con il territorio di cui all' ambito turistico n. 1 dell' allegato << A >> alla presente legge subentra all' AAST di Trieste e della sua Riviera;
b) l' APT coincidente con il territorio di cui all' ambito turistico n. 2 dell' allegato << A >> alla presente legge subentra all' AACST di Grado e Aquileia;
c) l' APT coincidente con il territorio di cui all' ambito turistico n. 3 dell' allegato << A >> alla presente legge subentra all' AAST di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano;
d) l' APT coincidente con il territorio di cui all' ambito turistico n. 4 dell' allegato << A >> alla presente legge subentra all' AAST del Tarvisiano e di Sella Nevea;
e) l' APT coincidente con il territorio di cui all' ambito turistico n. 5 dell' allegato << A >> alla presente legge subentra alla AAST dei Forni Savorgnani e all' AACST della Carnia Centrale, delle quali accorpa il territorio;
f) l' APT di cui all' ambito turistico n. 6 dell' allegato << A >> alla presente legge subentra all' AAST Piancavallo - Cellina - Livenza.
3. Le Aziende autonome del turismo cui non subentrano, ai sensi del comma 1, le Aziende di promozione turistica sono soppresse a decorrere dal 31 maggio 1991.
Art. 18
Uffici decentrati dell' Azienda regionale per la promozione
turistica ed Aziende speciali delle Province
3. In caso di istituzione delle aziende di cui al comma 2 l' Amministrazione regionale assume in tutto o in parte l' onere per il personale dipendente dalle stesse.
4. Relativamente ai comuni inclusi negli ambiti turistici le funzioni previste dalla presente legge sono esercitate esclusivamente dalle APT.
5. Al fine di assicurare la continuazione del funzionamento di strutture esistenti o di iniziative consolidate di interesse turistico, culturale ed ambientale, l' Azienda regionale per la promozione turistica istituisce un apposito ufficio nel Comune di Gradisca d' Isonzo che opera anche con la consulenza di un Comitato per la valorizzazione turistica del territorio.
6. Il programma delle iniziative di cui al comma 5 è presentato dall' Azienda regionale per la promozione turistica alla Direzione regionale del commercio e turismo, entro il mese di febbraio di ciascun anno, per l' approvazione della Giunta regionale.
7. Il Comitato di cui al comma 5, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è composto da:
a) il Presidente, designato dal Presidente della Giunta regionale;
b) due componenti, designati dall' Amministrazione comunale di Gradisca d' Isonzo.
8. La dotazione organica del personale degli uffici di cui ai commi 1 e 5 è disposta, su proposta del Consiglio di amministrazione dell' Azienda regionale per la promozione turistica, previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
9. Al Presidente ed ai componenti il Comitato di cui al comma 5, spettano delle indennità pari al 70% dell' ammontare stabilito dall' articolo 34 rispettivamente per il Presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione delle Aziende di promozione turistica del versante montano.
Art. 19
Programma di attività delle Aziende
di promozione turistica
1. Entro il mese di agosto di ogni anno le Aziende di promozione turistica presentano alla Direzione regionale del commercio e del turismo il programma di attività da attuarsi nell' esercizio successivo, fornendo i seguenti elementi:
a) gli obiettivi di sviluppo della domanda e del' offerta turistica da conseguire nel periodo considerato;
b) le iniziative promozionali e pubblicitarie che si intendono realizzare anche di concerto con l' Azienda regionale per la promozione turistica, le altre Aziende, gli Enti locali territoriali ed altri Enti pubblici;
c) i riferimenti ai piani di intervento degli Enti locali cui si intenda eventualmente raccordarsi ed alle attività preordinate da associazioni ed operatori turistici;
d) i riferimenti finanziari del programma;
e) i riferimenti finanziari attinenti alle esigenze di funzionamento;
f) una relazione illustrativa delle azioni svolte, delle spese sostenute e dei risultati raggiunti nell' esercizio precedente, nonché un rapporto sull' andamento del settore turistico nell' area di competenza, riferito al medesimo periodo.
Art. 20
Finanziamento della struttura operativa delle Aziende
di promozione turistica
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall' insediamento dei Consigli di amministrazione delle APT:
a) a sostenere le spese per il personale di ruolo in attività di servizio delle Aziende di promozione turistica;
b) a concedere contributi annui - nei limiti dello stanziamento annuo che viene stabilito con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale della Regione - per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento delle Aziende predette.
2. La Giunta regionale provvede alla ripartizione delle somme stanziate ai sensi del comma 1, in via provvisoria, entro il 30 novembre dell' anno precedente il bilancio cui si riferisce il finanziamento e, in via definitiva, entro il 30 aprile dell' anno successivo, tenendo conto del programma di attività presentato dalle Aziende di promozione turistica ai sensi dell' articolo 19.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, la ripartizione provvisoria di cui al comma 2 viene effettuata entro la fine di aprile 1991.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1991, e lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993; per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1991, e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, sono istituiti alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X:
a) per le spese di cui alla lettera a) del comma 1: il capitolo 8368 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione << Finanziamento annuale alle Aziende di promozione turistica per le spese per il personale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 15.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1991, e lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;
b) per i contributi di cui alla lettera b) del comma 1: il capitolo 8369 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione << Contributo annuale alle Aziende di promozione turistica per il funzionamento e le attività istituzionali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1993.
6. L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì ad assumere a proprio carico gli oneri per il personale e per il funzionamento delle Aziende autonome del turismo, dall' entrata in vigore della presente legge sino, rispettivamente, al subentro di cui al comma 1 dell' articolo 17 e alla soppressione di cui al comma 3 del medesimo articolo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.250 milioni per l' anno 1991.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 8372 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione << Oneri per il personale e per la gestione delle sopprimende Aziende autonome del turismo della Regione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.250 milioni per l' anno 1991.
8. Sui predetti capitoli viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, a fianco dei medesimi specificato:
a) cap. 8368: lire 3.000 milioni;
b) cap. 8369: lire 1.000 milioni;
c) cap. 8372: lire 1.250 milioni.
9. In relazione al disposto di cui all' articolo 18, comma 3, e dell' articolo 26, comma 6, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore al commercio ed al turismo, determina il contingente di personale da comandare presso le Aziende speciali previste dall' articolo 18, comma 2.
10. Gli oneri conseguenti all' applicazione del comma 9, e dell' articolo 26, fanno carico ai capitoli 550, 551, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 21
Progetti di promozione turistica delle Aziende
di promozione turistica
1. Entro il mese di agosto di ogni anno le Aziende di promozione turistica possono presentare alla Direzione regionale del commercio e del turismo specifici progetti di promozione turistica non rientranti nella programmazione di cui all' articolo 19, da attuarsi nell' anno successivo.
2. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al commercio e al turismo, approva - entro il 30 novembre di ogni anno - i progetti presentati ai sensi del comma 1, nei limiti dello stanziamento annuo che verrà stabilito con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale della Regione.
3. I progetti di cui al comma 1 sono approvati tenendo conto dell' importanza di ciascun progetto per la qualificazione e lo sviluppo del turismo regionale, nonché della zona in cui l' azienda opera, in relazione al grado di innovazione ascrivibile al progetto stesso.
4. Per il finanziamento dei progetti specifici approvati ai sensi del comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni, per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 8370 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione << Contributi alle Aziende di promozione turistica per l' attuazione di progetti specifici di promozione turistica >>, con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
5. Sul predetto capitolo 8370 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa, di lire 200 milioni per l' anno 1991.
Art. 22
Contributi all' Associazione fra le pro - loco
del Friuli - Venezia Giulia
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui alla Associazione fra le pro - loco del Friuli - Venezia Giulia, al fine di promuovere l' attività delle pro - loco stesse in relazione a manifestazioni culturali o folkloristiche con rilevanza turistica.
2. L' Associazione di cui al comma 1 ripartirà il contributo tra le pro - loco associate che siano iscritte all' albo regionale delle pro - loco di cui al
Capo IV della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, che si avvalgono esclusivamente dell' operato degli associati e svolgano non occasionalmente l' attività indicata al comma 1.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso sulla base di un programma preventivo che dovrà essere presentato alla Direzione del commercio e turismo entro il mese di aprile di ciascun anno ed approvato dalla Giunta regionale.
4. Entro il mese di marzo dell' anno successivo a quello dell' erogazione del contributo, l' Associazione delle pro - loco è tenuta alla presentazione di un rendiconto corredato da un prospetto da cui risulti il riparto effettuato ai sensi del comma 2, nonché dalla documentazione delle spese sostenute per le iniziative intraprese.
5. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito alla rubrica n. 25 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 8373 (2.1.162.2.10.24) con la denominazione << Contributi annui all' Associazione fra le pro - loco del Friuli - Venezia Giulia per la promozione delle attività delle pro - loco stesse in relazione a manifestazioni a rilevanza turistica >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
6. Sul predetto capitolo 8373 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni per l' anno 1991.
Art. 23
Incentivazione di manifestazioni
aventi rilevanza turistica regionale
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni pro - loco << Villa Manin >> di Codroipo e << Pro Sesto >> di Sesto al Reghena, al fine di promuovere annualmente l' organizzazione e l' attuazione di specifiche manifestazioni culturali a rilevanza turistica regionale.
2. Il programma delle manifestazioni di cui al comma 1 dovrà essere presentato alla Direzione regionale del commercio e turismo entro il mese di febbraio di ciascun anno ed approvato dalla Giunta regionale.
3. Per l' esercizio 1991 il programma di cui al comma 2 deve essere presentato entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, trovano applicazione le norme di cui alla
legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti manifestazioni di interesse turistico.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata - al fine di garantire la fruibilità al pubblico del compendio di Villa Manin di Passariano - ad avvalersi della collaborazione dell' Associazione pro - loco Villa Manin di Codroipo per l' assistenza tecnica alle manifestazioni culturali e di promozione economica che hanno luogo nel compendio della Villa, nonché per la gestione dei servizi di custodia, di vigilanza e di pulizia del medesimo compendio, e per l' istituzione e gestione di un servizio di documentazione ed informazione turistico - culturale.
6. Le condizioni e le modalità per l' effettuazione dei servizi di cui al comma 5 vengono stabilite con apposita convenzione, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.
7. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 8371 (2.1.162.2.10.24) con la denominazione << Contributo alle Associazioni pro - loco << Villa Manin >> di Codroipo e << Pro Sesto >> di Sesto al Reghena per promuovere l' organizzazione e l' attuazione di specifiche manifestazioni culturali a rilevanza turistica regionale >> con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
8. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 0.1.3. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VI - il capitolo 1128 (2.1.148.2.06.24) con la denominazione << Spese per l' attività di collaborazione tra l' Associazione pro - loco << Villa Manin >> di Codroipo e l' Amministrazione regionale per garantire la fruibilità al pubblico del compendio di Villa Manin di Passariano, e per l' assistenza tecnica nello svolgimento di manifestazioni culturali e di promozione economica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
10. Sui predetti capitoli viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, a fianco dei medesimi indicato:
a) cap. 8371: lire 100 milioni;
b) cap. 1128: lire 400 milioni.
Art. 24
Destinazione delle somme sostitutive
di tributi soppressi assegnate dallo Stato
3. Per l' acquisizione al bilancio regionale delle somme di cui al comma 1, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, viene istituito, << per memoria >>, al titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 528 (2.3.1.) con la denominazione << Acquisizione di somme sostitutive di tributi soppressi da destinare al fabbisogno finanziario delle Aziende di promozione turistica >>.
4. Per l' iscrizione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 nello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, viene istituito, << per memoria >>, alla Rubrica n. 25, - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 8365 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione << Contributi alle Aziende di promozione turistica nella regione - Fondi statali >>.