Art. 4
1. Il personale già in servizio presso le strutture e gli uffici degli enti soppressi di cui all' articolo 1, ed amministrato dall' Ufficio stralcio di cui all'
articolo 119 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, alla data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato, a decorrere dal 19 aprile 1990, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale corrispondenti alle qualifiche o livelli formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui alla tabella << A >> allegata alla presente legge.
2. Il personale già in servizio presso gli ispettorati dell' alimentazione operanti nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia, messo a disposizione dell' Amministrazione regionale, ai sensi dell'
art. 20 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469, o in posizione di comando presso l' Amministrazione regionale, può essere inquadrato con effetto rispettivamente dalla data della messa a disposizione o dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale corrispondente alle qualifiche o livelli formalmente rivestiti presso l' Amministrazione di provenienza secondo l' equiparazione di cui alla tabella << B >> allegata alla presente legge.
3. Gli inquadramenti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti a domanda degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso gli Enti o le Amministrazioni di provenienza.
5. Al personale di cui al presente articolo spetta alla data di inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla medesima data presso l' Ente o l' Amministrazione di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
b) quota salario di riallineamento di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell' articolo 23, va sostituita dalla data corrispondente al giorno precedente a quello d' inquadramento. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all' articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per << stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 >> s' intende il trattamento economico in godimento alla data d' inquadramento presso l' Ente o l' Amministrazione di provenienza determinato ai sensi della precedente lettera a) detratto il beneficio contrattuale conseguito alla data d' inquadramento presso l' Ente o l' Amministrazione di provenienza riferibile al triennio 1988-1990 e per << stipendio iniziale >> s' intende quello vigente alla data d' inquadramento in base alla tabella << B >> allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.
6. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo, spetta alla data d' inquadramento l' eventuale differenza tra l' assegno di cui all'
articolo 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, e l' importo del beneficio contrattuale conseguito presso l' Ente o l' Amministrazione di provenienza determinato ai sensi del comma 5, lettera b).
Note:
1Derogata la disciplina del comma 6 da art. 35, comma 3, L. R. 8/1991
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 6, L. R. 20/1996
3Integrata la disciplina del comma 5 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996
Art. 5
1. Per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell' apparato burocratico, ed in conseguenza degli inquadramenti disposti dall' articolo 4, il numero di posti in organico del personale regionale viene aumentato, per ciascuna qualifica funzionale, delle seguenti unità:
a) commesso | 8 |
b) coadiutore | 10 |
c) segretario | 3 |
d) consigliere | 6 |
e) funzionario | 1 |
Totale | 28 |
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 39/1993
Art. 6
1. Ai fini dell' ultimazione degli adempimenti di cui all'
articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, agli articoli 1, 2, 3 e 4 della
legge regionale 16 agosto 1982, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale, in conformità con i principi generali fissati dall'
articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31, e 28 agosto 1989, n. 20, in quanto applicabili, per un numero non superiore a 10 unità di cui 2 nella qualifica funzionale di consigliere e 8 in quella di segretario, da utilizzare con le modalità di cui all'
articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83.
Art. 7
1. Per le esigenze di cui all' articolo 6 l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 25 posti di consigliere con profilo professionale giuridico - amministrativo - legale di cui all'
articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di 2 unità, delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale amministrativo di cui all'
articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di 4 unità e delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale geometra disegnatore di cui all'
articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di 4 unità.