LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7

Alienazione di immobili del patrimonio dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ) realizzati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/1990
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
1. L' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ) è autorizzato ad alienare gli impianti collettivi lattiero - caseari, realizzati per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 ed acquisiti al patrimonio dell' Ente medesimo, alle cooperative agricole - riconosciute idonee alla gestione degli stessi dalla Direzione regionale dell' agricoltura previa presentazione di specifico piano d' impresa, di adeguamento del capitale sociale e di eventuale allargamento della compagine sociale - che siano comodatarie, sin dal 1 gennaio 1989, degli impianti predetti, imputando ad ognuna di esse un onere pari al 5% del costo complessivo di ciascuna opera desunto dai certificati di collaudo amministrativo o dai certificati di regolare esecuzione.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono corrisposti all' ERSA in rate costanti, maggiorate del 5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del contratto di trasferimento di proprietà.
3. Il contratto di trasferimento di proprietà deve contenere il divieto di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo dell' impianto per dieci anni, nonché il divieto, della medesima durata, di adibire l' immobile ad un uso diverso da quello agricolo.
Art. 2
 
1. L' ERSA, titolare del diritto di superficie a termine, è autorizzato a trasferire la proprietà superficiaria dei ricoveri ad uso zootecnico ed i relativi annessi, di cui all' articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, alle cooperative agricole - riconosciute idonee dalla Direzione regionale dell' agricoltura alla gestione degli stessi previa presentazione di specifico piano d' impresa, di adeguamento del capitale sociale e di eventuale allargamento della compagine sociale - che siano comodatarie, sin dal 1 gennaio 1989, delle predette strutture, imputando a ognuna di esse un onere pari al 5% del costo complessivo di ciascuna opera desunto dai certificati di collaudo amministrativo o dai certificati di regolare esecuzione.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono corrisposti all' ERSA in rate costanti, maggiorate del 5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del contratto di trasferimento della proprietà superficiaria.
3. Il contratto di trasferimento della proprietà superficiaria deve contenere il divieto di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo dell' impianto per dieci anni, nonché il divieto, della medesima durata, di adibire l' immobile ad un uso diverso da quello agricolo.
Art. 3
 
1. Le somme ricavate in attuazione della presente legge sono reimpiegate dall' ERSA per lo svolgimento della proprie attività istituzionali.